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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 29/07/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera
all'udienza del 13.2.2025, all'esito della camera di consiglio, come da dispositivo separato, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. RG. 391/2023
promoSS
da , Parte_1 Parte_2
Avv. Gian Paolo Manno - appellanti -
contro
Controparte_1 Controparte_2
,
[...] Controparte_3 [...]
, Controparte_4 Controparte_5
, - appellanti incidentali –
[...] Controparte_6
Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 409/2022 del Tribunale di Pisa giudice del lavoro, pubblicata il 28.12.2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 28.12.2022 il Tribunale di Pisa ha in parte definito in rito, dichiarando la propria incompetenza territoriale, in parte respinto nel merito il ricorso, con cui i dottori e Parte_1 [...]
medici che avevano frequentato le Scuole di Parte_2 specializzazione dell'Università di , avevano svolto, nei confronti della CP_6
dei Controparte_1 [...] [...]
[...]
[...]
Controparte_7
le conclusioni che seguono: “in via
[...] Controparte_8 principale: Per il mancato/ritardato recepimento e adeguamento della normativa comunitaria in materia, condannare le parti resistenti a versare,
a qualsiasi titolo, in favore dei ricorrenti, per ciascuno degli anni accademici di specializzazione frequentati, una somma pari alla differenza tra il trattamento concretamente percepito, incrementato della rideterminazione triennale e quello riconosciuto, soltanto dal 2007, in base ai DPCM 7 marzo,
6 luglio e 2 novembre 2007. In via subordinata: Condannare, a qualsiasi titolo, i resistenti a pagare in favore dei ricorrenti, la rideterminazione triennale dell'importo percepito a titolo di borsa di studio, in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dal CCNL del S.S.N. dei medici neo assunti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.l.vo n.
257/1991, per ogni anno di frequentazione della scuola di specializzazione;
In via ulteriormente subordinata: Condannare le parti resistenti a risarcire e/o indennizzare, a qualsiasi titolo, le parti ricorrenti per la mancata retribuzione, il mancato adeguamento della retribuzione e il mancato recepimento e alla normativa comunitaria, con importo da calcolarsi in via equitativa e non inferiore alla differenza tra quantopercepito (€ 11.603,00 per anno) e quanto costituisce equa retribuzione (€ 22.700,00 di parte fiSS più € 2.200,00 per i primi due anni ed € 3.300,00 dal terzo anno), per un totale di € 22.097,00 per la Dott.SS
(il cui corso di Specializzazione era di durata quadriennale) e di Parte_1
€ 25.397,00 per il Dott. (durata quinquennale). Tutte le Parte_2 somme, a qualsiasi titolo versate, aumentate di interessi dalla domanda al saldo e rivalutazione monetaria, ove prevista”.
2. Davanti al Tribunale le parti private avevano allegato di avere entrambe frequentato la Scuola di specializzazione medica dell' , Controparte_8 specificamente il corso di specializzazione in radiologia tra il Parte_1
1995 e il 1999 e quello di chirurgia generale tra il 1995 e il Parte_2
2 2000, e di avere percepito, per la durata legale di tali corsi, una borsa di studio, quantificata a norma dell'art. 6 del D.L.gs. n. 257 del 1991, non incrementata in relazione al tasso programmato d'inflazione né rideterminata in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo, previsto dalla contrattazione collettiva relativa al personale medico del Servizio Sanitario Nazionale, come invece originariamente disposto dalla citata disposizione dell'art. 6 del D.L.gs. 257/1991.
3. Lo Stato italiano, inoltre, secondo la prospettazione del ricorso, pur avendo recepito con il D.L.gs. 368/1999 la normativa dell'Unione in materia di formazione dei medici specialisti (portata nelle direttive
75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, coordinate con la direttiva
93/16/CEE), per molti anni (dal 1999 al 2006) non l'avrebbe concretamente applicata, quanto alla previsione in favore dei medici, per ciò che qui intereSS, di un trattamento economico adeguato, poiché
l'operatività delle disposizioni da 37 a 42 del citato decreto legislativo (che prevedevano tale garanzia, oltre a quella alla copertura assicurativa) era stata espreSSmente esclusa fino all'entrata in vigore dell'art. 1 comma
300 della L. 23.12.2005 n. 266, che ne aveva disposto l'applicazione con decorrenza dall'anno accademico 2006-2007.
4. Da questi dati gli originari ricorrenti avevano argomentato, davanti al primo giudice, la lesione del diritto - garantito ai medici specializzandi dalle direttive dell'Unione - a una equa remunerazione, in ragione sia del blocco dei meccanismi di aggiornamento periodico della borsa di studio, originariamente previsti dall'art. 6 del D.L.gs. 257/1991, sia della tardiva attuazione della parte retributiva del D.L.gs. 368/1999, omissioni che avrebbero in effetti determinato la mancata rivalutazione delle indennità corrisposte ai medici in formazione specialistica dal 1992 al 2007, in violazione anche dei principi affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza 432/1997.
3 5. Gli attori avevano chiesto quindi, come sopra detto, in tesi, la condanna di tutti i convenuti a corrispondere loro, a qualsiasi titolo, le differenze tra la borsa di studio che avevano effettivamente percepito, incrementata della rideterminazione triennale, e l'importo previsto, in attuazione della
L. 23.12.2005 n. 266, soltanto a partire dal 2007, sulla base dei DPCM 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007; in ipotesi la condanna, sempre a qualsiasi titolo, di tutti resistenti a pagare loro gli importi corrispondenti all'incremento triennale della borsa di studio, in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo, previsto dal CCNL del S.S.N. per medici neo assunti, disposto dall'art. 6, comma 1, del D.L.gs. n.
257/1991 e in via ulteriormente subordinata la condanna delle amministrazioni a risarcirli o indennizzarli del danno che avrebbe loro causato la tardiva o inesatta trasposizione delle direttive dell'Unione.
6. Le amministrazioni avevano resistito, eccependo, in via preliminare,
l'indeterminatezza della causa petendi delle domande attrici, comunque l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore di quello Roma quanto alla domanda risarcitoria, il difetto di legittimazione passiva di tutti gli enti diversi dall' , relativamente alle domande Controparte_8 qualificabili come di “pagamento diretto” (così la difesa erariale) e quello di tutti gli enti diversi dalla ministri quanto Controparte_1 alle domande risarcitorie, la prescrizione quinquennale dei crediti oggetto delle domande “di pagamento diretto” e decennale di quelli rivendicati a titolo risarcitorio. I convenuti avevano resistito anche nel merito, argomentando l'infondatezza delle pretese avversarie.
7. Il Tribunale ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale, proposta dalle amministrazioni resistenti in relazione alla domanda, proposta “in via ulteriormente subordinata” e diretta a ottenere il risarcimento o l'indennizzo, per “il mancato recepimento e adeguamento alla normativa comunitaria”, questione su cui non merita soffermarsi, in quanto la
4 relativa statuizione non è stata contestata in questo grado dalle parti private.
8. Il primo giudice ha invece respinto le altre domande, quanto a quella svolta in tesi, dichiarando di aderire ai precedenti di legittimità che hanno ritenuto l'applicabilità dell'art. 39 del D.L.gs. n. 368 del 1999 ai medici iscritti alle scuole di specializzazione, solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 ed escluso l'irragionevolezza del diverso, e deteriore, trattamento dei medici iscritti ai medesimi corsi negli anni precedenti.
9. Secondo il Tribunale sarebbe poi infondata anche la domanda, proposta in ipotesi, volta a ottenere “la rideterminazione triennale dell'importo percepito a titolo di borsa di studio, in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dal CCNL del S.S.N. dei medici neo assunti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.L.gs. n. 257/1991”, alla luce dell'orientamento di legittimità (si tratta di Cass. civ., 4449/2018), secondo cui l'adeguamento triennale previsto dalla norma richiamata sarebbe stato escluso dall'art. 32, comma 12, della l. n. 449 del 1997, con disposizione confermata dall'art. 36, comma 1, della l. n. 289 del 2002.
10. Le parti private impugnano la decisione davanti a questa Corte e ne chiedono la riforma, affidando le proprie ragioni a due motivi, con cui censurano il rigetto delle domande proposte in ricorso, rispettivamente, in tesi e in ipotesi.
11. Più specificamente, con il primo motivo, gli appellanti lamentano che il Tribunale abbia ritenuto inapplicabile nella specie l'art. 39 del
D.L.gs. n. 368 del 1999, senza interrogarsi intorno alla legittimità costituzionale di tale esclusione, alla luce degli art. 3 e 36 Cost., questione che hanno chiesto sia questa Corte a rimettere al Giudice delle leggi.
12. Con il secondo motivo le parti private censurano la statuizione di rigetto della domanda subordinata, diretta al pagamento della somma corrispondente alla rideterminazione triennale dell'importo percepito a
5 titolo di borsa di studio, già in quanto, a loro dire, priva di riferimenti alle disposizioni che avrebbero disciplinato il blocco dell'adeguamento, specificamente per gli anni di specializzazione indicati dai ricorrenti (cioè dal 1995 al 2000). Secondo la prospettazione degli appellanti, infatti, a differenza della rivalutazione relativa alla variazione del costo della vita, la rideterminazione triennale della remunerazione dei medici specializzandi sarebbe stata bloccata solo fino al 31.12.1993 dal D.L.gs n. 384 del 1992, art. 7, comma 1 e comunque non ci sarebbe stato alcun blocco nel periodo, qui di interesse, 1.1.1994 – 31.12.1997. Ne deriverebbe, secondo le loro difese, il diritto degli appellanti al pagamento, in tesi, della differenza tra il trattamento concretamente percepito, incrementato della rideterminazione triennale e quello riconosciuto, soltanto dal 2007, in base ai DPCM 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007.
In ipotesi comunque al pagamento di quanto equitativamente ritenuto dalla Corte.
13. Gli appellanti hanno concluso quindi come segue: “in riforma dell'impugnata sentenza, previo inquadramento degli appellanti quali soggetti attivi del contratto di lavoro o formazione lavoro con gli enti appellati, a) Rilevata la presenza dell'eccezione di non manifesta infondatezza della questione di incostituzionalità dell'art 39 del D.L.gs n.
368/99 e dei provvedimenti successivi che lo sospesero fino al 2007, dichiararne la rilevanza e la non manifesta infondatezza, e conseguentemente sospendere il presente giudizio e rinviare gli atti alla
Corte Costituzionale perché valuti se le norme censurate violino segnatamente gli articoli 2, 3 e 36 Cost., con ogni pronuncia consequenziale;
b) In via principale, condannare gli appellati, singolarmente o in solido tra loro, per il mancato/ritardato recepimento e adeguamento della normativa comunitaria in materia, a risarcire e/o indennizzare e/o rimborsare e/o a versare, a qualsiasi titolo, in favore dei
Dottori e per ciascuno degli anni Parte_2 Parte_1
6 accademici di specializzazione frequentati, una somma pari alla differenza tra il trattamento concretamente percepito, incrementato della rideterminazione triennale e quello riconosciuto, soltanto dal 2007, in base ai DPCM 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007; c) In via subordinata, condannare, a qualsiasi titolo, gli appellati a pagare in favore dei Dottori
e la somma relativa alla Parte_2 Parte_1 rideterminazione triennale dell'importo percepito a titolo di borsa di studio, in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dal
CCNL del S.S.N. dei medici neo assunti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del
D.l.vo n. 257/1991, per ogni anno di frequentazione della scuola di specializzazione”.
14. Si sono costituite le amministrazioni per resistere, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, in ragione dell'indeterminatezza della causa petendi, che già avrebbe caratterizzato il ricorso di primo grado, in cui la condanna delle resistenti era stata richiesta (come è qui richiesta) “a qualsiasi titolo”. In questo grado poi una simile incertezza sarebbe più grave, non avendo le parti private impugnato la statuizione con cui il Tribunale aveva declinato la propria competenza sulla domanda risarcitoria, così che ogni censura avente un tale titolo sarebbe evidentemente preclusa nel presente giudizio.
15. Le appellate hanno comunque riproposto, anche nelle forme dell'appello incidentale, le eccezioni di difetto di legittimazione passiva e di prescrizione, già formulate in primo grado e rimaste assorbite e hanno infine contestato il merito delle pretese avversarie. Hanno concluso come segue: “in principalità dichiarare inammissibile l'appello. In subordine, rilevata la manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità prospettate, rigettare le domande per indeterminatezza o comunque per infondatezza delle stesse, ovvero in subordine, anche in accoglimento dell'appello incidentale condizionato, per intervenuta prescrizione sia quinquennale che decennale. In ulteriore subordine, e salvo gravame,
7 anche occorrendo in accoglimento dell'appello incidentale sul punto, dichiarare comunque il difetto di legittimazione passiva dei convenuti diversi dalla nella ipotesi in cui si ritengano ammissibili Controparte_8 le domande e le si ricostruiscano come volte al “versamento diretto”, e dei Contr soggetti diversi dalla nella ipotesi in cui le domande vengano ricostruite come risarcitorie e le si ritengano ammissibili e procedibili nonostante la dichiarata incompetenza a favore del Tribunale di Roma. Con condanna in ogni caso dei ricorrenti alle spese, anche (attesa la molteplicità delle ragioni di inammissibilità/infondatezza) ai sensi dell'art.96 cpc”.
16. La Corte, ritenendolo neceSSrio ai fini del decidere, ha assegnato alle parti note scritte in ordine ai temi della prescrizione dei crediti agiti e del blocco dell'adeguamento triennale della borsa di studio relativamente agli anni 1994-1997.
17. Depositate dalle parti le note richieste, all'udienza indicata in epigrafe, all'esito della discussione orale, il collegio ha deciso come segue.
18. Così riassunta la presente vicenda processuale, rileva la Corte come l'impugnazione delle parti private presenti in effetti taluni profili di ambiguità. Infatti, pur non avendo impugnato la declaratoria di incompetenza territoriale, pronunciata dal primo giudice, in relazione alla domanda espreSSmente formulata a titolo risarcitorio-indennitario e agita in via ulteriormente subordinata, non di meno gli appellanti hanno, anche in questa sede, dichiarato di agire in confronto di tutte le controparti, chiedendone la condanna, alle prestazioni richieste in tesi e in ipotesi, “a qualsiasi titolo” e anzi, in relazione alla domanda svolta in via principale, nelle conclusioni hanno espreSSmente menzionato anche il titolo risarcitorio-indennitario.
19. Ciò detto, ritiene tuttavia il collegio che tale ambiguità non determini l'inammissibilità dell'impugnazione, in quanto la cognizione di questa Corte può limitarsi, senza alcuna forzatura del contenuto complessivo dell'impugnazione, all'esame dell'unico, dei diversi titoli agiti,
8 che non è precluso in questo grado, dalla definitività della statuizione di incompetenza: quello che può definirsi remunerativo-corrispettivo, legato quindi alle obbligazioni nascenti dalle relazioni negoziali già intercorse tra gli appellanti e l' . Restano invece estranee al thema Controparte_8 decidendum le questioni legate all'inadempimento dello Stato all'obbligo di attuazione del diritto dell'Unione, che gli appellanti avevano lamentato, in via ulteriormente subordinata uti cives e rispetto al quale il rapporto negoziale in essere con il soggetto pubblico non è titolo del preteso risarcimento, ma fatto giuridico determinativo dell'interesse ad agire.
20. Assunto quindi che nella specie si discute unicamente della remunerazione spettante alle parti private quale corrispettivo della frequentazione, da parte loro, delle Scuole di specializzazione medica, non di meno ritiene la Corte che resti rilevante l'esame della disciplina sovranazionale che regola la formazione dei medici specializzandi.
21. Quella della formazione specialistica dei medici infatti, è, come è noto, materia di diritto dell'Unione, per essere stata la steSS oggetto di diversi interventi della fonte sovranazionale (con le direttive 75/362/CEE,
75/363/CEE, 82/76/CEE, coordinate con la direttiva 93/16/CEE), ai quali il legislatore italiano ha inteso dare attuazione prima con il D.L.gs.
8.8.1991 n. 257, quindi con il D.L.gs. 17.8.1999 n. 368, quest'ultimo entrato in vigore, quanto alla disciplina che qui rileva del trattamento economico e normativo dei medici specializzandi, a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 per espreSS previsione dell'art. 46 dello stesso
D.L.gs. 368/1999.
22. Non è quindi dubitabile che la ricordata normativa dell'Unione sia applicabile (nei termini e limiti che sono caratteristici della fonte sovranazionale di interesse) ai rapporti negoziali in essere tra medici in formazione specialistica e amministrazioni a vario titolo coinvolte, secondo la normativa nazionale di attuazione, in quella formazione, anche in considerazione del fatto che parte di quei rapporti siano soggetti
9 pubblici (Corte giust. 26 febbraio 1986, c-152/84, Marshall I, p. 49, e 12 luglio 1990, c-188/89, Foster, p. 17).
23. Ne deriva l'obbligo del giudice nazionale di adottare della normativa interna (e quindi delle norme primarie, e a maggior ragione di quelle secondarie, disciplinanti il trattamento economico e normativo dei medici in formazione specialistica) un'interpretazione, tra le diverse consentite dal tenore della disciplina interna, conforme al testo ed agli obiettivi della direttiva (v. già Corte giust., 10 aprile 1984, causa c-14/83, CP_10
e cfr. anche, Corte giust., 13 novembre 1990, causa c-106/89, CP_11
Marleasing, 15 maggio 2003, causa c-160/01, Mau, e 4 luglio 2006, causa c-212/04, . In caso diverso, e quindi ove il giudice Per_1 nazionale constati l'impossibilità di pervenire a una soluzione ermeneutica conforme alla normativa dell'Unione, egli è tenuto a non applicare la disposizione interna difforme, al fine di dare integrale attuazione all'ordinamento europeo e proteggere i diritti che questo attribuisce ai singoli (Corte giust., 2 maggio 2003, causa c-462/99,
Connect Austria Gesellschaft für Telekommunikation), seppure nelle forme imposte dall'efficacia propria della fonte superprimaria.
24. Anche in questo giudizio quindi, in cui non si discute dell'esatta trasposizione delle direttive relative alla formazione specialistica dei medici, ma del contenuto obbligatorio delle norme interne che la disciplinano, è comunque dovere di questa Corte interpretare il contenuto di tali norme, nei limiti delle ordinarie regole di ermeneutica, in modo da assicurare l'effetto utile delle disposizioni superprimarie.
25. Ciò detto, è allora utile rilevare come già l'art. 13 della direttiva
82/76, intitolato «Caratteristiche della formazione a tempo pieno e della formazione a tempo ridotto dei medici specialisti», disponesse, per quanto qui di interesse, che la formazione dei medici specialisti “si effettua in posti di formazione specifici riconosciuti dalle autorità competenti. ESS implica la partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio nel
10 quale si effettua la formazione, comprese le guardie, in modo che lo specialista in via di formazione dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l'intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno, secondo le modalità fiSSte dalle autorità competenti. Tale formazione forma pertanto oggetto di una adeguata rimunerazione”.
26. La Corte di Giustizia ha tuttavia chiarito come le fonti sovranazionali non indichino la misura di tale “adeguata remunerazione”.
Si legge infatti in Corte di Giustizia, sentenza 25.2.1999, causa C-
131/97, e altri
contro
Università degli Studi di Bologna, ai Parte_3 punti 44 e seguenti: “44. In tale contesto l'art. 2, n. 1, lett. c), nonché il punto 1 dell'allegato della direttiva «coordinamento», come modificata dalla direttiva 82/76, impongono agli Stati membri, per quanto riguarda i medici legittimati a fruire del sistema del reciproco riconoscimento, di retribuire i periodi di formazione relativi alle specializzazioni mediche, ove esse rientrino nell'ambito d'applicazione della direttiva. Il detto obbligo è, in quanto tale, incondizionato e sufficientemente preciso. 45. E' pacifico, tuttavia, che le direttive «coordinamento» e 82/76 non contengono alcuna definizione comunitaria della remunerazione da considerarsi adeguata, né dei metodi di fiSSzione di tale remunerazione. Definizioni del genere rientrano, in via di principio, nella competenza degli Stati membri che devono, in tale settore, adottare specifici provvedimenti di attuazione”.
27. Pare tuttavia alla Corte di una certa evidenza che, in ragione della sua neceSSria “adeguatezza”, la misura della remunerazione dei medici specializzandi non sia, per il diritto dell'Unione, irrilevante. La Corte di
Giustizia infatti, nella sentenza sopra citata, e ancora nella Parte_3 sentenza 3.10.2000, causa C-371/97 Gozza e altri contro Controparte_12
, ha rilevato come “il legislatore comunitario, insistendo
[...] sulla durata minima della formazione specialistica nonché sul fatto che eSS deve svolgersi a tempo pieno, abbia ritenuto che il livello della
11 formazione dei medici specialisti non dovesse essere compromesso dal parallelo esercizio, a titolo privato, di un'attività professionale retribuita. E' per tale ragione che la direttiva 82/76 prevede l'obbligo di retribuire i periodi di formazione relativi alle specializzazioni mediche” (così testualmente CGUE, sentenza 25.2.1999. causa C-131/97. Carbonari cit.). Così che l'adeguata remunerazione di cui all'art. 13 della direttiva
82/76 deve intendersi come “ricompensa e riconoscimento del lavoro svolto, … destinata ai medici specialisti in via di formazione che partecipano a tutte le attività mediche del dipartimento in cui si svolge la formazione. Tali specialisti dedicano infatti a tale formazione pratica e teorica tutta la loro attività professionale durante tutta la durata della settimana lavorativa oppure, nel caso dello specialista in formazione a tempo ridotto, una buona parte di eSS” (CGUE, sentenza 3.10.2000, causa C-371/97 Gozza cit.).
28. Deve allora concludersi che, secondo la fonte sovranazionale,
l'adeguatezza della remunerazione si misuri sulla sua idoneità a rappresentare il riconoscimento di un'attività, quella del medico in formazione, che non è solo di studio, ma che è anche attività professionale tendenzialmente esclusiva, seppure già in parte qua remunerata a mezzo dell'utilità rappresentata dalla formazione (il carattere latamente corrispettivo dell'indennità dovuta ai medici specializzandi, secondo il
Giudice dell'Unione, si coglie con maggiore chiarezza dal testo inglese della sentenza Gozza, secondo cui “That remuneration, granted in return for, and in recognition of, the work carried out, is intended for trainee medical specialists who participate in all the medical activities of the department where the training is carried out”).
29. E una simile valutazione era stata all'evidenza alla base anche dell'apprezzamento compiuto dal legislatore nazionale quando, con il
D.L.gs. 257/1991, aveva determinato la misura della borsa di studio e i relativi criteri di adeguamento. Infatti l'art. 6 del D.L.gs. 257/1991
12 disponeva, per quanto qui di interesse, che “agli ammessi alle scuole di specializzazione nei limiti definiti dalla programmazione di cui all'art. 2, comma 2 in relazione all'attuazione dell'impegno a tempo pieno la loro formazione, è corrisposta, per tutta la durata del corso, ad esclusione dei periodi di sospensione della formazione specialistica, una borsa di studio determinata per l'anno 1991 in L. 21.500.000. Tale importo viene annualmente, a partire dal 1° gennaio 1992, incrementato del tasso programmato d'inflazione ed è rideterminato, ogni triennio, con decreto del
Ministro della sanità, di concerto con i Ministri Controparte_13
del tesoro, in funzione del miglioramento
[...] stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del Servizio sanitario nazionale.
2. La borsa di studio viene corrisposta, in sei rate bimestrali posticipate, dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione riconosciute ai sensi dell'art.
7. La corresponsione della borsa ceSS nei confronti di coloro che non abbiano sostenuto, con esito positivo, la prova di esame annuale entro la sessione autunnale, con effetto dall'inizio del mese successivo a quello del definitivo mancato superamento della prova”.
30. La legge quindi fiSSva l'importo della borsa nell'ottobre 1991 in misura aSSi prossima a quella che era allora la retribuzione dei medici neo assunti del sistema sanitario pubblico e ne ancorava l'ammontare sia all'aumento del costo della vita (non diversamente da quanto avveniva all'epoca con le retribuzioni) sia, seppure in misura non predeterminata, agli aumenti contrattuali delle retribuzioni nel comparto sanità, a mezzo dei previsti adeguamenti triennali.
31. E' noto tuttavia come l'adeguamento triennale delle borse di studio non sia mai stato in fatto operato (sul punto più ampiamente infra) e la loro indicizzazione sia stata esclusa dapprima dall'art. 1 comma 33 della
L.
2.12.1995 n. 549, (secondo cui “Le disposizioni di cui all'art. 7, commi
5 e 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con
13 modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, prorogate per il triennio 1994-1996 dall'art. 3, comma 36, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, vanno interpretate nel senso che tra le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, da corrispondere nella misura prevista per il 1992, sono comprese le borse di studio di cui all'art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257”), che aveva espreSSmente richiamato il blocco previsto per l'impiego pubblico dall'art. 7 del D.L. 384/1992
(convertito con L. 438/1992), il cui quinto comma disponeva che “Tutte le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, comprensivi, per disposizioni di legge o atto amministrativo previsto dalla legge o per disposizione contrattuale, di una quota di indennità integrativa speciale di cui alla L. 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni,
o dell'indennità di contingenza prevista per il settore privato o che siano, comunque, rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita, sono corrisposti per l'anno 1993 nella steSS misura dell'anno 1992”. Il blocco era stato quindi prorogato dalla L. 662/1996, art. 1 comma 66 per il triennio 1997-1999, quindi dall'art. 22 della L. 23.12.1999, n. 488, per il triennio 2000-2002, infine, almeno per quanto intereSS, dall'art. 36 della
L. 27.12.2002 n. 289, per il triennio 2003-2005.
32. La disposizione preclusiva dell'incremento in relazione alla variazione del costo della vita, contenuta nell'art. 1 comma 33 della L.
549/1995, ha superato il vaglio di costituzionalità. Il Giudice delle leggi ha infatti ritenuto che la norma impugnata non perseguisse “l'intento di discriminare irragionevolmente i medici ammessi alle scuole di specializzazione, ma, in una logica di bilanciamento con le fondamentali scelte di politica economica (sent. n. 245 del 1997) e, inserendosi in un più ampio complesso di norme ispirate alla steSS "ratio", [adeguasse] la loro situazione ad un diverso principio, generalizzatosi tanto nel settore privato, quanto in quello pubblico. Si tratta del principio secondo il quale la difesa dall'aumento del costo della vita è da affidarsi precipuamente alle
14 dinamiche contrattuali, in particolare modo alla contrattazione collettiva, piuttosto che a strumenti legislativi di adeguamento automatico. Sotto questo profilo, va rilevato che la legislazione vigente prevede per i medici specializzandi, pur nella peculiarità della loro posizione, un meccanismo di collegamento dell'importo delle borse di studio ai miglioramenti stipendiali del personale medico dipendente dal Servizio sanitario nazionale (art. 6 del
D.P.R. 8 agosto 1991, n. 257). Pertanto la disposizione censurata, escludendo per le predette borse di studio, in via eccezionale e per un ristretto arco temporale, l'incremento automatico del tasso di inflazione, non appare affatto irragionevole o discriminatoria, ma invece si inserisce in un ampio complesso di norme che perseguono, anche nel settore della sanità, il fine di impedire, per lo stesso periodo di tempo, tutti gli incrementi retributivi conseguenziali ad automatismi stipendiali” (così testualmente
Corte Cost.n. 432/1997).
33. La variazione dell'importo della borsa di studio previsto dalla L.
257/1991 si è dato quindi in fatto solo a decorrere dall'anno accademico
2006/2007, per effetto della previsione dell'art. 46 del D.L.gs. 368/1999, che ha disposto l'entrata in vigore, con tale decorrenza, degli articoli da
37 a 42 dello stesso decreto legislativo. Più specificamente l'art. 39 per quanto intereSS dispone che “il trattamento economico [dei medici specializzandi] è costituito da una parte fiSS, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, ed
è determinato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Controparte_14
, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia
[...]
e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per gli anni accademici 2006-
2007 e 2007-2008, la parte variabile non potrà eccedere il 15 per cento di quella fiSS”.
15 34. I relativi importi sono stati infine fiSSti per l'anno accademico
2006-2007 con il D.P.C.M.
8.3.2007 a norma del quale la parte fiSS della borsa di studio è stata quantificata in € 22.700,00 lordi, per ciascun anno di formazione specialistica, e la parte variabile in € 2.300,00 per ciascuno dei primi due anni di formazione, e in € 3.300,00 annui lordi per gli anni successivi.
35. Così ricostruita la normativa di interesse, nel merito, si è detto in narrativa come, con il primo motivo, gli appellanti assumano l'illegittimità costituzionale dell'esclusione, dei medici specializzandi immatricolatisi prima dell'anno accademico 2006-2007, dal trattamento economico previsto dal D.L.gs. 368/1999 (e relativi decreti attuativi) per i medici iscritti ai medesimi corsi nel periodo successivo. Essi invocano i parametri costituzionali degli art. 3 e 36 Cost.
36. Così come proposta, l'eccezione è già stata ritenuta infondata da un consolidato orientamento giurisprudenziale. Quanto al parametro dell'art. 36 Cost., infatti, anche da ultimo Cass. 4897/2024 ha ribadito come il contratto tra medici in formazione e Università “non dà luogo a un rapporto inquadrabile nell'ambito del lavoro subordinato, né è riconducibile alle ipotesi di parasubordinazione, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l'attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, restando conseguentemente inapplicabili l'art. 36 Cost.
e il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto”.
37. Neppure è fondato il richiamo all'art. 3 Cost. Da un lato, infatti, la circostanza che il legislatore nazionale abbia inteso introdurre, a partire dall'anno accademico 2006-2007, un trattamento economico e normativo di miglior favore non implica di per sé l'inadeguatezza di quello fin a quel momento riconosciuto ai medici specializzandi, dall'altro la sola diversità di trattamento, tra i medici che hanno frequentato i corsi di specializzazione prima della nuova disciplina e quelli che li hanno frequentati dopo, non è ex se illegittima. “Si tratta, infatti, di nient'altro
16 che del naturale effetto della successione delle leggi nel tempo, che comporta l'applicazione di discipline differenziate ratione temporis” (così ancora Cass. 4897/2024 e giurisprudenza ivi richiamata). Il primo motivo va quindi respinto.
38. In ordine al secondo (diretto al pagamento dell'adeguamento triennale della borsa di studio previsto originariamente dal D.L.gs.
257/1991), rileva in primo luogo la Corte come, per quanto affermata in numerose pronunce di legittimità (da ultimo Cass. 15411/2024), non poSS essere condivisa, almeno nella sua assolutezza, l'affermazione secondo cui il diritto dell'Unione non imporrebbe “agli Stati membri alcun vincolo circa il quantum dell'"adeguata remunerazione" dovuta agli specializzandi in medicina”, così che “la misura della remunerazione spettante a tali soggetti” resterebbe “rimeSS alla discrezionalità degli Stati membri”.
39. In contrario si è detto sopra come il diritto dell'Unione non indichi effettivamente il quantum del dovuto, ma imponga comunque l'attribuzione ai medici in formazione di una remunerazione che sia adeguata “ricompensa e riconoscimento del lavoro svolto”, da soggetti “che partecipano a tutte le attività mediche del dipartimento in cui si svolge la formazione” (Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Gozza cit.). Così che la norma sovranazionale, se non quantifica il dovuto (né certo potrebbe, nell'ordinamento comune a una pluralità di Stati), indica tuttavia il parametro di valutazione di una tale adeguatezza, che il giudice nazionale deve avere ben presente nell'attività di interpretazione conforme.
40. Leggendo allora alla luce di tale parametro le norme interne, rileva il collegio come non vi sia ragione di dubitare dell'idoneità a compensare l'attività degli specializzandi (anche) della remunerazione originariamente prevista dal D.L.gs. 257/1991, poiché, come si è detto, l'importo della borsa nel 1991 era sostanzialmente corrispondente alla retribuzione dei medici neo assunti della sanità pubblica e la legge ne prevedeva la
17 variazione in rapporto al costo della vita e alle dinamiche contrattuali del
SSN.
41. E' un fatto tuttavia la prolungata inattuazione dei meccanismi di rivalutazione sopra indicati, una circostanza, in linea di principio, non irrilevante, già nell'architettura della disciplina interna e comunque in relazione alla nozione di remunerazione adeguata prevista dalle norme sovranazionali. Nella specie non si discute dell'adeguamento della borsa al costo della vita, che gli appellanti non rivendicano, quanto piuttosto della rivalutazione triennale ,legata agli aumenti delle retribuzioni del
SSN.
42. In proposito merita rilevare come, con orientamento che è stato per diversi anni consolidato, la Corte di CaSSzione aveva affermato il principio secondo cui: “in materia di trattamento retributivo del pubblico impiego, il D.L. n. 384 del 1992, art. 7, comma 1, convenuto con modificazioni nella L. n. 438 del 1992, ha bloccato gli incrementi retributivi conseguenti alla contrattazione pubblica fino al 31 dicembre 1993, mentre il successivo quinto comma della norma ha stabilito il medesimo regime di blocco per tutte le indennità, compensi, gratifiche ed altri rimborsi spesa soggetti ad incrementi in relazione alla variazione del costo della vita;
detto regime - mirato a contenere la spesa pubblica - è stato, limitatamente al blocco delle indicizzazioni stabilito dall'art. 7, comma 5, prorogato fino al
31 dicembre 2005 per effetto del L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 36; L.
n. 549 del 1995, art. 1, comma 33; L. n. 488 del 1999, art. 22, e L. n. 289 del 2002, art. 36; con la conseguenza che, rientrando le borse di studio universitarie tra gli emolumenti "di qualsiasi genere" ricompresi nel blocco temporaneo ed espreSSmente considerate dalla L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 33, alle remunerazioni per la partecipazione alle scuole di specializzazione afferenti alle facoltà di medicina non è riconoscibile
l'aumento del tasso programmato di inflazione fino al 31 dicembre 2005, mentre il blocco degli incrementi contrattuali non si è esteso
18 successivamente al 31 dicembre 1993 e riguardava solamente il biennio
1992-1993 …Da una lettura logico-sistematica dell'intero assetto normativo, può evincersi che la remunerazione per la partecipazione alle scuole di specializzazione afferenti alle facoltà di medicina da parte (e a favore) degli specializzandi rivalutabile in relazione alla variazione del costo della vita doveva restare "bloccata" per l'anno 1993 nella steSS misura dell'anno 1992 in forza del D.L.gs. n. 384 del 1992, art. 7, comma
5, e, in particolare, restare "bloccati" per i trienni 1994/1996 e 2000/2002 in forza della L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 36, e della L. n. 488 del
1995, art. 22, mentre la rivalutazione della cennata remunerazione in conseguenza di nuovi accordi sindacali - anch'eSS "bloccata" fino al
31.12.1993 dal D.L.gs. n. 384 del 1992, art. 7, comma 1, - non restava
"bloccata" successivamente alla suddetta data”. (così testualmente Cass.,
29.10.2012, n. 18562).
43. Si tratta di un orientamento cui questa Corte aveva convintamente aderito e che trovava autorevole avallo nella giurisprudenza costituzionale, in particolare nella sentenza 432/1997, già sopra citata, che, nell'affermare la legittimità del blocco dell'indicizzazione delle borse di studio dei medici specializzandi, per quanto “in via eccezionale e per un ristretto arco temporale”, aveva ritenuto che tale previsione non avesse
“l'intento di discriminare irragionevolmente i medici ammessi alle scuole di specializzazione, ma, in una logica di bilanciamento con le fondamentali scelte di politica economica (sent. n. 245 del 1997) e, inserendosi in un più ampio complesso di norme ispirate alla steSS "ratio", [adeguasse] la loro situazione ad un diverso principio, generalizzatosi tanto nel settore privato, quanto in quello pubblico”. E il principio era, secondo il Giudice delle leggi, quello secondo cui “la difesa dall'aumento del costo della vita è da affidarsi precipuamente alle dinamiche contrattuali, in particolare modo alla contrattazione collettiva, piuttosto che a strumenti legislativi di adeguamento automatico”. E sul punto aveva rilevato che “la legislazione
19 vigente prevede per i medici specializzandi, pur nella peculiarità della loro posizione, un meccanismo di collegamento dell'importo delle borse di studio ai miglioramenti stipendiali del personale medico dipendente dal Servizio sanitario nazionale (art. 6 del D.P.R. 8 agosto 1991, n. 257)”.
44. Sembra quindi al collegio che, per quanto interpretativa di rigetto e comunque sorretta da una motivazione incentrata anche su altro, la sentenza della Corte individuasse con una certa chiarezza l'adeguamento triennale alle dinamiche contrattuali del pubblico impiego come uno strumento rilevante ai fini dello scrutinio di legittimità e, quindi, di necessità uno strumento attualmente operante.
45. Argomenti nello stesso senso potevano rinvenirsi inoltre in un'altra sentenza costituzionale (questa relativa alla materia dell'impiego pubblico), la n. 242/1999, che aveva espreSSmente distinto tra il blocco all'indicizzazione, imposto dal comma 5 dell'art. 7 del D.L. 384/1992 e quello previsto per la contrattazione dal primo comma della steSS disposizione. Aveva affermato infatti la Corte che “con il decreto legge 384 del 1992 il legislatore si è prefisso di contenere la spesa pubblica agendo lungo due direttrici: da un lato, impedire la stipulazione di nuovi accordi economici collettivi;
dall'altro, far ceSSre la crescita automatica delle retribuzioni per effetto dei meccanismi di indicizzazione. Poiché tale crescita può avvenire in seguito a una nuova contrattazione o attraverso
l'indicizzazione, il legislatore ha dunque mirato a precludere sia l'una che
l'altra. Tuttavia, mentre l'art. 7, comma 1, impeditivo di nuove contrattazioni, non è stato prorogato, lo è stato invece l'art. 7, comma 5, che si applicherà sino al 31 dicembre 1999. L'esame diacronico del "blocco" determinato dalle norme sin qui esaminate, dimostra che il legislatore ha inteso inibire aumenti automatici della retribuzione, e non quelli contrattati”.
46. E' tuttavia un dato di fatto che, almeno a partire da Cass.
4449/2018 (richiamata dal Tribunale a fondamento della statuizione di
20 rigetto di questo capo delle domande degli attori), si sia affermato un indirizzo giurisprudenziale diverso, che ha trovato conferma, allo stato definitiva, con la sentenza delle Sezioni Unite n. 24006/2024.
47. Secondo questo orientamento, la disposizione dell'art. 7 comma 5 del D.L. 384/1992 (richiamata dalla prima delle norme che ha imposto il blocco degli adeguamenti delle borse di studio dei medici specializzandi,
l'art. 1 comma 33 della L.
2.12.1995 n. 549 e poi dalle disposizioni che l'hanno prorogato) impone il blocco, non solo dei meccanismi di automatica indicizzazione, ma anche di ogni altro strumento di adeguamento delle prestazioni cui si riferisce. In particolare, secondo il citato precedente delle Sezioni Unite, “essendo il blocco congegnato proprio con riferimento alla "misura" delle dette indennità, compensi, etc., appare evidente che ciò che dalla norma è preso di mira non è il tipo di adeguamento, ma il risultato: quale che sia l'adeguamento previsto dalla legge, dai regolamenti o dalla contrattazione, sia esso automatico o meno, comunque non può condurre ad un importo (delle dette indennità, compensi, etc.) diverso da quello previsto per il 1992. Indicativo in tal senso anche il fatto che, mentre le ipotesi descritte attraverso il primo sintagma aggettivale (indennità etc., comprensive di "indennità integrativa speciale"
o "indennità di contingenza") possono effettivamente considerarsi di indicizzazione automatica, quella descritta in alternativa dal secondo sintagma (indennità etc., "comunque rivalutabili") è sul punto generica, nulla prevedendo circa il meccanismo della rivalutabilità. Non solo, dunque, la rivalutazione o indicizzazione automatica ma anche ogni altro diverso tipo di adeguamento non può operare per l'anno 1993 e ciò anche indipendentemente dalla fonte che tale adeguamento preveda”.
48. Per contro, secondo le Sezioni Unite, non rileva nella specie la previsione del primo comma dell'art. 1 del d.l. n. 384 del 1992 (invece richiamato, come si è detto sopra, da Cass., 29.10.2012, n. 18562), in quanto esso “attiene espreSSmente solo alla "vigente disciplina" del
21 pubblico impiego "emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni e integrazioni" e non è dunque riferibile ai rapporti non di lavoro relativi alla frequentazione dei corsi specialistici”.
49. Per contro i successivi interventi normativi renderebbero evidente, secondo le Sezioni Unite, “anche in funzione per così dire retrospettiva,
l'intenzione del legislatore di fermare l'importo delle borse di studio nella misura determinata per l'anno 1992. Non solo continua a mancare alcuna espreSS eccettuazione dall'iterato blocco degli adeguamenti di quelli correlati alle dinamiche contrattuali del personale del S.S.N., ma al contrario diversi indici anche di tipo lessicale depongono per la considerazione quale oggetto del blocco di ogni tipo di adeguamento delle borse di studio”.
50. Il precedente citato ha quindi concluso affermando il principio di diritto secondo cui: “l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto, né ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, né all'adeguamento triennale previsto dall'art. 6, comma 1, D.L.gs. n. 257 del 1991”.
51. Si tratta di una conclusione che, nonostante l'autorevolezza della fonte e l'ampiezza della motivazione, sembra al collegio non priva di criticità, soprattutto in relazione ai citati arresti della giurisprudenza costituzionale, in particolare alla sentenza 432/1997 (che era infatti richiamata espreSSmente nell'ordinanza di rimessione della Sezione
Lavoro), e al ruolo, di cui già si è detto, che in quella decisione assume, ai fini della valutazione di legittimità costituzionale, l'esistenza di un meccanismo di adeguamento delle prestazioni dei medici specializzandi alle dinamiche contrattuali del pubblico impiego. ESS inoltre non attribuisce alcun rilievo, neppure ai fini di interpretazione conforme, alla nozione di “remunerazione adeguata” prevista dalle norme dell'Unione.
22 Una nozione che invece, ad avviso del collegio, preclude al legislatore nazionale una quantificazione completamente libera della remunerazione dovuta ai medici specializzandi e quindi impedirebbe che, anche per effetto del blocco prolungato di tutti i meccanismi che consentono l'adeguamento di tale remunerazione, eSS si riduca a un importo simbolico o del tutto sproporzionato all'impegno, secondo le norme dell'Unione, richiesto ai medici specializzandi.
52. Per questa ragione, il collegio ritiene, in via di interpretazione conforme e costituzionalmente orientata, sicuramente consentita dal testo della norma, ancora convincente l'orientamento espresso da Cass.
29.10.2012, n. 18562, che assume una lettura restrittiva dell'art. 7, comma 5 del D.L. 384/1992, riferita quindi ai soli meccanismi di adeguamento automatico delle prestazioni, non a quelli agganciati agli aumenti contrattati nell'impiego pubblico, soggetti al blocco solo fino al
1993.
53. A una simile conclusione non segue tuttavia l'accoglimento delle domande in esame. In proposito, infatti, merita rammentare come la norma dell'art. 6 del D.L.gs. 257/1991 prevedesse la rideterminazione triennale dell'importo della borsa, a partire dal 1.1.1992, “con decreto del
Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell' Controparte_7 scientifica e del tesoro, in funzione del miglioramento CP_13 stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del Servizio sanitario nazionale”. In fatto poi si è detto di come gli odierni appellanti abbiano frequentato i corsi di specializzazione dal 1995 al 1999 ( e dal 1995 al 2000 Parte_1
( . Essi inoltre hanno rivendicato per la prima volta i loro Parte_2 affermati crediti nel 2016.
54. Assunti questi dati, ove, come pare alla Corte preferibile per quanto già esposto, si ritenga l'applicabilità degli adeguamenti triennali, il primo di tali adeguamenti avrebbe dovuto avvenire a partire dal 1.1.1995, ma
23 solo se vi fossero stati miglioramenti dei livelli stipendiali del comparto sanitario nel triennio precedente. In contrario, risulta dalla sentenza delle
Sezioni Unite n. 20006/2024, che in quel triennio (intereSSto parzialmente dal blocco della contrattazione previsto dall'art. 7 primo comma del D.L. 384/1992) non vi fu alcuna variazione dei livelli retributivi del comparto. Nulla quindi già per questa ragione può essere riconosciuto agli odierni appellanti.
55. Sempre dal precedente di legittimità citato si ricava poi che il primo rinnovo contrattuale migliorativo è intervenuto nel comparto di interesse il 5 dicembre 1996. Di conseguenza, il miglioramento stipendiale tabellare minimo, apportato da tale accordo, in quanto intervenuto nel triennio 1995-1997, avrebbe dovuto costituire la base di una rideterminazione delle borse di studio, secondo la previsione del comma
1 dell'art. 6 del D.L.gs. 257/1991, per il triennio successivo 1998-2000.
56. Tuttavia l'accoglimento delle domande, quanto a questa frazione, è precluso, secondo la Corte, dall'eccepita prescrizione quinquennale, decorrente dal momento in cui l'adeguamento sarebbe spettato e quindi a partire dal 1.1.1998 (ma la conclusione non sarebbe diversa ove ritenuto il termine decorrente dal conseguimento, da parte degli appellanti, dei loro titoli di specializzazione, rispettivamente nel 1999 e nel 2000).
57. In proposito infatti è del tutto inconferente il richiamo, operato nelle note dagli appellanti, alla prescrizione relativa ai crediti risarcitori derivanti dalla tardiva o inadeguata trasposizione di direttive, dato che nella specie non è di tali crediti che si discute, bensì di spettanze derivanti dal diritto interno, che imponeva alla pubblica amministrazione di rideterminare l'ammontare delle borse di studio dei medici specializzandi in conseguenza dei miglioramenti stipendiali del comparto sanità. I crediti che qui rilevano, quindi, trovavano il loro titolo nel rapporto negoziale, che legava i medici alle Università e a essi deve, di conseguenza,
24 applicarsi il termine di prescrizione previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c. per gli interessi e in generale per tutto ciò che si deve pagare periodicamente ad anno o in termini più brevi (la borsa doveva essere pagata in rate bimestrali;
sull'applicazione di tale termine ai crediti dei medici specializzandi derivanti dagli adeguamenti triennali cfr. Cass. 1657/2020
e Cass. 5239/2021).
58. Né rileva, ai fini del decorso della prescrizione, la circostanza che non fosse stato in effetti emanato il decreto ministeriale previsto dall'art. 6 del D.L.gs. 257/1991, trattandosi di un ostacolo di mero fatto, che non avrebbe impedito agli appellanti di agire giudizialmente per ottenere tale adeguamento, come in effetti hanno fatto con la presente azione, e come in precedenza più volte avvenuto nei procedimenti che avevano dato origine all'orientamento giurisprudenziale prevalente, nella giurisprudenza di legittimità e di merito, fino al 2018, espresso, tra le altre, da Cass. 29.10.2012, n. 18562 più volte citata (si vedano per la condanna al pagamento di tali adeguamenti, in applicazione di tale orientamento, tra le altre, Corte d'Appello di Milano 4832/2013; Trib.
Firenze, 1790/2018). Per tutti questi motivi anche il secondo motivo va respinto e con esso, integralmente, l'appello principale, corretta la motivazione del Tribunale, nei termini sopra esposti.
59. La particolare complessità delle questioni di causa e la riferibilità della decisione a ragioni diverse da quelle fatte proprie dal Tribunale impongono la compensazione delle spese del grado.
60. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n. 228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione alle parti private appellanti principali della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, respinge l'appello principale e dichiara interamente compensate le spese del grado. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n. 228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione alle parti private appellanti principali della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 13.2.2025
Il Presidente Dott. Flavio Baraschi
La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
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