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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 08/09/2025, n. 1280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1280 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Sezione Seconda Civile, composta da:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliere rel.
3) Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 175/2022 R.G., promossa in questo grado di giudizio
DA
con sede in Marsala (TP), P.IV , rappresentata e difesa Parte_1 P.IV_1
dall'avv. Ezio Di Marco;
appellante
CONTRO
nato a [...] in data [...], c.f. Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Laudicina;
appellato – appellante incidentale
E
con sede in Roma, P.VA , rappresentata e difesa Controparte_2 P.IV_2
dall'avv. Diego Ferraro;
2
appellata- terza chiamata
Conclusioni dell'appellante: Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza,
riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto ritenere e dichiarare: 1 ) che l'avv. Controparte_1
ha svolto la propria attività in danno delle ragioni del cliente non rispettando i parametri
[...]
di diligenza cui lo stesso era tenuto;
2) la negligenza e la colpa grave ed inescusabile dell'Avv.
in atti generalizzato per avere instaurato una causa prVA di Controparte_1
fondamenta e per non avere dissuaso il cliente dall'intraprendere una causa infondata. 3 )
Accertare e ritenere la negligenza e la colpa grave ed inescusabile del professionista, per avere
successVAmente proposto un atto di gravame per non sussistendone i presupposti già emergenti e
evidenziati anche dal Tribunale di Marsala;
4 ) Conseguentemente, accertare e ritenere la
correlazione tra gli errori commessi dall'odierno convenuto e il danno causato in capo all'attore ad
opera dell'avv. ; Per l'effetto condannare l'avv. a pagare Controparte_3 Controparte_3
in favore dell'attore la somma di € 26.000,00 o in quella che verrà accertata e riconosciuta di
giustizia.
Conclusioni dell'appellato-appellante incidentale: CORTE DI APPELLO In Controparte_4
via principale RITENERE E DICHIARARE infondato, in fatto ed in diritto, l'appello proposta
dalla e, per l'effetto, ; In via incidentale In riforma della Controparte_5 CP_6
gravata sentenza n. 925/2021 – rep. n. 1443/2021 del 10.12.2021 del Tribunale di Marsala,
CONDANNARE la alla rifusione delle spese di lite del primo grado di Controparte_7
giudizio nella misura che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese di lite anche del presente
grado di giudizio. In via eventuale e subordinata RITENERE E DICHIARARE, in caso di
accoglimento, anche parziale, delle domande della la compagnia Parte_1 [...]
[...] [...
[...]
in virtù delle polizze assicurative succedutesi dal 1994 al 2021 obbligata a Controparte_8
garantire ed a tenere indenne il proprio assicurato avvocato da ogni Controparte_1
eventuale pretesa ed onere, di qualsivoglia natura, conseguente al presente giudizio, ivi comprese
le spese di lite ai sensi dell'art. 1917, co. 3, c.c .
Conclusioni dell'appellata terza chiamata: VOGLIA L'ECC.MA CORTE D'APPELLO DI
PALERMO Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa - Rigettare l'appello ex adverso
proposto perché infondato in fatto e in diritto e, conseguentemente, confermare la sentenza “n.
925/2021” dal Tribunale di Marsala;
- In caso di accertata responsabilità dell'Avv.
[...]
, dichiarare l'inoperatività delle “polizze nn. 7118878LC e P627852” per le Controparte_1
ragioni esposte in narratVA e, per l'effetto, rigettare la domanda di garanzia dall'Avv. CP_1
formulata nei confronti della - Nella non temuta ipotesi di accertata Controparte_2
operatività della polizza e di accertata responsabilità dell'Avv. , Controparte_1
contenere l'obbligazione di garanzia della con applicazione di uno “scoperto Controparte_2
del 10% con un minimo di € 500,00 ed il massimo di € 10.000,00”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 925/2021 del 10.12.2021 il Tribunale di Marsala rigettava la domanda avanzata dalla società (nel prosieguo anche solo ) nei confronti Parte_1 Pt_1
dell'avvocato volta ad ottenere la condanna del predetto al Controparte_1
risarcimento dei danni, quantificati in € 26.000,00, asseritamente da essa patiti a causa della negligenza del professionista nella assunzione e nell''espletamento dell'incarico conferitogli in relazione alla instaurazione nei confronti delle germane e di un Parte_2 Parte_3 4
giudizio civile risarcitorio (svoltosi in primo grado innanzi al medesimo Tribunale, iscritto al n.ro
107/2008 R.G., e proseguito in appello innanzi a questa Corte al n.ro 1657/2010 R.G.); dichiarava assorbita la domanda di garanzia impropria formulata dal convenuto, in forza di polizza R.C., nei confronti della compagnia all'uopo chiamata in giudizio, e compensava Controparte_2
integralmente tra tutte le parti le spese di lite.
In particolare il giudice adito, all'esito di una fase istruttoria sostanziatasi nell'interrogatorio formale del e nella audizione dei testi e , CP_1 Testimone_1 Testimone_2
riteneva non raggiunta la prova sia in ordine alla sussistenza del nesso di causalità fra l'asserita negligenza del legale in relazione alla difesa approntata nel suddetto giudizio e l'esito di esso,
sfavorevole alla società attrice sia in primo che in secondo grado, sia in ordine, a monte, alla violazione dell'obbligo di dissuasione del cliente dalla instaurazione della causa e, comunque, dalla proposizione dell'appello, nonché del divieto, previsto dal codice disciplinare forense, di utilizzo dell'attività professionale per la realizzazione di finalità illecite.
Avverso tale provvedimento ha interposto appello la Parte_1
Hanno resistito le controparti.
Il , oltre a chiedere il rigetto del gravame principale, reiterando, in subordine, la domanda CP_1
di manleva nei confronti della compagnia assicuratVA, ha proposto appello incidentale finalizzato alla riforma della statuizione del provvedimento impugnato concernente la compensazione delle spese di lite.
di contro, nella eventualità di accoglimento della impugnazione Controparte_2
principale, ha nuovamente contestato la operatività della copertura assicuratVA di cui alle due consecutive polizze stipulate col professionista;
in subordine, ha invocato l'applicazione dello
“scoperto” contrattualmente pattuito. 5
Alla data del 12 marzo 2025, sulle note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
La società appellante deduce l'erroneità del percorso motVAzionale seguito dal primo giudice il quale, a suo dire, con motVAzione deficitaria e fraintendendo l'oggetto della domanda, finalizzata non già ad ottenere il bene della vita chiesto nel giudizio promosso nei confronti della ma, Pt_2
più limitatamente, il ristoro dei danni direttamente correlati alla infausta iniziatVA giudiziaria
(spese di lite e acconti sul compenso corrisposti al ), non aveva fatto corretta applicazione CP_1
né dei principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità né delle regole di riparto dell'onere probatorio, in particolare, come meglio si dirà, nella valutazione delle prove orali assunte in ordine all'accertamento dell'osservanza da parte del del dovere di dissuasione CP_1
rispetto ad una causa avente scarse probabilità di successo, vieppiù con riferimento alla avvenuta presentazione dell'appello dopo la sentenza negatVA già ottenuta in primo grado. Si duole, infine,
del fatto che il giudice di prime cure aveva ritenuto che nella vicenda non potesse essere invocato, a suffragio dell'addebito mosso nei confronti del , il disposto di cui all'art. 36 canone III del CP_1
codice deontologico forense (attualmente art. 23), che vieta all'avvocato la accettazione di un incarico volto a perseguire un fine sostanzialmente illecito.
Così sintetizzati i motivi di gravame, gli stessi risultano infondati.
Va preliminarmente rilevato che, contrariamente a quanto asserito nell'appello in esame, il giudice di prime cure ha operato un esatto inquadramento dell'oggetto della domanda introduttVA del giudizio la quale, tuttavia, in quanto volta ad ottenere il ristoro degli oneri e delle spese processuali sostenute per l'avvio di un'azione giudiziale dal probabile esito sfavorevole, presupponeva necessariamente e doverosamente una valutazione dei fatti comprensVA di ogni singolo aspetto di 6
rilievo della controversia e dei suoi sviluppi processuali.
Tanto premesso, secondo un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema
Corte, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo accertare se l'evento pregiudizievole sia riconducibile a tale condotta, ossia se il cliente, alla stregua dei criteri probabilistici che governano l'imputazione della responsabilità nel settore civile, avrebbe effettVAmente conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni ove il legale avesse tenuto il comportamento dovuto,
difettando, altrimenti, la prova del nesso eziologico tra la condotta del professionista, commissVA
od omissVA, ed il risultato dannoso (Cass. Civ. Sent. n. 2072/2022; n. 17016/2015; n. 2638/2013).
Nel caso in esame, in relazione al primo profilo di responsabilità ascritto al , quella CP_1
afferente ad alcuni errori tecnico/giuridici che avrebbero pregiudicato l'esito della causa promossa contro le (la citazione delle convenute, effettuata in proprio e non quali eredi di Pt_2 [...]
la presentazione di richieste probatorie non ammissibili), appare immune da censure il Per_1
giudizio espresso nella sentenza impugnata circa il difetto di prova del nesso di causalità.
Infatti, il rigetto della domanda della fu motVAto dalla sentenza di primo grado Pt_1
essenzialmente sul rilievo della insussistenza, alla luce della mancanza di titoli validi e vincolanti,
di un obbligo giuridicamente azionabile a carico delle controparti, e successVAmente dalla sentenza di appello sul rilievo di un duplice profilo di nullità (v pag.
5-6 della sentenza di questa Corte n.ro
1937/16 in atti) dell'accordo intercorso tra il e il , legale Persona_1 Controparte_9
rappresentante della , al fine di realizzare una lottizzazione abusVA del fondo di proprietà Pt_1
del primo aggirando il divieto posto dall'art.18 della Legge n.47/85.
Va peraltro ribadito, come già segnalato dal giudice di prime cure, che siffatto vizio genetico,
rilevabile di ufficio, era chiaramente evincibile dal tenore dei dati fattuali della vicenda esposti da 7
entrambe le parti, a prescindere dalle esplicite ammissioni in ordine all'anzidetto intento elusivo effettuate dal nei suoi scritti difensivi. CP_1
Del resto, non sfugge la contraddittorietà delle argomentazioni riproposte su tale punto nell'atto di appello della società edile, la quale, da un lato, non nega, come si dirà meglio infra, la natura illecita dell'accordo per il cui inadempimento aveva preteso dalle un cospicuo risarcimento Pt_2
né che la causa intentata avesse oggettVAmente scarsissime possibilità di successo, dall'altro non prospetta una linea di difesa “alternatVA”, anche sul piano dei mezzi istruttori che avrebbero potuto supportare la domanda, rispetto a quella seguita dal . CP_1
Venendo al profilo afferente al dovere di dissuasione, è vero che sussiste l'obbligo dell'avvocato di non consigliare azioni inutilmente gravose e di informare il cliente sulle caratteristiche della controversia e sulle possibili soluzioni;
l'obbligo di diligenza ex art. 1176 c.c. comma 2 e ex art. 2236 c.c. del legale verso il cliente, infatti, si estrinseca anche nei doveri di informazione,
sollecitazione e dissuasione da azioni che siano manifestamente prive di fondamento (Cass. Civ.
Sent. n. 9695/2016). Sul piano probatorio, è poi onere del professionista, onde andare esente da responsabilità, fornire la prova della condotta mantenuta (Cass. Civ. Sent. n. 1950/2019).
Da questi principi non può però ritenersi che si sia discostato il giudice di primo grado il quale ha congruamente motVAto in ordine alle ragioni sulla scorta delle quali ha ritenuto di attribuire maggiore attendibilità alle dichiarazioni rese dal teste di parte convenuta, l'avv. , Testimone_1
rispetto a quanto riferito dal teste indicato dall'attore, . Testimone_2
Va innanzitutto premesso che la deposizione del , non elevata a sospetto dalla controparte Tes_1
nel corso dell'espletamento della prova, non può ritenersi di per sé inattendibile solo in quanto proveniente da un soggetto che, all'epoca dei fatti, era collega di studio del , tenuto anche CP_1
conto che la stessa appellante ha sempre sostenuto di avere avuto come unico referente il CP_1 8
nella consulenza e assistenza legale in relazione alla controversia de qua.
Deve poi evidenziarsi, anche ad integrazione delle argomentazioni spese sul punto nel provvedimento impugnato, che il contenuto di siffatta deposizione non si pone, a ben vedere, in un rapporto di inconciliabilità con le dichiarazioni rese dall'altro testimone, anche lui, peraltro,
dichiarante non del tutto oggettivo, in quanto amico di vecchia data del . CP_9
Il teste infatti, riferVA in aula: a) che era stato lui stesso a dare occasione al sorgere del Tes_2
rapporto tra l'avv. , di cui era cliente in relazione a varie pratiche, e il e ciò in CP_1 CP_9
quanto era solito farsi accompagnare da quest'ultimo agli appuntamenti fissati con il legale;
b) che casualmente, durante una di tali occasioni, l'amico aveva esposto la diatriba tra la e i Pt_1
(“è stato per caso che ha parlato all'avv. di questa questione con Pt_2 CP_9 CP_1
Non aveva un appuntamento e ha approfittato del fatto che era con me per parlargliene”); Pt_2
c) di avere assistito solo a due-tre incontri tra le parti, di cui non ricordava le date, ma tutti certamente avvenuti in epoca antecedente alla instaurazione del giudizio contro le Corona;
d) in risposta a specifica domanda, aggiungeva che “in nessuno di quegli incontri aveva CP_9
documenti con sé”, salvo, subito dopo, precisare di non ricordare la circostanza.
Alla luce di tali dati, la deposizione del appare all'evidenza attenere ad una fase preliminare, Tes_2
e inizialmente neppure programmata, delle interlocuzioni tra il legale rappresentante della società
edile odierna appellante e l'avvocato, fase connotata da una esposizione sommaria della vicenda a fronte della quale poteva essere “fisiologico” un atteggiamento del professionista volto a non scoraggiare il dal cercare di ottenere per le vie legali e col proprio patrocinio il CP_9
riconoscimento delle sue pretese.
Di contro, la deposizione del – che riferVA reiteratamente e senza incertezze di avere Tes_1
assistito a una pluralità di incontri tra il e il in assenza di altri soggetti CP_1 CP_9 9
finalizzati allo studio della pratica e dei molteplici tentativi del collega di dissuadere il cliente dal portare avanti la causa (v. le risposte affermative ai capitolati 17,19 21 e 22, dove, pur precisando di non avere un ricordo preciso con riferimento all'appello, ribadVA in termini omnicomprensivi che
“Il è sempre stato invitato a desistere” ma che il predetto “insisteva sui vantaggi che CP_9
gli potevano derVAre dalla causa”) - appare collocarsi in una fase più avanzata del rapporto, che si sviluppò poi per un non esiguo arco temporale (basti solo pensare che il giudizio contro le Corona
fu iscritto in primo grado nell'anno 2008, l'appello promosso nel 2010 e la sentenza di questa Corte
depositata nell'ottobre del 2016).
Deve dunque concludersi che la prova a sé favorevole offerta dal circa il vano CP_1
espletamento del dovere di dissuasione sia da ritenere attendibile e non scalfita dal contenuto della deposizione del teste Tes_2
Del resto, e solo per completezza, va nuovamente rimarcato che l'appellante non nega, a monte, la finalità illecita, in quanto volta alla violazione della normatVA urbanistica, del composito accordo che la società edile aveva verbalmente stipulato col – peraltro rimasto inattuato a Persona_1
causa del sopravvenuto decesso della controparte prima ancora che a motivo della successVA
indisponibilità delle relative eredi - né la consapevolezza di ciò in capo al il quale, CP_9
dunque, non poteva ragionevolmente confidare di avere realistiche possibilità di ottenere in sede giudiziale il cospicuo risarcimento preteso.
Non appropriato si presenta, infine, il richiamo alla previsione del codice deontologico forense che impone all'avvocato di rifiutare il mandato allorquando esso sia finalizzato al perseguimento di fini illeciti. Sul punto, è sufficiente rilevare che lo scopo contra legem perseguito dalla società
appellante, rinvenibile nell'intento di aggirare, mediante l'accordo concluso con Persona_1
il divieto previsto dall'art 18 l. n. 47/1985, prescinde e precede il conferimento del mandato alla 10
lite, risultando, dunque, estraneo rispetto al concreto operato del professionista. L'azione promossa nei confronti delle non era infatti, neppure indirettamente, finalizzata ad ottenere Pt_2
l'esecuzione del suddetto accordo, all'epoca in concreto neppure più realizzabile, ma solo a conseguire, seppur infondatamente, un ristoro economico.
L'appello principale, pertanto, va rigettato.
Merita invece accoglimento l'appello incidentale proposto dal . CP_1
Infatti, a fronte delle generiche motVAzioni poste dal Tribunale a sostegno della statuizione di compensazione integrale delle spese di lite (giustificata “in considerazione dell'esito complessivo
del giudizio, del rigetto delle domande attoree per ragioni attinenti prevalentemente alla mancata
prova del nesso di causa e anche in considerazione del tenore delle domande ed eccezioni della
compagnia assicuratrice terza chiamata”), non si ravvisa la sussistenza, quantomeno in relazione all'appellante incidentale, risultato integralmente vittorioso, di nessuno dei presupposti giustificativi indicati dal secondo comma dell'art.92 c.p.c..
La deve, pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, essere condannata a Pt_1
rimborsare al le spese di lite del primo grado, che si liquidano nell'importo di euro CP_1
4.237,00, applicando i parametri tariffari (nei valori minimi per la fase di “trattazione”, medi per le altre fasi), oltre rimborso spese generali ex art. 2 D.M. n.55/2014, c.p.a. e IV come per legge.
La appellante principale deve rimborsare anche le spese del presente grado sia al sia a CP_1
In relazione a quest'ultima, la chiamata in giudizio è infatti dipesa dalla Controparte_2
domanda principale né risulta pretestuosa (v. Cass. 1123/22, 10364/23), stante l'evidente infondatezza dell'assunto della difesa della compagnia assicuratVA in ordine alla non operatività
della polizza stipulata il 18.9.2017 avuto riguardo all'epoca di denuncia del sinistro.
Tali spese si liquidano, applicando i minimi tariffari in ragione della semplicità del presente 11
giudizio di appello, in favore del nell'importo di euro 2.906,00 per onorari, oltre ad euro CP_1
382,50 per esborsi (afferenti al C.U. per l'impugnazione incidentale), e parimenti nell'importo di euro 2.906,00 per onorari in favore della terza chiamata, su cui sempre gli anzidetti accessori.
P.Q.M.
La Corte, definitVAmente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
in parziale riforma della sentenza n.ro 925/2021 resa dal Tribunale di Marsala il 10/12/2021,
appellata in via principale da e in via incidentale da Parte_1 Controparte_1
,
[...]
in accoglimento dell'appello incidentale, condanna a rifondere a Parte_1
le spese del primo grado di giudizio, che liquida in euro 4.237,00, oltre Controparte_1
rimborso spese generali ex art.2 D.M. n.55/14, CPA e IV come per legge;
conferma nel resto.
Condanna a rifondere a e a Parte_1 Controparte_1 [...]
le spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 2.906,00 per onorari Controparte_2
a favore di ciascuna delle due appellate- oltre euro 382,50 per esborsi in favore del solo CP_1
su cui rimborso spese generali ex art.2 D.M. n.55/14, CPA e IV come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.5.2002 n.
115 per richiedere all'appellante principale, il versamento di un ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Palermo, 5.9.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Sezione Seconda Civile, composta da:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliere rel.
3) Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 175/2022 R.G., promossa in questo grado di giudizio
DA
con sede in Marsala (TP), P.IV , rappresentata e difesa Parte_1 P.IV_1
dall'avv. Ezio Di Marco;
appellante
CONTRO
nato a [...] in data [...], c.f. Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Laudicina;
appellato – appellante incidentale
E
con sede in Roma, P.VA , rappresentata e difesa Controparte_2 P.IV_2
dall'avv. Diego Ferraro;
2
appellata- terza chiamata
Conclusioni dell'appellante: Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza,
riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto ritenere e dichiarare: 1 ) che l'avv. Controparte_1
ha svolto la propria attività in danno delle ragioni del cliente non rispettando i parametri
[...]
di diligenza cui lo stesso era tenuto;
2) la negligenza e la colpa grave ed inescusabile dell'Avv.
in atti generalizzato per avere instaurato una causa prVA di Controparte_1
fondamenta e per non avere dissuaso il cliente dall'intraprendere una causa infondata. 3 )
Accertare e ritenere la negligenza e la colpa grave ed inescusabile del professionista, per avere
successVAmente proposto un atto di gravame per non sussistendone i presupposti già emergenti e
evidenziati anche dal Tribunale di Marsala;
4 ) Conseguentemente, accertare e ritenere la
correlazione tra gli errori commessi dall'odierno convenuto e il danno causato in capo all'attore ad
opera dell'avv. ; Per l'effetto condannare l'avv. a pagare Controparte_3 Controparte_3
in favore dell'attore la somma di € 26.000,00 o in quella che verrà accertata e riconosciuta di
giustizia.
Conclusioni dell'appellato-appellante incidentale: CORTE DI APPELLO In Controparte_4
via principale RITENERE E DICHIARARE infondato, in fatto ed in diritto, l'appello proposta
dalla e, per l'effetto, ; In via incidentale In riforma della Controparte_5 CP_6
gravata sentenza n. 925/2021 – rep. n. 1443/2021 del 10.12.2021 del Tribunale di Marsala,
CONDANNARE la alla rifusione delle spese di lite del primo grado di Controparte_7
giudizio nella misura che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese di lite anche del presente
grado di giudizio. In via eventuale e subordinata RITENERE E DICHIARARE, in caso di
accoglimento, anche parziale, delle domande della la compagnia Parte_1 [...]
[...] [...
[...]
in virtù delle polizze assicurative succedutesi dal 1994 al 2021 obbligata a Controparte_8
garantire ed a tenere indenne il proprio assicurato avvocato da ogni Controparte_1
eventuale pretesa ed onere, di qualsivoglia natura, conseguente al presente giudizio, ivi comprese
le spese di lite ai sensi dell'art. 1917, co. 3, c.c .
Conclusioni dell'appellata terza chiamata: VOGLIA L'ECC.MA CORTE D'APPELLO DI
PALERMO Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa - Rigettare l'appello ex adverso
proposto perché infondato in fatto e in diritto e, conseguentemente, confermare la sentenza “n.
925/2021” dal Tribunale di Marsala;
- In caso di accertata responsabilità dell'Avv.
[...]
, dichiarare l'inoperatività delle “polizze nn. 7118878LC e P627852” per le Controparte_1
ragioni esposte in narratVA e, per l'effetto, rigettare la domanda di garanzia dall'Avv. CP_1
formulata nei confronti della - Nella non temuta ipotesi di accertata Controparte_2
operatività della polizza e di accertata responsabilità dell'Avv. , Controparte_1
contenere l'obbligazione di garanzia della con applicazione di uno “scoperto Controparte_2
del 10% con un minimo di € 500,00 ed il massimo di € 10.000,00”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 925/2021 del 10.12.2021 il Tribunale di Marsala rigettava la domanda avanzata dalla società (nel prosieguo anche solo ) nei confronti Parte_1 Pt_1
dell'avvocato volta ad ottenere la condanna del predetto al Controparte_1
risarcimento dei danni, quantificati in € 26.000,00, asseritamente da essa patiti a causa della negligenza del professionista nella assunzione e nell''espletamento dell'incarico conferitogli in relazione alla instaurazione nei confronti delle germane e di un Parte_2 Parte_3 4
giudizio civile risarcitorio (svoltosi in primo grado innanzi al medesimo Tribunale, iscritto al n.ro
107/2008 R.G., e proseguito in appello innanzi a questa Corte al n.ro 1657/2010 R.G.); dichiarava assorbita la domanda di garanzia impropria formulata dal convenuto, in forza di polizza R.C., nei confronti della compagnia all'uopo chiamata in giudizio, e compensava Controparte_2
integralmente tra tutte le parti le spese di lite.
In particolare il giudice adito, all'esito di una fase istruttoria sostanziatasi nell'interrogatorio formale del e nella audizione dei testi e , CP_1 Testimone_1 Testimone_2
riteneva non raggiunta la prova sia in ordine alla sussistenza del nesso di causalità fra l'asserita negligenza del legale in relazione alla difesa approntata nel suddetto giudizio e l'esito di esso,
sfavorevole alla società attrice sia in primo che in secondo grado, sia in ordine, a monte, alla violazione dell'obbligo di dissuasione del cliente dalla instaurazione della causa e, comunque, dalla proposizione dell'appello, nonché del divieto, previsto dal codice disciplinare forense, di utilizzo dell'attività professionale per la realizzazione di finalità illecite.
Avverso tale provvedimento ha interposto appello la Parte_1
Hanno resistito le controparti.
Il , oltre a chiedere il rigetto del gravame principale, reiterando, in subordine, la domanda CP_1
di manleva nei confronti della compagnia assicuratVA, ha proposto appello incidentale finalizzato alla riforma della statuizione del provvedimento impugnato concernente la compensazione delle spese di lite.
di contro, nella eventualità di accoglimento della impugnazione Controparte_2
principale, ha nuovamente contestato la operatività della copertura assicuratVA di cui alle due consecutive polizze stipulate col professionista;
in subordine, ha invocato l'applicazione dello
“scoperto” contrattualmente pattuito. 5
Alla data del 12 marzo 2025, sulle note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
La società appellante deduce l'erroneità del percorso motVAzionale seguito dal primo giudice il quale, a suo dire, con motVAzione deficitaria e fraintendendo l'oggetto della domanda, finalizzata non già ad ottenere il bene della vita chiesto nel giudizio promosso nei confronti della ma, Pt_2
più limitatamente, il ristoro dei danni direttamente correlati alla infausta iniziatVA giudiziaria
(spese di lite e acconti sul compenso corrisposti al ), non aveva fatto corretta applicazione CP_1
né dei principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità né delle regole di riparto dell'onere probatorio, in particolare, come meglio si dirà, nella valutazione delle prove orali assunte in ordine all'accertamento dell'osservanza da parte del del dovere di dissuasione CP_1
rispetto ad una causa avente scarse probabilità di successo, vieppiù con riferimento alla avvenuta presentazione dell'appello dopo la sentenza negatVA già ottenuta in primo grado. Si duole, infine,
del fatto che il giudice di prime cure aveva ritenuto che nella vicenda non potesse essere invocato, a suffragio dell'addebito mosso nei confronti del , il disposto di cui all'art. 36 canone III del CP_1
codice deontologico forense (attualmente art. 23), che vieta all'avvocato la accettazione di un incarico volto a perseguire un fine sostanzialmente illecito.
Così sintetizzati i motivi di gravame, gli stessi risultano infondati.
Va preliminarmente rilevato che, contrariamente a quanto asserito nell'appello in esame, il giudice di prime cure ha operato un esatto inquadramento dell'oggetto della domanda introduttVA del giudizio la quale, tuttavia, in quanto volta ad ottenere il ristoro degli oneri e delle spese processuali sostenute per l'avvio di un'azione giudiziale dal probabile esito sfavorevole, presupponeva necessariamente e doverosamente una valutazione dei fatti comprensVA di ogni singolo aspetto di 6
rilievo della controversia e dei suoi sviluppi processuali.
Tanto premesso, secondo un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema
Corte, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo accertare se l'evento pregiudizievole sia riconducibile a tale condotta, ossia se il cliente, alla stregua dei criteri probabilistici che governano l'imputazione della responsabilità nel settore civile, avrebbe effettVAmente conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni ove il legale avesse tenuto il comportamento dovuto,
difettando, altrimenti, la prova del nesso eziologico tra la condotta del professionista, commissVA
od omissVA, ed il risultato dannoso (Cass. Civ. Sent. n. 2072/2022; n. 17016/2015; n. 2638/2013).
Nel caso in esame, in relazione al primo profilo di responsabilità ascritto al , quella CP_1
afferente ad alcuni errori tecnico/giuridici che avrebbero pregiudicato l'esito della causa promossa contro le (la citazione delle convenute, effettuata in proprio e non quali eredi di Pt_2 [...]
la presentazione di richieste probatorie non ammissibili), appare immune da censure il Per_1
giudizio espresso nella sentenza impugnata circa il difetto di prova del nesso di causalità.
Infatti, il rigetto della domanda della fu motVAto dalla sentenza di primo grado Pt_1
essenzialmente sul rilievo della insussistenza, alla luce della mancanza di titoli validi e vincolanti,
di un obbligo giuridicamente azionabile a carico delle controparti, e successVAmente dalla sentenza di appello sul rilievo di un duplice profilo di nullità (v pag.
5-6 della sentenza di questa Corte n.ro
1937/16 in atti) dell'accordo intercorso tra il e il , legale Persona_1 Controparte_9
rappresentante della , al fine di realizzare una lottizzazione abusVA del fondo di proprietà Pt_1
del primo aggirando il divieto posto dall'art.18 della Legge n.47/85.
Va peraltro ribadito, come già segnalato dal giudice di prime cure, che siffatto vizio genetico,
rilevabile di ufficio, era chiaramente evincibile dal tenore dei dati fattuali della vicenda esposti da 7
entrambe le parti, a prescindere dalle esplicite ammissioni in ordine all'anzidetto intento elusivo effettuate dal nei suoi scritti difensivi. CP_1
Del resto, non sfugge la contraddittorietà delle argomentazioni riproposte su tale punto nell'atto di appello della società edile, la quale, da un lato, non nega, come si dirà meglio infra, la natura illecita dell'accordo per il cui inadempimento aveva preteso dalle un cospicuo risarcimento Pt_2
né che la causa intentata avesse oggettVAmente scarsissime possibilità di successo, dall'altro non prospetta una linea di difesa “alternatVA”, anche sul piano dei mezzi istruttori che avrebbero potuto supportare la domanda, rispetto a quella seguita dal . CP_1
Venendo al profilo afferente al dovere di dissuasione, è vero che sussiste l'obbligo dell'avvocato di non consigliare azioni inutilmente gravose e di informare il cliente sulle caratteristiche della controversia e sulle possibili soluzioni;
l'obbligo di diligenza ex art. 1176 c.c. comma 2 e ex art. 2236 c.c. del legale verso il cliente, infatti, si estrinseca anche nei doveri di informazione,
sollecitazione e dissuasione da azioni che siano manifestamente prive di fondamento (Cass. Civ.
Sent. n. 9695/2016). Sul piano probatorio, è poi onere del professionista, onde andare esente da responsabilità, fornire la prova della condotta mantenuta (Cass. Civ. Sent. n. 1950/2019).
Da questi principi non può però ritenersi che si sia discostato il giudice di primo grado il quale ha congruamente motVAto in ordine alle ragioni sulla scorta delle quali ha ritenuto di attribuire maggiore attendibilità alle dichiarazioni rese dal teste di parte convenuta, l'avv. , Testimone_1
rispetto a quanto riferito dal teste indicato dall'attore, . Testimone_2
Va innanzitutto premesso che la deposizione del , non elevata a sospetto dalla controparte Tes_1
nel corso dell'espletamento della prova, non può ritenersi di per sé inattendibile solo in quanto proveniente da un soggetto che, all'epoca dei fatti, era collega di studio del , tenuto anche CP_1
conto che la stessa appellante ha sempre sostenuto di avere avuto come unico referente il CP_1 8
nella consulenza e assistenza legale in relazione alla controversia de qua.
Deve poi evidenziarsi, anche ad integrazione delle argomentazioni spese sul punto nel provvedimento impugnato, che il contenuto di siffatta deposizione non si pone, a ben vedere, in un rapporto di inconciliabilità con le dichiarazioni rese dall'altro testimone, anche lui, peraltro,
dichiarante non del tutto oggettivo, in quanto amico di vecchia data del . CP_9
Il teste infatti, riferVA in aula: a) che era stato lui stesso a dare occasione al sorgere del Tes_2
rapporto tra l'avv. , di cui era cliente in relazione a varie pratiche, e il e ciò in CP_1 CP_9
quanto era solito farsi accompagnare da quest'ultimo agli appuntamenti fissati con il legale;
b) che casualmente, durante una di tali occasioni, l'amico aveva esposto la diatriba tra la e i Pt_1
(“è stato per caso che ha parlato all'avv. di questa questione con Pt_2 CP_9 CP_1
Non aveva un appuntamento e ha approfittato del fatto che era con me per parlargliene”); Pt_2
c) di avere assistito solo a due-tre incontri tra le parti, di cui non ricordava le date, ma tutti certamente avvenuti in epoca antecedente alla instaurazione del giudizio contro le Corona;
d) in risposta a specifica domanda, aggiungeva che “in nessuno di quegli incontri aveva CP_9
documenti con sé”, salvo, subito dopo, precisare di non ricordare la circostanza.
Alla luce di tali dati, la deposizione del appare all'evidenza attenere ad una fase preliminare, Tes_2
e inizialmente neppure programmata, delle interlocuzioni tra il legale rappresentante della società
edile odierna appellante e l'avvocato, fase connotata da una esposizione sommaria della vicenda a fronte della quale poteva essere “fisiologico” un atteggiamento del professionista volto a non scoraggiare il dal cercare di ottenere per le vie legali e col proprio patrocinio il CP_9
riconoscimento delle sue pretese.
Di contro, la deposizione del – che riferVA reiteratamente e senza incertezze di avere Tes_1
assistito a una pluralità di incontri tra il e il in assenza di altri soggetti CP_1 CP_9 9
finalizzati allo studio della pratica e dei molteplici tentativi del collega di dissuadere il cliente dal portare avanti la causa (v. le risposte affermative ai capitolati 17,19 21 e 22, dove, pur precisando di non avere un ricordo preciso con riferimento all'appello, ribadVA in termini omnicomprensivi che
“Il è sempre stato invitato a desistere” ma che il predetto “insisteva sui vantaggi che CP_9
gli potevano derVAre dalla causa”) - appare collocarsi in una fase più avanzata del rapporto, che si sviluppò poi per un non esiguo arco temporale (basti solo pensare che il giudizio contro le Corona
fu iscritto in primo grado nell'anno 2008, l'appello promosso nel 2010 e la sentenza di questa Corte
depositata nell'ottobre del 2016).
Deve dunque concludersi che la prova a sé favorevole offerta dal circa il vano CP_1
espletamento del dovere di dissuasione sia da ritenere attendibile e non scalfita dal contenuto della deposizione del teste Tes_2
Del resto, e solo per completezza, va nuovamente rimarcato che l'appellante non nega, a monte, la finalità illecita, in quanto volta alla violazione della normatVA urbanistica, del composito accordo che la società edile aveva verbalmente stipulato col – peraltro rimasto inattuato a Persona_1
causa del sopravvenuto decesso della controparte prima ancora che a motivo della successVA
indisponibilità delle relative eredi - né la consapevolezza di ciò in capo al il quale, CP_9
dunque, non poteva ragionevolmente confidare di avere realistiche possibilità di ottenere in sede giudiziale il cospicuo risarcimento preteso.
Non appropriato si presenta, infine, il richiamo alla previsione del codice deontologico forense che impone all'avvocato di rifiutare il mandato allorquando esso sia finalizzato al perseguimento di fini illeciti. Sul punto, è sufficiente rilevare che lo scopo contra legem perseguito dalla società
appellante, rinvenibile nell'intento di aggirare, mediante l'accordo concluso con Persona_1
il divieto previsto dall'art 18 l. n. 47/1985, prescinde e precede il conferimento del mandato alla 10
lite, risultando, dunque, estraneo rispetto al concreto operato del professionista. L'azione promossa nei confronti delle non era infatti, neppure indirettamente, finalizzata ad ottenere Pt_2
l'esecuzione del suddetto accordo, all'epoca in concreto neppure più realizzabile, ma solo a conseguire, seppur infondatamente, un ristoro economico.
L'appello principale, pertanto, va rigettato.
Merita invece accoglimento l'appello incidentale proposto dal . CP_1
Infatti, a fronte delle generiche motVAzioni poste dal Tribunale a sostegno della statuizione di compensazione integrale delle spese di lite (giustificata “in considerazione dell'esito complessivo
del giudizio, del rigetto delle domande attoree per ragioni attinenti prevalentemente alla mancata
prova del nesso di causa e anche in considerazione del tenore delle domande ed eccezioni della
compagnia assicuratrice terza chiamata”), non si ravvisa la sussistenza, quantomeno in relazione all'appellante incidentale, risultato integralmente vittorioso, di nessuno dei presupposti giustificativi indicati dal secondo comma dell'art.92 c.p.c..
La deve, pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, essere condannata a Pt_1
rimborsare al le spese di lite del primo grado, che si liquidano nell'importo di euro CP_1
4.237,00, applicando i parametri tariffari (nei valori minimi per la fase di “trattazione”, medi per le altre fasi), oltre rimborso spese generali ex art. 2 D.M. n.55/2014, c.p.a. e IV come per legge.
La appellante principale deve rimborsare anche le spese del presente grado sia al sia a CP_1
In relazione a quest'ultima, la chiamata in giudizio è infatti dipesa dalla Controparte_2
domanda principale né risulta pretestuosa (v. Cass. 1123/22, 10364/23), stante l'evidente infondatezza dell'assunto della difesa della compagnia assicuratVA in ordine alla non operatività
della polizza stipulata il 18.9.2017 avuto riguardo all'epoca di denuncia del sinistro.
Tali spese si liquidano, applicando i minimi tariffari in ragione della semplicità del presente 11
giudizio di appello, in favore del nell'importo di euro 2.906,00 per onorari, oltre ad euro CP_1
382,50 per esborsi (afferenti al C.U. per l'impugnazione incidentale), e parimenti nell'importo di euro 2.906,00 per onorari in favore della terza chiamata, su cui sempre gli anzidetti accessori.
P.Q.M.
La Corte, definitVAmente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
in parziale riforma della sentenza n.ro 925/2021 resa dal Tribunale di Marsala il 10/12/2021,
appellata in via principale da e in via incidentale da Parte_1 Controparte_1
,
[...]
in accoglimento dell'appello incidentale, condanna a rifondere a Parte_1
le spese del primo grado di giudizio, che liquida in euro 4.237,00, oltre Controparte_1
rimborso spese generali ex art.2 D.M. n.55/14, CPA e IV come per legge;
conferma nel resto.
Condanna a rifondere a e a Parte_1 Controparte_1 [...]
le spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 2.906,00 per onorari Controparte_2
a favore di ciascuna delle due appellate- oltre euro 382,50 per esborsi in favore del solo CP_1
su cui rimborso spese generali ex art.2 D.M. n.55/14, CPA e IV come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.5.2002 n.
115 per richiedere all'appellante principale, il versamento di un ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Palermo, 5.9.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo