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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/11/2025, n. 3009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3009 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 7529/2018 pendente tra:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Improda Paolo Parte_1 C.F._1 (C.F. ) e dell'Avv. Sabatini Gianluca (C.F. ); C.F._2 C.F._3 ATTORE
(C.F. ), con il Parte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Di Paola Giuseppe (C.F. ) e dell'Avv. Miele Cristina C.F._4 (C.F. ; C.F._5 CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Avati Gian Controparte_1 P.IVA_2 MM (C.F. ); C.F._6 TERZA CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
21.10.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – ha convenuto in giudizio nella qualità di titolare della Parte_1 Parte_2
1 ditta individuale , al fine di ottenere il risarcimento dei danni Parte_2 patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti ad un sinistro verificatosi in data 13.08.2017.
1.1 – In particolare, all'interno dell'atto di citazione parte attrice ha esposto quanto segue:
• in data 13.08.2017, alle ore 15.30 circa, in Ugento (LE), località Torre San Giovanni, l'istante si trovava sulla spiaggia dello stabilimento balneare Lido Oasi degli Angeli, allorquando, a causa del forte vento, un ombrellone male ancorato, distaccatosi dal suolo, lo colpiva alla testa;
• a seguito dell'incidente, l'istante riportava una ferita lacero contusa alla testa, tale da comportare l'applicazione di 7 punti di sutura in anestesia locale, con una prognosi complessiva di 7 giorni;
• tale sinistro, da cui scaturiva una forte emicrania, nonché l'impossibilità di fare il bagno ed esporsi al sole, rovinava la restante parte della vacanza dell'istante, che si trovava in Ugento per trascorrere le ferie estive, dal giorno 9 al giorno 24 agosto 2017.
L'attore, pertanto, ha chiesto di accertare la responsabilità contrattuale della controparte, condannandola al risarcimento del danno biologico e di quello derivante da “vacanza rovinata”.
1.2 – Con comparsa depositata in data 19.02.2019, si è costituita in giudizio , Parte_2 in qualità di titolare della ditta individuale , che, preliminarmente, Parte_2 chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa di al fine di essere Controparte_1 manlevata dalla stessa, in caso di condanna;
nel merito, eccepiva l'impossibilità di configurare la fattispecie del danno da “vacanza rovinata” e l'imprevedibilità dell'evento, nonostante la diligenza tenuta dal gestore del lido;
chiedeva, pertanto, il rigetto dell'avversa domanda.
1.3 – Autorizzata la chiamata in causa, in data 04.09.2019 si costituiva in giudizio Controparte_1
argomentando circa l'infondatezza della domanda attorea e chiedendo il rigetto.
[...]
1.4 – All'esito della prima udienza, sono stati assegnati, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.; ammesse e acquisite le prove testimoniali richieste dalle parti, veniva espletata una CTU medico legale al fine di quantificare il danno lamentato;
successivamente, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per precisazioni delle conclusioni e discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 21.10.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
2 – Nel merito, si rileva che la domanda di risarcimento del danno formulata da Parte_1
2 nei confronti del deve essere inquadrata nell'ambito della responsabilità Parte_2 da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., giacché lo stesso deve essere qualificato come custode dell'attrezzatura presente in spiaggia;
tale circostanza, del resto, non è neppure contestata da parte convenuta.
2.1 – Ciò implica che il custode è esposto a una responsabilità di tipo oggettivo, poiché la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (cfr. Cassazione civile sez. un., 30/06/2022, n.
20943).
Il danneggiato, pertanto, è tenuto a provare soltanto il danno e il nesso causale tra il medesimo e la cosa in custodia;
peraltro, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della res, in relazione alla sua struttura o funzionamento (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.), ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.), tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (cfr. Cassazione civile sez. VI, 11/05/2017,
n.11526; Cassazione civile sez. VI, 20/10/2015, n. 21212; Cassazione civile sez. III, 13/03/2013,
n. 6306).
A carico del custode, invece, è posta la prova liberatoria, costituita dal caso fortuito, idonea a interrompere il nesso causale tra la res e il danno. Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, richiamando una posizione espressa già dalla Terza Sezione con sentenze nn.
2480/2018 e 2481/2018, hanno precisato, altresì, che il caso fortuito rappresentato da fatto naturale o del terzo è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo
3 dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere. Il caso fortuito rappresentato dalla condotta del danneggiato, invece, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, comma 1,
c.c. e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; pertanto, quanto più la situazione di possibili danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
2.2 – Nel caso di specie, non è contestato il fatto storico narrato all'interno dell'atto di citazione, che, del resto, è stato confermato dai testi escussi nel corso del presente giudizio. In effetti, il teste di parte attrice, cognato dell'attore, ha affermato: “Ad un certo punto tra Testimone_1 le 15 e le 16 del pomeriggio uno degli ombrelloni posto a lato sinistro guardando il mare si sradicò dalla base e colpì al capo mio cognato che era seduto nei pressi del suo ombrellone”; anche il teste di parte convenuta, ha riferito di aver assistito all'incidente occorso Testimone_2 all'attore.
È provato, dunque, che le lesioni subite da sono state cagionate da un Parte_1 ombrellone che, disancoratosi dal suolo a causa del forte vento, lo ha colpito alla testa.
2.3 – Parte convenuta ha negato la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno lamentato, affermando che l'evento è stato determinato da una causa di forza maggiore, ossia da un'improvvisa tromba d'aria, che ha sradicato l'ombrellone, che era stato chiuso dai bagnini e, comunque, era ben ancorato al suolo. Tale circostanza, tuttavia, è del tutto sfornita di prova.
Invero, nel corso dell'istruttoria espletata, il teste in merito al capitolo 1 Testimone_1 articolato da parte attrice, ha riferito che, nel giorno del sinistro, in spiaggia c'erano forti e
4 costanti “folate di vento”; invece, con riferimento al capitolo 4 di parte Testimone_2 convenuta, ha sostenuto che “verso le ore 15,30 circa, comparirono improvvise ed imprevedibili folate di vento”. Entrambi i testi, dunque, hanno affermato che l'evento dannoso è stato cagionato da forti “folate di vento”, ma non hanno confermato la presenza un evento meteorologico di intensità tale da integrare una “causa di forza maggiore”, ossia la “tromba d'aria” paventata da parte convenuta. D'altronde, non è stato neppure dimostrato che il vento fosse talmente intenso da sradicare l'ombrellone, nonostante lo stesso fosse chiuso e correttamente ancorato al suolo: infatti, il teste di parte convenuta ha genericamente riferito che i bagnini avevano cominciato a chiudere gli ombrelloni, ma non ha confermato che l'ombrellone che ha colpito l'attore fosse chiuso;
inoltre, non ha potuto asserire che quell'ombrellone fosse correttamente ancorato al suolo e munito di bullone di fissaggio, avendo notato tale circostanza solo con riferimento al proprio ombrellone.
In sintesi, l'istruttoria espletata ha consentito di accertare soltanto la presenza di forti raffiche di vento che, anche se improvvise, non possono essere considerate eccezionali e imprevedibili, trattandosi di un fenomeno statisticamente frequente, soprattutto in prossimità della riva del mare.
È necessario affermare, dunque, che il danno è stato causato dall'ombrellone sottoposto alla custodia della convenuta e non da un eccezionale evento atmosferico.
2.4 – D'altra parte, la condotta del danneggiato, che è rimasto in spiaggia nonostante la presenza di raffiche di vento, non può essere considerata colposa, ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c.. In effetti, dall'istruttoria espletata non è emerso che il personale del abbia Parte_2 invitato i clienti ad allontanarsi dalla spiaggia, segnalando il rischio che gli ombrelloni potessero essere disancorati dal suolo;
l'attore, dunque, ha legittimamente riposto il proprio affidamento sul corretto ancoraggio delle attrezzature presenti sul luogo del sinistro.
3 – Alla luce delle precedenti considerazioni, la domanda formulata da parte attrice deve essere accolta. Occorre procedere, pertanto, alla individuazione e alla quantificazione dei danni patiti dall'attore.
3.1 – Con riferimento al danno biologico, si rileva che il CTU nominato nel corso del presente giudizio ha affermato che, a causa del sinistro in parola, l'attore ha riportato un danno biologico permanente pari al 3%, oltre a 7 giorni di ITT al 75%. In applicazione delle tabelle relative alla liquidazione del danno biologico di lieve entità, aggiornate dal D.M. 18/07/2025, pubblicato sulla
5 G.U. Serie Generale n. 176 del 31/07/2025, tenuto conto dell'età della vittima al momento del sinistro (46 anni), il risarcimento deve essere liquidato in € 3.154,55 di cui € 2.843,96 per danno biologico permanente, € 294,95 per ITP ed € 15,64 per spese mediche allegate.
3.2 – Poiché il risarcimento è espresso all'attualità appare necessario, peraltro, procedere alla liquidazione del cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro. Essa deve essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema
Corte (cfr. diffusamente, Cassazione civile sez. un. 17/02/1995, n. 1712) con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr. Cassazione civile sez. III, 10/10/2014, n.
21396).
In applicazione dei sopra richiamati principi, quindi, compete alla parte istante l'importo ulteriore quantificato a titolo di interessi computati dalla data dell'evento dannoso sugli importi come sopra individuati e pari al capitale devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla data del verificarsi del sinistro e rivalutata anno per anno in base all'indice ISTAT fino al momento della pubblicazione della presente decisione;
tale importo, in assenza di una domanda di parte, è liquidabile anche d'ufficio (cfr. Cassazione civile sez. II, 10/12/2021, n. 39376).
3.3 – L'attore ha chiesto, altresì, il risarcimento del danno da “vacanza rovinata”, evidenziando che, a causa dell'infortunio patito, non ha potuto godere del periodo di ferie estivo.
Sul punto, deve darsi atto dell'inapplicabilità dell'art. 44 del d.lgs. 79/2011, che prevede la risarcibilità di tale categoria di danno, atteso che il pregiudizio patito dall'attore non è derivato dall'inadempimento di un contratto di pacchetto turistico, che è definito dall'art. 33 del medesimo decreto come “la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza”, intendendo per “servizi turistici” le seguenti prestazioni: il trasporto di passeggeri;
l'alloggio; il noleggio di auto, di altri veicoli a motore o di motocicli;
qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi precedenti e non sia un servizio finanziario o assicurativo. Nel caso di specie, infatti, la parte convenuta si è limitata al noleggio di attrezzatura balneare e il danno è derivato dall'omessa custodia degli
6 ombrelloni presenti in spiaggia.
D'altronde, parte attrice non ha dimostrato di aver subito un pregiudizio che oltrepassa le normali conseguenze del riconosciuto danno biologico: il teste infatti, si è limitato a Testimone_1 riferire che suo cognato “era spesso nervoso” e che avvertiva “di tanto in tanto” mal di testa;
del resto, l'attore non ha interrotto le proprie vacanze, essendo pacifico che è rimasto in Ugento anche dopo il sinistro e non essendo dimostrato un mutamento delle sue abitudini di vita.
Tale voce di danno, dunque, non può essere riconosciuta.
4 – Parte convenuta ha chiesto di essere manlevata da in virtù della polizza Controparte_1 assicurativa n. 36900039541, allegata alla comparsa di costituzione.
Tale domanda è fondata.
4.1 – Sul punto, in effetti, occorre considerare che la convenuta ha dimostrato l'esistenza del rapporto assicurativo e l'inclusione dell'evento verificatosi tra i rischi inclusi nella copertura assicurativa, che concerne i danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività dello stabilimento balneare.
D'altro canto, la compagnia assicuratrice non ha negato l'esistenza della polizza in questione, né la sua operatività nel caso in esame.
Conseguentemente, deve essere condannata al tenere indenne la convenuta Controparte_1 dal pagamento delle somme dovute in esecuzione della presente pronuncia (cfr. Cassazione civile sez. III, 16/02/2024, n. 4275).
5 – Nei rapporti la parte attrice e quella convenuta, alla luce della soccombenza, le spese di lite sono poste a carico del in favore dei difensori antistatari di Parte_2 Pt_1
Esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della tabella II, fascia II del
[...]
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/22; con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., in ragione dell'assenza di questioni di particolare complessità; oltre a €
264,00 per spese di iscrizione al ruolo, spese generali, IVA e CPA, come per legge.
5.1 – Nei rapporti tra parte convenuta e la terza chiamata in causa, alla luce della soccombenza, le spese di lite sono poste a carico di in favore dei difensori antistatari del Controparte_1
Esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della tabella II, Parte_2 fascia II del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/22, con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., in ragione dell'assenza di questioni di particolare
7 complessità; oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
5.2 – Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico di parte convenuta, alla luce della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie la domanda formulata da parte attrice e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento, in favore di , dell'importo di € 3.154,55; sulla somma de qua Parte_1 decorrono interessi compensativi al tasso legale da calcolarsi dalla data del fatto (13.08.2017) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT, nonché interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo;
2. accoglie la domanda di manleva formulata da parte convenuta e, per l'effetto, condanna a tenere indenne parte convenuta dal pagamento di tutte le somme Controparte_1 versate dalla stessa in esecuzione della presente sentenza;
3. condanna parte convenuta alla rifusione, in favore dei difensori antistatari dell'attore, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.276,00 per compensi professionali ed € 264,00 per spese vive, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
4. condanna la alla rifusione, in favore dei difensori antistatari di parte Controparte_1 convenuta, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.276,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
5. pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU.
Nola, 10/11/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 7529/2018 pendente tra:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Improda Paolo Parte_1 C.F._1 (C.F. ) e dell'Avv. Sabatini Gianluca (C.F. ); C.F._2 C.F._3 ATTORE
(C.F. ), con il Parte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Di Paola Giuseppe (C.F. ) e dell'Avv. Miele Cristina C.F._4 (C.F. ; C.F._5 CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Avati Gian Controparte_1 P.IVA_2 MM (C.F. ); C.F._6 TERZA CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
21.10.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – ha convenuto in giudizio nella qualità di titolare della Parte_1 Parte_2
1 ditta individuale , al fine di ottenere il risarcimento dei danni Parte_2 patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti ad un sinistro verificatosi in data 13.08.2017.
1.1 – In particolare, all'interno dell'atto di citazione parte attrice ha esposto quanto segue:
• in data 13.08.2017, alle ore 15.30 circa, in Ugento (LE), località Torre San Giovanni, l'istante si trovava sulla spiaggia dello stabilimento balneare Lido Oasi degli Angeli, allorquando, a causa del forte vento, un ombrellone male ancorato, distaccatosi dal suolo, lo colpiva alla testa;
• a seguito dell'incidente, l'istante riportava una ferita lacero contusa alla testa, tale da comportare l'applicazione di 7 punti di sutura in anestesia locale, con una prognosi complessiva di 7 giorni;
• tale sinistro, da cui scaturiva una forte emicrania, nonché l'impossibilità di fare il bagno ed esporsi al sole, rovinava la restante parte della vacanza dell'istante, che si trovava in Ugento per trascorrere le ferie estive, dal giorno 9 al giorno 24 agosto 2017.
L'attore, pertanto, ha chiesto di accertare la responsabilità contrattuale della controparte, condannandola al risarcimento del danno biologico e di quello derivante da “vacanza rovinata”.
1.2 – Con comparsa depositata in data 19.02.2019, si è costituita in giudizio , Parte_2 in qualità di titolare della ditta individuale , che, preliminarmente, Parte_2 chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa di al fine di essere Controparte_1 manlevata dalla stessa, in caso di condanna;
nel merito, eccepiva l'impossibilità di configurare la fattispecie del danno da “vacanza rovinata” e l'imprevedibilità dell'evento, nonostante la diligenza tenuta dal gestore del lido;
chiedeva, pertanto, il rigetto dell'avversa domanda.
1.3 – Autorizzata la chiamata in causa, in data 04.09.2019 si costituiva in giudizio Controparte_1
argomentando circa l'infondatezza della domanda attorea e chiedendo il rigetto.
[...]
1.4 – All'esito della prima udienza, sono stati assegnati, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.; ammesse e acquisite le prove testimoniali richieste dalle parti, veniva espletata una CTU medico legale al fine di quantificare il danno lamentato;
successivamente, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per precisazioni delle conclusioni e discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 21.10.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
2 – Nel merito, si rileva che la domanda di risarcimento del danno formulata da Parte_1
2 nei confronti del deve essere inquadrata nell'ambito della responsabilità Parte_2 da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., giacché lo stesso deve essere qualificato come custode dell'attrezzatura presente in spiaggia;
tale circostanza, del resto, non è neppure contestata da parte convenuta.
2.1 – Ciò implica che il custode è esposto a una responsabilità di tipo oggettivo, poiché la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (cfr. Cassazione civile sez. un., 30/06/2022, n.
20943).
Il danneggiato, pertanto, è tenuto a provare soltanto il danno e il nesso causale tra il medesimo e la cosa in custodia;
peraltro, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della res, in relazione alla sua struttura o funzionamento (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.), ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.), tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (cfr. Cassazione civile sez. VI, 11/05/2017,
n.11526; Cassazione civile sez. VI, 20/10/2015, n. 21212; Cassazione civile sez. III, 13/03/2013,
n. 6306).
A carico del custode, invece, è posta la prova liberatoria, costituita dal caso fortuito, idonea a interrompere il nesso causale tra la res e il danno. Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, richiamando una posizione espressa già dalla Terza Sezione con sentenze nn.
2480/2018 e 2481/2018, hanno precisato, altresì, che il caso fortuito rappresentato da fatto naturale o del terzo è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo
3 dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere. Il caso fortuito rappresentato dalla condotta del danneggiato, invece, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, comma 1,
c.c. e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; pertanto, quanto più la situazione di possibili danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
2.2 – Nel caso di specie, non è contestato il fatto storico narrato all'interno dell'atto di citazione, che, del resto, è stato confermato dai testi escussi nel corso del presente giudizio. In effetti, il teste di parte attrice, cognato dell'attore, ha affermato: “Ad un certo punto tra Testimone_1 le 15 e le 16 del pomeriggio uno degli ombrelloni posto a lato sinistro guardando il mare si sradicò dalla base e colpì al capo mio cognato che era seduto nei pressi del suo ombrellone”; anche il teste di parte convenuta, ha riferito di aver assistito all'incidente occorso Testimone_2 all'attore.
È provato, dunque, che le lesioni subite da sono state cagionate da un Parte_1 ombrellone che, disancoratosi dal suolo a causa del forte vento, lo ha colpito alla testa.
2.3 – Parte convenuta ha negato la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno lamentato, affermando che l'evento è stato determinato da una causa di forza maggiore, ossia da un'improvvisa tromba d'aria, che ha sradicato l'ombrellone, che era stato chiuso dai bagnini e, comunque, era ben ancorato al suolo. Tale circostanza, tuttavia, è del tutto sfornita di prova.
Invero, nel corso dell'istruttoria espletata, il teste in merito al capitolo 1 Testimone_1 articolato da parte attrice, ha riferito che, nel giorno del sinistro, in spiaggia c'erano forti e
4 costanti “folate di vento”; invece, con riferimento al capitolo 4 di parte Testimone_2 convenuta, ha sostenuto che “verso le ore 15,30 circa, comparirono improvvise ed imprevedibili folate di vento”. Entrambi i testi, dunque, hanno affermato che l'evento dannoso è stato cagionato da forti “folate di vento”, ma non hanno confermato la presenza un evento meteorologico di intensità tale da integrare una “causa di forza maggiore”, ossia la “tromba d'aria” paventata da parte convenuta. D'altronde, non è stato neppure dimostrato che il vento fosse talmente intenso da sradicare l'ombrellone, nonostante lo stesso fosse chiuso e correttamente ancorato al suolo: infatti, il teste di parte convenuta ha genericamente riferito che i bagnini avevano cominciato a chiudere gli ombrelloni, ma non ha confermato che l'ombrellone che ha colpito l'attore fosse chiuso;
inoltre, non ha potuto asserire che quell'ombrellone fosse correttamente ancorato al suolo e munito di bullone di fissaggio, avendo notato tale circostanza solo con riferimento al proprio ombrellone.
In sintesi, l'istruttoria espletata ha consentito di accertare soltanto la presenza di forti raffiche di vento che, anche se improvvise, non possono essere considerate eccezionali e imprevedibili, trattandosi di un fenomeno statisticamente frequente, soprattutto in prossimità della riva del mare.
È necessario affermare, dunque, che il danno è stato causato dall'ombrellone sottoposto alla custodia della convenuta e non da un eccezionale evento atmosferico.
2.4 – D'altra parte, la condotta del danneggiato, che è rimasto in spiaggia nonostante la presenza di raffiche di vento, non può essere considerata colposa, ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c.. In effetti, dall'istruttoria espletata non è emerso che il personale del abbia Parte_2 invitato i clienti ad allontanarsi dalla spiaggia, segnalando il rischio che gli ombrelloni potessero essere disancorati dal suolo;
l'attore, dunque, ha legittimamente riposto il proprio affidamento sul corretto ancoraggio delle attrezzature presenti sul luogo del sinistro.
3 – Alla luce delle precedenti considerazioni, la domanda formulata da parte attrice deve essere accolta. Occorre procedere, pertanto, alla individuazione e alla quantificazione dei danni patiti dall'attore.
3.1 – Con riferimento al danno biologico, si rileva che il CTU nominato nel corso del presente giudizio ha affermato che, a causa del sinistro in parola, l'attore ha riportato un danno biologico permanente pari al 3%, oltre a 7 giorni di ITT al 75%. In applicazione delle tabelle relative alla liquidazione del danno biologico di lieve entità, aggiornate dal D.M. 18/07/2025, pubblicato sulla
5 G.U. Serie Generale n. 176 del 31/07/2025, tenuto conto dell'età della vittima al momento del sinistro (46 anni), il risarcimento deve essere liquidato in € 3.154,55 di cui € 2.843,96 per danno biologico permanente, € 294,95 per ITP ed € 15,64 per spese mediche allegate.
3.2 – Poiché il risarcimento è espresso all'attualità appare necessario, peraltro, procedere alla liquidazione del cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro. Essa deve essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema
Corte (cfr. diffusamente, Cassazione civile sez. un. 17/02/1995, n. 1712) con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr. Cassazione civile sez. III, 10/10/2014, n.
21396).
In applicazione dei sopra richiamati principi, quindi, compete alla parte istante l'importo ulteriore quantificato a titolo di interessi computati dalla data dell'evento dannoso sugli importi come sopra individuati e pari al capitale devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla data del verificarsi del sinistro e rivalutata anno per anno in base all'indice ISTAT fino al momento della pubblicazione della presente decisione;
tale importo, in assenza di una domanda di parte, è liquidabile anche d'ufficio (cfr. Cassazione civile sez. II, 10/12/2021, n. 39376).
3.3 – L'attore ha chiesto, altresì, il risarcimento del danno da “vacanza rovinata”, evidenziando che, a causa dell'infortunio patito, non ha potuto godere del periodo di ferie estivo.
Sul punto, deve darsi atto dell'inapplicabilità dell'art. 44 del d.lgs. 79/2011, che prevede la risarcibilità di tale categoria di danno, atteso che il pregiudizio patito dall'attore non è derivato dall'inadempimento di un contratto di pacchetto turistico, che è definito dall'art. 33 del medesimo decreto come “la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza”, intendendo per “servizi turistici” le seguenti prestazioni: il trasporto di passeggeri;
l'alloggio; il noleggio di auto, di altri veicoli a motore o di motocicli;
qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi precedenti e non sia un servizio finanziario o assicurativo. Nel caso di specie, infatti, la parte convenuta si è limitata al noleggio di attrezzatura balneare e il danno è derivato dall'omessa custodia degli
6 ombrelloni presenti in spiaggia.
D'altronde, parte attrice non ha dimostrato di aver subito un pregiudizio che oltrepassa le normali conseguenze del riconosciuto danno biologico: il teste infatti, si è limitato a Testimone_1 riferire che suo cognato “era spesso nervoso” e che avvertiva “di tanto in tanto” mal di testa;
del resto, l'attore non ha interrotto le proprie vacanze, essendo pacifico che è rimasto in Ugento anche dopo il sinistro e non essendo dimostrato un mutamento delle sue abitudini di vita.
Tale voce di danno, dunque, non può essere riconosciuta.
4 – Parte convenuta ha chiesto di essere manlevata da in virtù della polizza Controparte_1 assicurativa n. 36900039541, allegata alla comparsa di costituzione.
Tale domanda è fondata.
4.1 – Sul punto, in effetti, occorre considerare che la convenuta ha dimostrato l'esistenza del rapporto assicurativo e l'inclusione dell'evento verificatosi tra i rischi inclusi nella copertura assicurativa, che concerne i danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività dello stabilimento balneare.
D'altro canto, la compagnia assicuratrice non ha negato l'esistenza della polizza in questione, né la sua operatività nel caso in esame.
Conseguentemente, deve essere condannata al tenere indenne la convenuta Controparte_1 dal pagamento delle somme dovute in esecuzione della presente pronuncia (cfr. Cassazione civile sez. III, 16/02/2024, n. 4275).
5 – Nei rapporti la parte attrice e quella convenuta, alla luce della soccombenza, le spese di lite sono poste a carico del in favore dei difensori antistatari di Parte_2 Pt_1
Esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della tabella II, fascia II del
[...]
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/22; con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., in ragione dell'assenza di questioni di particolare complessità; oltre a €
264,00 per spese di iscrizione al ruolo, spese generali, IVA e CPA, come per legge.
5.1 – Nei rapporti tra parte convenuta e la terza chiamata in causa, alla luce della soccombenza, le spese di lite sono poste a carico di in favore dei difensori antistatari del Controparte_1
Esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della tabella II, Parte_2 fascia II del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/22, con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., in ragione dell'assenza di questioni di particolare
7 complessità; oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
5.2 – Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico di parte convenuta, alla luce della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie la domanda formulata da parte attrice e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento, in favore di , dell'importo di € 3.154,55; sulla somma de qua Parte_1 decorrono interessi compensativi al tasso legale da calcolarsi dalla data del fatto (13.08.2017) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT, nonché interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo;
2. accoglie la domanda di manleva formulata da parte convenuta e, per l'effetto, condanna a tenere indenne parte convenuta dal pagamento di tutte le somme Controparte_1 versate dalla stessa in esecuzione della presente sentenza;
3. condanna parte convenuta alla rifusione, in favore dei difensori antistatari dell'attore, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.276,00 per compensi professionali ed € 264,00 per spese vive, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
4. condanna la alla rifusione, in favore dei difensori antistatari di parte Controparte_1 convenuta, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.276,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
5. pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU.
Nola, 10/11/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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