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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1077.
(Servitu' costituite sul fondo enfiteutico).
Le servitu' costituite dall'enfiteuta sul fondo enfiteutico cessano quando l'enfiteusi si estingue per decorso del termine, per prescrizione o per devoluzione.
(Servitu' costituite sul fondo enfiteutico).
Le servitu' costituite dall'enfiteuta sul fondo enfiteutico cessano quando l'enfiteusi si estingue per decorso del termine, per prescrizione o per devoluzione.
Commentari • 13
- 1. Affrancazionehttps://www.brocardi.it/ · 17.261162
[…] retaggio di una società feudale e immediatamente post-feudale, che attribuiscono ad una...» Consulenza legale Q201924307 (Articolo 1077 Codice Civile - Servitù costituite sul fondo enfiteutico) «La soluzione del caso in esame deve necessariamente ricercarsi nelle norme dettate dal codice civile in materia di enfiteusi e di servitù . […]
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Giurisprudenza • 137
- 1. Trib. Monza, sentenza 04/03/2024, n. 746Provvedimento: […] II. Ciò premesso, la domanda di divorzio, da pronunciarsi ex articoli 1076 e 1077 codice civile cinese, è fondata, essendo trascorso il termine di 30 giorni dalla proposizione della stessa (deposito del ricorso, in data 5.1.2024).Leggi di più...
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