Decreto cautelare 24 aprile 2024
Ordinanza cautelare 30 maggio 2024
Ordinanza cautelare 24 settembre 2024
Ordinanza collegiale 20 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2026
Decreto cautelare 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00352/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00982/2023 REG.RIC.
N. 01386/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 982 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Lentini e -OMISSIS- Morbidelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gianna Rogai, Chiara Canuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 1386 del 2023, proposto da
-OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Lentini e -OMISSIS- Morbidelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 982 del 2023 :
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, con il quale il Prefetto di Firenze ha reso informativa interdittiva antimafia, in danno della ricorrente, ai sensi degli artt. 84 e 91 D.Lgs. 159/2011;
- della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 92 co. 2 bis D.Lgs. 159/2011 in data -OMISSIS- (prot. n. -OMISSIS-);
- di tutti gli atti istruttori delle Autorità di PS, richiamati a fondamento del provvedimento interdittivo non conosciuti (e, precisamente, del verbale del GIA di Firenze del -OMISSIS-; della nota della Prefettura di Avellino n. -OMISSIS-del -OMISSIS-e del verbale GIA della Prefettura di Avellino del -OMISSIS-, ivi richiamato);
- del verbale del GIA di Firenze del -OMISSIS-;
- della nota della Prefettura di Avellino n. -OMISSIS-del -OMISSIS-;
- dei rapporti informativi dei Carabinieri di Avellino del -OMISSIS- e del -OMISSIS-;
- ove e per quanto occorra, del provvedimento prot. n. -OMISSIS-in data -OMISSIS-, con il quale il Prefetto di Avellino ha confermato la informativa antimafia ostativa in danno della -OMISSIS-S.r.l., ai sensi degli artt. 84 e 91 D.Lgs. 159/2011 ed il conseguente diniego di iscrizione nella cd. White List , in uno a tutti gli atti istruttori delle Autorità di PS (verbale GIA in data -OMISSIS-; nota della DIA Centro Operativo di Napoli prot. n. -OMISSIS-in data -OMISSIS-; nota della Questura di Avellino - Divisione Polizia Anticrimine -OMISSIS- n. -OMISSIS- del -OMISSIS-; nota dei Carabinieri di Avellino prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-; nota della Guardia di Finanza - Nucleo Polizia Economico-finanziaria di Avellino prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-);
- di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla -OMISSIS- s.r.l. l’8 maggio 2024 :
- del provvedimento del-OMISSIS- del Comune di Firenze di divieto di prosecuzione dell’attività da parte della struttura alberghiera denominata “-OMISSIS-”;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 30 agosto 2024 :
a) del provvedimento prot. n. -OMISSIS--OMISSIS-del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con il quale il Comune di Firenze (Direzione Attività Economiche e Turismo) ha disposto il divieto di prosecuzione dell’attività ricettiva alberghiera denominata “-OMISSIS-”;
b) del provvedimento prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, con il quale il Prefetto di Firenze ha reso informativa interdittiva antimafia, in danno della -OMISSIS- S.r.l., all’esito del riesame del profilo dell’applicabilità delle misure di cui all’art. 94- bis D.Lgs. n. 159/2011 prescritto dall’ordinanza cautelare del T.A.R. Toscana n. 323 del 30 maggio 2024 e della successiva ordinanza collegiale del Consiglio di Stato in data 5 luglio 2024;
c) della nota dell’U.T.G. di Firenze prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS- di trasmissione del provvedimento sub b);
d) di tutti gli altri atti, comunicazioni e verbali presupposti, collegati, connessi e consequenziali, ivi compresa la comunicazione del Comune di Firenze prot. -OMISSIS--OMISSIS-del -OMISSIS- di avvio del procedimento volto al divieto di prosecuzione dell’attività ricettiva alberghiera denominata “-OMISSIS-”, notificata in data -OMISSIS- e successivamente ritrasmessa in data -OMISSIS-.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 30 maggio 2025 :
e) della nota della Prefettura di Firenze prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, depositata in data -OMISSIS-, ove intesa quale provvedimento di conferma della informativa ostativa prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS- nella parte in cui ha ritenuto un perdurante quadro indiziario, in danno della -OMISSIS-, confermando i tentativi di infiltrazione mafiosa e la non applicabilità delle più lievi misure di prevenzione collaborativa dell’art. 94 bis CAM;
f) ove e per quanto occorra, del verbale GIA del -OMISSIS-, non conosciuto;
g) della nota della Prefettura di Avellino prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, non conosciuta e richiamata;
h) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l’8 ottobre 2025 :
per l’annullamento
i) della nota della Prefettura di Firenze prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, depositata in data -OMISSIS-, nella parte in cui conferma la informativa ostativa prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS- per la perduranza del quadro indiziario e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, escludendo la applicabilità di più lievi misure di prevenzione collaborativa, ex art. 94 bis CAM;
f) ove e per quanto occorra, del verbale GIA del -OMISSIS-;
g) della nota della Prefettura di Avellino prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, non conosciuta e richiamata;
h) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.
Quanto al ricorso n. 1386 del 2023 :
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, con il quale il Prefetto di Firenze ha reso informativa interdittiva antimafia, in danno della Società -OMISSIS- S.r.l., ai sensi degli artt. 84 e 91 D.Lgs. 159/2011;
- della comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 92 co. 2 bis D.Lgs. 159/2011 in data 28.07.2023 (prot. n. 142771); - di tutti gli atti istruttori delle Autorità di PS, richiamati a fondamento del provvedimento sub a) ed, in particolare dei verbali GIA in data-OMISSIS-;
- della nota della Prefettura di Avellino n. -OMISSIS-del -OMISSIS-e del verbale GIA della Prefettura di Avellino del -OMISSIS-, ivi richiamato;
E ove e per quanto occorra, del provvedimento interdittivo (prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-) del Prefetto di Firenze in danno della -OMISSIS- S.r.l., ai sensi degli artt. 84 e 91 D.Lgs. 159/2011; e - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- srl il-OMISSIS- :
a – del provvedimento prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, con il quale il Prefetto di Firenze ha reso informativa interdittiva antimafia, in danno della Società -OMISSIS- s.r.l., ai sensi degli artt. 84 e 91 D.Lgs. 159/2011;
b – della comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 92 co. 2 bis D.Lgs. 159/2011 in data 28.07.2023 (prot. n. 142771);
c - di tutti gli atti istruttori delle Autorità di PS, richiamati a fondamento del provvedimento sub a) ed, in particolare
- dei verbali GIA in data-OMISSIS-;
- della nota della Prefettura di Avellino n. -OMISSIS-del -OMISSIS-e del verbale GIA della Prefettura di Avellino del -OMISSIS-, ivi richiamato;
d – ove e per quanto occorra, del provvedimento interdittivo (prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-) del Prefetto di Firenze in danno della -OMISSIS- S.r.l., ai sensi degli artt. 84 e 91 D.Lgs. 159/2011;
e - ove e per quanto occorra, del provvedimento prot. n. -OMISSIS-in data -OMISSIS-, con il quale il Prefetto di Avellino ha confermato la informativa antimafia ostativa in danno della -OMISSIS-S.r.l., ai sensi degli artt. 84 e 91 D.Lgs. 159/2011 ed il conseguente diniego di iscrizione nella cd. White List, in uno a tutti gli atti istruttori delle Autorità di PS (verbale GIA in data -OMISSIS-; nota della DIA Centro Operativo di Napoli prot. n. -OMISSIS-in data -OMISSIS-; nota della Questura di Avellino - Divisione Polizia Anticrimine -OMISSIS- n. -OMISSIS- del -OMISSIS-; nota dei Carabinieri di Avellino prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-; nota della Guardia di Finanza - Nucleo Polizia Economico-finanziaria di Avellino prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-);
f - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.
Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’ U.T.G. - Prefettura di Firenze e del Comune di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il dott. LA NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso (R.G. n. 982/2023) notificato e depositato in data 19 settembre 2023, e con due successivi ricorsi per motivi aggiunti (depositati rispettivamente il 13 dicembre 2023 e il 23 aprile 2024) la società ricorrente in epigrafe indicata (-OMISSIS-), operante a Firenze nel settore alberghiero e facente capo alla famiglia -OMISSIS-(essendone amministratrice unica -OMISSIS--OMISSIS-), ha impugnato l’informazione antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura di Firenze il -OMISSIS- (prot. n. -OMISSIS-).
In tale interdittiva si richiamavano, in particolare, le risultanze di un’ordinanza di applicazione delle misure cautelari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli nell’ambito di un procedimento a carico dell’associazione camorristica denominata “Clan -OMISSIS-”, risultanze dalle quali, attraverso alcune intercettazioni ambientali effettuate nel periodo 2016/2017, era emerso un presunto uso strumentale dei rapporti personali tra -OMISSIS--OMISSIS-, fratello di -OMISSIS--OMISSIS-, non indagato, e tali -OMISSIS-, ritenuti invece affiliati al clan -OMISSIS-(e indagati nell'ambito del succitato procedimento penale per il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, nonché destinatari della misura della custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. del Tribunale di Napoli con l’ordinanza n. -OMISSIS-di cui sopra). Tali contatti avevano ad oggetto il recupero di alcuni crediti della -OMISSIS-, altra società dei fratelli -OMISSIS-, operante nel settore della gestione estrattiva e del calcestruzzo, amministrata dallo stesso -OMISSIS--OMISSIS-. Nello specifico, in un caso, -OMISSIS--OMISSIS-«… in occasione del Natale, aveva inviato alcuni doni (...) a -OMISSIS-, e chiedeva al -OMISSIS- la disponibilità ad incontrare il titolare della -OMISSIS-S.p.a., verso la quale il -OMISSIS-vantava un credito e per il quale aveva chiesto l’intervento di -OMISSIS- e -OMISSIS- … la situazione debitoria era dovuta al mancato pagamento di una pluralità di forniture di calcestruzzo e -OMISSIS-, anche per tale credito, decideva di rivolgersi ai suoi referenti del clan -OMISSIS-, ovvero a -OMISSIS- -OMISSIS-e -OMISSIS- -OMISSIS-. (…) -OMISSIS-, informato dell’area territoriale in cui operava la società (Ponticelli e San Giorgio a Cremano) si poneva il problema di individuare l’organizzazione mafiosa a cui si sarebbe dovuto rivolgere, atteso che operavano due distinti sodalizi mafiosi; alla conversazione partecipava attivamente il -OMISSIS- ». In un secondo caso, « (quello relativo all’imprenditore -OMISSIS-), veniva anche documentato l’intervento personale di -OMISSIS-. (…) -OMISSIS-vantava un credito nei riguardi di -OMISSIS- a cui era interessato anche -OMISSIS- (…) e temeva di perdere alcune cambiali per un valore complessivo di circa euro 70.000,00 avendo saputo dell’imminente dichiarazione di fallimento avanzata nei confronti di -OMISSIS- e per tale ragione chiedeva il parere di -OMISSIS-, anche quest’ultimo interessato a recuperare la somma di circa 200.000 euro dal -OMISSIS-. Il -OMISSIS- si mostrava disponibile a fungere da messaggero: ne avrebbe parlato col -OMISSIS-in occasione del dono natalizio offerto dal -OMISSIS- ».
In secondo luogo, la Prefettura evidenziava come dall’ordinanza cautelare emergesse che il clan -OMISSIS-, attraverso i citati esponenti, vicendevolmente, si servisse di -OMISSIS--OMISSIS-per i propri affari. Infatti, in tale provvedimento del giudice penale di Napoli si leggeva che -OMISSIS- – proprietario della -OMISSIS- s.r.l., con sede legale a Modugno (BA), esercente attività di recupero per il riciclaggio di rifiuti solidi e biomasse – essendo alla ricerca di nuovi territori dove poter installare le proprie colonnine per la raccolta degli oli esausti, aveva chiesto a -OMISSIS--OMISSIS-un aiuto per avvicinare qualche sindaco irpino.
Da tutti tali elementi la conclusione della Prefettura per cui i rapporti tra -OMISSIS--OMISSIS-ed il clan -OMISSIS-fossero finalizzati ad un reciproco supporto nelle attività imprenditoriali, e denotassero la sussistenza di un legame risalente e consolidato fra la società ricorrente, sottoposta ad una complessiva “regia familiare”, e il sodalizio camorristico.
A fondamento dei ricorsi la società ricorrente -OMISSIS-ha dedotto i seguenti motivi:
I – Violazione di legge (articoli 92 comma 2 bis del d.lgs. 159/2011 – Codice antimafia, in relazione all’articolo 7 l. 241/90 - anche in relazione all’articolo 94 bis CAM) – violazione del contraddittorio procedimentale preventivo – eccesso di potere (arbitrarietà – sviamento – difetto di motivazione);
II – Violazione di legge (articoli 84 e 91 CAM) – eccesso di potere (carenza assoluta dei presupposti - arbitrarietà – sviamento – difetto di istruttoria e di motivazione – pretestuosità);
III – Violazione di legge (articoli 84 e 91 CAM) – eccesso di potere (carenza assoluta dei presupposti - arbitrarietà – sviamento – difetto di istruttoria e di motivazione – pretestuosità);
IV - Violazione di legge (articoli 84 e 91 d.lgs. 159/2011) eccesso di potere (difetto del presupposto di istruttoria iniquità arbitrarietà sviamento) motivazione apparente e/o illogica.
Con ciò negando qualsiasi ingerenza del clan -OMISSIS-sulle dinamiche gestionali della società ricorrente, essendo avvenuto, il recupero dei crediti della -OMISSIS-, attraverso ordinari rimedi di diritto civile; ed eccependo comunque il mancato apprezzamento della possibilità di applicare le misure di prevenzione collaborativa, di cui all’art. 94 bis del d.lgs. n. 159/2011, alla fattispecie in questione, asseritamente denotante una situazione di agevolazione occasionale, stanti anche le buone prospettive di “bonifica aziendale”.
Si è costituito il Ministero dell’Interno, depositando una memoria difensiva e concludendo per il rigetto dei ricorsi.
Con un terzo ricorso per motivi aggiunti depositato l’8 maggio 2024 (preceduto da un ricorso “ ante causam ” e da un decreto presidenziale di accoglimento della relativa istanza cautelare ex art. 61 c.p.a.), la ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comune di Firenze del-OMISSIS-, divieto di prosecuzione dell’attività ricettiva alberghiera denominata “-OMISSIS-” esercitata dalla medesima -OMISSIS-.
Si è costituito il Comune di Firenze per resistere al ricorso, depositando una successiva memoria difensiva.
Con ordinanza depositata il 30 maggio 2024, questo Collegio ha accolto l’istanza cautelare osservando che: “ la Prefettura non sembra abbia adeguatamente verificato, in base all'art. 94 bis del d.lgs. n. 159/2011, il grado di agevolazione mafiosa riscontrata in capo all’impresa, al fine di verificare se tale agevolazione sia solo occasionale, in tal caso applicando, in luogo dell’interdittiva, le misure amministrative di prevenzione collaborativa (cfr. T.a.r. Campania, Salerno, I sez., 9 maggio 2024 n. 158); Ritenuto pertanto necessario accogliere la domanda cautelare affinchè l’amministrazione resistente riesamini il profilo della possibilità di applicare le misure di cui all’art. 94 bis del Codice antimafia, entro e non oltre il termine del -OMISSIS- …”. Tale ordinanza è stata confermata in appello dal Consiglio di Stato.
Con provvedimento prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, il Prefetto di Firenze ha emesso una nuova informativa interdittiva antimafia, in danno della -OMISSIS- S.r.l., e ciò all’esito del riesame del profilo dell’applicabilità delle misure di cui all’art. 94- bis del d.lgs. n. 159/2011 prescritto dall’ordinanza cautelare.
In tale provvedimento la Prefettura di Firenze:
1) ha segnalato l’esistenza di altra interdittiva emessa dalla Prefettura di Avellino in data -OMISSIS-, confermata con successivo provvedimento del -OMISSIS-, nei confronti della società -OMISSIS- s.r.l., con sede in Atripalda, riconducibile alla famiglia -OMISSIS-e attiva nel settore del calcestruzzo, le cui quote sono detenute al 50% dai fratelli -OMISSIS- -OMISSIS-, e di cui era amministratore unico, nonché legale rappresentante della predetta impresa, fino al -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, poi sostituito, in data -OMISSIS-, da -OMISSIS-;
2) ha evidenziato che l’intesa fra -OMISSIS--OMISSIS-e -OMISSIS- aveva effettivamente avuto seguito, dal momento che alcune colonnine di raccolta della -OMISSIS- srl erano state di fatto installate in due comuni irpini, ossia Monteforte Irpino e Mercogliano: “ nell'ambito del comune di Monteforte Irpino, l'installazione delle colonnine, inizialmente avviata con atto deliberativo n. -OMISSIS-, che prevedeva l'affidamento del servizio ad una ditta da individuarsi a seguito di pubblicazione di avviso pubblico, è poi avvenuta, invece, con determina di affidamento diretto n. -OMISSIS- alla -OMISSIS- -OMISSIS-srl adottata senza previa revoca del suddetto atto deliberativo e come detto tutt'ora attivo; mentre, nell’ambito del comune di Mercogliano, l'aggiudicazione alla ditta -OMISSIS- -OMISSIS-srl, con canone al rialzo rispetto a quello posto dall'Ente a base di gara è avvenuta giusta determina n. -OMISSIS- ”; il Comune di Monteforte Irpino veniva poi sciolto per mafia ai sensi dell’art. 143 TUEL, e nella relativa relazione prefettizia si segnalavano “ irregolarità anche nelle procedure d'appalto relative al servizio di raccolta di oli vegetali esausti: viene al riguardo segnalato l'affidamento diretto in favore di una ditta (...) Peraltro, la ditta affidataria è gestita, di fatto, da un imprenditore accusato di associazione camorristica, intraneo al locale clan camorristico e gravata da un sequestro preventivo disposto dal tribunale di Napoli su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia ”;
3) ha operato un riferimento alle risultanze della nota n. -OMISSIS-del -OMISSIS- (acquisita in data -OMISSIS-), della Direzione Investigativa Antimafia - Centro Operativo di Napoli, nella quale si evidenziavano i rapporti:
a) tra -OMISSIS- -OMISSIS-, fratello di -OMISSIS--OMISSIS-, e l’organizzazione camorristica denominata “Clan CA”, emergenti da altra ordinanza cautelare del Tribunale di Napoli, e in particolare dalle dichiarazioni rese da -OMISSIS- (capo dell’omonima organizzazione camorristica operante in Avellino), secondo cui, -OMISSIS- -OMISSIS-avrebbe in passato ottenuto di poter fornire il calcestruzzo in un appalto pubblico grazie all’intervento del capo clan GI CA;
b) tra la famiglia -OMISSIS-e soggetti ritenuti vicini all'associazione camorristica denominata Nuovo clan ER (i cui esponenti - individuati in -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- - erano stati destinatari di un’ordinanza cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Napoli nel 2020). Essendo emerso, in particolare, in quest’ultimo procedimento penale che: “ in data -OMISSIS-, i diritti di un immobile della "-OMISSIS- srl" (rappresentata da -OMISSIS-) (...) venivano ceduti alla "-OMISSIS- srl" (-OMISSIS-), rappresentata da -OMISSIS--OMISSIS-. Il prezzo di cessione, fissato in euro 105.000,00, veniva corrisposto da parte della -OMISSIS- srl in maniera affatto peculiare, ovvero non mediante corresponsione del relativo ammontare pecuniario bensì mediante la fornitura di cemento armato per l'esecuzione dei lavori di edificazione di un fabbricato (...)”. Nella nota della DIA si precisava inoltre che “ l'esecuzione dei predetti lavori (per un importo di euro 300.000,00) era stata affidata dalla società -OMISSIS- srl alla società -OMISSIS- srl mediante contratto di appalto sottoscritto il -OMISSIS-, stipulato dunque tre anni prima del trasferimento dell'immobile, ed in cui già si prevedeva che una parte del corrispettivo totale sarebbe stata versata mediante trasferimento dell'area in questione, valutata per 105.000,00 euro, mentre il restante ammontare di euro 195.000,00 sarebbe stato regolato ‘con modalità che verranno consensualmente determinate dalle parti’ .”. Secondo la DIA “ la mancata specifica indicazione delle modalità di pagamento della parte più cospicua del contratto di appalto (di ben 195.000,00 euro) lascia presumere un rapporto di consapevole e pregressa fiducia ed una consuetudine di relazioni tra le parti dei menzionati contratti, tale da far ritenere opportuna la determinazione differita delle modalità di corresponsione di un importo tanto significativo ”;
c) tra -OMISSIS- -OMISSIS-, padre degli attuali amministratori delle varie compagini sociali, ed il fratello -OMISSIS- -OMISSIS-, già capozona, per l’Irpinia, della Nuova Camorra Organizzata, quest’ultimo proprietario della -OMISSIS-calcestruzzi poi -OMISSIS-, nella cui gestione era subentrato -OMISSIS- -OMISSIS-nel 1983;
4) la Prefettura ha infine richiamato la nota della DIA n. -OMISSIS-del -OMISSIS- (acquisita il -OMISSIS-) relativa ai rapporti tra la famiglia -OMISSIS-e l'organizzazione criminale denominata “clan dei casalesi”, asseritamente comprovate da alcune dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia LA IA, secondo le quali il gestore degli affari economici e imprenditoriali del detto clan avrebbe avviato, negli anni dal 2004 al 2010, una proficua collaborazione con i -OMISSIS-, imprenditori dell'avellinese nel settore degli inerti e del calcestruzzo;
5) la Prefettura ha quindi ricostruito gli intrecci societari condivisi tra l'amministratrice unica della -OMISSIS- s.r.l., -OMISSIS--OMISSIS-, e i fratelli -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-; mentre, con riferimento alla cessione, al loro valore nominale, delle quote societarie da parte di -OMISSIS--OMISSIS-, in favore della madre, nella Immobiliare -OMISSIS-s.r.l. detentrice del 30% delle quote della -OMISSIS- s.r.l., a sua volta avente una significativa partecipazione (pari al 96,61% delle quote totali) nella stessa -OMISSIS- -OMISSIS-, ne ha messo in luce la natura asseritamente elusiva delle disposizioni antimafia, considerata l’intraneità alla famiglia della vendita e l'assenza di pagamenti effettuati per la cessione delle quote.
Da tutto ciò la conclusione della Prefettura in ordine all’inidoneità delle misure collaborative ex art. 94 bis del Codice antimafia a rimuovere lo specifico pericolo di infiltrazione mafiosa, attesa la regia familiare del gruppo -OMISSIS-e considerati i rapporti storici, continuativi e perduranti nel tempo di tale famiglia con le molteplici consorterie criminali avvicendatisi nel tempo ( id est , NCO, Nuova Famiglia, Clan CA, Clan -OMISSIS-, Nuovo Clan ER, clan dei Casalesi), elementi che non renderebbero ipotizzabile la “bonifica” dell'impresa “-OMISSIS- srl”.
Tale provvedimento è stato impugnato dalla -OMISSIS-con un quarto ricorso per motivi aggiunti, depositato il 30 agosto 2024, unitamente al provvedimento prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, con il quale il Comune di Firenze (Direzione Attività Economiche e Turismo) ha nuovamente disposto il divieto di prosecuzione dell’attività ricettiva alberghiera denominata “-OMISSIS-”.
La ricorrente ha censurato, in particolare, la nuova interdittiva, denunciando l’astrattezza del quadro indiziario, dal quale comunque non emergerebbe un qualsiasi tipo di ingerenza del clan -OMISSIS-sulle dinamiche gestionali di una distinta società (la -OMISSIS-) rispetto all’-OMISSIS-, nonché la risalenza, l’irrilevanza o l’inattendibilità degli altri sporadici elementi di presunto contatto o dialogo con le mafie segnalati dalla Prefettura, ed infine la violazione del sistema duale e graduale della prevenzione, in cui la interdittiva è l’ extrema ratio per espellere unicamente gli operatori economici che agevolino in modo cronico e, dunque, non bonificabile, la criminalità mafiosa. In particolare, la difesa della ricorrente ha rilevato come i fratelli -OMISSIS-non fossero mai stati indagati per reati legati alla mafia, ed ha rimarcato come non vi sarebbe stata alcuna continuità con l’attività imprenditoriale di -OMISSIS- -OMISSIS-, ed ha altresì sottolineato come dalle dichiarazioni del pentito IA, malamente estrapolate dal contesto, non si evincesse l’affiliazione o la contiguità dei -OMISSIS-al clan camorristico dei casalesi. Piuttosto, i -OMISSIS-avrebbero puntualmente denunciato tutti i tentativi di estorsione subiti negli anni dagli esponenti di diversi clan, attivi sui territori. In particolare, il loro padre, -OMISSIS- -OMISSIS-, avrebbe in passato denunciato un tentativo di estorsione perpetrato ai suoi danni da alcuni aderenti al clan dei casalesi, vicenda peraltro sfociata in una condanna penale, nel 2008, da parte del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, a carico degli estorsori.
Con ordinanza del 24 settembre 2024, questo T.a.r. ha accolto la domanda cautelare, avendo considerato che nel parallelo giudizio, pendente presso il T.a.r. Salerno avverso l’interdittiva emessa nei confronti della -OMISSIS-, era stata accolta l’istanza cautelare, e considerati altresì “ gli effetti irreversibili ed esiziali che deriverebbero dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati ”.
Alla successiva udienza pubblica del 13 febbraio 2025, all’esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione. Tuttavia, il Collegio, con ordinanza istruttoria del 20 febbraio 2025, ha rimesso la causa sul ruolo del merito, al fine di acquisire “ una relazione da parte dell’Amministrazione resistente su eventuali nuove circostanze nel frattempo intervenute che possano assumere rilevanza nel presente giudizio ”, avendo il Collegio constatato che nel parallelo giudizio pendente presso il T.a.r. Salerno (R.G. n. 193 del 2024), all’udienza pubblica del 22 gennaio 2025, era stato disposto un rinvio per consentire alla ricorrente la proposizione di motivi aggiunti in conseguenza del deposito di nuova documentazione da parte del Ministero dell’Interno.
L’U.T.G. di Firenze, in esecuzione di tale ordinanza ha versato in atti un rapporto informativo (prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-) in cui, oltre a confermare gli elementi dell’ultima interdittiva, ha rappresentato un elemento di novità costituito da una denuncia del Sindaco di EF (del -OMISSIS-) nei confronti dei fratelli -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, conseguente ad un colloquio avuto con quest’ultimi nel corso del quale essi avrebbero chiesto al Sindaco il motivo per il quale - in merito ad un affidamento di un’opera pubblica a valere sui fondi PNRR di quel Comune - la ditta affidataria non si fosse rivolta all’impresa dei -OMISSIS-per la fornitura del calcestruzzo.
Con un quinto ricorso per motivi aggiunti depositato il 30 maggio 2025, la società ricorrente ha impugnato il detto rapporto informativo, eccependo che quest’ultima “ombra” indiziaria non aveva formato oggetto delle informative controverse, e rilevando che nel frattempo era intervenuta la sentenza del T.a.r. Salerno (n. -OMISSIS-), di annullamento dell’interdittiva emessa nei confronti della -OMISSIS-, nella quale fra l’altro, si dava conto del fatto che l’ultima vicenda giudiziaria relativa alla denuncia del Sindaco di EF aveva formato oggetto di provvedimento di archiviazione del GIP di Avellino (decreto del -OMISSIS-).
Con un sesto ricorso per motivi aggiunti, depositato l’8 ottobre 2025, la società ricorrente ha impugnato, per vizi propri e per invalidità derivata, l’ulteriore nota della Prefettura di Firenze (prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, depositata in giudizio in data -OMISSIS-) “ nella parte in cui conferma la informativa n. -OMISSIS-del -OMISSIS- per la perduranza del quadro indiziario e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, escludendo la applicabilità di più lievi misure di prevenzione collaborativa, ex art. 94 bis CAM ”.
All’udienza pubblica del 16 ottobre 2025, il Collegio, rilevata la mancanza dei termini a difesa con riguardo all'ultimo atto di motivi aggiunti depositato, ha rinviato la causa all'udienza pubblica del 13 gennaio 2026.
Con separato ricorso (R.G. n. 1386/2023), depositato il -OMISSIS-, la società -OMISSIS- s.r.l., che detiene il 96,61 % della -OMISSIS-, ed era all’epoca amministrata da -OMISSIS- -OMISSIS-, ha impugnato l’interdittiva prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, emessa dalla Prefettura di Firenze a carico della medesima -OMISSIS- in conseguenza dell’interdittiva del -OMISSIS- oggetto del ricorso R.G. n. 982/2023, e dunque sulla base dei medesimi elementi esplicitati in quest’ultima interdittiva.
A fondamento del ricorso principale la -OMISSIS- ha analogamente dedotto la violazione dell'art. 94 bis del d.lgs. n. 159/2011 e dunque del contraddittorio procedimentale preventivo, nonché il difetto dei presupposti e il difetto di motivazione, ed infine la violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e gradualità.
Si sono costituiti il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Firenze per resistere al ricorso, producendo una memoria difensiva.
All’udienza in camera di consiglio del 21 dicembre 2023, la -OMISSIS- ha rinunciato all’istanza cautelare.
Il 23 aprile 2024 , la ricorrente ha depositato un atto di motivi aggiunti al fine d’integrare le proprie difese.
All’udienza pubblica del 13 gennaio 2026 sono stati chiamati insieme i due ricorsi di cui in epigrafe, R.G. nn. 982 e 1386/2023. Su istanza congiunta delle parti di rinvio delle cause – motivata dall’opportunità di attendere il deposito della sentenza del Consiglio di Stato sull’appello avverso la sentenza del T.a.r. Salerno n. -OMISSIS-, di annullamento dell’interdittiva emessa nei confronti della -OMISSIS- - il Collegio ha rinviato i ricorsi all’udienza del 12 febbraio 2026.
A tale udienza, preso atto della mancata pubblicazione, allo stato, della detta sentenza di appello, le cause sono state discusse e trattenute in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, i due ricorsi in esame, rispettivamente iscritti ai nn. di R.G. 982 e 1386 del 2023, possono essere riuniti ai fini di una loro trattazione congiunta, essendo soggettivamente ed oggettivamente connessi.
2. Iniziando dunque dall’esame del ricorso n. 982/2023 proposto dalla -OMISSIS-– -OMISSIS-, sempre in via preliminare, deve essere dichiarata l'improcedibilità per sopravvenuta carenza d'interesse del ricorso principale e dei primi tre motivi aggiunti, essendo stati la prima interdittiva e i provvedimenti ad essa strettamente conseguenti, all’esito della rinnovata istruttoria ordinata da questo Tribunale, integralmente sostituiti e superati dal nuovo provvedimento prefettizio prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS- e dal provvedimento del Comune prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, di divieto di prosecuzione dell’attività ricettiva alberghiera denominata “-OMISSIS-”, impugnati con il quarto e poi il quinto ricorso per motivi aggiunti, rispetto ai quali si viene a concentrare l'interesse demolitorio della società ricorrente.
3. Nel merito, giova premettere che il provvedimento prefettizio impugnato è chiamato a dare attuazione a norme che attribuiscono al Prefetto un potere di valutazione discrezionale in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, costruendo quindi una fattispecie di pericolo, che non presuppone un accertamento con “certezza oltre ogni ragionevole dubbio”, come nell’ambito della responsabilità penale, bensì risulta integrata anche dalla verifica circa la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, che possano far ritenere “più probabile che non” tale pericolo. Tutto ciò è giustificabile in funzione di scongiurare il pericolo della infiltrazione mafiosa nel tessuto economico. Si tratta di obiettivo di massima importanza, che giustifica un sistema fondato su di una fattispecie di pericolo, il quale deve però di necessità incontrare un limite invalicabile, per esigenze di tenuta del sistema di garanzie proprie dello Stato di diritto, volto a far sì che non si sconfini nel sanzionare semplici sospetti. Tale evenienza è scongiurata allorquando alla base dell’agire amministrativo vi siano seri ed univoci elementi fattuali dai quali sia possibile inferire (secondo la richiamata logica del “più probabile che non”) il tentativo di infiltrazione mafiosa (T.a.r. Toscana, IV sez., 2 novembre 2023, n.994, che richiama Cons. Stato, sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758).
E tutto ciò con la precisazione che la valutazione degli elementi non deve effettuarsi in modo atomistico, ma complessivo, in quanto un solo elemento in sé – sganciato da tutti gli altri – potrebbe non assumere sufficiente significatività e non superare il parametro della probabilità cruciale, ma va preso in considerazione all’interno del complesso degli elementi, effettuando una valutazione prognostica di tipo complessivo, verificando se l’insieme degli elementi sui quali si fonda l’interdittiva sia tale da suffragare, a fini probabilistici nei termini sopra specificati, il giudizio di pericolosità svolto dal Prefetto Cons. Stato, III sez. 19 settembre 2023, n. 8423).
Tra gli elementi rilevanti vi sono i contatti o i rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia, di titolari, soci, amministratori, dipendenti dell’impresa con soggetti raggiunti da provvedimenti di carattere penale o da misure di prevenzione antimafia: l’amministrazione può ragionevolmente attribuire loro rilevanza quando essi non siano frutto di casualità o, per converso, di necessità; tali contatti o frequentazioni (anche per le modalità, i luoghi e gli orari in cui avvengono) possono far presumere, secondo la logica del “più probabile che non”, che l’imprenditore - direttamente o anche tramite un proprio intermediario - scelga consapevolmente di porsi in dialogo e in contatto con ambienti mafiosi. Quand’anche ciò non risulti punibile (salva l’adozione delle misure di prevenzione), la consapevolezza dell’imprenditore di frequentare soggetti mafiosi e di porsi su una pericolosa linea di confine tra legalità e illegalità (che lo Stato deve invece demarcare e difendere ad ogni costo) deve comportare la reazione dello Stato proprio con l’esclusione dell'imprenditore medesimo dal conseguimento di appalti pubblici e comunque degli altri provvedimenti abilitativi individuati dalla legge (Cons. Stato, III sez., 23 settembre 2024, n. 7729).
In altri termini, l’imprenditore che - mediante incontri, telefonate o altri mezzi di comunicazione, contatti diretti o indiretti - abbia tali rapporti (e che si espone al rischio di esserne influenzato per quanto riguarda le proprie attività patrimoniali e scelte imprenditoriali) deve essere consapevole della inevitabile perdita di “fiducia”, nel senso sopra precisato, che ne consegue (perdita che il provvedimento prefettizio attesta, mediante l’informativa).
Non è richiesta la prova dell’attualità delle infiltrazioni mafiose, dovendosi solo dimostrare la sussistenza di elementi dai quali è deducibile - secondo il principio del “più probabile che non” - il tentativo di ingerenza, o una concreta verosimiglianza dell’ipotesi di condizionamento sulla società da parte di soggetti uniti da legami con cosche mafiose, e dell’attualità e concretezza del rischio (Cons. Stato, Sez. III, 3 maggio 2016, n.1743).
L’ampia discrezionalità di apprezzamento del Prefetto in tema di tentativo di infiltrazione mafiosa comporta che la valutazione prefettizia sia sindacabile in sede giurisdizionale in caso di manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti, mentre al sindacato del giudice amministrativo sulla legittimità dell’informativa antimafia rimane estraneo l’accertamento dei fatti, anche di rilievo penale, posti a base del provvedimento (Cons. Stato, sez. V, 7 agosto 2001, n. 4724).
Occorre inoltre ricordare che l’interpretazione giurisprudenziale tassativizzante, a partire dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1743 del 3 maggio 2016, consente ragionevolmente di prevedere l’applicazione della misura interdittiva in presenza delle due forme di contiguità, compiacente o soggiacente, dell’impresa ad influenze mafiose, allorquando, cioè, un operatore economico si lasci condizionare dalla minaccia mafiosa e si lasci imporre le condizioni (e/o le persone, le imprese e/o le logiche) da questa volute o, per altro verso, decida di scendere consapevolmente a patti con la mafia nella prospettiva di un qualsivoglia vantaggio per la propria attività (cfr. Cons. Stato, sez. III, 5 settembre 2019, n. 6105).
Va quindi aggiunto che la legislazione antimafia può e deve prevenire anche l’insidia della contiguità compiacente accanto a quella c.d. soggiacente e, con essa, le condotte, ambigue, di quegli operatori economici che, pur estranei ad associazioni mafiose, si pongono su una pericolosa linea di confine tra legalità e illegalità nell’esercizio dell’attività imprenditoriale; se è vero che simili condotte non solo sono un pericolo per la sicurezza pubblica e per l’economia legale, ma anzitutto e soprattutto un attentato al valore personalistico (art. 2 Cost.) e, cioè, quel “ fondamentale principio che pone al vertice dell’ordinamento la dignità e il valore della persona ”, anche in ambito economico, e rinnegato in radice dalla mafia, che ne fa invece un valore negoziabile nel “ patto di affari ” stipulato con l’impresa, nel nome di un comune o convergente interesse economico, a danno dello Stato (cfr. Cons. Stato, III sez., 14 luglio 2022, n. 5996).
4. Ciò premesso, osserva al riguardo il Collegio che i numerosi elementi su cui fa perno l’interdittiva emessa il -OMISSIS-, si riferiscono ad episodi, circostanze, elementi di fatto, precedenti penali, cointeressenze con altre realtà imprenditoriali direttamente collegate alla mafia, e più in generale ad atteggiamenti di contiguità compiacente ascrivibili ai diversi componenti della famiglia -OMISSIS-.
Tali rapporti, protrattisi per un lungo arco temporale, ad avviso della Prefettura, sarebbero stati in genere funzionali a concordare affari tra i componenti della famiglia -OMISSIS-ed esponenti di diverse consorterie criminali operanti nel territorio dell’avellinese, e quindi ad attrarre le imprese dei primi entro l’orbita delle cosche criminali.
Tale valutazione, di natura tecnico-discrezionale, e sottoposta al sindacato di questo Tribunale entro i noti limiti della non manifesta irragionevolezza, appare basata su di una approfondita istruttoria e su di un percorso logico-argomentativo circostanziato e persuasivo.
Invero il solido insediamento, in particolare della società madre -OMISSIS- (facente parte della medesima holding in cui ricade anche la società ricorrente) nel tessuto economico della zona dell’avellinese, alla luce delle passate e attuali vicende di tale realtà imprenditoriale e dei suoi amministratori, porta a ritenere come probabile che quest’ultimi siano animati da un atteggiamento nei confronti della mafia di natura “compiacente”, cioè finalizzato a trarre occasioni di guadagno o comunque di vantaggio dalla instaurazione di rapporti privilegiati con il mondo criminale.
E’ evidente infatti che tale relazione con le attività illecite organizzate ha manifestato la sua pericolosità allorquando è emersa la sua attitudine ad esondare dal piano strettamente personale, per divenire un potenziale fattore condizionante delle diverse attività imprenditoriali esercitate dai -OMISSIS-con le loro società.
Sul punto il G.I.P. presso il Tribunale di Napoli con l’ordinanza del -OMISSIS-, documentava gli «stretti rapporti» di -OMISSIS--OMISSIS-con il clan “-OMISSIS-” di Afragola; in particolare si dava ivi atto, tra l’altro, di come -OMISSIS--OMISSIS-si avvalesse di tali rapporti per recuperare crediti nei confronti di una pluralità di suoi debitori, e ciò con modalità confidenziali (si pensi all’invio dei doni per le feste natalizie e al fatto che nelle conversazioni i due si chiamavano con il nome di battesimo) rivelatrici del fatto che il legame di -OMISSIS--OMISSIS-con il detto clan non fosse occasionale ma del tutto consolidato.
-OMISSIS--OMISSIS-si è dunque più volte servito del detto sodalizio criminale per la propria attività imprenditoriale, mentre risulta ininfluente, rispetto all’accertamento del pericolo d’infiltrazione mafiosa, che, oltre a tali mezzi, lo stesso abbia intrapreso anche ordinarie azioni legali per il recupero dei crediti.
Reciprocamente, anche il clan -OMISSIS-, attraverso i citati esponenti -OMISSIS- e -OMISSIS-, si serviva di -OMISSIS--OMISSIS-per i propri affari. In particolare, come evidenziato dalla Prefettura nella seconda interdittiva del -OMISSIS-, anche la richiesta del -OMISSIS-, membro di spicco del clan -OMISSIS-, a -OMISSIS--OMISSIS-, di avvicinare sindaci dell’Irpinia al fine di individuare nuovi territori dove installare colonnine per la raccolta di olii, sembrerebbe aver avuto effettivamente seguito, dal momento che alcune colonnine di raccolta della -OMISSIS- S.r.l sono state di fatto installate in due Comuni irpini, ossia Monteforte Irpino e Mercogliano.
Tali evidenze risultano di per sé sufficienti ai fini dell’adozione di un provvedimento interdittivo.
La Prefettura, al fine poi di dimostrare che tali recenti condotte trovassero il loro radicamento in una storica consuetudine di rapporti della famiglia -OMISSIS-con le molteplici consorterie criminali avvicendatesi nel tempo in Campania (NCO, Nuova Famiglia, clan CA, clan -OMISSIS-, Nuovo clan ER, clan dei Casalesi) ha evidenziato il fatto che lo zio dei fratelli -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, fratello di -OMISSIS-, era un elemento di spicco dell'organizzazione camorristica denominata Nuova Camorra Organizzata di -OMISSIS- (NCO) e che la -OMISSIS-Calcestruzzi era stata costituita anche al fine di reimpiegare il denaro proveniente da attività delittuose poste in essere dalla NCO, e che l’attività imprenditoriale avviata nel 1983 da -OMISSIS- nel settore del calcestruzzo costituiva la prosecuzione di quella esercitata dal fratello -OMISSIS-.
In questo senso anche le circostanziate dichiarazioni (poi ritrattate dallo stesso in sede dibattimentale) del collaboratore di giustizia -OMISSIS- - capo dell'omonimo clan, denominato anche clan ER, operante nell'avellinese – secondo le quali, a proposito della spartizione degli affari illeciti in Avellino, -OMISSIS- -OMISSIS-, figlio di -OMISSIS-, sarebbe stato inserito come fornitore di calcestruzzo in un appalto pubblico, grazie all’intercessione di un esponente del clan CA.
La Prefettura ha poi messo in luce l'esistenza di ulteriori collegamenti della famiglia -OMISSIS-con soggetti ritenuti vicini all'associazione camorristica denominata Nuovo clan ER, dimostrata da complessi e importanti rapporti negoziali tra la -OMISSIS- s.r.l. (-OMISSIS-), rappresentata da -OMISSIS--OMISSIS-e la -OMISSIS- s.r.l. rappresentata da -OMISSIS- (rinviata a giudizio nell’ambito del p.p. n. -OMISSIS- R.G.N.R. della procura della Repubblica di Napoli per il delitto di cui all’art. 416- bis c.p., per aver partecipato all’associazione di tipo camorristico denominata “Nuovo Clan Partenio”, operante ad Avellino ed in provincia), rapporti risalenti al 2015; mentre dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, -OMISSIS-, figlio del noto capo clan dei Casalesi -OMISSIS-IA, detto “Sandokan”, è emerso che -OMISSIS-, imprenditore di riferimento del clan dei Casalesi, attualmente detenuto, avrebbe avuto stretti rapporti di affari con i -OMISSIS-negli anni dal 2004 al 2010.
In particolare, poi non è dirimente la circostanza che i -OMISSIS-abbiano denunciato i tentativi di estorsione subiti, potendo tali episodi di estorsione essere inquadrati nell’ambito della lotta fra la Nuova Famiglia e la NCO, non apparendo irragionevole la considerazione effettuata sul punto dalla Prefettura secondo cui all’epoca dell’accadimento degli stessi, “ la -OMISSIS-, in precedenza gestita con il nome -OMISSIS-Calcestruzzi, era considerata quasi il simbolo della NCO operante in Irpinia ”.
Tale consolidato atteggiamento di dialogo e di contatto dei -OMISSIS-con ambienti mafiosi riceve dunque molteplici conferme attraverso intercettazioni, passi di ordinanze giudiziarie di custodia cautelare, rapporti negoziali, dichiarazioni di collaboratori di giustizia. Nè indebolisce il quadro indiziario - che supporta la valutazione del “più probabile che non” - la circostanza che alcuni dei fatti posti a base dell’interdittiva fossero risalenti nel tempo. La giurisprudenza amministrativa è infatti ferma nell’affermare che l’interdittiva antimafia può essere legittimamente fondata anche su fatti che sono risalenti nel tempo, purché dall’analisi complessiva delle vicende esaminate emerga, comunque, un quadro indiziario che sia idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa (Cons. St., sez. V, 11 aprile 2022, n. 2712, id. 6 giugno 2022, n. 4616). Occorrendo, piuttosto, che vi siano tanto fatti nuovi positivi, quanto il loro consolidamento, così da far virare in modo irreversibile l'impresa dalla situazione negativa alla fuoriuscita definitiva dal cono d'ombra della mafiosità (cfr. Cons. Stato Sez. III, 02/01/2020, n. 2; Cons. Stato Sez. III, 02/05/2019, n. 2855).
Nel caso di specie, sotto il profilo prognostico del “più probabile che non”, la reiterazione, per oltre quarant’anni, dei contatti dei -OMISSIS-con ambienti mafiosi, evidenzia il radicamento di costoro in quel particolare contesto imprenditoriale pervaso da influenze mafiose, il che induce a ritenere persistente il rischio di infiltrazione mafiosa anche in capo alla società ricorrente, la quale, pur se operante in un diverso contesto economico e territoriale, è di fatto controllata dalla medesima famiglia -OMISSIS-, i cui componenti, al fine di dimostrare l’affrancamento dell’ambiente malavitoso, avrebbero dovuto fornire elementi concreti e seri di cesura con tale contesto, idonei a far superare la ragionevole presunzione di persistente contiguità con esso.
5. Tutto ciò premesso, in seguito all’ordinanza cautelare di questo T.a.r. n. 323 del 30 maggio 2024, confermata in appello dal Consiglio di Stato, alla stregua dell'articolo 94 bis d.lgs. n. 159/2011, era sorto in capo alla Prefettura il dovere di verificare motivatamente il grado di agevolazione mafiosa riscontrata in capo all’impresa, e verificare se essa fosse solo occasionale, in tal caso applicando, in luogo dell’interdittiva, le misure amministrative di prevenzione collaborativa, ciò che era mancato in occasione dell’emanazione della prima interdittiva.
Ritiene il Collegio, alla luce di tutto quanto sopra illustrato, che tale potere sia stato esercitato correttamente in sede di riesame, in ciò consapevolmente discostandosi, questo Collegio dalla decisione assunta sul punto dal T.a.r. Salerno, con la sentenza n. -OMISSIS-, peraltro in fattispecie parallela, analoga alla presente ma non identica quanto ai presupposti fattuali.
Infatti, il Prefetto di Firenze, nella nuova interdittiva del luglio 2024, a fondamento della configurazione del pericolo infiltrativo ha posto tutta quelle serie di circostanze sopra illustrate, che sono tali da delineare nel loro complesso una situazione oggettiva di contiguità mafiosa consolidata, continuativa e non agevolmente redimibile, e dunque, ad avviso di questo Collegio, tutt’altro che occasionale, tale perciò da non essere emendabile attraverso le prescrizioni formulabili dal Prefetto ai sensi dell’art. 94 bis citato; talchè risulta giustificata e comunque logica e ragionevole la posizione negativa assunta dal Prefetto in ordine all’applicazione del suddetto regime alternativo.
Invero, gli elementi assunti a carico dei fratelli -OMISSIS-appaiono connotati da una continuità di comportamenti e da un effettivo e stabile rapporto con gruppi camorristici che si sono susseguiti nel controllo del contesto economico-territoriale di riferimento della famiglia -OMISSIS-. Elementi, questi, i quali, riverberandosi sull’attuale situazione, escludono che possa minimamente discorrersi, in questo caso, di agevolazione occasionale e possa farsi luogo all’adozione delle misure della cosiddetta prevenzione collaborativa, atteso che il concetto di agevolazione occasionale è caratterizzato dalla sporadicità del fattore critico coinvolgente il soggetto destinatario dell'interdittiva, che ricorre qualora siano assenti elementi che, come invece nel caso in esame, inducano a evidenziare stabili e perduranti contatti con la criminalità organizzata. In particolare l’occasionalità dell’agevolazione è riscontrabile quando i legami ed i contatti tra l’impresa e la criminalità mafiosa abbiano carattere episodico e superficiale, prestandosi quindi alla proficua realizzazione da parte della stessa di un percorso di “depurazione” che, in termini figurativi, elimini le tossine della influenza criminale dall’organismo imprenditoriale, rendendolo immune da eventuali futuri e rinnovati tentativi di ingerenza mafiosa (Cons. Stato, III sez., 7 novembre 2024, n. 8914).
6. Né la situazione accertata di pericolosità oggettiva di condizionamento in cui versa la -OMISSIS-è risultata emendabile attraverso le misure di self-cleaning adottate dalla stessa, in quanto la proprietà della società, in seguito alla fuoriuscita di -OMISSIS--OMISSIS-- che potrebbe in effetti apparire meramente apparente - è rimasta in capo alla madre, -OMISSIS-, mentre il primo ha mantenuto la cointestazione con i fratelli -OMISSIS- dei conti correnti utilizzati per comuni investimenti in fondi e titoli azionari.
Ne consegue che anche la valutazione effettuata dalla Prefettura sulle reali possibilità di riduzione in bonis della società ricorrente, non appare censurabile per manifesta illogicità o per evidente travisamento dei fatti.
7. Per le sopra esposte ragioni, il quarto ricorso per motivi aggiunti, avente ad oggetto il provvedimento della Prefettura prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, emesso all’esito del riesame del profilo dell’applicabilità delle misure di cui all’art. 94- bis del d.lgs. n. 159/2011 prescritto dall’ordinanza cautelare di questo T.a.r., deve essere respinto.
8. Infine, il quinto e il sesto ricorso per motivi aggiunti, oltre che infondati nel merito per tutte le ragioni fin qui dette (essendo essi meramente ripetitivi delle medesime doglianze sin qui esaminate), sono da ritenersi anche inammissibili, in quanto aventi ad oggetto delle mere relazioni illustrative, predisposte dalla Prefettura ai fini difensivi nel presente giudizio, all’evidenza prive di valore provvedimentale.
Peraltro gli ultimi fatti sopravvenuti esposti nelle dette relazioni sono irrilevanti ai fini del presente giudizio.
9. Passando dunque all’esame del collegato ricorso R.G. n. 1386/2023, esso deve essere respinto per tutte le medesime ragioni fin qui esposte, dato che l’interdittiva oggetto di tale ricorso si basa sui medesimi presupposti sui quali si fonda il provvedimento interdittivo impugnato con il ricorso R.G. n. 982 del 2023. Infatti, considerato lo strettissimo legame societario esistente fra la -OMISSIS-e la -OMISSIS- e la sottoposizione di entrambe le società (unitamente ad altre) ad una condivisa gestione imprenditoriale e ad una comune regìa familiare, risulta pienamente giustificato il trasferimento delle controindicazioni dalla prima alla seconda società, e risulta allo stesso modo non ipotizzabile una valutazione di mera occasionalità del contatto dei membri famiglia -OMISSIS-con le associazioni camorristiche; con conseguente inidoneità delle misure collaborative, previste all’art. 94- bis del d.lgs. 159/2011, a rimuovere lo specifico pericolo di infiltrazione mafiosa accertato dalla Prefettura.
Ugualmente appare del tutto insufficiente la misura di self-cleaning qui adottata, costituita dalla cessione, da parte di -OMISSIS--OMISSIS-alla madre, delle quote detenute nella società Immobiliare -OMISSIS-s.r.l. (socia al 30% della -OMISSIS-), essendo evidente che la fuoriuscita formale di -OMISSIS--OMISSIS-dalle società di famiglia lasci inalterata la gestione imprenditoriale riconducibile alla famiglia -OMISSIS-, come già sopra detto.
In conclusione, anche il ricorso R.G. n. 1386/2023 deve essere respinto.
10. Le spese di lite di entrambi i giudizi, liquidate in dispositivo, mentre possono rimanere compensate con il Comune di Firenze, per il resto seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sui ricorsi e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti,
Riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi.
Condanna le ricorrenti in solido a rimborsare all’amministrazione statale resistente le spese di lite di entrambi i giudizi, che si liquidano in complessivi € 5.000,00.
Compensa le spese di lite con il Comune di Firenze.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti ricorrenti e di tutte le persone citate nella sentenza.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CC GI, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
LA NI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA NI | CC GI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.