CA
Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 28/04/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Michele CAMPANALE - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro, in grado di appello, iscritta al N.22 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020, decisa all'udienza del 23.4.2025,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Taranto Parte_1 C.F._1
alla Via Pitagora n. 24, presso lo studio degli avv.ti Eugenio Bodini e Stefania Pollicoro dai quali è rappresentata e difesa, giusta mandato in atti
- APPELLANTE -
E
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_1
- APPELLATA -
Oggetto: rapporto di lavoro subordinato - differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 3274/2019) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettava, con spese compensate, la domanda proposta da nei Parte_1
confronti della volta al conseguimento delle differenze retributive, Controparte_1
quale dipendente, con mansioni di barista-cameriera-banconista presso la caffetteria
Maior Caffè, sita in Massafra a Viale Magna Grecia n. 28, dal 10.8.2008 al 19.1.2013, data in cui veniva licenziata verbalmente, senza soluzione di continuità, pur se il rapporto di lavoro risultava formalizzato con contratti simulati, che era stata costretta a sottoscrivere per i periodi 30.6.2010/30.9.2010, 10.11.2010/31.1.2011,
5.8.2011/30.9.2011 e 16.1.2012/30.4.2012.
Riteneva il Tribunale che dall'intero compendio istruttorio non risultasse sufficientemente provata la continuità ininterrotta del rapporto lavorativo come richiesto da parte ricorrente. Avverso tale decisione proponeva appello la lamentandone l'erroneità e Pt_1
chiedendone la riforma.
Non si costituiva l'appellata.
L'appellante non provvedeva al deposito del ricorso notificato e all'udienza odierna non compariva.
La causa era, quindi, decisa come da separato dispositivo, del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta dalla narrativa che precede come si versi, nella specie, nell'ipotesi prevista e disciplinata dall'art. 348 cpc, pacificamente applicabile alle controversie di lavoro, non risultando notificato l'appello alla parte appellata, non costituita.
L'appello deve dunque essere dichiarato improcedibile.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Dichiara l'improcedibilità dell'appello.
Nulla per le spese.
Taranto, 23.4.2025
Il Consigliere Ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE dott. Michele CAMPANALE
2
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Michele CAMPANALE - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro, in grado di appello, iscritta al N.22 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020, decisa all'udienza del 23.4.2025,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Taranto Parte_1 C.F._1
alla Via Pitagora n. 24, presso lo studio degli avv.ti Eugenio Bodini e Stefania Pollicoro dai quali è rappresentata e difesa, giusta mandato in atti
- APPELLANTE -
E
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_1
- APPELLATA -
Oggetto: rapporto di lavoro subordinato - differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 3274/2019) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettava, con spese compensate, la domanda proposta da nei Parte_1
confronti della volta al conseguimento delle differenze retributive, Controparte_1
quale dipendente, con mansioni di barista-cameriera-banconista presso la caffetteria
Maior Caffè, sita in Massafra a Viale Magna Grecia n. 28, dal 10.8.2008 al 19.1.2013, data in cui veniva licenziata verbalmente, senza soluzione di continuità, pur se il rapporto di lavoro risultava formalizzato con contratti simulati, che era stata costretta a sottoscrivere per i periodi 30.6.2010/30.9.2010, 10.11.2010/31.1.2011,
5.8.2011/30.9.2011 e 16.1.2012/30.4.2012.
Riteneva il Tribunale che dall'intero compendio istruttorio non risultasse sufficientemente provata la continuità ininterrotta del rapporto lavorativo come richiesto da parte ricorrente. Avverso tale decisione proponeva appello la lamentandone l'erroneità e Pt_1
chiedendone la riforma.
Non si costituiva l'appellata.
L'appellante non provvedeva al deposito del ricorso notificato e all'udienza odierna non compariva.
La causa era, quindi, decisa come da separato dispositivo, del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta dalla narrativa che precede come si versi, nella specie, nell'ipotesi prevista e disciplinata dall'art. 348 cpc, pacificamente applicabile alle controversie di lavoro, non risultando notificato l'appello alla parte appellata, non costituita.
L'appello deve dunque essere dichiarato improcedibile.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Dichiara l'improcedibilità dell'appello.
Nulla per le spese.
Taranto, 23.4.2025
Il Consigliere Ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE dott. Michele CAMPANALE
2