Sentenza 13 ottobre 2003
Massime • 1
Configura questione di competenza territoriale quella derivante dal mutamento di una circoscrizione giudiziaria - nella specie, per i procedimenti pendenti dinanzi al Tribunale di Salerno dopo dell' istituzione del Tribunale di Nocera Inferiore: art. legge 11 febbraio 1992 n. 127- e perciò la parte che intende sollevare tale eccezione soggiace alle preclusioni stabilite dall' art. 38 cod. proc. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/10/2003, n. 15280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15280 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - rel. Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL IO e RA SQ, elettivamente domiciliati a ROMA VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell'avvocato FERDINANDO CATAPANO, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
UNIASS ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo Procuratore e Sostituto Sostanziale rag. Michele Corbo, elettivamente domiciliata a ROMA VIA MUZIO CLEMENTI 18, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PRUDENZANO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
NA LI;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 1 febbraio 2374 proposto da:
NA LI da sè medesimo difeso in quanto avvocato, elettivamente domiciliato a ROMA PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio legale dell'avvocato PIETRO CARLINO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
UNIASS ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo Procuratore e Sostituto rag. Michele Corbo, elettivamente domiciliata a ROMA VIA MUZIO CLEMENTI 18, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PRUDENZANO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e contro
OL IO, RA SQ;
- intimati -
avverso la sent. n. 128/01 della Corte d'Appello di SALERNO, sezione civile emessa il 20 febbraio 2001, RG. 244/98;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 9 maggio 2003 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato GIUSEPPE PRUDENZANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 29 dicembre 1990 ed il 3 gennaio 1991 l'avv. ND BE, premesso, tra l'altro, che il giorno 11 settembre 1990, nell'azienda Galdi di Battipaglia, la sua puledra denominata "Nuves", la quale si trovava ferma e regolarmente legata all'esterno del suo box, era stata investita da un autocarro di proprietà di LI BI e guidato da ZO AL e che si era dovuto disporre l'abbattimento dell'animale, riscontrato inguaribile, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Salerno LI BI, ZO AL e la UN Assicurazioni s.p.a. (quale assicuratrice dell'autocarro per r.c., ex artt. 18/22 della legge n. 990 del 1969) per ottenerne la condanna al pagamento della somma di L. 47.289.760 (o dell'altra somma che sarebbe risultata dovuta) oltre accessori, a titolo di risarcimento per i danni subiti. Resisteva in giudizio la sola UN.
Veniva compiuta attività istruttoria.
All'udienza del 24 marzo 1993 il G.I. rinviava la causa all'udienza collegiale del 6 dicembre 1993.
Con provvedimento 16 ottobre 1993 (in atti) il Presidente (evidentemente del Tribunale di Salerno) provvedeva come segue:
"Visto l'art. 3 della legge n. 127 del 1992 istitutiva del Tribunale di Nocera Inferiore;
visto il D.M. che dispone l'inizio del funzionamento del predetto Ufficio Giudiziario per il 12 ottobre 1993; visti gli atti;
richiede la cancelleria di rimettere gli atti al Tribunale di Nocera Inferiore".
Con provvedimento depos. il 26 maggio 1995 (v. il timbro recante tra l'altro la dizione Tribunale di Nocera Inferiore) il Presidente (evidentemente del Tribunale di Nocera Inferiore) visto l'art. 3 della legge n. 127 del 1992 istitutiva del Tribunale di Nocera
Inferiore; visto il D.M. che disponeva l'inizio del funzionamento del predetto Ufficio Giudiziario per il 12 ottobre 1993; visti gli atti;
ritenuto necessario fissare nuovamente l'udienza di discussione davanti a quel tribunale per sopraggiunta impossibilità a tenersi quella già fissata davanti al Tribunale di Salerno, (tra l'altro) fissava l'udienza di discussione per il giorno 24 novembre 1995. Veniva disposto un rinvio. Con ordinanza 28 dicembre 1995 - 3 gennaio 1996 il Tribunale di Nocera inferiore rimetteva la causa sul ruolo per adempimenti istruttori.
Con atto depositato il 22 febbraio 1996 l'attore avv. BE ND chiedeva la ritrasmissione dei fascicoli ed atti processuali di causa al Tribunale di Salerno "... solo legittimo e territorialmente competente Giudice naturale...". Con provvedimento non datato su foglio intestato "Tribunale civile e penale di Nocera Inferiore" il presidente (evidentemente di dono tribunale) così provvedeva: "...Si restituisce l'allegato fascicolo ND BE c/o LI BI + 2 n. 2456/95, in quanto erroneamente trasmesso a questo ufficio...".
In calce (sotto la firma di detto presidente e sotto un timbro di deposito della terza sez. civ. del trib. di Salerno recante la data 30 set. 1996) si legge: "Si restituiscono gli atti, facendo presente che dovrà codesto Tribunale, in sede collegiale, provvedere sulla questione relativa alla competenza per territorio"; segue la data "Salerno 7 ottobre 1996" e la firma sotto le parole "Il Presidente" (trattasi evidentemente del presidente della terza sezione del trib. di Salerno).
Con sentenza 23 - 25 gennaio 1998, il Tribunale di Nocera Inferiore, ritenuto tra l'altro che l'attore doveva "... dedurre la violazione dell'art. 3 della legge n. 127 del 1992 nel primo atto difensivo o comunque alla prima udienza utile, ossia dinanzi al Collegio in data 24 novembre 1994..." e che "la censura, introdotta successivamente, è quindi tardiva...", rigettava la domanda nei confronti della UN s.p.a.; condannava LI BI e ZO AL in solido al risarcimento del danno in favore di BE ND, liquidato in complessive L. 25.000.000 oltre accessori, condannava i convenni in solido al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore;
condannava l'attore al pagamento delle spese processuali nei confronti dell'UN; poneva a carico dell'LI e del MA in solido gli oneri della consulenza d'ufficio.
Proponevano appello l'LI ed il ZO.
Proponeva appello incidentale il ND.
Resisteva in giudizio l'UN.
Con sentenza 20 febbraio - 4 maggio 2001 la Corte d'Appello di Salerno dichiarava inammissibile, quanto al motivo sub. 2 e rigettava nel resto l'appello principale proposto dall'LI e dal ZO;
rigettava l'appello incidentale spiegato dal ND nei confronti della UN s.p.a.; accoglieva parzialmente l'appello incidentale spiegato dal ND nei confronti dell'LI e del ZO e, in corrispondente riforma della sentenza impugnata, che confermava nel resto, condannava l'LI ed il ZO in solido al risarcimento del danno, per il titolo di cui in motivazione, in favore del ND, risarcimento liquidato, oltre che nella somma di L. 25.000.000 determinata in primo grado, nell'ulteriore importo di L. 6.000.000, per complessive L. 31.000.000 oltre accessori, condannava l'LI, il ZO ed il ND alla solidale rifusione in favore della UN delle spese di secondo grado, condannava l'LI ed il ZO alla solidale rifusione in favore del ND delle spese di secondo grado.
Nell'impugnata motivazione si legge tra l'altro quanto segue. "...Vanno, invece, esaminate nel merito le doglianze, sostanzialmente sovrapponibili, dedotte dagli appellanti principali nel terzo motivo e dall'appellato incidentale nel secondo motivo, con le quali essi censurano il fatto che il Tribunale si sia risolto a verificare d'ufficio se l'incidente oggetto di causa avesse ad oggetto fatto rientrante nella sfera di applicazione dell'art. 1 della legge n. 990 del 1969 al fine di reperire la titolarità passiva del rapporto dedotti in capo alla UN PA, senza che quest'ultima avesse dedotto alcunché sul tema, e poi sostengono che l'espunzione della fattispecie dal novero di quelle ricomprese dalla suddetta norma sarebbe stata in fatto erronea.
Deve, sul tema, essere puntualizzato innanzi tutto che, se è vero il rilievo per cui la UN PA non ha, in primo grado, formulato in sede assertiva espressa eccezione sulla questione della applicabilità dei principi di cui alla legge n. 990 del 1969 ed, in particolare, dell'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore ex art. 18, limitandosi ad una generale impugnativa della domanda, essa ha, in sede illustrativa, posto al Tribunale il relativo punto, come emerge dall'esame del paragrafo primo della comparsa conclusionale datata 10 novembre 1995 e depositata l'11 novembre 1995.
Peraltro va anche constatato che, come emerge dal susseguente verbale di udienza istruttoria del 22 maggio 1996 e dal conclusivo verbale di udienza istruttoria del 26.011997 (in cui la Difesa della compagnia null'altro ha fatto che richiamare le deduzioni di cui al verbale precedente), nemmeno nella fase seguita, innanzi all'istruttore, al deposito di quella comparsa conclusionale la UN PA ha dedotto espressamente quanto aveva segnalato nel pregresso atto illustrativo. Tuttavia, alla Corte non sembra che il punto, siccome attinente all'integrazione delle condizioni necessarie ai fini del positivo - per l'attore - esperimento dell'azione ex art. 18 della legge n. 990 del 1969 inerisse ad eccezione in senso stretto, di guisa che si possa ora discorrere di un "vulnus" al disposto di cui all'art. 112 c.p.c. Ove, invero, si voglia ragguagliare - come fanno gli stessi appellanti, principali ed incidentale - la verifica di applicazione dei principi di cui alla legge n. 990 del 1969 al riscontro dell'evenienza della copertura assicurativa, occorre muovere dalla considerazione che la cd. eccezione di inoperatività della polizza non costituisce un'eccezione in senso stretto, ma una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda, di guisa che rispetto ad essa sussiste e permane il potere-dovere del giudice di pronunciarsi, non potendo prospettarsi l'abbandono o la tacita rinuncia all'esame del punto da parte dell'interessato (cfr., sia pure in tema di assicurazione della responsabilità civile, Cass, 22 febbraio 2000, n. 1967). Inoltre - ed in via assorbente - occorre rilevare che la UN PA ha esplicitamente ripreso e trattato la questione in appello fin dalla comparsa di costituzione e risposta: pertanto, avendo essa in ogni caso titolo a farlo (cfr. Cass. 29 maggio 1999, n. 5232), in ragione del disposto dell'art. 345 c.p.c. (nel testo ante legge n. 353 del 1990 che qui si applica), anche a volere inquadrare la stessa come eccezione in senso stretto, la Corte non potrebbe in alcun modo esentarsi dal tenerne conto per verificare la sussistenza o meno delle condizioni dell'azione diretta ex art. 18 cit. articolata dal ND nei confronti della compagnia assicuratrice...". Contro questa decisione hanno proposto ricorso per Cassazione BI LI e AL ZO.
Ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale BE ND.
La UN s.p.a. ha resistito con controricorsi ad entrambi i ricorsi.
BE ND e la UN hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Anzitutto va disposta la riunione dei ricorsi.
Con il primo motivo i ricorrenti BI LI e AL ZO denunciano "violazione da errata interpretazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116 e 20 c.p.c., dell'art. 38 c.p.c., 2§ comma (nel nuovo testo di riforma introdotto con l'art. 4 della legge 26 novembre 1990 n. 353), degli artt. 188 e 189 c.p.c. nonché degli artt. 113 e 230 disp. att. c.p.c., dell'art. 3 della legge n. 127 del 1992 in relazione alla censure di legittimità sancite ai n.ri 2^,
3^, 4^ e 5^ dell'art. 360 c.p.c." esponendo le seguenti doglianze. La competenza esclusiva ed inderogabile del Tribunale di Salerno presso la cui terza sezione civile già trovavasi ormai pacificamente pendente e radicato il relativo contraddittorio di causa, non risultava essere stata giammai contestata da alcuna delle costituite parti in causa. Il giudizio innanzi alla terza sez. civ. del Tribunale di Salerno, per trovarsi ormai in fase decisionale, essendo stata la causa già rimessa per la rituale discussione all'udienza collegiale del 6 dicembre 1994, con ordinanza di chiusura della fase istruttoria del 24 marzo 1993, rientrava nel novero dei procedimenti "inamovibili" anche all'esito della sopravvenuta disposizione dell'art. 3 della legge n. 127 del 1992. Essendosi l'illecito verificato l'11 settembre 1990 a Battipaglia (SA), compresa nel circondario del Tribunale di Salerno, la competenza territoriale, già radicata innanzi a quest'ultimo, risultava anche esclusiva ed inderogabile a norma del combinato disposto dell'art. 39 c.p.p. e dell'art. 20 c.p.c. Il fascicolo non è stato rimesso di ufficio al Tribunale di Nocera Inferiore, ma si trattò invece di un mero fatto materiale (senza alcun provvedimento) per incomprensibile disguido della cancelleria. A fronte del provvedimento di restituzione del "... Primo presidente del Tribunale di Nocera inferiore...", successivo provvedimento del Presidente della sola 3^ sez. civ. del tribunale di Salerno del 7 ottobre 1996, non poteva essere correttamente accreditato di alcuna valida operatività ed opponibile efficacia (avendo prevalente efficacia i provvedimenti emessi sia dal "... Primo Presidente del Tribunale di Salerno..." in sede di originaria assegnazione, che dal "...Primo Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore..."). L'affermazione che l'LI ed il ZO non avrebbero avuto titolo ad eccepire la nullità per incompetenza territoriale è in "... contrapposizione con la specifica disposizione di ordine pubblico-processuale sancita al 2^ comma dell'art. 38 c.p.c. nel nuovo testo di riforma introdotto con l'art. 4 della legge 26 novembre 1990 n. 353, in vigore dal 30 aprile 1995,
che individua il limite di decadenza soltanto nel primo atto di difesa costituito, nella specie, dal rituale proposto gravame di appello. Contrariamente a quanto affermato nell'impugnata decisione il procedimento, rimesso dal G.I. all'udienza collegiale del 6 dicembre 1993, si trovava nella fase decisionale.
Il motivo non può essere accolto.
Infatti la Corte di merito ha fondato la sua decisione (in estrema sintesi) sulle seguenti considerazioni: - A) il mutamento della circoscrizione giudiziaria costituisce una modificazione della competenza per territorio che pone le parti dinanzi al giudice di nuova istituzione nella stessa posizione nella quale si trovano all'inizio del giudizio. Pertanto, rimessa d'ufficio la causa dal tribunale originariamente adito al tribunale di nuova istituzione, la parte che intenda dedurre l'irritualità della rimessione, e l'incompetenza per territorio del tribunale di nuova istituzione, in quanto tale competenza continuerebbe ad appartenere al primo tribunale, deve proporre, sotto pena di preclusione, l'eccezione relativa nella comparsa di nuova costituzione o, comunque, nella sua prima difesa (cft. Cass. n.. 01680 del 21 luglio 1965; - B) trattasi nella specie di competenza territoriale derogabile;
- C) quindi il MA e l'LI non avevano titolo a dedurre con l'atto di gravame la relativa doglianza in quanto contumaci in primo grado;
mentre le doglianze del ND circa tale competenza (v. l'istanza 22 febbraio 1996 dopo "... l'avvenuta difesa nel merito in ben tre susseguenti occasioni (deposito della comparsa conclusionale e celebrazione di due udienze collegiali) senza alcuna deduzione sul punto...") non potevano rilevare in quanto tardive.
Tali rilievi (e gli ulteriori contenuti nella motivazione in esame), certamente sufficienti, logici, non contraddittori e rispettosi della normativa in questione, sono condivisi da questa Corte, considerato anche quanto emerge dagli atti (le doglianze in esame denunciano asseriti "errores in procedendo" in relazione al quale la S.C. è anche giudice del fatto ed ha il potere - dovere di esaminare direttamente gli atti di causa;
cfr. tra le altre Cass. n. 8468 del 25 settembre 1996). In particolare sembra opportuno rilevare quanto segue: - 1) una volta divenuta applicabile la legge n. 127 del 1992 la forma del provvedimento di trasferimento (o persino l'assenza di un formale provvedimento) non era di per sè rilevante ai fini di suffragare le (peraltro erronee) tesi delle parti ricorrenti (solo per precisione si rileva che in realtà è in atti un (formale) provvedimento 16 ottobre 1993 in cui il Presidente (evidentemente del Tribunale di Salerno) provvedeva come segue: "Visto l'art. 3 della legge n. 127 del 1992 istitutiva del Tribunale di Nocera Inferiore;
visto il D.M.
che dispone l'inizio del funzionamento del predetto Ufficio Giudiziario per il 12 ottobre 1993; visti gli arti;
richiede la cancelleria di rimettere gli atti al Tribunale di Nocera Inferiore");
2) del tutto privo di rilievo giuridico sarebbe stato stabilire (per trarne conseguenze decisive) una graduatoria di potere tra i magistrati che avevano firmato i vari provvedimenti sul punto;
in quanto la questione decisiva consisteva nell'accertare se la situazione finale (permanere della causa innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore) era stata oggetto di valida e tempestiva eccezione;
una volta fondatamente accertato che ciò non era in concreto avvenuto perdeva ogni importanza ogni ulteriore indagine circa la competenza (è infatti solo a titolo di chiarimento "ad abundantiam" che si aggiunge quanto segue: la causa, alla data di inizio del funzionamento del Tribunale di Nocera Inferiore non era passata in decisione;
ma era stata semplicemente rinviata dal G.I. all'udienza collegiale, infatti, contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, il passaggio in decisione coincide con la riserva per la decisione all'esito dell'udienza di discussione); - 3) l'art. 38 c.p.c. era applicabile nella versione non novellata (quest'ultima applicandosi solo alle cause iniziate dopo il 30 aprile 1995); e a proposito di tale norma vanno confermati i seguenti principi di diritto: "La preclusione rappresentata dalla definizione del giudizio di primo grado, stabilita dall'art. 38, terzo comma, c.p.c. al di fuori dei casi previsti dall'art. 28 c.p.c., per l'eccezione di incompetenza per territorio, ha carattere assoluto ed opera indipendentemente dal comportamento processuale della parte interessata a contrastare l'eccezione medesima, siccome dettata a tutela dell'esigenza di ordine pubblico di evitare che la competenza territoriale incontestatamente radicatasi in primo grado davanti ad un determinato giudice, possa essere messa in discussione nei successivi gradi e fasi del giudizio. Siffatta preclusione opera pertanto anche nei confronti di chi sia rimasto contumace nel giudizio di primo grado, quando non ricorrano le condizioni per la di lui remissione in termini ai sensi dell'art. 294 c.p.c." Cass. n. 6466 del 26 giugno 1990. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano "la violazione da errata interpretazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116, e 232 c.p.c., nonché dell'art. 12 delle preleggi ed infine dell'art. 1697 c.c., 2^ comma, degli artt. 2730-2733 c.c. in relazione alle censure di legittimità sancite ai n.ri 3^ e 5^ dell'art. 360 c.p.c." esponendo le seguenti doglianze. Erroneamente ed illegittimamente la Corte di merito ha creduto di "... poter ribaltare, ai fini della preliminare ammissibilità ex art. 345 c.p.c., la qualifica di indebita 'novita', alla richiesta pronunzia di accertamento di positiva operatività della copertura assicurativa, sia per specifica previsione del contratto di polizza per trasporti in conto terzi, che ex artt. 18-22 della legge n. 990 del 1969 (avanzata dai convenuti contumaci appellanti con il loro primo atto di difesa costituito dall'appello) che andava correttamente addebitata, per contro, alle correlative contestazioni sollevate in proposito per la prima volta, soltanto in grado di appello, dalla UN...".
Anche tale motivo non può essere accolto in quanto inammissibile, non prendendo ritualmente in esame l'esauriente motivazione sul punto contenuta nell'impugnata sentenza (ed inoltre, per la parte in cui si basa anche su detto contratto, in quanto non ne riporta integralmente il contenuto, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso;
cfr. tra le altre Cass. n. 2838 del 25 marzo 1999: "Nel giudizio di legittimità, il ricorrente che deduce l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie ha l'onere, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di specificare, trascrivendole integralmente, le prove non (o mal) valutate, nonché di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse"), prima ancora che privo di pregio dato che detta motivazione, oltre che (come già detto) essere esauriente, è anche logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione;
in particolare appare immune, dai vizi denunciati la tesi della Corte secondo cui la questione concernente la possibilità o meno di esperire (nella fattispecie) l'azione contro l'assicuratore, atteneva ad un elemento costitutivo del diritto "de quo"; e non concerneva quindi una eccezione in senso proprio.
Il ricorrente incidentale BE ND, con il primo motivo, denuncia "...la errata interpretazione e falsa applicazione delle disposizioni sancite agli artt. 112, 113, 115, e 116 c.p.c. in correlazione alle censure di legittimità costituzionale ipotizzate ai n.ri 3) e 5) dell'art. 360 c.p.c." esponendo le seguenti doglianze, La Corte di merito ha "... errato nel denegare illegittimamente l'accoglimento della domanda nei completi ed inconfutati limiti quantitativi risultati determinati dall'apposita CTU, incontestabilmente espletata dalla nominata ausiliaria d.ssa Ferolla...".
Il motivo deve ritenersi inammissibile (per due autonome ragioni, ciascuna delle quali già di per sè sufficiente: in quanto non prende ritualmente in esame l'esauriente motivazione della Corte di merito sul punto;
ed in quanto è fondato su risultanze istruttorie - C.T.U., documenti e testimonianza - il cui contenuto non è stato ritualmente riportato in violazione del già citato principio di autosufficienza del ricorso) prima ancora che privo di pregio (in quanto la motivazione sul punto della Corte è esauriente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione). Con il secondo motivo il ricorrente incidentale denuncia "...la violazione da errata interpretazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116 e 232 c.p.c. nonché dell'art. 2697 c.c. in relazione alle censure di legittimità ipotizzate ai n.ri sub 3) e 5) dell'art. 360 c.p.c..." esponendo che "...erroneamente ed illegittimamente, tuttavia, i pregressi Giudici della Corte di merito hanno creduto di poter omettere e denegare l'obbligo solidale, conseguenziale 'ope legis' a carico della convenuta S.p.a. UN Assicurazioni, del risarcimento dei danni direttamente derivati all'attore esponente dal sinistro..."; ed affermando che la motivazione non scalfisce "... l'omessa ipotesi contrattuale prevista in polizza, di autonoma e complementare copertura assicurativa...". Il motivo deve ritenersi inammissibile (per due autonome ragioni, ciascuna delle quali già di per sè sufficiente: in quanto non prende ritualmente in esame l'esauriente motivazione della Corte di merito sul punto;
ed in quanto fondato su una asserita risultanza istruttoria e cioè la polizza in questione, il cui contenuto non è stato ritualmente riportato in violazione dei suddetto principio di autosufficienza del ricorso) prima ancora che privo di pregio (in quanto la motivazione del punto della Corte è esauriente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione). Con il terzo motivo il ricorrente incidentale denuncia la violazione dell'art. 91 c.p.c."... in una alle specifiche disposizioni dettate agli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c. in relazione alle censure di legittimità ipotizzate ai n.ri 3) e 5) dell'art. 360 c.p.c..." in relazione alla condanna di lui attore al pagamento delle spese e competenze giudiziali in favore dell'UN.
Sulla base di quanto sopra esposto e considerato l'esito del giudizio di secondo grado, il motivo deve ritenersi privo di pregio. I due ricorsi vanno dunque respinti.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2003