Sentenza 29 maggio 1999
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 345, secondo comma cod. civ. nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 353/1990, è possibile eccepire l'usucapione per la prima volta in grado d'appello, allorquando integra non una domanda volta all'esercizio di un'azione reale bensì una eccezione, finalizzata a paralizzare l'azione esercitata "ex adverso".
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/05/1999, n. 5232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5232 |
| Data del deposito : | 29 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Rel. Consigliere -
Dott. Matteo IACUBINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MI ER, MI LV, MI MA, elettivamente domiciliati in ROMA V.LE GIULIO CESARE 71, presso lo studio dell'avvocato OSCAR PIEROTTI, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EC SE, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE RODI 32, presso lo studio dell'avvocato CHIOCCI M.U. difeso dagli avvocati PAOLO CODOVINI, GABRIO MINELLI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
NI IA;
- intimata con integrazione del contraddittorio - avverso la sentenza n. 227/95 della Corte d'Appello di PERUGIA, depositata il 11/12/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7/1/99 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
EP LL ed ER SI, rispettivamente proprietaria ed usufruttuaria pro - quota di un fabbricato condominiale sito in Gubbio, con atto di citazione notificato il 15 gennaio 1980 convennero innanzi al Tribunale di Perugia gli altri condomini ND ON, AR LO, LV ON e l'usufrutturaria AR AR, ved. ON, per ivi sentir condannare i convenuti a ridurre a luci due aperture illegittimamente trasformate in veduta;
ad eliminare una veduta aperta a distanza illegale sulla terrazza e demolire la stessa terrazza;
a rimuovere il cancello che impediva il passaggio per un corridoio;
a cessare le turbative e molestie loro arrecate nel possesso di una corte - giardino;
a risarcire loro i danni cagionati con le predette condotte illegittime.
I convenuti, costituendosi in giudizio, resistettero alla domanda, chiedendone il rigetto, ed, a loro volta, proposero domanda riconvenzionale volta all'eliminazione di una serie di opere illegittime, costituite da: una terrazza di notevoli dimensioni costruita abusivamente, l'apertura di una veduta su di un muro eretto in sopraelevazione del tetto di essi convenuti;
la erezione abusiva di una porzione di fabbricato;
l'apertura di due finestre sulle antiche mura di cinta della città vecchia di Gubbio. L'adito Tribunale, in accoglimento parziale delle contrapposte domande: condannò i convenuti a ridurre a luce le aperture illegittimamente trasformate in vedute, a demolire il terrazzo ed a ridurre al pristino stato la finestra che affaccia sullo stesso terrazzo;
condannò le attrici a demolire il terrazzo, la finestra e la gronda abusivamente creati.
Tale decisione, impugnata con gravame principale dalla LL e, con gravame incidentale, dal ON ER, ON LV, AR AR, ved. ON, e ON AR, fu parzialmente riformata con sentenza resa in data 11 dicembre 1995 dalla Corte d'Appello di Perugia, che, in accoglimento parziale dell'appello principale, respinse la domanda riconvenzionale proposta dai ON e dalla AR.
Osservò il giudice d'appello che la scrittura privata sottoscritta dalla LL, da LI ON e da AN OT, con la quale si costituiva una servitù a vantaggio della parte di fabbricato di proprietà della LL, benché inidonea ai sensi dell'art. 1059 co. 1 , cod. civ., a costituire tale diritto poiché mancava della sottoscrizione della comproprietaria IA ON, a norma del 2 comma dello stesso articolo era, tuttavia, idonea ad obbligare il concedente LI ON ed i suoi eredi ed aventi causa a non porre impedimento all'esercizio della servitù concessa. E tale obbligo, ad avviso della Corte d'Appello, a maggior ragione era esigibile nel caso in esame, dal momento che, a titolo particolare, gli eredi del ON LI avevano acquistata anche la quota di comproprietà spettante alla ON IA. Peraltro, a favore della LL si era maturato l'acquisto per usucapione della servitù, poiché i lavori che si assumevano illegittimamente eseguiti erano stati realizzati in forza di concessione edilizia del 23 giugno 1956 e, quindi, oltre venti anni prima che i ON e la AR facessero valere i loro diritti. Quanto, poi, all'appello incidentale proposto dai ON e dalla AR, la corte di merito ritenne di condividere il convincimento del Tribunale alla stregua delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, dei chiarimenti resi dal C.T.U. e dei rilievi fotografici, dai quali emergevano chiaramente le trasformazioni realizzate sulle finestre e la costruzione del terrazzo in violazione della distanza prescritta dall'art. 904 cod. civ. Ed, ancora, "i motivi spiegati nella sentenza impugnata, unitamente alle conclusioni degli elaborati tecnici, che si condividono pienamente, sono idonei a ritenerne (scilicet dell'appello incidentale) la infondatezza, anche perché i relativi motivi di gravame sono privi di qualsivoglia rilevanza".
Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione il ON ER, il ON LV ed il ON AR, affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso la LL. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
All'udienza del 29 maggio 1998 è stata ordinata l'interpretazione del contraddittorio nei confronti di ER SI;
all'ordinanza è stata data esecuzione, ma la SI è risultata deceduta.
Vi è ulteriore memoria della contro ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di estinzione del processo ai sensi dell'art. 307, co. 3 , cod. proc. civ., sollevata dalla controricorrente con la memoria difensiva 28 dicembre 1998 sul rilievo dell'inesistenza della notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'usufruttuaria SI, eseguita a seguito dell'ordinanza emessa da questa Suprema Corte in data 29 maggio 1998. L'eccezione è infondata per una ragione che impone di revocare la menzionata ordinanza.
Il decesso della SI, non risultante dall'impugnata sentenza ma accertato in esito alla notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio, aveva indotto la LL, nuda proprietaria, a proporre appello, oltre che in proprio, anche in qualità di erede unica della madre SI, usufruttuaria.
Tale precisazione era, del resto, superflua proprio in considerazione del fatto che unica erede della SI era la figlia LL, in capo alla quale, pertanto, si era esclusivamente consolidato, per effetto del decesso dell'usufruttuaria, il diritto di proprietà sull'immobile. Ed ugualmente superfluo, per la stessa ragione, era la notifica del ricorso alla LL quale erede della SI ovvero la costituzione della stessa LL nella suddetta qualità. Pertanto, essendo integro il contraddittorio, l'ordinanza di integrazione del contraddittorio va revocata.
Passando all'esame del ricorso, il Collegio ritiene opportuno premettere l'esame del secondo motivo, col quale i ricorrenti censurano la ratio decidendi fondata sulla ritenuta usucapione, da parte della LL, delle servitù vantate a carico dell'immobile di proprietà dei ricorrenti, essendo evidente che, se tale censura risultasse infondata, sarebbe superfluo verificare la fondatezza del primo motivo, col quale si censura l'ulteriore ratio posta a fondamento della stessa statuizione, denunciandosi sia l'invalidità della scrittura privata sia l'inidoneità della stessa a giustificare tutte le violazioni addebitate alla LL, quale, ad esempio, la costituzione del terrazzo a distanza illegale.
Col secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione "della norma in materia di prescrizione e usucapione, art. 2934 c.c., 1158 c.c.", rilevando, in primo luogo, che l'eccezione di usucapione è stata sollevata per la prima volta con la comparsa conclusionale in secondo grado, poiché precedentemente era stata eccepita unicamente la prescrizione, eccezione, questa, infondata, dal momento che le facoltà comprese nel diritto di proprietà sono imprescrittibili.
Peraltro, ad avviso dei ricorrenti, addurre l'usucapione equivale a porre, non un'eccezione, bensì una domanda, che, pertanto, se proposta per la priva volta in grado d'appello, non è ammissibile. Comunque, non v'era prova dell'esercizio del possesso della servitù per il periodo di venti anni, perché il rilascio della concessione edilizia non prova che i lavori di costruzione furono realizzati subito dopo il rilascio ed in tempo tale da far ritenere maturato il periodo di tempo utile ad usucapire;
ciò è tanto vero che la LL aveva chiesto prova per testi sul punto ed essi ricorrenti avevano chiesto prova contraria.
La censura si rivela infondata con riferimento a ciascuno dei profili in cui si articola.
Non v'è dubbio, in primo luogo, che in grado d'appello possa eccepirsi per la prima volta l'usucapione, trattandosi, come nel caso in esame, non già di domanda volta all'esercizio di un'actio confessoria servitutis e, quindi, tendente alla pronuncia di una statuizione di accertamento della servitù, bensì di una eccezione, finalizzata soltanto a paralizzare l'actio negatoria servitutis esercitata ex adverso. Pertanto, correttamente, ai sensi dell'art.345, co. 2 , cod. civ., nel testo vigente al tempo della proposizione dell'atto di appello, fu introdotta l'eccezione di usucapione.
Altrettanto corretta deve ritenersi la qualificazione di eccezione di prescrizione data dal giudice d'appello all'eccezione sollevata con l'atto di appello, avendo esattamente, ancorché implicitamente, ritenuto che l'addurre a fondamento del proprio diritto la "prescrizione ventennale", peraltro dopo aver premesso che le opere ritenute ex adverso illegittime erano state realizzate a seguito del rilascio della concessione edilizia del 23 giugno 1956, equivalesse ad eccepire l'usucapione, non essendo prevista dalla legge una prescrizione ventennale ed essendo noto che l'usucapione viene anche definita come prescrizione acquisitiva.
Quanto, poi, alla prova dell'esercizio del possesso delle servitù per il tempo utile ad usucapire, ritiene il Collegio che correttamente, anche in considerazione del fatto che i ON non hanno addotto che le opere furono realizzate in tempo successivo e, necessariamente, senza concessione edilizia, la corte del merito abbia attribuito valore indiziario, sufficiente a costituire la prova del tempo della realizzazione delle opere alla data di rilascio della concessione edilizia.
L'infondatezza del motivo esaminato rende superfluo, per le ragioni esposte, l'esame del primo motivo.
Col terzo mezzo i ricorrenti censurano l'impugnata sentenza per "omesse, insufficienti motivazioni circa il rigetto dell'appello incidentale", denunciando che la motivazione data al riguardo dalla corte territoriale è costituita esclusivamente dall'espressione "anche perché i relativi motivi di gravame sono privi di qualsivoglia rilevanza" e che, quindi, non consente in alcun modo di cogliere l'iter logico seguito dal giudice per pervenire al rigetto dell'appello incidentale.
Anche questa censura è priva di fondamento.
Contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, la motivazione che ha portato il giudice d'appello a rigettare il gravame incidentale non si esaurisce nell'espressione riportata nel motivo di ricorso, poiché, invece, tale espressione viene a chiusura di una motivazione che s'incentra sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, sui chiarimenti resi dal C.T.U. a seguito delle osservazioni critiche fatte dai consulenti di parte, sui rilievi fotografici, evidenzianti, tutti, "le trasformazioni realizzate sulle finestre, oltre che l'esecuzione della terrazza in violazione delle distanze prescritte dall'art 905 c.c." -, senza che, peraltro, contrarie risultanze emergessero dalla prova per testi.
Tale parte della motivazione non viene sottoposta a censura dai ricorrenti e, poiché essa, da sola, è idonea a sorreggere la statuizione impugnata, la censura è inidonea a conseguire il risultato voluto dai ricorrenti.
Conclusivamente, il ricorso va rigettato e, pertanto, secondo l'ordinario criterio, i ricorrenti, in solido tra loro, vanno condannati a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessive L. 2.817.600 , di cui L.
2.500.000 per onorari.
Così deciso in Roma, addì 7 gennaio 1999, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile.