Cass. civ., sez. II, sentenza 29/05/1999, n. 5232
CASS
Sentenza 29 maggio 1999

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Ai sensi dell'art. 345, secondo comma cod. civ. nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 353/1990, è possibile eccepire l'usucapione per la prima volta in grado d'appello, allorquando integra non una domanda volta all'esercizio di un'azione reale bensì una eccezione, finalizzata a paralizzare l'azione esercitata "ex adverso".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 29/05/1999, n. 5232
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5232
    Data del deposito : 29 maggio 1999

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