Cass. pen., sez. I, sentenza 15/03/2000, n. 1967
CASS
Sentenza 15 marzo 2000

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Ai fini del raggiungimento del limite minimo di pena scontata, previsto per la concessione della liberazione condizionale, come dei benefici della semilibertà e dei permessi premio, non deve tenersi conto dell'indulto, ma solo dei periodi di pena effettivamente espiata, ai quali va sommato l'eventuale beneficio della liberazione anticipata. (In motivazione, la S.C. ha precisato che questa interpretazione del sistema normativo si sottrae a qualsiasi censura di incostituzionalità, sotto il profilo della violazione sia del principio di eguaglianza, che non consente equiparazione del condono all'effettiva espiazione di pena, sia di quello del carattere rieducativo della pena, al quale è del tutto estraneo l'istituto dell'indulto, che costituisce solo una mera rinunzia dello Stato all'esecuzione, totale o parziale, della pena).

Commentario1

  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 3937 del 08
    https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. II, 08/02/2022, (ud. 08/09/2021, dep. 08/02/2022), n.3937 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente – Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere – Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere – Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere – Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 19029/2016 R.G. proposto da: 3 EDILE COSTRUZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. e S.A., rappresentati e difesi dall'avv. Maria Concetta Trovato, e dall'avv. Mario Camerano, con domicilio eletto in Roma, Via della Balduina n. 7. – …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 15/03/2000, n. 1967
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1967
Data del deposito : 15 marzo 2000

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