Sentenza 15 marzo 2000
Massime • 1
Ai fini del raggiungimento del limite minimo di pena scontata, previsto per la concessione della liberazione condizionale, come dei benefici della semilibertà e dei permessi premio, non deve tenersi conto dell'indulto, ma solo dei periodi di pena effettivamente espiata, ai quali va sommato l'eventuale beneficio della liberazione anticipata. (In motivazione, la S.C. ha precisato che questa interpretazione del sistema normativo si sottrae a qualsiasi censura di incostituzionalità, sotto il profilo della violazione sia del principio di eguaglianza, che non consente equiparazione del condono all'effettiva espiazione di pena, sia di quello del carattere rieducativo della pena, al quale è del tutto estraneo l'istituto dell'indulto, che costituisce solo una mera rinunzia dello Stato all'esecuzione, totale o parziale, della pena).
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 3937 del 08https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. II, 08/02/2022, (ud. 08/09/2021, dep. 08/02/2022), n.3937 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente – Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere – Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere – Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere – Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 19029/2016 R.G. proposto da: 3 EDILE COSTRUZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. e S.A., rappresentati e difesi dall'avv. Maria Concetta Trovato, e dall'avv. Mario Camerano, con domicilio eletto in Roma, Via della Balduina n. 7. – …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/03/2000, n. 1967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1967 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 15.03.2000
1.Dott. MACRÌ GIOVANNI Consigliere SENTENZA
2.Dott. FAZZIOLI EDOARDO " N. 1967
3.Dott. MARCHESE ANTONIO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. GIORDANO UMBERTO " N. 42113/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NO OL n. il 04.04.1954
avverso ordinanza del 18.08.1999 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di ROMA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. LA GIOIA VITO lette le conclusioni del P.G. Dr. Carmine Di Zenzo che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Osserva in fatto
Con ordinanza emessa il 18/8/1999 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile la domanda di liberazione condizionale proposta da AL NI, detenuto in esecuzione della condanna all'ergastolo, perché il condannato non ha ancora scontato almeno 26 anni di pena detentiva effettiva. Dal calcolo della pena espiata è stato escluso l'indulto di cui il AL ha beneficiato nella misura complessiva di anni tre, non potendo ad esso estendersi il principio enunciato nell'art.54 co.4 ord. pen. con riferimento alle detrazioni di pena per liberazione anticipata. Contro la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del AL deducendo la erronea applicazione dell'art.176 co.3 C.p. e sostenendo che nel calcolo della pena di 26 anni, prevista come misura minima che il condannato all'ergastolo deve avere scontato prima di poter essere ammesso alla liberazione condizionale, devono essere computati, oltre ai periodi di pena effettivamente scontati, anche quelli ai quali sono stati applicati i benefici dell'indulto o della liberazione anticipata. Secondo il ricorrente il principio enunciato per la liberazione anticipata dall'art.54 ord. pen. è di carattere generale e comporta la abrogazione del principio di inscindibilità della pena dell'ergastolo. Pertanto, anche con riferimento all'indulto, la pena condonata deve essere computata come pena espiata. Infine il ricorrente ha sostenuto che una diversa interpretazione sarebbe contraria ai principi fissati negli artt.3 e 27 della Costituzione ed ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art.54 ult. co. ord. pen.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato perché, come già in passato questa Corte ha precisato (Sez. I, 7/7 - 4/9/1993 n. 2594, Chinellato) la pena dell'ergastolo non è scindibile e ad essa non so no applicabili indulti parziali. Infatti al AL gli indulti sono stati applicati sulle pene temporanee diverse dall'ergastolo e sono poi confluiti nel provvedimento di unificazione delle pene. Nel caso concreto tuttavia l'argomento decisivo non è tanto quello della impossibilità di condonare parzialmente la pena dell'ergastolo, quanto piuttosto quello, di carattere generale, della impossibilità di considerare la pena condonata come pena espiata. Il principio enunciato nell'art.54 ord. pen., secondo cui la parte di pena detratta per effetto della liberazione anticipata si considera come scontata, ha carattere eccezionale per la sola liberazione anticipata, con riferimento al calcolo del periodo minimo di pena espiata necessario per la ammissione ai benefici per i quali è richiesta la espiazione di un certo periodo di pena (liberazione condizionale, permessi premio, semilibertà).
Non sussiste invece alcun principio generale secondo il quale tutte le forme di modificazione della misura della pena da espiare in concreto, come, per quello che ora interessa, l'indulto parziale, debbano essere considerate come forme di espiazione della pena. Tale principio, certamente non desumibile da una norma di carattere eccezionale, porterebbe per altro a conseguenze assurde, come nei casi in cui, per la entità del condono in relazione alla durata complessiva della pena, il termine per la ammissione ai permessi premio o alla semilibertà dovrebbe considerarsi già scaduto prima ancora dell'inizio della esecuzione della concreta pena detentiva non condonata. Oppure potrebbe consentire la concessione della liberazione anticipata per periodi di pena condonati per i quali, ovviamente, non vi è stata alcuna esecuzione penitenziaria. In conclusione deve sicuramente affermarsi che nel calcolo della pena scontata, ai fini del raggiungimento del limite minimo previsto per la concessione della liberazione condizionale, come degli altri benefici della semilibertà e dei permessi premio, non deve tenersi conto dell'indulto, sicché i vari limiti previsti dall'art. 176 C.p. (trenta mesi e almeno metà della pena, quattro anni e almeno tre quarti della pena, ventisei anni) devono essere raggiunti sommando alla pena effettivamente espiata soltanto l'eventuale beneficio della liberazione anticipata.
Questa interpretazione, che discende dal chiaro tenore letterale della norma e dal carattere eccezionale della previsione dell'art.54 ord. pen., relativa alla sola liberazione anticipata, non è certamente contraria ai principi costituzionali di uguaglianza e della funzione rieducativa della pena, enunciati rispettivamente negli artt. 3 e 27 della Costituzione. Infatti la sostanziale differenza tra i due istituti dell'indulto e della liberazione anticipata giustifica il trattamento eccezionale riservato dal legislatore ad uno solo dei due benefici, mentre sarebbe certamente contraria al criterio di logicità e razionalità sotteso al principio di uguaglianza enunciato nell'art.3 della Costituzione, la equiparazione dell'indulto alla effettiva espiazione della pena. A sua volta il principio del carattere rieducativo della pena, di cui all'art.27 Cost., è del tutto estraneo all'istituto dell'indulto che costituisce una mera rinunzia dello Stato ad eseguire, in tutto o in parte, le pene.
Il dubbio di costituzionalità sollevato dal ricorrente è pertanto manifestamente infondato.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2000