Sentenza 26 ottobre 2010
Massime • 1
La circostanza attenuante comune dell'attivo ravvedimento (art. 62, comma primo, n. 6, seconda ipotesi, cod. pen.), concernente l'elisione o l'attenuazione delle conseguenze del reato, non è applicabile ai reati contro il patrimonio per i quali l'attenuazione della pena esige l'integrale risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale da parte dell'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/10/2010, n. 45646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45646 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato L. - Presidente - del 26/10/2010
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 2349
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE BERARDINIS Silvana - rel. Consigliere - N. 18218/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CE IZ, N. IL *18/07/1960*;
2) DI AZ NE, N. IL *09/02/1968*;
avverso la sentenza n. 6582/2009 CORTE APPELLO di TORINO, del 28/01/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/10/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Baglione Tindari, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 28-1-2010 la Corte di Appello di Torino confermava nei confronti di CE IZ e DI AZ NE la sentenza emessa dal Tribunale del luogo in data 24.4.2009 con la quale i predetti erano stati condannati,ciascuno alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, Euro 300,00 di multa perché ritenuti responsabili in concorso del delitto di furto aggravato (artt. 110 e 624 c.p., art. 625 c.p., n. 2 acc in data *14/7/2009*, in esso assorbito il reato di cui all'art. 707 c.p. come enunciato in epigrafe).
Il furto era stato realizzato sottraendo la somma di Euro 17.310,00 previa forzatura del bancomat e rimozione di una telecamera di protezione nel locale di un istituto di credito, e i due imputati erano stati trovati in possesso di arnesi atti allo scasso. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per Cassazione i due imputati. Il difensore di CE IZ deduceva mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla denegata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n.
6. Nella specie la difesa, dopo aver premesso che l'offerta risarcitoria era stata tempestiva, come riconosciuto dalla Corte, rilevava che non era dato comprendere in base a quale criterio il Collegio non avesse ritenuto la congruità della somma offerta, evidenziando che l'imputato non aveva potuto quantificare l'offerta in relazione alle esigenze di ristoro, per il silenzio serbato dalla parte lesa, (v. fl.2 dei motivi di ricorso).
In secondo luogo la difesa riteneva che, nel silenzio del danneggiato, dovesse essere valutata - ai fini della congruità dell'offerta - la posizione economica del reo, e in base a tali rilievi concludeva chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, per violazione di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e). In senso conforme,veniva proposto ricorso per il coimputato DI AZ NE, chiedendo l'annullamento della sentenza in riferimento al mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 c.p., n.
6. Il ricorrente sul punto riteneva che la Corte avesse valutato apoditticamente l'inadeguatezza dell'offerta risarcitoria,senza tener conto del danno effettivo che aveva subito l'istituto di credito,che non era di entità molto diversa da quella della somma offerta dall'imputato.
Peraltro rilevava che unica struttura di valore era lo sportello bancomat,e che le telecamere erano state solo asportate. Peraltro deduceva che se l'istituto bancario avesse mostrato di partecipare alla quantificazione del danno l'offerta avrebbe potuto essere meglio determinata,e che comunque essa era volontaria e tempestiva,ed avrebbe dovuto essere considerata ai fini del giudizio la condizione economica del reo.
Per tali motivi chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata. OSSERVA IN DIRITTO
I ricorsi di cui si tratta risultano privi di fondamento. Invero la Corte territoriale ha motivato correttamente il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 nei confronti dei due imputati odierni ricorrenti,evidenziando testualmente: "Non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 dato che l'offerta risarcitoria complessiva di Euro 2.000,00, anche se effettuata tempestivamente dagli imputati,non può considerarsi integrale ristoro dei danni arrecati". La tale conclusione la Corte è pervenuta valutando che mentre il furto comprendeva il denaro che era stato asportato e poi recuperato al momento dell'arresto,gli imputati avevano cagionato sia danni materiali che morali all'istituto di credito(avendo divelto una vetrata della banca,ed asportato la telecamera ivi esistente,oltre al danneggiamento irreparabile del bancomat.
Pertanto si era evidenziato che - pur se si fosse attuato un ristoro della banca da parte della compagnia di assicurazione interessatagli imputati avrebbero dovuto risarcire i danni predetti. Inoltre l'offerta risarcitoria era stata valutata dal primo giudice quale espressione di buon comportamento tenuto dagli imputati,che aveva consentito di concedere le attenuanti generiche. Tanto rilevatola motivazione sul diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n.
6. resta conforme ai criteri sanciti dalla giurisprudenza di legittimità.
Va richiamata a riguardo sentenza di questa Corte, Sez. 5 del 28.6.2005, n. 24326, Bonora, per cui resta da condividere l'orientamento giurisprudenziale per cui deve ritenersi esclusa l'applicazione dell'attenuante innanzi menzionata ai reati contro il patrimonio, per i quali l'attenuazione di pena "esige l'integrale risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale da parte dell'imputato" (Cass. Sez. 2, 5 aprile 1991 n. 3698). Alla stregua di tale criterio devono ritenersi dunque ininfluenti i rilievi dei ricorrenti relativi alla valutazione errata della congruità dell'offerta risarcitoria effettuata da ciascun imputato,dovendosi rilevare che la parziale entità del risarcimento era preclusiva di per sè del riconoscimento dell'attenuante richiesta.
Pertanto,rilevato altresì che sono manifestamente infondati i rilievi difensivi attinenti alle condizioni economiche degli imputati ricorrenti, la sentenza deve ritenersi correttamente motivata, e dunque i ricorso devono essere rigettati, condannando ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2010