Art. 3. 1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti nell'articolo 1, gli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale ordinario ed alla pretura circondariale di Salerno ed appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza per territorio rispettivamente del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nocera Inferiore sono devoluti alla cognizione di questi ultimi uffici, fatta eccezione per le cause civili gia' passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali e' stato gia' dichiarato aperto il dibattimento. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 , convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673 ha disposto (con l'art. 19, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3 delle leggi 11 febbraio 1992, n. 125, n. 126 e n. 127 , relative alla devoluzione degli affari civili e penali pendenti alla data di inizio di funzionamento degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 delle leggi stesse, devono intendersi nel senso che restano di competenza della pretura circondariale di Napoli e della pretura circondariale di Salerno e sono trattati nella sede del capoluogo i procedimenti penali per i quali, alla data predetta, era stato dichiarato aperto il dibattimento e le cause civili che erano passate in decisione a tale data, anche se trattati presso uffici giudiziari gia' costituenti sezioni distaccate della pretura circondariale di Napoli e di quella di Salerno".
Il D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 , convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673 ha disposto (con l'art. 19, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3 delle leggi 11 febbraio 1992, n. 125, n. 126 e n. 127 , relative alla devoluzione degli affari civili e penali pendenti alla data di inizio di funzionamento degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 delle leggi stesse, devono intendersi nel senso che restano di competenza della pretura circondariale di Napoli e della pretura circondariale di Salerno e sono trattati nella sede del capoluogo i procedimenti penali per i quali, alla data predetta, era stato dichiarato aperto il dibattimento e le cause civili che erano passate in decisione a tale data, anche se trattati presso uffici giudiziari gia' costituenti sezioni distaccate della pretura circondariale di Napoli e di quella di Salerno".