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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 01/04/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 615/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 615/2021
Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE
e contro
CP_2
RESISTENTE
Oggi 1 aprile 2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, Davanti al giudice del lavoro designato, dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi l'avv. Lorusso, per parte ricorrente, e l'avv. Lombardini per resistente. È presente altresì per l' l'avv. Vestini, con il dott. Giuseppe Seminerio ai CP_2
fini della pratica forense.
Le parti discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti, istanze, eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Dopo breve discussione orale, le parti insistono per le conclusioni come da rispettivi atti e per tutte le richieste ivi formulate, anche istruttorie, rinunciando altresì a presenziare alla lettura del provvedimento.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
pagina 1 di 13 Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 615/2021 promossa da:
(c.f.: ) rappresentato e difeso dagli avv. ti LORUSSO Parte_1 C.F._1
LEONARDO e URBINATI ROBERTO
RICORRENTE contro
(p.iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
LOMBARDINI PAOLO
RESISTENTE
e contro
(c.f.: – P. Iva ), Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa dagli avv.ti VESTINI RENATO e CIARELLI ANNA PAOLA
RESISTENTE letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
pagina 3 di 13 o s s e r v a
1. ha agito in giudizio nei confronti della società affermando di Parte_1 Controparte_1
aver lavorato come suo dipendente, senza alcuna regolarizzazione del rapporto di lavoro, nel periodo compreso fra il 01.10.2018 e il 28.02.2019 e, successivamente, a far data dal 01.06.2019 fino al 16.07.2019, rappresentando di aver svolto la mansione di fattorino addetto alle consegne dei prodotti della società datrice di lavoro, la quale realizzava prodotti di pasticceria e da forno, da eseguirsi presso vari esercizi commerciali (bar e altre attività di ristorazione).
Il ricorrente ha dedotto di aver svolto tale attività in modo continuativo tutti i giorni della settimana, compresi il sabato e la domenica, osservando un orario di lavoro all'incirca dalle ore
00.00 fino alle 07.30 del mattino. L'attività prevedeva il ritiro dei prodotti presso il datore di lavoro e quindi la consegna degli stessi presso i vari esercizi;
per lo svolgimento di tale attività il ricorrente utilizzava un furgone che il datore di lavoro gli aveva messo a disposizione. Ha inoltre dedotto di aver ricevuto dal datore di lavoro, per l'attività svolta, un compenso fisso giornaliero di € 40,00.
Sotto altro e distinto profilo, il ricorrente ha poi dedotto di essere rimasto coinvolto in un sinistro stradale il giorno 16.07.2019, intorno alle ore 06.00, mentre stava conducendo il furgone aziendale durante l'attività di consegna dei prodotti per conto della ditta datrice di lavoro, allorquando aveva perso il controllo dell'autocarro, probabilmente a cagione della stanchezza accumulata per il troppo lavoro, ed aveva in conseguenza riportato una serie di lesioni alla gamba destra, ed un conseguente danno, sia patrimoniale che non patrimoniale.
Il ricorrente ha quindi chiesto di accertare l'esistenza dei due distinti rapporti di lavoro subordinati, con la conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle differenze retributive spettantigli, quantificate in complessivi € 15.415,86, oltre alla condanna alla regolarizzazione contributiva da pare del lavoratore, con la conseguente estensione del giudizio anche nei confronti di Infine, il ricorrente ha chiesto, con riferimento al sinistro stradale CP_2
pagina 4 di 13 del 16.07.2019, che esso venisse qualificato come infortunio sul lavoro, con la conseguente condanna della ditta al risarcimento dai danni subiti dal lavoratore in conseguenza del sinistro, danni quantificati nella complessiva somma di € 98.860,00.
La resistente si è costituita tempestivamente in giudizio, contestando ogni Controparte_1
pretesa del ricorrente. In particolare, l'impresa resistente ha negato l'esistenza dei rapporti di lavoro affermati dal ricorrente, rappresentando che fra le parti vi era stata una sporadica collaborazione occasionale per un numero limitato di consegne, dovendosi peraltro considerare come il ricorrente lavorava all'epoca come pizzaiolo presso un altro esercizio;
ha poi negato ogni responsabilità in ordine alla causazione del sinistro, riconducibile unicamente al contegno di guida del ricorrente.
Si è costituito in giudizio anche direttamente evocato dal ricorrente, aderendo CP_2
sostanzialmente alla domanda del ricorrente di regolarizzazione della posizione contributiva nel caso di accertata esistenza dei rapporti di lavoro allegati dal ricorrente.
La causa è stata istruita tramite interrogatorio formale e prova per testi nonché tramite CTU contabile volta a quantificare le differenze retributive e contributive in ipotesi spettanti al ricorrente.
All'esito dell'istruttoria, la causa è stata posta in discussione all'udienza odierna e quindi decisa con motivazione contestuale.
2.
Alla luce delle allegazioni delle parti e all'esito dell'istruttoria, la domanda di parte ricorrente tesa all'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso fra le parti deve trovare parziale accoglimento nei limiti che si vanno ad evidenziare.
La testimone sentita all'udienza del 27.09.2022, ha dichiarato: “Io ho lavorato Testimone_1
per l'azienda e preparavo i vassoi per i bar. Ho lavorato per nell'inverno del 2019, tra 2018 e Parte_2
2019, da dopo l'estate. Ho smesso di lavorare nel 2019 un po' prima dell'estate. Ho iniziato ad ottobre/novembre. Lavoravo la sera dalle 16.30 o 17 o 18, in base alle necessità fino alle 3. Lavoravo tutti i
pagina 5 di 13 giorni compreso sabato e domenica. Conosco il sig. che veniva la notte quando i vassoi erano pronti verso le Pt_1
00/1 e lui poi andava a fare le consegne, anche lui lavorava tutti i giorni sette giorni su sette anche sabato e domenica. Io lo vedevo quando veniva a volte lo avvisavo, se i vassoi erano pronti prima. Quando lui finiva io non lo vedevo, lui finiva alle 6 e io ero già andata via. Le consegne le faceva con il furgoncino dell'azienda, io ci sono stata sul furgoncino una volta o due volte perché non avendo la patente mi ha accompagnata a casa perché Pt_1
pioveva. (…).”
Il teste sentito alla medesima udienza, ha dichiarato: “Io ho lavorato per Tes_2 Parte_2
dal 2019 fino all'anno scorso. Ho lavorato precisamente dal 15.2.2019 fino al 20.12.2021. Io avevo tutte le mansioni, portavo le paste o lavoravo nel laboratorio ed ero presente dalle 4 del mattino fino alle 21. Nel 2019 lavoravo 6 giorni d'estate e 2 ore la domenica, d'inverno 6 giorni senza domenica. Io ogni tanto vedevo che Pt_1
veniva a prendere le paste e le consegnava, lo vedevo ogni tanto forse per gli orari diversi che avevamo, non so gli accordi di con la società. lavorava per un ristorante a Villaverucchio lo so perché me lo aveva detto Pt_1 Pt_1
lui, non so quando avesse questo impegno. (…)”.
Sulla attendibilità dei testi non vi è ragione di dubitare, in quanto gli stessi hanno fornito dichiarazioni sufficientemente precise dei fatti di causa a loro conoscenza, prive di contraddizioni e risultano privi di interesse all'esito della lite, in assenza di altre ragioni di carattere soggettivo che ne possano minare la credibilità.
Il ricorrente ha poi prodotto in atti (doc. 8 ricorrente) una serie di messaggi telefonici intercorsi fra la fine del 2018 e la prima metà del 2019 fra il ricorrente e i titolari della ditta resistente, relativi a disposizioni da questi impartite in merito alle consegne da effettuarsi da parte del ricorrente. Sulla riferibilità di tali messaggi ai titolari della società convenuta, oggetto di specifica allegazione di parte ricorrente (cfr. pag. 3), non è stata mossa alcuna specifica contestazione da parte resistente, essendo peraltro verificatosi anche il riconoscimento dell'utenza coinvolta da parte del sig. l.r.p.t. della ditta, all'udienza del 27.09.22 in sede di interrogatorio Persona_1
formale.
Risulta poi documentalmente (doc. 3 ricorrente) che il giorno del sinistro stradale il ricorrente era pagina 6 di 13 alla guida del furgone di proprietà della società resistente e che il suddetto veicolo fosse effettivamente rimasto coinvolto nel sinistro medesimo (circostanza anche questa mai contestata dalla società convenuta).
Parimenti, infine, risulta pacifico, in quanto allegato in ricorso e non specificamente contestato da parte resistente, che il ricorrente abbia ricevuto, per i periodi lavorativi in discorso, il pagamento di una somma di € 40,00 per ogni giornata di lavoro.
Sulla base di tali emergenze istruttorie, si può ritenere dimostrata l'esistenza di un rapporto di lavoro tra le parti e lo svolgimento con una continuità della prestazione lavorativa da parte del ricorrente.
Circa l'articolazione oraria del lavoro, il ricorrente ha riferito di aver lavorato quotidianamente, inclusi il sabato e la domenica, con un orario di massima compreso tra le ore 00:00 e le ore 07:30.
Tale allegazione ha tuttavia trovato conferma solo in parte. La signora con la Tes_1
testimonianza sopra richiamata, ha dichiarato di avere sempre visto il ricorrente arrivare in pasticceria tutti i giorni della settimana, tra mezzanotte e l'una per ritirare i prodotti da consegnare, senza tuttavia vederlo rientrare dai giri di consegna in quanto il turno di lavoro della teste terminava alle ore 3.00, allorquando ella usciva dal luogo di lavoro.
Anche secondo testimone, il sig. precisando che il proprio orario lavorativo prevedeva una Tes_2
presenza in laboratorio dalle 4 del mattino fino alle 21, ha riferito di aver visto il ricorrente prelevare i prodotti da consegnare in alcune occasioni (“io ogni tanto vedevo che veniva a prendere Pt_1
le paste e le consegnava”), confermando l'esistenza del rapporto.
Dalla lettura delle testimonianze si evince quindi con certezza che il ricorrente ha svolto attività lavorativa tutti i giorni della settimana con un orario lavorativo giornaliero quantomeno pari a tre ore.
La circostanza, pacifica ed ammessa dal ricorrente anche in sede di interrogatorio formale, che il lavoratore svolgesse un altro impiego (come pizzaiolo) non esclude la compatibilità di tale attività lavorativa con quella notturna svolta presso la pasticceria, dovendosi considerare che proprio in pagina 7 di 13 sede di interrogatorio formale il ricorrente ha anche precisato che il lavoro presso la pizzeria veniva svolto in virtù di contratto a chiamata, solo in alcune sere della settimana.
È poi pacifico tra le parti che il ricorrente utilizzasse un furgone aziendale per effettuare le consegne dei prodotti della pasticceria ai vari clienti.
Parimenti risulta provata l'esistenza del potere, tipico del rapporto di lavoro subordinato, di direttiva e di controllo da parte del datore di lavoro. Dalle conversazioni “WhatsApp” prodotte in atti (doc. 8 ricorrente) emergono elementi indicativi di un potere direttivo in capo ai titolari della società convenuta, che si concretizzava nel fornire istruzioni su luoghi e quantità delle consegne, nonché nella richiesta di conferma dell'avvenuta consegna e nel coordinamento tra più lavoratori oltre al ricorrente. Anche se alcuni messaggi risultano apparentemente riferibili a date non comprese nei periodi di lavoro dedotti dal ricorrente, essi costituiscono elementi indiziari coerenti con l'esistenza di un'organizzazione aziendale in cui il ricorrente era stabilmente inserito e nell'ambito della quale egli era destinatario di istruzioni di lavoro da parte dei titolari, istruzioni che potevano variare di volta in volta in base a quanto deciso dagli stessi datori di lavoro per le esigenze dell'azienda.
Quanto alla modalità di pagamento della prestazione lavorativa, il ricorrente ha dichiarato di aver percepito un compenso fisso e costante pari a € 40,00 per ciascuna giornata di lavoro. Non essendo stata oggetto di contestazione specifica da parte della resistente, tale circostanza deve anch'essa considerarsi pacifica.
In definitiva, quindi, risulta provata l'esistenza di un orario lavorativo del ricorrente, dimostrato con certezza almeno nella fascia oraria 00:00–03:00 di tutti i giorni della settimana;
l'uso di un mezzo aziendale, in via esclusiva, per l'espletamento delle mansioni affidate al ricorrente;
l'esecuzione da parte del ricorrente di attività strumentali alla produzione e alla distribuzione dei prodotti aziendali;
la soggezione del ricorrente a direttive puntuali datoriali;
l'esistenza di una retribuzione fissa giornaliera al lavoratore, priva di rischio economico per quest'ultimo.
La ricostruzione alternativa di parte resistente, che ha dedotto la sussistenza di una collaborazione pagina 8 di 13 occasionale, limitata all'incirca a venti consegne, con negazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra le parti, è stata smentita dalla deposizione della teste la quale ha Tes_1
riferito di una prestazione resa quotidianamente, sette giorni su sette, per i periodi indicati dal ricorrente.
Ricorrono quindi tutti gli elementi indicativi della natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi fra la parte resistente ed il ricorrente e in particolare della soggezione del lavoratore al potere direttivo datoriale, non essendo peraltro emerso (e nemmeno allegato da parte resistente) alcun dato che consenta di ipotizzare la sussistenza di una qualche autonomia organizzativa e decisionale del lavoratore.
Deve pertanto dichiararsi accertato che tra le parti sono intercorsi due rapporti di lavoro subordinato nei seguenti periodi: dall' 1.10. 2018 al 28.02.2019; dall'01.06.2019 al 16.07.2019.
Poiché la parte ricorrente ha indicato con chiarezza i limiti temporali di ciascun rapporto e non ha allegato circostanze che ne indichino la prosecuzione oltre le date menzionate, né ha censurato la modalità di cessazione di tali rapporti di lavoro, i due rapporti per i periodi suddetti devono qualificarsi come intercorsi a tempo determinato.
3.
Accertata quindi la ricorrenza di due contratti di lavoro subordinato per il periodo suddetto, è stata disposta CTU tecnico contabile volta a quantificare la retribuzione spettante al ricorrente, tenuto conto del CCNL applicabile al rapporto di lavoro.
Il CTU, all'esito della consulenza tecnica svolta nel contraddittorio delle parti, il cui contenuto viene recepito integralmente in quanto logica, motivata e immune da vizi, valutato come applicabile ai rapporti lavorativi in discorso il CCNL “Alimentari Artigianato” in considerazione delle attività svolte dal datore di lavoro ed inquadrato il lavoratore nel 6^ livello del suddetto contratto che prevede le mansioni di “fattorino” (cfr. pag. 3 CTU), ha appurato che, considerando le 3 ore giornaliere per il periodo lavorativo in discorso (pari a complessive 197 giornate di lavoro), il ricorrente avrebbe avuto diritto alla seguente retribuzione: retribuzione pagina 9 di 13 lorda, ferie, permessi e 13^mensilità: € 4.950,45; TFR maturato: € 296,56; maggiorazioni per lavoro notturno e festivo: € 2.328,89.
Inoltre, sempre in esecuzione dell'incarico peritale conferitogli, con riferimento ai profili contributivi discendenti dall'accertamento del rapporto di lavoro subordinato nel limite delle 3 ore giornaliere, il CTU ha quantificato: l'importo di € 2.062,24 di contribuzione non CP_2
versata, a carico della ditta;
l'importo di € 668,97 di contribuzione a carico del lavoratore. CP_2
Inoltre, il CTU ha quantificato l'importo della retribuzione complessivamente ricevuta dal lavoratore (in base alla paga giornaliera di € 40,00 netti dichiarata dal lavoratore e previa sua
“lordizzazione fiscale” pari ad € 51,95/giorno), nella somma di € 10.233,77.
Pertanto, alla luce dei conteggi richiamati, considerata raggiunta la prova in ordine allo svolgimento di prestazione lavorativa per tre ore al giorno, emerge, con riferimento alla retribuzione dovuta, che il lavoratore ha già percepito più di quanto dovuto (cfr. pag. 7 CTU nonché all. “conteggi 3 ore” alla CTU).
In ragione di quanto emerso, la domanda di parte ricorrente di condanna di parte resistente al pagamento di importi ulteriori a titolo di differenze retributive non può trovare accoglimento
(laddove parte resistente non ha formulato domanda riconvenzionale di restituzione dei maggiori importi percepiti).
I conteggi sopra richiamati e gli accertamenti compiuti dal CTU, se da un lato danno evidenza del fatto che il ricorrente ha già percepito più di quanto dovutogli, al contempo evidenziano il diritto del ricorrente alla regolarizzazione contributiva, con conseguente condanna di parte resistente alla regolarizzazione contributiva in favore di per l'importo accertato dal CTU di € 2.062, 24. CP_2
4.
Con riferimento alla domanda risarcitoria formulata dal ricorrente con riferimento ai danni asseritamente subiti in occasione del sinistro stradale del 16 luglio 2019, si osserva quanto segue.
La richiesta risarcitoria risulta infondata, non essendo stato dimostrato che l'infortunio è avvenuto nello svolgimento dell'attività lavorativa da parte del ricorrente. Inoltre, a fronte della pagina 10 di 13 contestazione al riguardo formulata da parte resistente, l'onere probatorio sulle cause del sinistro e sul suo verificarsi nel contesto dell'attività lavorativa gravava integralmente sul ricorrente e non
è stato però assolto.
Come già diffusamente evidenziato, risulta provato che il ricorrente svolgesse attività lavorativa per la ditta odierna resistente unicamente con riferimento ad un orario lavorativo compreso fra la mezzanotte e le tre del mattino, laddove il sinistro per cui è causa risulta essersi verificato intorno alle ore 6.00 del mattino.
Il ricorrente non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare che al momento del sinistro egli stesse svolgendo attività lavorativa per la ricorrente o che comunque, la sua circolazione a quell'ora fosse legata a tale attività lavorativa.
La circostanza che il ricorrente fosse alla guida del mezzo aziendale non può ex sé considerarsi dimostrativa del contesto lavorativo del sinistro in difetto di ulteriori e circostanziate allegazioni
(quali indicazioni su chi fossero i “clienti” del datore di lavoro raggiunti o da raggiungere per i quali si sarebbe trovato in viaggio al momento del sinistro).
Inoltre, dagli accertamenti svolti dagli agenti intervenuti sul posto (doc. 3 ricorrente) si evince che il sinistro stradale è avvenuto in un tratto stradale rettilineo, in condizioni di visibilità buone, senza il coinvolgimento di altri veicoli o utenti della strada, a causa della fuoriuscita dalla carreggiata, nel lato destro, con l'urto prima contro un cassonetto ai margini della strada, quindi contro un muro di cinta di una abitazione.
In base a quanto dichiarato dallo stesso ricorrente agli accertatori, lo sbandamento e quindi il sinistro avvennero verosimilmente a causa di un colpo di sonno del ricorrente (cfr. doc. 3 ricorrente, pag. 3).
Alla luce di tali dati, risultanti per tabulas, la responsabilità del sinistro risulta ascrivibile al solo ricorrente, che era conducente del veicolo ed era responsabile dell'uso del veicolo in condizioni di sicurezza ed era tenuto altresì all'uso delle cinture di sicurezza.
Quanto poi al tema delle condizioni degli pneumatici del veicolo (per i quali risultava una marcata pagina 11 di 13 usura, rilevata dagli agenti accertatori (doc.3 pag. 3) e alla sua possibile rilevanza in ordine alla dinamica del sinistro stradale, non è stata dimostrata l'incidenza causale - esclusiva o concorrente
- di tali condizioni degli pneumatici rispetto alla dinamica del sinistro, né il ricorrente si è messo in prova sul punto e nemmeno ha fornito elementi indiziari al riguardo (nemmeno una perizia tecnica di parte).
La domanda risarcitoria di parte ricorrente deve pertanto essere integralmente respinta.
5.
Le spese di lite, in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda, vengono compensate nella misura di 2/3 fra il ricorrente e la parte resistente datrice di lavoro, con condanna di quest'ultima al pagamento del restante 1/3, liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 aggiornati dal D.M. 147/2022 (valori medi non essendo emerse ragioni per discostarsene), considerato il valore della controversia in base al decisum concernente la contribuzione omessa a favore di quantificata dal CTU in complessivi € 2.062,24. CP_2
Il datore di lavoro deve essere invece condannato alla refusione integrale delle spese di lite a favore di liquidate nei valori minimi in ragione della attività difensiva concretamente CP_2
svolta.
Le spese della CTU, liquidate con separato decreto, vengono poste integralmente a carico di
Controparte_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) accerta e dichiara che tra e la società sono intercorsi due Parte_1 Controparte_1
rapporti di lavoro subordinato, il primo decorrente dal 01.10.2018 fino al 28.02.2019 e il secondo dal 01.06.2019 fino al 16.07.2019 con mansione di fattorino, 6^ livello, CCNL Alimentari
Artigianato;
2) condanna alla regolarizzazione della posizione contributiva di Controparte_1 Pt_1
pagina 12 di 13 e per l'effetto condanna al versamento a favore di della Pt_1 Controparte_1 CP_2
somma di € 2.062, 24 a titolo di contribuzione non versata in ragione dei rapporti di lavoro CP_2
subordinato intercorsi con per i periodi sopra indicati;
Parte_1
3) rigetta la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive avanzata da Pt_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
4) rigetta la domanda di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, conseguenti al sinistro stradale del 16.07.2019, avanzata da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
5) condanna al pagamento in favore di di 1/3 delle spese di Controparte_1 Parte_1
lite che liquida per l'intero in € 2.626,00 per compenso ed € 379,50 per esborsi, oltre a spese generali al 15 %, I.V.A. e C. P.A. come per legge, compensando tra le parti i restanti 2/3;
6) condanna a rifondere a le spese legali del presente procedimento Controparte_1 CP_2
che si liquidano in € 1.314,00 per compensi oltre accessori di legge;
7) pone integralmente a carico di le spese di CTU, liquidate come da Controparte_1
separato provvedimento.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 01/04/2025.
Il Giudice del lavoro pagina 13 di 13
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 615/2021
Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE
e contro
CP_2
RESISTENTE
Oggi 1 aprile 2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, Davanti al giudice del lavoro designato, dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi l'avv. Lorusso, per parte ricorrente, e l'avv. Lombardini per resistente. È presente altresì per l' l'avv. Vestini, con il dott. Giuseppe Seminerio ai CP_2
fini della pratica forense.
Le parti discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti, istanze, eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Dopo breve discussione orale, le parti insistono per le conclusioni come da rispettivi atti e per tutte le richieste ivi formulate, anche istruttorie, rinunciando altresì a presenziare alla lettura del provvedimento.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
pagina 1 di 13 Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 615/2021 promossa da:
(c.f.: ) rappresentato e difeso dagli avv. ti LORUSSO Parte_1 C.F._1
LEONARDO e URBINATI ROBERTO
RICORRENTE contro
(p.iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
LOMBARDINI PAOLO
RESISTENTE
e contro
(c.f.: – P. Iva ), Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa dagli avv.ti VESTINI RENATO e CIARELLI ANNA PAOLA
RESISTENTE letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
pagina 3 di 13 o s s e r v a
1. ha agito in giudizio nei confronti della società affermando di Parte_1 Controparte_1
aver lavorato come suo dipendente, senza alcuna regolarizzazione del rapporto di lavoro, nel periodo compreso fra il 01.10.2018 e il 28.02.2019 e, successivamente, a far data dal 01.06.2019 fino al 16.07.2019, rappresentando di aver svolto la mansione di fattorino addetto alle consegne dei prodotti della società datrice di lavoro, la quale realizzava prodotti di pasticceria e da forno, da eseguirsi presso vari esercizi commerciali (bar e altre attività di ristorazione).
Il ricorrente ha dedotto di aver svolto tale attività in modo continuativo tutti i giorni della settimana, compresi il sabato e la domenica, osservando un orario di lavoro all'incirca dalle ore
00.00 fino alle 07.30 del mattino. L'attività prevedeva il ritiro dei prodotti presso il datore di lavoro e quindi la consegna degli stessi presso i vari esercizi;
per lo svolgimento di tale attività il ricorrente utilizzava un furgone che il datore di lavoro gli aveva messo a disposizione. Ha inoltre dedotto di aver ricevuto dal datore di lavoro, per l'attività svolta, un compenso fisso giornaliero di € 40,00.
Sotto altro e distinto profilo, il ricorrente ha poi dedotto di essere rimasto coinvolto in un sinistro stradale il giorno 16.07.2019, intorno alle ore 06.00, mentre stava conducendo il furgone aziendale durante l'attività di consegna dei prodotti per conto della ditta datrice di lavoro, allorquando aveva perso il controllo dell'autocarro, probabilmente a cagione della stanchezza accumulata per il troppo lavoro, ed aveva in conseguenza riportato una serie di lesioni alla gamba destra, ed un conseguente danno, sia patrimoniale che non patrimoniale.
Il ricorrente ha quindi chiesto di accertare l'esistenza dei due distinti rapporti di lavoro subordinati, con la conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle differenze retributive spettantigli, quantificate in complessivi € 15.415,86, oltre alla condanna alla regolarizzazione contributiva da pare del lavoratore, con la conseguente estensione del giudizio anche nei confronti di Infine, il ricorrente ha chiesto, con riferimento al sinistro stradale CP_2
pagina 4 di 13 del 16.07.2019, che esso venisse qualificato come infortunio sul lavoro, con la conseguente condanna della ditta al risarcimento dai danni subiti dal lavoratore in conseguenza del sinistro, danni quantificati nella complessiva somma di € 98.860,00.
La resistente si è costituita tempestivamente in giudizio, contestando ogni Controparte_1
pretesa del ricorrente. In particolare, l'impresa resistente ha negato l'esistenza dei rapporti di lavoro affermati dal ricorrente, rappresentando che fra le parti vi era stata una sporadica collaborazione occasionale per un numero limitato di consegne, dovendosi peraltro considerare come il ricorrente lavorava all'epoca come pizzaiolo presso un altro esercizio;
ha poi negato ogni responsabilità in ordine alla causazione del sinistro, riconducibile unicamente al contegno di guida del ricorrente.
Si è costituito in giudizio anche direttamente evocato dal ricorrente, aderendo CP_2
sostanzialmente alla domanda del ricorrente di regolarizzazione della posizione contributiva nel caso di accertata esistenza dei rapporti di lavoro allegati dal ricorrente.
La causa è stata istruita tramite interrogatorio formale e prova per testi nonché tramite CTU contabile volta a quantificare le differenze retributive e contributive in ipotesi spettanti al ricorrente.
All'esito dell'istruttoria, la causa è stata posta in discussione all'udienza odierna e quindi decisa con motivazione contestuale.
2.
Alla luce delle allegazioni delle parti e all'esito dell'istruttoria, la domanda di parte ricorrente tesa all'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso fra le parti deve trovare parziale accoglimento nei limiti che si vanno ad evidenziare.
La testimone sentita all'udienza del 27.09.2022, ha dichiarato: “Io ho lavorato Testimone_1
per l'azienda e preparavo i vassoi per i bar. Ho lavorato per nell'inverno del 2019, tra 2018 e Parte_2
2019, da dopo l'estate. Ho smesso di lavorare nel 2019 un po' prima dell'estate. Ho iniziato ad ottobre/novembre. Lavoravo la sera dalle 16.30 o 17 o 18, in base alle necessità fino alle 3. Lavoravo tutti i
pagina 5 di 13 giorni compreso sabato e domenica. Conosco il sig. che veniva la notte quando i vassoi erano pronti verso le Pt_1
00/1 e lui poi andava a fare le consegne, anche lui lavorava tutti i giorni sette giorni su sette anche sabato e domenica. Io lo vedevo quando veniva a volte lo avvisavo, se i vassoi erano pronti prima. Quando lui finiva io non lo vedevo, lui finiva alle 6 e io ero già andata via. Le consegne le faceva con il furgoncino dell'azienda, io ci sono stata sul furgoncino una volta o due volte perché non avendo la patente mi ha accompagnata a casa perché Pt_1
pioveva. (…).”
Il teste sentito alla medesima udienza, ha dichiarato: “Io ho lavorato per Tes_2 Parte_2
dal 2019 fino all'anno scorso. Ho lavorato precisamente dal 15.2.2019 fino al 20.12.2021. Io avevo tutte le mansioni, portavo le paste o lavoravo nel laboratorio ed ero presente dalle 4 del mattino fino alle 21. Nel 2019 lavoravo 6 giorni d'estate e 2 ore la domenica, d'inverno 6 giorni senza domenica. Io ogni tanto vedevo che Pt_1
veniva a prendere le paste e le consegnava, lo vedevo ogni tanto forse per gli orari diversi che avevamo, non so gli accordi di con la società. lavorava per un ristorante a Villaverucchio lo so perché me lo aveva detto Pt_1 Pt_1
lui, non so quando avesse questo impegno. (…)”.
Sulla attendibilità dei testi non vi è ragione di dubitare, in quanto gli stessi hanno fornito dichiarazioni sufficientemente precise dei fatti di causa a loro conoscenza, prive di contraddizioni e risultano privi di interesse all'esito della lite, in assenza di altre ragioni di carattere soggettivo che ne possano minare la credibilità.
Il ricorrente ha poi prodotto in atti (doc. 8 ricorrente) una serie di messaggi telefonici intercorsi fra la fine del 2018 e la prima metà del 2019 fra il ricorrente e i titolari della ditta resistente, relativi a disposizioni da questi impartite in merito alle consegne da effettuarsi da parte del ricorrente. Sulla riferibilità di tali messaggi ai titolari della società convenuta, oggetto di specifica allegazione di parte ricorrente (cfr. pag. 3), non è stata mossa alcuna specifica contestazione da parte resistente, essendo peraltro verificatosi anche il riconoscimento dell'utenza coinvolta da parte del sig. l.r.p.t. della ditta, all'udienza del 27.09.22 in sede di interrogatorio Persona_1
formale.
Risulta poi documentalmente (doc. 3 ricorrente) che il giorno del sinistro stradale il ricorrente era pagina 6 di 13 alla guida del furgone di proprietà della società resistente e che il suddetto veicolo fosse effettivamente rimasto coinvolto nel sinistro medesimo (circostanza anche questa mai contestata dalla società convenuta).
Parimenti, infine, risulta pacifico, in quanto allegato in ricorso e non specificamente contestato da parte resistente, che il ricorrente abbia ricevuto, per i periodi lavorativi in discorso, il pagamento di una somma di € 40,00 per ogni giornata di lavoro.
Sulla base di tali emergenze istruttorie, si può ritenere dimostrata l'esistenza di un rapporto di lavoro tra le parti e lo svolgimento con una continuità della prestazione lavorativa da parte del ricorrente.
Circa l'articolazione oraria del lavoro, il ricorrente ha riferito di aver lavorato quotidianamente, inclusi il sabato e la domenica, con un orario di massima compreso tra le ore 00:00 e le ore 07:30.
Tale allegazione ha tuttavia trovato conferma solo in parte. La signora con la Tes_1
testimonianza sopra richiamata, ha dichiarato di avere sempre visto il ricorrente arrivare in pasticceria tutti i giorni della settimana, tra mezzanotte e l'una per ritirare i prodotti da consegnare, senza tuttavia vederlo rientrare dai giri di consegna in quanto il turno di lavoro della teste terminava alle ore 3.00, allorquando ella usciva dal luogo di lavoro.
Anche secondo testimone, il sig. precisando che il proprio orario lavorativo prevedeva una Tes_2
presenza in laboratorio dalle 4 del mattino fino alle 21, ha riferito di aver visto il ricorrente prelevare i prodotti da consegnare in alcune occasioni (“io ogni tanto vedevo che veniva a prendere Pt_1
le paste e le consegnava”), confermando l'esistenza del rapporto.
Dalla lettura delle testimonianze si evince quindi con certezza che il ricorrente ha svolto attività lavorativa tutti i giorni della settimana con un orario lavorativo giornaliero quantomeno pari a tre ore.
La circostanza, pacifica ed ammessa dal ricorrente anche in sede di interrogatorio formale, che il lavoratore svolgesse un altro impiego (come pizzaiolo) non esclude la compatibilità di tale attività lavorativa con quella notturna svolta presso la pasticceria, dovendosi considerare che proprio in pagina 7 di 13 sede di interrogatorio formale il ricorrente ha anche precisato che il lavoro presso la pizzeria veniva svolto in virtù di contratto a chiamata, solo in alcune sere della settimana.
È poi pacifico tra le parti che il ricorrente utilizzasse un furgone aziendale per effettuare le consegne dei prodotti della pasticceria ai vari clienti.
Parimenti risulta provata l'esistenza del potere, tipico del rapporto di lavoro subordinato, di direttiva e di controllo da parte del datore di lavoro. Dalle conversazioni “WhatsApp” prodotte in atti (doc. 8 ricorrente) emergono elementi indicativi di un potere direttivo in capo ai titolari della società convenuta, che si concretizzava nel fornire istruzioni su luoghi e quantità delle consegne, nonché nella richiesta di conferma dell'avvenuta consegna e nel coordinamento tra più lavoratori oltre al ricorrente. Anche se alcuni messaggi risultano apparentemente riferibili a date non comprese nei periodi di lavoro dedotti dal ricorrente, essi costituiscono elementi indiziari coerenti con l'esistenza di un'organizzazione aziendale in cui il ricorrente era stabilmente inserito e nell'ambito della quale egli era destinatario di istruzioni di lavoro da parte dei titolari, istruzioni che potevano variare di volta in volta in base a quanto deciso dagli stessi datori di lavoro per le esigenze dell'azienda.
Quanto alla modalità di pagamento della prestazione lavorativa, il ricorrente ha dichiarato di aver percepito un compenso fisso e costante pari a € 40,00 per ciascuna giornata di lavoro. Non essendo stata oggetto di contestazione specifica da parte della resistente, tale circostanza deve anch'essa considerarsi pacifica.
In definitiva, quindi, risulta provata l'esistenza di un orario lavorativo del ricorrente, dimostrato con certezza almeno nella fascia oraria 00:00–03:00 di tutti i giorni della settimana;
l'uso di un mezzo aziendale, in via esclusiva, per l'espletamento delle mansioni affidate al ricorrente;
l'esecuzione da parte del ricorrente di attività strumentali alla produzione e alla distribuzione dei prodotti aziendali;
la soggezione del ricorrente a direttive puntuali datoriali;
l'esistenza di una retribuzione fissa giornaliera al lavoratore, priva di rischio economico per quest'ultimo.
La ricostruzione alternativa di parte resistente, che ha dedotto la sussistenza di una collaborazione pagina 8 di 13 occasionale, limitata all'incirca a venti consegne, con negazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra le parti, è stata smentita dalla deposizione della teste la quale ha Tes_1
riferito di una prestazione resa quotidianamente, sette giorni su sette, per i periodi indicati dal ricorrente.
Ricorrono quindi tutti gli elementi indicativi della natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi fra la parte resistente ed il ricorrente e in particolare della soggezione del lavoratore al potere direttivo datoriale, non essendo peraltro emerso (e nemmeno allegato da parte resistente) alcun dato che consenta di ipotizzare la sussistenza di una qualche autonomia organizzativa e decisionale del lavoratore.
Deve pertanto dichiararsi accertato che tra le parti sono intercorsi due rapporti di lavoro subordinato nei seguenti periodi: dall' 1.10. 2018 al 28.02.2019; dall'01.06.2019 al 16.07.2019.
Poiché la parte ricorrente ha indicato con chiarezza i limiti temporali di ciascun rapporto e non ha allegato circostanze che ne indichino la prosecuzione oltre le date menzionate, né ha censurato la modalità di cessazione di tali rapporti di lavoro, i due rapporti per i periodi suddetti devono qualificarsi come intercorsi a tempo determinato.
3.
Accertata quindi la ricorrenza di due contratti di lavoro subordinato per il periodo suddetto, è stata disposta CTU tecnico contabile volta a quantificare la retribuzione spettante al ricorrente, tenuto conto del CCNL applicabile al rapporto di lavoro.
Il CTU, all'esito della consulenza tecnica svolta nel contraddittorio delle parti, il cui contenuto viene recepito integralmente in quanto logica, motivata e immune da vizi, valutato come applicabile ai rapporti lavorativi in discorso il CCNL “Alimentari Artigianato” in considerazione delle attività svolte dal datore di lavoro ed inquadrato il lavoratore nel 6^ livello del suddetto contratto che prevede le mansioni di “fattorino” (cfr. pag. 3 CTU), ha appurato che, considerando le 3 ore giornaliere per il periodo lavorativo in discorso (pari a complessive 197 giornate di lavoro), il ricorrente avrebbe avuto diritto alla seguente retribuzione: retribuzione pagina 9 di 13 lorda, ferie, permessi e 13^mensilità: € 4.950,45; TFR maturato: € 296,56; maggiorazioni per lavoro notturno e festivo: € 2.328,89.
Inoltre, sempre in esecuzione dell'incarico peritale conferitogli, con riferimento ai profili contributivi discendenti dall'accertamento del rapporto di lavoro subordinato nel limite delle 3 ore giornaliere, il CTU ha quantificato: l'importo di € 2.062,24 di contribuzione non CP_2
versata, a carico della ditta;
l'importo di € 668,97 di contribuzione a carico del lavoratore. CP_2
Inoltre, il CTU ha quantificato l'importo della retribuzione complessivamente ricevuta dal lavoratore (in base alla paga giornaliera di € 40,00 netti dichiarata dal lavoratore e previa sua
“lordizzazione fiscale” pari ad € 51,95/giorno), nella somma di € 10.233,77.
Pertanto, alla luce dei conteggi richiamati, considerata raggiunta la prova in ordine allo svolgimento di prestazione lavorativa per tre ore al giorno, emerge, con riferimento alla retribuzione dovuta, che il lavoratore ha già percepito più di quanto dovuto (cfr. pag. 7 CTU nonché all. “conteggi 3 ore” alla CTU).
In ragione di quanto emerso, la domanda di parte ricorrente di condanna di parte resistente al pagamento di importi ulteriori a titolo di differenze retributive non può trovare accoglimento
(laddove parte resistente non ha formulato domanda riconvenzionale di restituzione dei maggiori importi percepiti).
I conteggi sopra richiamati e gli accertamenti compiuti dal CTU, se da un lato danno evidenza del fatto che il ricorrente ha già percepito più di quanto dovutogli, al contempo evidenziano il diritto del ricorrente alla regolarizzazione contributiva, con conseguente condanna di parte resistente alla regolarizzazione contributiva in favore di per l'importo accertato dal CTU di € 2.062, 24. CP_2
4.
Con riferimento alla domanda risarcitoria formulata dal ricorrente con riferimento ai danni asseritamente subiti in occasione del sinistro stradale del 16 luglio 2019, si osserva quanto segue.
La richiesta risarcitoria risulta infondata, non essendo stato dimostrato che l'infortunio è avvenuto nello svolgimento dell'attività lavorativa da parte del ricorrente. Inoltre, a fronte della pagina 10 di 13 contestazione al riguardo formulata da parte resistente, l'onere probatorio sulle cause del sinistro e sul suo verificarsi nel contesto dell'attività lavorativa gravava integralmente sul ricorrente e non
è stato però assolto.
Come già diffusamente evidenziato, risulta provato che il ricorrente svolgesse attività lavorativa per la ditta odierna resistente unicamente con riferimento ad un orario lavorativo compreso fra la mezzanotte e le tre del mattino, laddove il sinistro per cui è causa risulta essersi verificato intorno alle ore 6.00 del mattino.
Il ricorrente non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare che al momento del sinistro egli stesse svolgendo attività lavorativa per la ricorrente o che comunque, la sua circolazione a quell'ora fosse legata a tale attività lavorativa.
La circostanza che il ricorrente fosse alla guida del mezzo aziendale non può ex sé considerarsi dimostrativa del contesto lavorativo del sinistro in difetto di ulteriori e circostanziate allegazioni
(quali indicazioni su chi fossero i “clienti” del datore di lavoro raggiunti o da raggiungere per i quali si sarebbe trovato in viaggio al momento del sinistro).
Inoltre, dagli accertamenti svolti dagli agenti intervenuti sul posto (doc. 3 ricorrente) si evince che il sinistro stradale è avvenuto in un tratto stradale rettilineo, in condizioni di visibilità buone, senza il coinvolgimento di altri veicoli o utenti della strada, a causa della fuoriuscita dalla carreggiata, nel lato destro, con l'urto prima contro un cassonetto ai margini della strada, quindi contro un muro di cinta di una abitazione.
In base a quanto dichiarato dallo stesso ricorrente agli accertatori, lo sbandamento e quindi il sinistro avvennero verosimilmente a causa di un colpo di sonno del ricorrente (cfr. doc. 3 ricorrente, pag. 3).
Alla luce di tali dati, risultanti per tabulas, la responsabilità del sinistro risulta ascrivibile al solo ricorrente, che era conducente del veicolo ed era responsabile dell'uso del veicolo in condizioni di sicurezza ed era tenuto altresì all'uso delle cinture di sicurezza.
Quanto poi al tema delle condizioni degli pneumatici del veicolo (per i quali risultava una marcata pagina 11 di 13 usura, rilevata dagli agenti accertatori (doc.3 pag. 3) e alla sua possibile rilevanza in ordine alla dinamica del sinistro stradale, non è stata dimostrata l'incidenza causale - esclusiva o concorrente
- di tali condizioni degli pneumatici rispetto alla dinamica del sinistro, né il ricorrente si è messo in prova sul punto e nemmeno ha fornito elementi indiziari al riguardo (nemmeno una perizia tecnica di parte).
La domanda risarcitoria di parte ricorrente deve pertanto essere integralmente respinta.
5.
Le spese di lite, in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda, vengono compensate nella misura di 2/3 fra il ricorrente e la parte resistente datrice di lavoro, con condanna di quest'ultima al pagamento del restante 1/3, liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 aggiornati dal D.M. 147/2022 (valori medi non essendo emerse ragioni per discostarsene), considerato il valore della controversia in base al decisum concernente la contribuzione omessa a favore di quantificata dal CTU in complessivi € 2.062,24. CP_2
Il datore di lavoro deve essere invece condannato alla refusione integrale delle spese di lite a favore di liquidate nei valori minimi in ragione della attività difensiva concretamente CP_2
svolta.
Le spese della CTU, liquidate con separato decreto, vengono poste integralmente a carico di
Controparte_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) accerta e dichiara che tra e la società sono intercorsi due Parte_1 Controparte_1
rapporti di lavoro subordinato, il primo decorrente dal 01.10.2018 fino al 28.02.2019 e il secondo dal 01.06.2019 fino al 16.07.2019 con mansione di fattorino, 6^ livello, CCNL Alimentari
Artigianato;
2) condanna alla regolarizzazione della posizione contributiva di Controparte_1 Pt_1
pagina 12 di 13 e per l'effetto condanna al versamento a favore di della Pt_1 Controparte_1 CP_2
somma di € 2.062, 24 a titolo di contribuzione non versata in ragione dei rapporti di lavoro CP_2
subordinato intercorsi con per i periodi sopra indicati;
Parte_1
3) rigetta la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive avanzata da Pt_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
4) rigetta la domanda di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, conseguenti al sinistro stradale del 16.07.2019, avanzata da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
5) condanna al pagamento in favore di di 1/3 delle spese di Controparte_1 Parte_1
lite che liquida per l'intero in € 2.626,00 per compenso ed € 379,50 per esborsi, oltre a spese generali al 15 %, I.V.A. e C. P.A. come per legge, compensando tra le parti i restanti 2/3;
6) condanna a rifondere a le spese legali del presente procedimento Controparte_1 CP_2
che si liquidano in € 1.314,00 per compensi oltre accessori di legge;
7) pone integralmente a carico di le spese di CTU, liquidate come da Controparte_1
separato provvedimento.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 01/04/2025.
Il Giudice del lavoro pagina 13 di 13