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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 04/11/2024, n. 2493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2493 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
n.5786/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Massimo Vaccari Giudice Relatore
dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5786/2021
avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. MORETTI DEGLI ADIMARI MARCO, come da mandato difensivo in atti;
pagina 1 di 7 RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. MAZZI GUALTIERO, come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI:
Conclusioni di parte ricorrente: “Come da note di trattazione scritta depositate il 4 giugno 2024
Conclusioni di parte resistente: “Come da note di trattazione scritta depositate il 27 maggio 2024
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con sentenza n. 1806, pronunciata da questo Tribunale in data 13.10.2022,
veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
20/05/1995 tra i sensi dell' art. Parte_1 Controparte_1
4, comma XII, l. 898/70, e disposta, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio per la decisione sulle ulteriori domande.
pagina 2 di 7 Esaurita la fase istruttoria le parti precisavano le conclusioni nei termini di cui in epigrafe.
Osserva il Collegio che residua da decidere la sola questione della spettanza o meno alla resistente di un assegno divorzile nella sola sua componente assistenziale nulla avendo dedotto la medesima in ordine ai presupposti di fatto che giustificherebbero anche la componente perequativa della predetta provvidenza.
Orbene domanda della è infondata e va rigettata. CP_1
LL infatti non ha fornito prova delle circostanze di fatto che ha allegato a sostegno di tale sua pretesa a cominciare da quella decisiva di poter disporre per il suo sostentamento della sola pensione di invalidità che per di più sarebbe di importo molto modesto, essendo stato da lei indicato in euro 280,00 mensili.
LL infatti non ha prodotto nessun documento, ed in particolare gli estratti del conto corrente di cui sia titolare, al fine di comprovare che riceve il predetto importo per la sopra indicata causale e nemmeno le dichiarazioni dei redditi presentate .
A ben vedere la resistente non ha nemmeno dimostrato di beneficiare della suddetta provvidenza dal momento che a tal fine ha prodotto della documentazione parziale (si veda il documento, qualificato come certificato di invalidità, prodotto il 5 gennaio 2022, dal quale non è possibile evincere le pagina 3 di 7 generalità del soggetto a cui si riferisce né le sue condizioni di salute) o illegibile
(cfr. certificato della commissione medica, prodotto il 31.8.2022)
Al contempo deve evidenziarsi che l'istruttoria orale svolta ha consentito di acclarare che ella convive con un'altra persona, tale che è Persona_1
mantenuta da lei, da ciò dovendosi desumere che ella disponga di risorse economiche ben superiori a quelle da lei riferite in causa.
Sul punto è opportuno richiamare le concordi dichiarazioni rese dai testi che sono stati escussi.
Ed in particolare il ha riferito di conoscere la resistente dal maggio Per_1
2019 e di aver avviato con lei quella che ha definito una “amicizia” nonché di essere andato a vivere insieme a lei da metà ottobre 2019 a Lugagnano di Sona
in un immobile di proprietà dalla resistente.
Il teste ha anche aggiunto che le spese (sott. di vitto e per le utenze) le paga quasi tutte la CP_1
madre della resistente, ha dichiarato che il iveva da Persona_2 Per_1
due anni da sua figlia.
E ancora, il teste sig.ra ha riferito che sulla base di quello Testimone_1
che il pubblicava sui social (doc.20 di parte ricorrente) e dalla presenza Per_1
del suo cognome insieme a quello della sulla cassetta della posta CP_1
dell'abitazione ove ella vive (doc.21 di parte ricorrente) aveva desunto che i due pagina 4 di 7 convivessero. Ha poi aggiunto che la resistente in una conversazione whatsapp le aveva detto che era il suo compagno e che l'aveva aiutata Persona_1
nella sua malattia e di avere una relazione con lui da tre anni (alla data dell'escussione della teste 4 anni).
Alle predette considerazioni deve aggiungersi quella ulteriore che la resistente non ha nemmeno provato l'ulteriore suo assunto che il figlio delle parti, , nato il [...], sia economicamente autosufficiente. Per_3
LL infatti ha fondato quell'assunto sul contratto di lavoro a tempo determinato che il ricorrente aveva prdotto sub 11 ma in tale documento si riferiva che quell'impiego sarebbe terminato in data 31.05.2022 e la ricorrente non ha allegato né tantomeno domostrato, come era suo onere fare, che fosse stato prorogato o trasformato in un rapporto a tempo indeterminato.
Deve quindi ritenersi che il ragazzo sia tuttora non autosufficiente dal punto di vista economico e che quindi del suo mantenimento si occupi il ricorrente che con lui pacificamente convive.
Egli, in aggiunta a tale onere, deve sostenere quello per il canone di locazione dell'immobile ove abita con il figlio pari ad euro 600,00 mensili
Infatti, sebbene la circostanza non sia stata documentata dal ricorrente, atteso che il suo documento 9, che sarebbe stato costituito dal contratto di locazione non è stato prodotto, ma non è stata contestata dalla resistente.
pagina 5 di 7 La invece non ha costi abitativi atteso che è usufruttuaria CP_1
dell'immobile ove risiede con il Per_1
Pertanto il reddito che il ricava dalla sua attività di artigiano CP_2
meccanico, quantificabile, sulla scorta delle certificazioni uniche prodotte dal ricorrente, in circa 15.000,00 euro annuali (euro 1250,00 mensili), viene eroso quasi interamente dagli esborsi che deve sostenere per i succitati titoli.
Quanto alle spese di lite, mentre la pronuncia sullo status risulta neutra al fine del loro riparto la resistente risulta soccombente rispetto alla domanda da lei svolta e quindi in misura prevalente, stimabile nella metà della somma dovuta a titolo di compenso.
L'importo dovuto a titolo di compenso si liquida come in dispositivo sulla base del DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda,
istanza ed eccezione disattesa ovvero assorbita, dato atto della sentenza con cui
è stata pronunciato il divorzio tra le parti, così dispone:
1) Rigetta la domanda della resistente di riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile e la condanna la resistente a rifondere al ricorrente la metà delle spese di lite, che liquida in euro 3.808,00 oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per pagina 6 di 7 legge, compensando tra le parti la restante metà
Così deciso in Verona il 29/10/2024
Il Giudice Estensore
dott. Massimo Vaccari
La Presidente
dott. Antonella Guerra
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Massimo Vaccari Giudice Relatore
dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5786/2021
avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. MORETTI DEGLI ADIMARI MARCO, come da mandato difensivo in atti;
pagina 1 di 7 RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. MAZZI GUALTIERO, come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI:
Conclusioni di parte ricorrente: “Come da note di trattazione scritta depositate il 4 giugno 2024
Conclusioni di parte resistente: “Come da note di trattazione scritta depositate il 27 maggio 2024
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con sentenza n. 1806, pronunciata da questo Tribunale in data 13.10.2022,
veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
20/05/1995 tra i sensi dell' art. Parte_1 Controparte_1
4, comma XII, l. 898/70, e disposta, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio per la decisione sulle ulteriori domande.
pagina 2 di 7 Esaurita la fase istruttoria le parti precisavano le conclusioni nei termini di cui in epigrafe.
Osserva il Collegio che residua da decidere la sola questione della spettanza o meno alla resistente di un assegno divorzile nella sola sua componente assistenziale nulla avendo dedotto la medesima in ordine ai presupposti di fatto che giustificherebbero anche la componente perequativa della predetta provvidenza.
Orbene domanda della è infondata e va rigettata. CP_1
LL infatti non ha fornito prova delle circostanze di fatto che ha allegato a sostegno di tale sua pretesa a cominciare da quella decisiva di poter disporre per il suo sostentamento della sola pensione di invalidità che per di più sarebbe di importo molto modesto, essendo stato da lei indicato in euro 280,00 mensili.
LL infatti non ha prodotto nessun documento, ed in particolare gli estratti del conto corrente di cui sia titolare, al fine di comprovare che riceve il predetto importo per la sopra indicata causale e nemmeno le dichiarazioni dei redditi presentate .
A ben vedere la resistente non ha nemmeno dimostrato di beneficiare della suddetta provvidenza dal momento che a tal fine ha prodotto della documentazione parziale (si veda il documento, qualificato come certificato di invalidità, prodotto il 5 gennaio 2022, dal quale non è possibile evincere le pagina 3 di 7 generalità del soggetto a cui si riferisce né le sue condizioni di salute) o illegibile
(cfr. certificato della commissione medica, prodotto il 31.8.2022)
Al contempo deve evidenziarsi che l'istruttoria orale svolta ha consentito di acclarare che ella convive con un'altra persona, tale che è Persona_1
mantenuta da lei, da ciò dovendosi desumere che ella disponga di risorse economiche ben superiori a quelle da lei riferite in causa.
Sul punto è opportuno richiamare le concordi dichiarazioni rese dai testi che sono stati escussi.
Ed in particolare il ha riferito di conoscere la resistente dal maggio Per_1
2019 e di aver avviato con lei quella che ha definito una “amicizia” nonché di essere andato a vivere insieme a lei da metà ottobre 2019 a Lugagnano di Sona
in un immobile di proprietà dalla resistente.
Il teste ha anche aggiunto che le spese (sott. di vitto e per le utenze) le paga quasi tutte la CP_1
madre della resistente, ha dichiarato che il iveva da Persona_2 Per_1
due anni da sua figlia.
E ancora, il teste sig.ra ha riferito che sulla base di quello Testimone_1
che il pubblicava sui social (doc.20 di parte ricorrente) e dalla presenza Per_1
del suo cognome insieme a quello della sulla cassetta della posta CP_1
dell'abitazione ove ella vive (doc.21 di parte ricorrente) aveva desunto che i due pagina 4 di 7 convivessero. Ha poi aggiunto che la resistente in una conversazione whatsapp le aveva detto che era il suo compagno e che l'aveva aiutata Persona_1
nella sua malattia e di avere una relazione con lui da tre anni (alla data dell'escussione della teste 4 anni).
Alle predette considerazioni deve aggiungersi quella ulteriore che la resistente non ha nemmeno provato l'ulteriore suo assunto che il figlio delle parti, , nato il [...], sia economicamente autosufficiente. Per_3
LL infatti ha fondato quell'assunto sul contratto di lavoro a tempo determinato che il ricorrente aveva prdotto sub 11 ma in tale documento si riferiva che quell'impiego sarebbe terminato in data 31.05.2022 e la ricorrente non ha allegato né tantomeno domostrato, come era suo onere fare, che fosse stato prorogato o trasformato in un rapporto a tempo indeterminato.
Deve quindi ritenersi che il ragazzo sia tuttora non autosufficiente dal punto di vista economico e che quindi del suo mantenimento si occupi il ricorrente che con lui pacificamente convive.
Egli, in aggiunta a tale onere, deve sostenere quello per il canone di locazione dell'immobile ove abita con il figlio pari ad euro 600,00 mensili
Infatti, sebbene la circostanza non sia stata documentata dal ricorrente, atteso che il suo documento 9, che sarebbe stato costituito dal contratto di locazione non è stato prodotto, ma non è stata contestata dalla resistente.
pagina 5 di 7 La invece non ha costi abitativi atteso che è usufruttuaria CP_1
dell'immobile ove risiede con il Per_1
Pertanto il reddito che il ricava dalla sua attività di artigiano CP_2
meccanico, quantificabile, sulla scorta delle certificazioni uniche prodotte dal ricorrente, in circa 15.000,00 euro annuali (euro 1250,00 mensili), viene eroso quasi interamente dagli esborsi che deve sostenere per i succitati titoli.
Quanto alle spese di lite, mentre la pronuncia sullo status risulta neutra al fine del loro riparto la resistente risulta soccombente rispetto alla domanda da lei svolta e quindi in misura prevalente, stimabile nella metà della somma dovuta a titolo di compenso.
L'importo dovuto a titolo di compenso si liquida come in dispositivo sulla base del DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda,
istanza ed eccezione disattesa ovvero assorbita, dato atto della sentenza con cui
è stata pronunciato il divorzio tra le parti, così dispone:
1) Rigetta la domanda della resistente di riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile e la condanna la resistente a rifondere al ricorrente la metà delle spese di lite, che liquida in euro 3.808,00 oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per pagina 6 di 7 legge, compensando tra le parti la restante metà
Così deciso in Verona il 29/10/2024
Il Giudice Estensore
dott. Massimo Vaccari
La Presidente
dott. Antonella Guerra
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