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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/04/2025, n. 2429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2429 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 3991 R.G.A.C. dell'anno 2021
TRA
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Turini (C.F ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso il suo studio in Roma, Via delle Libellule n. 80,
Appellante
E
(C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pierluigi CP_1 C.F._3
Corradini (C.F. ), (C.F. ) e C.F._4 Controparte_2 C.F._5 [...]
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio di CP_3 C.F._6
Civitavecchia sito in Corso Centocelle n. 27,
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata la IG.a ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 6350/2021 emessa dal Tribunale Civile di Roma, sez. VI, in persona del Giudice Dott.ssa
Elena Caretta, pubblicata in data 12.04.2021, notificata in data 28.05.2021, nel procedimento recante n. RG 38226/2020, incardinato a seguito di opposizione a sfratto per morosità e successivo mutamento di rito, e promosso dalla IG.a . CP_1
Parte appellata si è costituita.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, I c., D.L. n. 137/2020 conv. in Legge n. 176/20, modificato dall' art. 1 del D.L. n. 150 del 23/7/2021, per l'udienza del giorno 17.11.2021, la causa veniva rinviata per la discussione ai sensi degli artt. 437,447 bis e 352 c.p.c. all' udienza del
16/04/2025 con assegnazione alle parti di termine non superiore a venti né inferiore a dieci giorni per la comunicazione della persistenza dell'interesse alla decisione.
Nelle more, a seguito del raggiungimento di accordo transattivo, le parti depositavano rinuncia agli atti congiuntamente firmata con integrale compensazione delle spese di lite.
Successivamente, con decreto del 03.03.2025, veniva disposta ai sensi dell'art. 127 ter cpc la trattazione scritta dell'udienza del 16.04.2025.
All'udienza del 16.04.2025 nessuna delle parti ha depositato note di trattazione scritta.
Preso atto della rinuncia va dichiarata l'estinzione del processo.
Le spese vanno dichiarate compensate su accordo delle parti.
PQM
La Corte, definitivamente pronunziando nella causa indicata in epigrafe, così decide:
- dichiara l'estinzione del presente giudizio;
- dichiara le spese processuali irripetibili.
Roma, 16.04.2025
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Assunta Marini dott. Franco Petrolati
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 3991 R.G.A.C. dell'anno 2021
TRA
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Turini (C.F ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso il suo studio in Roma, Via delle Libellule n. 80,
Appellante
E
(C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pierluigi CP_1 C.F._3
Corradini (C.F. ), (C.F. ) e C.F._4 Controparte_2 C.F._5 [...]
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio di CP_3 C.F._6
Civitavecchia sito in Corso Centocelle n. 27,
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata la IG.a ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 6350/2021 emessa dal Tribunale Civile di Roma, sez. VI, in persona del Giudice Dott.ssa
Elena Caretta, pubblicata in data 12.04.2021, notificata in data 28.05.2021, nel procedimento recante n. RG 38226/2020, incardinato a seguito di opposizione a sfratto per morosità e successivo mutamento di rito, e promosso dalla IG.a . CP_1
Parte appellata si è costituita.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, I c., D.L. n. 137/2020 conv. in Legge n. 176/20, modificato dall' art. 1 del D.L. n. 150 del 23/7/2021, per l'udienza del giorno 17.11.2021, la causa veniva rinviata per la discussione ai sensi degli artt. 437,447 bis e 352 c.p.c. all' udienza del
16/04/2025 con assegnazione alle parti di termine non superiore a venti né inferiore a dieci giorni per la comunicazione della persistenza dell'interesse alla decisione.
Nelle more, a seguito del raggiungimento di accordo transattivo, le parti depositavano rinuncia agli atti congiuntamente firmata con integrale compensazione delle spese di lite.
Successivamente, con decreto del 03.03.2025, veniva disposta ai sensi dell'art. 127 ter cpc la trattazione scritta dell'udienza del 16.04.2025.
All'udienza del 16.04.2025 nessuna delle parti ha depositato note di trattazione scritta.
Preso atto della rinuncia va dichiarata l'estinzione del processo.
Le spese vanno dichiarate compensate su accordo delle parti.
PQM
La Corte, definitivamente pronunziando nella causa indicata in epigrafe, così decide:
- dichiara l'estinzione del presente giudizio;
- dichiara le spese processuali irripetibili.
Roma, 16.04.2025
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Assunta Marini dott. Franco Petrolati