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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado La Spezia, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di La Spezia |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 23/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LA SPEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
LAINO AURELIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 25/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 82475-13-12-2024 IRES-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atti e verbale di causa.
Resistente: ""
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente espone di essere cessionaria del credito IRES originato dalla mancata deduzione dell'IRAP relativa al costo del personale, ai sensi dell'art. 2, comma 1-quater, del D.L. n. 201/2011, con riferimento all'anno d'imposta 2010. Il credito capitale è stato oggetto di un complesso contenzioso definito in via definitiva dalla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria n. 452/2022, che ha stabilito in euro 915.743,00 l'importo complessivamente rimborsabile nel quadriennio 2007-2010, escludendo la quota eccedente rispetto a quella originariamente richiesta.
L'Agenzia delle Entrate ha, quindi, proceduto al rimborso del capitale e ha riconosciuto gli interessi a decorrere dal 1° luglio 2012, data di entrata in vigore della disciplina applicativa, negando tuttavia i maggiori interessi maturati anteriormente, richiesti dalla ricorrente ai sensi dell'art. 44 del DPR n. 602/1973. Avverso tale diniego la contribuente ha proposto il presente ricorso, chiedendo il riconoscimento degli interessi dalla data individuata dalla norma generale sui rimborsi delle imposte dirette.
L'Ufficio si è costituito resistendo, sostenendo che: a) la decorrenza degli interessi non può che coincidere con l'entrata in vigore della norma agevolativa;
b) in ogni caso, gli interessi non possono essere calcolati su importi diversi da quelli definitivamente accertati nel precedente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente causa viene decisa conformemente a quelle discusse alla medesima udienza con rito collegiale, in ragione del relativo valore, e recanti rg. nn. 22-24 del 2024. Anche in questa sede, preliminarmente, si rileva che il quantum del credito IRES rimborsabile è stato definitivamente accertato nel precedente giudizio conclusosi con la sentenza della CTR Liguria n. 452/2022, divenuta irrevocabile, la quale ha stabilito l'importo complessivo dovuto in euro 915.743,00, escludendo la maggiore somma originariamente richiesta.
Tale statuizione integra giudicato esterno vincolante anche nel presente giudizio, con la conseguenza che ogni pretesa accessoria – ivi compresa quella relativa agli interessi – non può che parametrarsi al solo importo definitivamente riconosciuto.
Nel merito, il ricorso è fondato quanto all'an debeatur degli interessi.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, in materia di rimborsi di imposte dirette (cfr.
CGT I Milano, n. 2475/2025 e la giurisprudenza ivi richiamata), trovano applicazione gli artt. 38 e 44 del
DPR n. 602/1973, i quali prevedono che gli interessi:
• maturano al compimento di ciascun semestre, escluso il primo;
• decorrono dalla data del versamento dell'imposta e non dalla presentazione dell'istanza di rimborso;
• hanno funzione compensativa del mancato godimento della somma versata, a prescindere dalla configurabilità di una mora dell'Amministrazione.
Tale principio è stato recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento specifico ai rimborsi IRES per IRAP deducibile, escludendo che la decorrenza degli interessi possa essere posticipata all'entrata in vigore della norma agevolativa. Ne consegue che la pretesa dell'Ufficio di limitare il riconoscimento degli interessi al periodo successivo al 1° luglio 2012 non è conforme alla disciplina vigente.
Tuttavia, la domanda della ricorrente non può essere integralmente accolta. Gli interessi richiesti sono stati, infatti, calcolati sul credito originariamente rivendicato, mentre – come sopra evidenziato – il giudicato formatosi nel precedente contenzioso ha definitivamente ridotto l'importo capitale spettante.
Ne deriva che gli interessi: • sono dovuti;
• ma devono essere ricalcolati esclusivamente sull'importo definitivamente accertato;
• con decorrenza secondo i criteri di cui all'art. 44 DPR n. 602/1973;
• detraendo quanto già corrisposto dall'Amministrazione.
Il ricorso va, pertanto, accolto nei limiti sopra indicati, onerandosi l'amministrazione finanziaria a rimborsare quanto richiesto dalla ricorrente conformemente alla presente decisione e previo sviluppo del relativo computo aritmetico.
La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, compensando integralmente le spese di giudizio.
La Spezia, li 26.1.2026.
Il Presidente-est.Aurelio Laino
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LA SPEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
LAINO AURELIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 25/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 82475-13-12-2024 IRES-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atti e verbale di causa.
Resistente: ""
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente espone di essere cessionaria del credito IRES originato dalla mancata deduzione dell'IRAP relativa al costo del personale, ai sensi dell'art. 2, comma 1-quater, del D.L. n. 201/2011, con riferimento all'anno d'imposta 2010. Il credito capitale è stato oggetto di un complesso contenzioso definito in via definitiva dalla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria n. 452/2022, che ha stabilito in euro 915.743,00 l'importo complessivamente rimborsabile nel quadriennio 2007-2010, escludendo la quota eccedente rispetto a quella originariamente richiesta.
L'Agenzia delle Entrate ha, quindi, proceduto al rimborso del capitale e ha riconosciuto gli interessi a decorrere dal 1° luglio 2012, data di entrata in vigore della disciplina applicativa, negando tuttavia i maggiori interessi maturati anteriormente, richiesti dalla ricorrente ai sensi dell'art. 44 del DPR n. 602/1973. Avverso tale diniego la contribuente ha proposto il presente ricorso, chiedendo il riconoscimento degli interessi dalla data individuata dalla norma generale sui rimborsi delle imposte dirette.
L'Ufficio si è costituito resistendo, sostenendo che: a) la decorrenza degli interessi non può che coincidere con l'entrata in vigore della norma agevolativa;
b) in ogni caso, gli interessi non possono essere calcolati su importi diversi da quelli definitivamente accertati nel precedente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente causa viene decisa conformemente a quelle discusse alla medesima udienza con rito collegiale, in ragione del relativo valore, e recanti rg. nn. 22-24 del 2024. Anche in questa sede, preliminarmente, si rileva che il quantum del credito IRES rimborsabile è stato definitivamente accertato nel precedente giudizio conclusosi con la sentenza della CTR Liguria n. 452/2022, divenuta irrevocabile, la quale ha stabilito l'importo complessivo dovuto in euro 915.743,00, escludendo la maggiore somma originariamente richiesta.
Tale statuizione integra giudicato esterno vincolante anche nel presente giudizio, con la conseguenza che ogni pretesa accessoria – ivi compresa quella relativa agli interessi – non può che parametrarsi al solo importo definitivamente riconosciuto.
Nel merito, il ricorso è fondato quanto all'an debeatur degli interessi.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, in materia di rimborsi di imposte dirette (cfr.
CGT I Milano, n. 2475/2025 e la giurisprudenza ivi richiamata), trovano applicazione gli artt. 38 e 44 del
DPR n. 602/1973, i quali prevedono che gli interessi:
• maturano al compimento di ciascun semestre, escluso il primo;
• decorrono dalla data del versamento dell'imposta e non dalla presentazione dell'istanza di rimborso;
• hanno funzione compensativa del mancato godimento della somma versata, a prescindere dalla configurabilità di una mora dell'Amministrazione.
Tale principio è stato recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento specifico ai rimborsi IRES per IRAP deducibile, escludendo che la decorrenza degli interessi possa essere posticipata all'entrata in vigore della norma agevolativa. Ne consegue che la pretesa dell'Ufficio di limitare il riconoscimento degli interessi al periodo successivo al 1° luglio 2012 non è conforme alla disciplina vigente.
Tuttavia, la domanda della ricorrente non può essere integralmente accolta. Gli interessi richiesti sono stati, infatti, calcolati sul credito originariamente rivendicato, mentre – come sopra evidenziato – il giudicato formatosi nel precedente contenzioso ha definitivamente ridotto l'importo capitale spettante.
Ne deriva che gli interessi: • sono dovuti;
• ma devono essere ricalcolati esclusivamente sull'importo definitivamente accertato;
• con decorrenza secondo i criteri di cui all'art. 44 DPR n. 602/1973;
• detraendo quanto già corrisposto dall'Amministrazione.
Il ricorso va, pertanto, accolto nei limiti sopra indicati, onerandosi l'amministrazione finanziaria a rimborsare quanto richiesto dalla ricorrente conformemente alla presente decisione e previo sviluppo del relativo computo aritmetico.
La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, compensando integralmente le spese di giudizio.
La Spezia, li 26.1.2026.
Il Presidente-est.Aurelio Laino