Art. 3.
I funzionari di pubblica sicurezza che si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 1 e che abbiano conseguito l'idoneita' nel concorso di merito distinto indetto con decreto Ministeriale 31 agosto 1946 saranno inseriti nella graduatoria, approvata con decreto Ministeriale 24 luglio 1942, del concorso di merito distinto indetto con decreto Ministeriale 30 settembre 1941, in base alla votazione riportata. Di detti funzionari conseguiranno la promozione a commissario ai sensi dell'art. 2 coloro che alla data del bando dell'esame d'idoneita' indetto con decreto Ministeriale 23 dicembre 1940 possedevano la prescritta anzianita' per parteciparvi, mentre ai rimanenti la stessa promozione sara' conferita ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 717 .
I funzionari di pubblica sicurezza che si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 1 e che abbiano conseguito l'idoneita' nel concorso di merito distinto indetto con decreto Ministeriale 31 agosto 1946 saranno inseriti nella graduatoria, approvata con decreto Ministeriale 24 luglio 1942, del concorso di merito distinto indetto con decreto Ministeriale 30 settembre 1941, in base alla votazione riportata. Di detti funzionari conseguiranno la promozione a commissario ai sensi dell'art. 2 coloro che alla data del bando dell'esame d'idoneita' indetto con decreto Ministeriale 23 dicembre 1940 possedevano la prescritta anzianita' per parteciparvi, mentre ai rimanenti la stessa promozione sara' conferita ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 717 .