Versione
30 luglio 1978
30 luglio 1978
Art. 39. (Diritto di riscatto)
Qualora il proprietario non provveda alla notificazione di cui all'articolo precedente, o il corrispettivo indicato sia superiore a quello risultante dall'atto di trasferimento a titolo oneroso dell'immobile, l'avente diritto alla prelazione puo', entro sei mesi dalla trascrizione del contratto, riscattare l'immobile dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa.
Ove sia stato esercitato il diritto di riscatto, il versamento del prezzo deve essere effettuato entro il termine di tre mesi che decorrono, quando non vi sia opposizione al riscatto, dalla prima udienza del relativo giudizio, o dalla ricezione dell'atto notificato con cui l'acquirente o successivo avente causa comunichi prima di tale udienza di non opporsi al riscatto.
Se per qualsiasi motivo, l'acquirente o successivo avente causa faccia opposizione al riscatto, il termine di tre mesi decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.
Qualora il proprietario non provveda alla notificazione di cui all'articolo precedente, o il corrispettivo indicato sia superiore a quello risultante dall'atto di trasferimento a titolo oneroso dell'immobile, l'avente diritto alla prelazione puo', entro sei mesi dalla trascrizione del contratto, riscattare l'immobile dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa.
Ove sia stato esercitato il diritto di riscatto, il versamento del prezzo deve essere effettuato entro il termine di tre mesi che decorrono, quando non vi sia opposizione al riscatto, dalla prima udienza del relativo giudizio, o dalla ricezione dell'atto notificato con cui l'acquirente o successivo avente causa comunichi prima di tale udienza di non opporsi al riscatto.
Se per qualsiasi motivo, l'acquirente o successivo avente causa faccia opposizione al riscatto, il termine di tre mesi decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.
Commentari • 86
- 1. Locazione, riscatto e diritto di prelazione del conduttore.Avv. Giulio Costanzo · https://www.studiocostanzo.net/ · 21 luglio 2022 · 14.499395
[…] I Giudici di Piazza Cavour, con Sentenza n. 10136 del 29/03/2022, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “Il conduttore di un immobile ad uso non abitativo, se decaduto dal diritto di esercitare il riscatto di cui all'art. 39 della legge n. 392 del 1978, può domandare sia al venditore che al compratore il risarcimento del danno patito, a titolo di responsabilità extracontrattuale, per effetto della decadenza, […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Pisa, sentenza 22/09/2022, n. 1134Provvedimento: […] MOTIVI DELLA DECISIONE Parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la risoluzione del contratto di locazione concluso con la resistente contumaceControparte_1 e ha chiamato in causa anche il precedente locatario CP_2 dando atto di non aver provveduto alla sua liberazione ai sensi dell'art. 39 legge 392/1978. Ha dedotto a fondamento della domanda di risoluzione per inadempimento il mancato pagamento dei canoni di locazione da parte del conduttore, unitamente al rimborso di quanto corrisposto dal proprietario per la fornitura di acqua (per la somma di € 1031,67).Leggi di più...
- mutamento di rito·
- inadempimento conduttore·
- art. 39 legge 392/1978·
- rimborso spese fornitura acqua·
- spese di lite·
- mancato pagamento canoni·
- rilascio immobile·
- risoluzione contratto di locazione·
- rivalutazione canoni