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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 20/10/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1224/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est.
dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1224/2025 promossa da:
(C. F. ), nato il [...] a [...]; Parte_1 C.F._1 ricorrente
E
(C. F. ), nata il [...] a [...]; CP_1 C.F._2 ricorrente entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. NOVELLI FEDERICO e con domicilio eletto presso il suo studio;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domanda congiunta di separazione e di divorzio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29/05/2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 03/09/2006 a Narni (TR), che dall'unione era nato il figlio a Terni il 30/01/2010, che il rapporto coniugale, in passato stabile, negli ultimi Persona_1 tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, di divorzio.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, tenuta in data 10/09/2025 con modalità di scambio di note scritte, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte: “a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) ognuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
c) il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e Per_1 dimora abituale presso la madre secondo il seguente piano genitoriale;
d) il padre potrà vederlo e tenerlo con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: a fine settimana alternati dall'uscita da scuola del sabato fino alla domenica sera;
due pomeriggi infrasettimanali, dal pomeriggio fino al mattino successivo;
ad anni alterni dal
23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
per
15 giorni durante le vacanze estive, in un periodo che i genitori concorderanno entro il 30 aprile di ogni anno o, in assenza di accordo, nei primi quindici giorni del mese di agosto negli anni dispari e negli ultimi quindici giorni di agosto negli anni pari;
in occasione delle altre festività infrasettimanali alternativamente con l'altro genitore;
e) il sig. corrisponderà alla moglie, per il mantenimento del figlio, l'assegno periodico di Pt_1
€ 350,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
f) il sig. rimborserà all'altro coniuge nella misura del 50% le seguenti spese per i figli: Pt_1 ticket sanitari e spese scolastiche nonché, solo se concordate preventivamente, spese mediche presso specialisti privati, spese per gite scolastiche di più giorni, spese sportive e ricreative;
g) il sig. rinuncia sin da ora ad usufruire della quota di propria spettanza del 50% Pt_1 dell'assegno unico e universale per i figli a carico istituito con decreto legislativo n. 230 del 21 dicembre 2021 ed acconsente a che sia interamente attribuito alla sig.ra CP_1
h) la casa coniugale sita in Narni (Tr), Via Tuderte n. 403/B, con quanto contenuto, è assegnata alla moglie che l'abiterà con il figlio fino a quando non avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
l'altro coniuge se ne è allontanato, portando con sé i propri effetti personali;
i) i coniugi dichiarano di prestare reciproco consenso al rilascio del passaporto.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
In rito, va affermata l'ammissibilità del ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass., n.
28727/2023).
Nel merito, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione che si ritengono congrue. Viene, infine, fissata udienza in prosecuzione, come da separata ordinanza, avendo le parti chiesto, al contempo, pronuncia di divorzio.
Spese compensate in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
-dichiara la separazione personale tra e coniugi per Parte_1 CP_1 matrimonio celebrato in data 03/09/2006 in Narni (TR), omologando e prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del (atto Parte_2
n. 69, parte II, serie A, dell'anno 2006);
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
-spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 29/09/2025
Il Presidente est.
IL RG