TRIB
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 02/04/2025, n. 1689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1689 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 3252/2022 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Alessandro Cabianca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3252/2022 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. BRANCATO PAOLO, Parte_1 C.F._1
attore, contro
(c.f. ), con l'avv. ARENA MIRKO, Controparte_1 P.IVA_1
e contro
, contumaci, Controparte_2
convenuti,
In punto: lesione personale
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'attore: come da note depositate in data 19.9.2024.
Conclusioni del convenuto: come da note depositate in data 16.9.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , agendo in proprio e quale Parte_1
genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore , ha Persona_1
pagina 1 di 22 convenuto in giudizio la compagnia Assicuratrice (ora Controparte_3 [...]
, nonché i signori e rispettivamente Controparte_4 Controparte_2 CP_2
conducente e proprietario del veicolo, per sentirli condannare al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro stradale verificatosi in San Donà di Piave (VE) il 12.8.2012 lungo la
Via San Giorgio (S.P. n. 56).
L'attore ha dedotto in punto di fatto che:
- in data 12.8.2012, il figlio minore , di neppur un anno di età, era trasportato a bordo Per_1
dell'autovettura Renault Clio, condotta dalla madre Controparte_5
- secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Locale, la conducente stava percorrendo la via San Giorgio, con direzione verso San Donà di Piave e, giunta all'uscita della curva destrorsa (posta in corrispondenza del civico 15), perdeva il controllo del mezzo finendo sulla banchina erbosa e, dopo avere percorso per circa dieci metri la predetta banchina, il veicolo deviava la traiettoria verso sinistra, ruotando contemporaneamente in senso antiorario, andando ad invadere completamente la corsia di marcia opposta, impattando contro il guard rail, posto all'esterno della curva, ed entrando in collisione con altro veicolo che stava sopraggiungendo dall'opposto senso di marcia;
- gli accertamenti evidenziavano come il bambino non fosse stato adeguatamente assicurato con gli appositi sistemi di ritenuta, tanto che nei confronti della madre veniva elevata contravvenzione per violazione dell'art. 172, comma 4, C.d.S.;
- a causa del sinistro, il bambino riportava gravissime lesioni, con trasporto a mezzo di eliambulanza all'Ospedale di Padova e conseguente ricovero presso il reparto di terapia intensiva pediatrica con prognosi riservata;
- il minore subiva un periodo di ricovero prima in terapia intensiva, poi in neurologia pediatrica sino al 18.9.2012 con dimissione e scioglimento della prognosi “quoad vitam” ed pagina 2 di 22 inizio di un lunghissimo periodo di riabilitazione e di ulteriori diagnosi relative ai traumi subiti;
- in data 30.11.2020, l'attore richiedeva l'espletamento di C.T.U. medico legale ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. al fine di accertare la natura e l'entità delle lesioni subite dallo stesso e dal figlio minore in conseguenza del predetto sinistro stradale;
Per_1
- il consulente, in sede di ATP, accertava come i danni subiti dal minore nonché dal padre,
a seguito del traumatico evento che aveva coinvolto il figlio e delle conseguenze irreversibili che quest'ultimo aveva subito, fossero riconducibili al sinistro e provvedeva ad esplicare i parametri sulla base dei quali calcolare i relativi danni.
Si è costituita in giudizio che: Controparte_6
- non ha contestato la dinamica del sinistro e la responsabilità esclusiva della conducente del veicolo assicurato a bordo del quale si trovava trasportato il minore;
Per_1
- ha eccepito il concorso di colpa del trasportato per l'omesso uso dei sistemi di ritenzione e ha contestato il quantum debeatur.
I convenuti e sono rimasti contumaci. Controparte_2 CP_2
La causa è stata istruita tramite lo scambio delle memorie ex art. 183, 6 co., c.p.c. e disposta, con ordinanza del 19.09.2023, l'acquisizione del fascicolo per il procedimento per
A.T.P. e respinte le ulteriori istanze istruttorie avanzate dall'attrice, è stato ordinato all'INPS l'esibizione della documentazione relativa alle indennità corrisposte al minore.
Precisate le conclusioni di merito sotto riportate all'udienza cartolare del 17.9.2024, nella quale sono stati assegnati i termini per il deposito delle scritture conclusive ex art. 190
c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
Conclusioni attore:
“Accertata e dichiarata la responsabilità di e rispettivamente conducente Controparte_2 CP_2
e proprietario dell'autovettura Renault Clio targata AT360GR a bordo della quale era trasportato il
pagina 3 di 22 minore , nella determinazione del sinistro per cui è causa, condannarsi gli stessi in solido con Persona_1
(ora a pagare agli attori Controparte_1 Controparte_4 Pt_1
e , a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali, presenti e
[...] Persona_1
futuri, le somme tutte già indicate in atto di citazione, salve le diverse di giustizia. Oltre rivalutazione e interessi compensativi al tasso del 2,5% (o il diverso equitativamente scelto dal giudice) dal dì del sinistro all'effettivo soddisfo. Con integrale rifusione delle spese della fase di A.T.P. (spese giudiziali, compensi
Per_ corrisposti ai CC.TT.UU dr. e dr. e compensi corrisposti ai CC.TT.PP. dr. Per_3 Per_4
e dr. ), e del presente giudizio di merito, queste ultime da distrarre in favore dello
[...] Persona_5
scrivente procuratore antistatari”.
Conclusioni Compagnia assicurativa:
“NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento dei fatti di cui all'odierno contendere, rigettarsi le domande avanzate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate, anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 1227 c.c. NEL MERITO, IN
VIA SUBORDINATA: in ipotesi di accoglimento delle domande attoree, limitarsi il risarcimento a quanto rigorosamente accertato in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi professionali o, in subordine, adeguata compensazione”.
****
1. Accertamento della responsabilità.
La dinamica del sinistro, così come emergente dal rapporto prot. n. 133/2011/I della
Polizia Locale di S. Donà di Piave corredato del fascicolo fotografico e schizzo planimetrico (doc. 1, fasc. parte attrice), è pacifica.
La convenuta Compagnia assicurativa, pur non contestando la dinamica del sinistro, ha eccepito il concorso del fatto colposo del minore danneggiato in virtù dell'omesso utilizzo del sistema di ritenzione per il quale era stata elevata nei confronti della conducente la sanzione di cui all'art. 172, 4 comma, c.d.s.
pagina 4 di 22 Secondo tale prospettazione, in particolare, l'omissione del dovere di vigilanza e custodia della madre nei confronti del bambino e comunque la condotta di quest'ultimo, anche se minore di età, consistente nel non corretto allaccio delle cinture di sicurezza al seggiolino posto sul sedile anteriore, rileverebbe quale causa assorbente o comunque concorrente alla causazione del danno ex art. 1227 c.c.; sotto tale profilo, pertanto, la convenuta ha allegato che l'utilizzo corretto dei sistemi di ritenuta avrebbe eliso del tutto il danno subito dal piccolo considerate le tipologie di lesioni subite dal medesimo, anche in una Persona_1
prospettiva di comparazione rispetto a quelle modeste subite dagli altri due occupanti del veicolo.
L'eccezione è priva di fondamento e va respinta.
Nonostante gli assunti di parte convenuta siano condivisibili sotto il profilo della generale applicabilità dell'articolo 1227, primo comma, c.c. anche all'ipotesi di condotta posta in essere da un minore o incapace d'intendere e di volere, tale orientamento non è conferente al caso di specie.
Non si ignorano, infatti, gli arresti giurisprudenziali che, ai fini dell'applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. ritengono necessaria, in primo luogo, la sussistenza di un “fatto oggettivamente colposo”, per tale intendendosi un comportamento in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza, non rilevando il profilo dell'elemento soggettivo della colpa;
pertanto, sotto tale profilo, l'eventuale condotta della vittima, seppur minore o incapace, deve essere valutata alla stregua dello standard ordinario dell'uomo medio, senza tener conto della sua incapacità d'intendere e di volere, al fine di escludere il nesso di causalità materiale tra condotta del danneggiante ed evento dannoso o quantomeno di limitarlo quale causa concorrente alla produzione dell'evento.
pagina 5 di 22 In secondo luogo, una volta accertata una causa concorrente alla produzione dell'evento dannoso, è necessario comparare la colpa della vittima con quella del danneggiante e valutare quale tra i due fatti concorrenti sia stato più grave rispetto all'altro e quale, tra gli stessi, abbia apportato il contributo causale prevalente rispetto all'avverarsi del danno.
Ebbene, nel caso oggetto della presente causa, prescindendo da qualsivoglia profilo di colpa che, come detto, non è valutabile ai fini della norma, non si può ritenere a monte sussistente nemmeno una “condotta oggettivamente colposa” attribuibile al minore.
A differenza dei precedenti giurisprudenziali citati dalla Compagnia assicurativa (Cass. n.
3557/2020, in relazione alla condotta di approssimarsi del minore alle rive del lago e del conseguente annegamento dello stesso;
Cass. n. 23141/2016, rincorsa di un bus appena partito dalla fermata con successivo inciampamento e caduta e investimento da parte del veicolo;
Cass. n. 2704/2005, attraversamento imprudente della strada da parte della minore e conseguente investimento), ove il minore danneggiato ha posto in essere un comportamento imprudente, nel caso di specie on ha posto in essere alcuna Persona_1
condotta, considerato che non si può ipotizzare, integrando altrimenti una finzione giuridica, che il salire in auto e il non allacciare gli idonei sistemi di ritenuta al proprio seggiolino sia comportamento imprudente di un bambino di appena un anno.
L'applicabilità dell'art. 1227 c.c. non può essere valutata nemmeno sotto il profilo della condotta posta in essere dalla madre che non ha provveduto a posizionare correttamente il figlio sul seggiolino inserendo le cinture di sicurezza.
Così ragionando, infatti, come peraltro rammentato in un arresto giurisprudenziale risalente richiamato dalla sopra citata Cassazione n. 3557/2020, si finirebbe per valutare in pregiudizio del minore un comportamento imprudente posto in essere dal genitore che lo ha esposto ai pericoli del comportamento altrui (Cass. n. 1753/1973, “in un incidente da circolazione stradale, un minore incapace che patisca un danno e il giudice escluda che abbia concorso a
pagina 6 di 22 causare l'evento qualsiasi inosservanza di norme legislative o regolamentari o comuni precetti di prudenza da parte del minore, non può essere valutata, in pregiudizio del minore stesso, e ai fini dell'articolo 1227 c.c., un'eventuale imprudenza nel comportamento dei genitori per aver esposto quest'ultimo alle insidie e pericoli del comportamento colposo altrui” (Cass. n. 1753/1973).
A ciò si aggiunga che, stante le peculiarità del caso di specie, valutare la condotta della madre quale causa concorrente alla produzione dell'evento dannoso porterebbe alla conseguenza di valorizzare il comportamento dello stesso danneggiante e non del danneggiato ex articolo 1227, primo comma, c.c. in spregio alla ratio della norma che impone di valutare, sotto il profilo della causalità materiale, il contributo del creditore alla produzione del danno.
Pertanto, non sussiste alcun concorso di colpa del danneggiato e conseguentemente è accertata l'esclusiva responsabilità di e rispettivamente Controparte_2 CP_2
conducente e proprietario dell'autovettura Renault Clio targata AT360GR a bordo della quale era trasportato il minore , nella determinazione del sinistro per cui è Persona_1
causa.
2. Liquidazione del danno.
2.1 Danni subiti dal minor . Persona_1
2.1.1 Danno non patrimoniale.
Il danno non patrimoniale è il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica e in particolare, il danno biologico, ovvero la lesione permanente o temporanea dell'integrità psico-fisica del soggetto in sé considerata e il correlativo pregiudizio alla possibilità di esplicazione della personalità in tutti gli ambiti della vita individuale e sociale.
Tale voce di danno, suscettibile di accertamento medico-legale (v. artt. 138 e 139 del D.lgs.
209/05, sostanzialmente ricognitivi degli indirizzi giurisprudenziali in materia) va pagina 7 di 22 determinata, ai fini del risarcimento integrale del danno alla persona e della sua personalizzazione “con riferimento sia alle componenti a prova scientifica medico-legale, sia a quelle relative all'incidenza negativa sulle attività quotidiane (c.d. inabilità totale o parziale), sia a quelle che incidono sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”, che attengono anche alla perdita della capacità lavorativa generica e di attività socialmente rilevanti ovvero anche meramente ludiche, ma comunque essenziali per la salute o la vita attiva (cfr. Cass. sez. 3, n.
3906 del 18.2.2010); occorre avere riguardo, cioè, alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità, ovvero a tutte le attività realizzatrici della persona umana (cfr. Corte Cost. n. 356/1991,
Corte Cost. n. 184/1986).
In relazione a tale danno subito da minore, il Consulente tecnico in sede di A.T.P., con ragioni che si condividono in quanto chiaramente esposte, prive di aporie logiche e coerenti con la documentazione clinica prodotta dall'attrice e con l'analisi dei dati clinico- documentali, anche in relazione al periodo di lunga riabilitazione, ha evidenziato come, a seguito delle lesioni subite riconducibili al sinistro, il quadro menomativo in atto si presenta immodificabile nella sua sostanza, con importanti limitazioni della capacità fisiche ed intellettuali, le quali rappresentano anche un ostacolo frequente alla partecipazione alle attività ricreative, sportive e socio-relazionali in genere. In particolare, il C.T.U. ha rilevato:
“Allo stato attuale persistono importanti limitazioni della capacità concettuali, estrema povertà di linguaggio con limitazione del vocabolario, della grammatica e della capacità di strutturare frasi. Dal punto di vista psichico va evidenziata una condizione di ipercinesia che si accompagna a disattenzione, impulsività, deficit di attenzione, di concentrazione e di applicazione al compito. Residua, altresì, sfumata paresi all'arto superiore di destra, monoparesi dell'arto inferiore di sinistra, craniolacunia in corrispondenza della sutura coronarica a sinistra. Il bambino richiede sostegno e vigilanza in quasi tutte le attività della vita quotidiana, le sue capacità cognitive sono limitate al mondo fisico, mentre appare assente la funzione simbolica, la
pagina 8 di 22 concomitanza di compromissioni fisiche e cognitive rappresenta un ostacolo frequente alla partecipazione ad attività ricreative, sportive, e sociorelazionali in genere” (p. 12, relazione).
Sulla base delle conclusioni del perito, pertanto, deve ritenersi sussistenti in capo al minore un danno biologico permanente nella misura del 50% e un danno biologico temporaneo di più intensa sofferenza nella fase delle acuzie, con I.T.T. della durata di 4 mesi e una I.T.P. al 50% per 3 mesi.
La quantificazione del danno biologico va operata necessariamente in via equitativa, in considerazione della sua specifica natura: in concreto è congruamente liquidabile assumendo come parametro le “tabelle” in uso presso l'Ufficio giudiziario personalizzando il risultato sulla base della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno.
Sulla base delle tabelle del Tribunale di Venezia aggiornate al 2020 (secondo cui per il pregiudizio di carattere temporaneo si deve procedere alla liquidazione di un importo giornaliero compreso tra un minimo di €100 ed un massimo di €150 in funzione della gravità e della durata dell'inabilità temporanea), va considerato come valore base quello di
€150,00 per tutto il periodo d'inabilità, tenuto conto del concreto livello di sofferenza evidenziato dalla C.T.U.
Ne consegue la liquidazione per l'inabilità temporanea della somma di €22.500,00, somma già comprensiva della personalizzazione.
Per il danno non patrimoniale derivante dall'invalidità permanente, tenuto conto del grado dei postumi invalidanti sopra indicato (50%) e dell'età del danneggiato alla data della stabilizzazione dei postumi (dopo quindi 7 mesi dal sinistro, anni 1), va liquidata la somma di €280.999,00 a valori attuali.
Il danno biologico complessivamente liquidabile è quindi di €303.499,00.
pagina 9 di 22 Gli importi sopra indicati possono essere eventualmente adattati e individualizzati al fine di prendere in considerazione anche le conseguenze dei postumi nello svolgimento delle attività relazionali e quotidiane.
Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un.. sent. 11 novembre 2008 n. 26972), nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, le formule “danno morale” e “danno esistenziale” non individuano una autonoma sottocategoria di danno, ma hanno una valenza meramente descrittiva, individuando, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, quelli costituiti, nell'un caso, dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata e, nell'altro, dalla lesione dei diritti inviolabili inerenti la persona non aventi natura economica, necessariamente presidiati dalla minima tutela risarcitoria, a prescindere da una specifica previsione normativa.
Nella liquidazione del danno devono essere presi in considerazione tutti i pregiudizi di carattere non patrimoniale, i quali dovranno trovare sistemazione all'interno di una modalità liquidatoria in grado di assicurare il risarcimento integrale, ma al contempo di evitare duplicazioni;
ne discende che, qualora il giudice si avvalga delle tabelle in uso nei tribunali del luogo, dovrà procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso e il pregiudizio di altri interessi costituzionalmente protetti, compreso il pregiudizio del fare aredittuale del soggetto determinante una modifica peggiorativa della personalità da cui consegue uno sconvolgimento dell'esistenza, e in particolare delle abitudini di vita, con alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell'ambito pagina 12 di 17 della comune vita di relazione, sia all'interno sia all'esterno del nucleo familiare (Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972; Cass., 12 giugno 2006, n.
13546; Cass., Sez. Un., 24 marzo 2006, n. 6572).
pagina 10 di 22 Quanto al risarcimento della componente di danno “relazione”, va ribadito che sebbene la recente giurisprudenza di legittimità abbia dilatato la nozione di danno non patrimoniale, estendendolo ad ogni ipotesi in cui sia leso un diritto inviolabile inerente alla persona non avente natura economica (Cass., 31 maggio 2003, n. 8828; Cass., 31 maggio 2003 n. 8827), tuttavia, quando viene in considerazione il danno biologico, come si è in precedenza esposto, questo normalmente assorbe, in termini di danni non patrimoniali derivanti dalla lesione del diritto fondamentale, ogni componente esistenziale correlata all'entità dei postumi, ricomprendendo tutti i riflessi negativi che la lesione dell'integrità psicofisica normalmente comporta sul piano dell'esistenza della persona, inducendo un peggioramento della complessiva qualità della vita.
Di recente la Corte di Cassazione ha evidenziato che: “La lesione della salute risarcibile in null'altro consiste, su quel medesimo piano, che nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire. Non, dunque, che il danno alla salute “comprenda” pregiudizi dinamico-relazionali dovrà dirsi;
ma piuttosto che il danno alla salute è un danno “dinamico-relazionale”. Se non avesse conseguenze “dinamico-relazionali”, la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile”
(Cass. civ., sez. III, ord. 27 marzo 2018 n. 7513).
Il Supremo Collegio, ha evidenziato nell'ultima pronuncia citata, che una lesione della salute può avere conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità e può subire altresì conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
La liquidazione delle prime presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto.
pagina 11 di 22 Tali orientamenti appaiono condivisibili, per cui le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico-relazionali”, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale e, al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico.
Nel caso di specie le circostanze che parte attrice evidenzia quale atte, nella sua prospettiva,
a ritenere sussistente il presupposto per effettuare una personalizzazione del danno biologico, rientrano nelle conseguenze ordinarie in ragione dell'entità del danno subito e all'età del minore (compromissione dei molteplici aspetti della vita del minore e consapevolezza della diversità rispetto ai suoi coetanei, lunghi periodi di riabilitazione).
In assenza, pertanto, di conseguenze anomale e del tutto eccezionali ed in presenza di conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, non può trovare giustificazione una personalizzazione in aumento.
Riguardo al danno morale subiettivo, va considerato che si deve procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nel caso di specie, il C.t.u. ha indicato una sofferenza di grado intenso anche con riferimento ai postumi consolidati e si deve presumere che il minore, data la sua condizione, potrà provare in futuro, con verosimile somiglianza, sentimenti di vergogna e di disistima di sé.
pagina 12 di 22 Alla luce di tali circostanze, si ritiene giustificato un incremento complessivo del 70% sulla somma che è stata liquidata a titolo di ristoro del danno biologico temporaneo e permanente, per un importo che ammonta quindi ad €214.024,30.
Il danno non patrimoniale complessivamente liquidabile è quindi di €519.773,30.
L'entità del risarcimento ottenuta con l'applicazione delle Tabelle del Tribunale di Venezia non è peraltro deteriore rispetto a quanto calcolabile in base alle Tabelle del Tribunale di
MI, dato che la liquidazione separata del danno morale permette di evitare automatismi risarcitori e garantisce al contempo una parametrazione adeguata al caso di specie.
2.1.2 Danno patrimoniale.
Va riconosciuto il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa in capo al minore.
All'esito dell'A.T.P., il Consulente d'ufficio ha affermato come la “menomazione all'integrità psicofisica su indicata incida sull'attitudine allo svolgimento nel futuro di attività lavorative confacenti al grado di preparazione, al sesso ed all'età nella misura pari al 50%”.
aveva appena un anno di età al momento del sinistro e ciò che è risarcibile è Persona_1
il danno futuro da perdita della capacità lavorativa generica, trattandosi di soggetto che, all'epoca del sinistro, non poteva svolgere alcuna attività lavorativa.
Al contrario di quanto sostenuto da parte convenuta, tale tipo di danno non può rimanere assorbito nel danno biologico già riconosciuto all'attore, né essere liquidato mediante un aumento del punto base a base di calcolo di quest'ultimo.
Infatti, i recenti approdi giurisprudenziali in materia hanno chiarito che, in presenza di determinate condizioni, tale tipologia di danno fuoriesce da quello biologico e deve essere riconosciuto quale danno patrimoniale.
Il criterio dell'aumento del punto base, difatti, non è applicabile allorquando la percentuale di invalidità permanente superi orientativamente la soglia del 30% (ex plurimis, Cass. n.
35663/2023) e quest'ultima renda altamente probabile, se non addirittura certa, la pagina 13 di 22 menomazione della capacità lavorativa ed il danno che necessariamente da essa ne consegue.
In tale ipotesi, quindi, si può procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, facendo ricorso a criteri equitativi, quale anche il ricorso al triplo della pensione sociale.
Ebbene, a fronte di quanto evidenziato in sede di A.T.P. in merito alla diminuzione delle capacità intellettuali e fisiche del bambino e all'irreversibilità di tale condizione che non potrà subire modifiche di tipo sostanziale, può ragionevolmente ritenersi probabile che in futuro il medesimo percepirà un reddito inferiore rispetto a quello che avrebbe potuto percepire in assenza del sinistro.
Tale giudizio di ragionevole probabilità, che, nell'ipotesi di persona che non ha ancora raggiunto l'età lavorativa, deve essere condotto in maniera meno rigorosa alla luce del rilevantissimo valore presuntivo del danno biologico accertato (Cass. Civ. n. 27357/2024, in cui caso d'invalidità permanente del 25% per danni provocati alla vittima al momento della nascita), risulta confermato dai dati emergenti dalla consulenza d'ufficio sotto il profilo della ridotta capacità intellettuale e fisica del minore.
Sotto il primo profilo, risultano un livello cognitivo e le funzioni associative proprie di modalità di pensiero di un'età sensibilmente inferiore rispetto a quella anagrafica, ipercinesia con deficit di attenzione e concentrazione;
sotto il secondo profilo, si evidenziano sfumata paresi all'arto superiore di destra, monoparesi dell'arto inferiore di sinistra e craniolacunia in corrispondenza della satura coranarica a sinistra.
Alla luce di tali circostanze, pertanto, si ritiene sussistente un danno di natura patrimoniale in proiezione futura da perdita di chances lavorative, considerato peraltro che, stante i deficit cognitivi di cui è affetto il minore, lo stesso, con ogni ragionevole probabilità, potrà svolgere un lavoro di natura non intellettuale o comunque troverà maggiori difficoltà nello pagina 14 di 22 svolgimento dello stesso, come anche nel caso di un lavoro di tipo manuale, alla luce delle predette condizioni fisiche.
Sussistendo nell'an il danno nei termini sopra esposti, la liquidazione, stante la tenera età della vittima e la mancanza di un parametro reddituale, deve avvenire facendo riferimento al criterio residuale del triplo dell'assegno sociale.
Si dovrà tenere conto, tuttavia, dell'arco temporale compreso tra il ventesimo anno di età
(considerato che si può congruamente ritenere che, ad oggi, l'inizio dell'attività lavorativa si attesti statisticamente al completamento degli studi della scuola secondaria e che, nel caso di specie, la vittima potrà peraltro subire un rallentamento nel completamento nel suo percorso di studi a causa delle difficoltà intellettuali di cui si dà atto nella consulenza) e il
67esesimo anno di età, coincidente con il raggiungimento dell'età pensionabile.
Secondo la Circolare INPS n. 23 del 28 gennaio 2025, l'importo annuo dell'assegno sociale ammonta ad €7.002,97, per cui il suo triplo ammonta ad €21.008,91; nella specie, ove vi è un riconoscimento dell'incidenza del 50% sulla capacità lavorativa, l'importo da tenere in considerazione è di €10.504,46.
Su tale somma si ritiene che debba essere applicato il coefficiente di capitalizzazione previsto dalle tabelle elaborate dal Tribunale di MI, di particolare affidabilità, considerata la fonte autorevole da cui promanano e le critiche mosse dalla Corte di
Cassazione all'utilizzo di coefficienti ritenuti ormai privi di attualità e affidabilità (Cass. Civ.
n. 10499/2017; Corte d'Appello Catanzaro 12.06.2023).
Considerando tali parametri di riferimento, (età 20 anni e n. 47 anni per i quali verrà perso il reddito) il coefficiente da applicarsi è pari a 37,76, con la conseguenza che il danno patrimoniale è quantificabile in €396.648,41.
Per quanto concerne le spese mediche future e l'assistenza domiciliare, va rigettata la domanda relativa al riconoscimento delle prime in quanto non è stata depositata pagina 15 di 22 documentazione che attesti le spese attuali sostenute, che possano far ritenere giustificato, in via presuntiva, l'esborso annuo futuro di €3.000 indicato da parte attrice, né è stato dedotto, entro quali limiti, tali spese risulteranno assorbite dal Servizio Sanitario Nazionale, stante il grado di invalidità del minore.
Va invece accolta, nei limiti che seguono, la domanda relativa alle spese di assistenza domiciliare.
Dagli esiti della consulenza emerge, infatti, come il minore necessiti di un costante sostegno e assistenza in quasi tutte le attività della vita quotidiana e pertanto, stante l'irreversibilità della sua condizione che non potrà subire modifiche sostanziali, si ritiene che lo stesso in futuro necessiterà di apposita assistenza che lo coadiuvi nelle attività quotidiane, ruolo che, allo stato, viene svolto dai genitori.
Alla luce di ciò e aderendo ai principi della più recente giurisprudenza di legittimità in materia (Cass. n. 17815/2019; Cass. n. 7774/2016, di recente richiamata anche da Cass.
16884/2023), si ritiene che il danno patrimoniale per le spese di assistenza vita natural durante vada liquidato costituendo una rendita vitalizia che tenga conto, nel caso di specie, dell'età in cui presumibilmente il soggetto avrà tale necessità, della speranza di vita dello stesso e dell'ammontare del reddito annuo di un assistente domiciliare.
Utilizzando tali parametri, si può considerare equo stimare, considerata anche la giovane età dei genitori, che lo stesso necessiterà di una assistenza domiciliare, almeno parziale, dall'età di 40 anni e che, pertanto, alla luce di un'aspettativa di vita ordinaria di circa 81 anni, dovrà sostenere un costo di almeno 10.000 euro annui (in via di approssimazione in base al
CCNL Golf e badanti conviventi a tempo parziale).
A tale somma andrà applicato, quindi, un coefficiente di capitalizzazione del 31,80 sulla base sempre delle Tabelle di MI (ed. 2024), risultando dovuta la liquidazione della somma di €318.000,00.
pagina 16 di 22 Da ultimo, non possono essere liquidate le spese mediche e sanitarie nella misura richiesta di €6.238,20, ma soltanto nella minor somma di €58,50, risultanti dal doc. 31 di parte attrice come spese mediche riconducibili al minore.
Non è possibile rimborsare, altresì, la somma di €6.100 comprensivi di IVA a titolo di perizia stragiudiziale svolta dal dott. che sostanzialmente viene richiesta da parte Per_4
attrice per ben due volte nella medesima somma, anche a titolo di spese sostenute in sede di A.T.P. per l'operato dello stesso consulente.
Si ritiene che, considerata l'affinità dell'attività svolta in sede di perizia stragiudiziale ed in sede di ATP dal medesimo professionista ed in mancanza di una prova circa l'effettivo esborso di tale importo, tale somma non possa essere riconosciuta a titolo di danno emergente, ma andrà liquidata per una sola volta come spese viva sostenuta nell'ambito del procedimento cautelare.
Il danno patrimoniale subito da ammonta a complessivi €714.706,91. Persona_1
2.1.3 Danno liquidabile . Persona_1
Alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Unite del 2018 in materia di compensatio lucri cum damno e della percezione di un'indennità di frequenza mensile da parte di INPS a favore del minore rientrante nelle prestazioni assistenziali di invalidità civile, si deve operare necessariamente il diffalco della somma pari ad €53.154,71, come da ultima comunicazione
INPS agli atti.
Non è invece accoglibile la richiesta di parte convenuta, avanzata peraltro soltanto all'esito del deposito del calcolo delle somme dovute a favore del minore da INPS fino ai 18 anni, relativa al diffalco di una somma ulteriore futura che il minore potrà percepire dall'ente.
Sotto tale profilo, è l'INPS stesso a specificare che tale indennità sarà dovuta soltanto all'esito della presentazione della relativa domanda e della conseguente vaglio circa i presupposti applicativi e pertanto risulta ancora insussistente nell'an.
pagina 17 di 22 La giurisprudenza, infatti, afferma che sono riconosciute in termini di scomputo anche le somme da percepire in futuro, ma allorquando siano già riconosciute e determinabili (Cass.
Civ. 36077/2023; Cass. Civ. n. 31684/2024) e, nel caso di specie, invece trattasi soltanto di una mera ipotesi che, ad oggi, non può essere presa in considerazione a tali fini.
Ad ulteriore decremento del danno liquidabile, va scomputata la somma di €50.000,00 versata a titolo di acconto da in data 28.10.2015. CP_3
Tale somma va rivalutata all'attualità alla somma di €60.500,00 (coeff. 1,21).
Il danno liquidabile a ammonta dunque ad €519.773,30 a titolo di danno non Persona_1
patrimoniale ed €714.706,91 a titolo di danno patrimoniale, detratta la somma di €53.154,71
a titolo di compensatio lucri cum damno e di €60.500,00 per l'acconto ricevuto, per complessivi
€1.120.825,50.
2.2 Danno subiti d . Parte_1
2.2.1 Danno non patrimoniale.
Per quanto attiene al danno non patrimoniale subito da , condividendo anche Parte_1
in questo caso le risultanze della C.T.U., è stato accertato che egli ha subito un pregiudizio biologico permanente pari al 6% alla luce di un disturbo dell'adattamento cronico, non complicato, di grado lieve, ormai irreversibile, e determinato dall'evento traumatico subito dal figlio;
inoltre, il livello di sofferenza è stato indicato come medio-lieve nella fase acuta e lieve nella fase cronica.
Sotto il profilo delle conseguenze di ordine temporaneo subite dall'attore è stato, invece, riconosciuto dal Consulente un danno biologico della durata di tre mesi al tasso medio del
20%, connesso alla fase di acuzie psicopatologica.
Facendo riferimento ai valori previsti dall'articolo 139 Codice Assicurazioni Private, applicabile al caso di specie trattandosi di danno derivante da sinistro con lesioni pagina 18 di 22 micropermanenti, considerando l'età del soggetto al momento del sinistro (26 anni), deve essere liquidato il danno così quantificato:
- a titolo di danno biologico permanente €8.889,46;
- a titolo di danno biologico temporaneo €994,32.
Tali importi – in considerazione delle ripercussioni negative sugli aspetti relazionali sociali della vita causate dalla vicenda (perdita di qualsiasi interesse a coltivare le amicizie per dedicarsi al figlio) e del complicato rapporto con la moglie a cui è riconducibile la responsabilità del sinistro, nonché del grado d'intensità di sofferenza medio-lieve nel periodo delle acuzie e lieve nel periodo cronico – devono essere aumentati, in virtù del disposto di cui all'art. 139, comma 2, Codice private, di una percentuale del CP_4
10% per il danno biologico temporaneo e del 5% per il danno biologico permanente, con il conseguimento dell'ulteriore somma di €543,90, per complessivi €10.427,68.
2.2.2 Danno non patrimoniale.
Va rigettata la domanda relativa al rimborso spese per i viaggi, ricondotto ad un costo medio di €40,00 di carburante e spese di pedaggio per viaggio con una media di due viaggi a settimana dal 2012 ad oggi.
Si tratta infatti di una richiesta a titolo di danno emergente che, tuttavia, risulta priva di riscontro probatorio nell'an e nel quantum.
2.2.3 Danno liquidabile Parte_1
Il danno liquidabile a è di complessivi €10.427,68. Parte_1
3. Interessi compensativi e rivalutazione.
Sulle somme liquidate, già a valori attuali, devono essere calcolati gli interessi per il danno da ritardo nella fruizione del risarcimento per equivalente in capo al creditore rispetto al momento nel quale egli avrebbe dovuto ottenere l'esatto adempimento.
pagina 19 di 22 Al riguardo, condiviso l'orientamento della Suprema Corte (v. Sezioni Unite, n. 1712/1995,
Cass., sez. un., n. 557/2009, e Cass. n. 6347/2014), in base al quale l'interesse dovuto per il ritardo nel pagamento, in quanto diretto a compensare la perdita patrimoniale derivante dalla mancata disponibilità del bene patrimoniale perduto (che viene ripristinato mediante corresponsione del relativo valore attuale), e dunque il danno da ritardo, non può essere determinato sul valore attuale del bene, ma va invece computato sulla corrispondente somma di denaro di cui il debitore ha ritardato il pagamento dal momento del fatto, somma che può essere eventualmente rivalutata di anno in anno, al fine di una valutazione equitativa del danno, allorché il ritardo sia cospicuo.
In conseguenza, in conformità alla suddetta pronuncia, a parte attrice dovrà essere corrisposto l'interesse nella misura del tasso di rendimento medio anno netto dei titoli di
Stato di durata di dodici mesi se superiore al saggio degli interessi legali per ogni anno, ai sensi dell'art. 1284, co. 1, c.c. sulla somma liquidata, previamente riportata a valori dell'agosto 2012 in base agli indici ISTAT del costo della vita, e quindi rivalutata di anno in anno fino alla data della presente decisione.
Dalla decisione al saldo vanno applicati gli interessi nella misura legale.
4. Regolazione delle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, come in dispositivo, sulla base dei parametri medi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della controversia (c.d. decisum) e non di quello indicato nell'atto introduttivo del giudizio (cd. disputatum: cfr. Cass. S.U. 11.9.2007 n. 19014).
Vanno poste a carico delle parti convenute soccombenti anche le spese di lite relative all'ATP e vanno anch'esse liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri medi per giudizi di valore indeterminabile vigenti all'epoca di cui al D.M. 55/2014.
pagina 20 di 22 Le spese di CTU e del CTP di parte attrice vanno definitivamente poste a carico delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
- Accerta la responsabilità esclusiva di e per la causazione Controparte_2 CP_2
del sinistro di cui in premessa e per l'effetto condanna e Controparte_2 CP_2
(ora in persona del legale Controparte_6 Controparte_4
rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a corrispondere ad , quale Parte_1
genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore e per i danni Persona_1
subiti da quest'ultimo, la somma di €1.120.825,50 ed a , in proprio per i Parte_1
danni dal lui subiti la somma €10.427,68, oltre per entrambi interessi calcolati come in motivazione.
- Condanna in solido i convenuti alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore dell'attore, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore, che si liquidano in €545,00 per spese vive (C.U. e marca da bollo), €37.951,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario.
- Condanna in solido i convenuti alla rifusione delle spese di lite del giudizio di ATP n.
8904/2020 che si liquidano in €286,00 per spese vive (C.U. e marca da bollo), €3.645,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario.
- Pone definitivamente le spese di CTU e del CTP di parte attrice relative al procedimento di ATP n. 8904/2020 a carico dei convenuti in solido tra loro.
Venezia, 1.4.2025
pagina 21 di 22 Il Giudice dott. Alessandro Cabianca
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. (magistrato ordinario in tirocinio)
Dott.ssa Federica Zane.
pagina 22 di 22