Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/04/2025, n. 1796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1796 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 9019/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa
Fabiana Colameo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17.04.2025, ha depositato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 9019/2024 R.G.
TRA
nella qualità di genitore della minore , rappresentata e Parte_1 Per_1 difesa dall'avv. ANNA MORETTO, come da procura in atti;
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
EMANUELA CALAMIA, come in atti;
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.07.2024, parte ricorrente in epigrafe ha dedotto: di essere genitore della minore , riconosciuta invalida con difficoltà persistenti a Per_1
svolgere i compiti e le funzioni proprie della Sua età e per tale ragione meritevole dell'elargizione dell'Indennità di frequenza, giusta verbale del 03.12.2021, con CP_1 revisione prevista per il mese di giugno 2023; che dal mese di ottobre 2023 l'ente convenuto non ha più provveduto all'erogazione della prestazione economica per cui la CP_ ricorrente n.q. a mezzo del proprio procuratore, formulava all' richiesta di informazioni relativamente l'anzidetta circostanza;
che, in seguito a tale istanza formulata con pec del
25 marzo 2024, l'ente rispondeva affermando che: “il minore ha la revoca per Per_1
assenza a visita di revisione legge 114/2014 in quanto risultata assente alla convocazione
1
sempre a mezzo del proprio procuratore esponeva al Centro Medico Legale presso la
CP_ sede del Vomero di non aver mai ricevuto alcuna convocazione a visita - tanto meno comunicazione di revoca della prestazione - chiedendo di fornire prova di tale presunta convocazione a visita;
che, il Centro Medico Legale non ha fornito alcuna prova di presunta convocazione a visita mentre, con riscontro mail del 9 aprile 2024, l'Istituto indicava il 9 maggio 2024 quale data per l'espletamento della visita di revisione sulla minore;
che la minore si sottoponeva regolarmente alla visita di Per_1 Per_1 revisione senza ricevere alcun riscontro circa l'esito della predetta visita da parte dell'Ente.
Tanto premesso ha adito il presente Tribunale per chiedere: “1) in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità della sospensione dell'erogazione della prestazione economica con decorrenza da agosto 2023 e/o da ottobre 2023 e/o da diversa data che verrà accertata e ritenuta di giustizia;
2) per converso accertare e dichiarare il diritto della ricorrente nella su dichiarata qualità al ripristino dell'erogazione dell'indennità di frequenza da agosto 2023 (data della presunta convocazione a visita) e/o da ottobre 2023
(decorrenza mancata erogazione) e/o da diversa data che verrà accertata e ritenuta di
CP_ giustizia;
3) condannare l al pagamento dell'indennità di frequenza da agosto 2023
(data della presunta convocazione a visita) e/o da ottobre 2023 (decorrenza mancata erogazione) e/o da diversa data che verrà accertata e ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo;
4) condannare altresì
l al pagamento di spese diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al CP_1 sottoscritto procuratore anticipatario”.
Regolarmente istaurato il contraddittorio, stante la ritualità della notifica, l si è CP_1 costituito, eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda per non aver proposto l'istante ricorso di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 – bis c.p.c, chiedendo nel merito il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 17.04.2025 con la trattazione scritta, la causa è stata decisa sulle note di trattazione delle parti, con la presente sentenza, completa di motivazione.
La questione da cui trae origine la controversia è quella di una sospensione di prestazione assistenziale per mancata presentazione a visita di revisione. La parte ricorrente asserisce, invero, di non aver avuto comunicazione della convocazione alla visita di revisione del 4.8.2023.
2 Ebbene, l'art. 3 ter del D.L. n. 850 del 1976, convertito in Legge n. 29/77 prevedeva che
“Gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore… degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo l'eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”.
L'art. 3 co. 9 D.L. 173/88, convertito in Legge n. 291/88, ha disposto che “Con decreto del
Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”.
L'art.80 co. 3 D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ha successivamente disposto che “Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi,
l dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia CP_1
stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo.
Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l provvede CP_1 alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima”.
Dalle norme citate si ricava che la mancata presentazione alla visita di revisione e l'assenza di giustificazioni, dalle quali la legge fa derivare la sospensione e quindi la revoca della prestazione, presuppongono entrambe la regolare notifica all'interessato della convocazione alla visita di revisione.
Anche dal punto di vista procedurale, a seguito di una prima notifica negativa, l
[...]
è tenuto a ulteriori accertamenti al fine di individuare il corretto indirizzo del CP_2
destinatario della convocazione. CP_ In tal senso, il Messaggio n. 2002 del 19 marzo 2015, dispone ulteriori istruzioni operative in merito all'applicazione dell'art. 25, comma 6bis del D.L. n. 90/2014, e precisamente al punto 6 disciplina i casi di visita non effettuata per mancata presentazione del cittadino in assenza di sue comunicazioni.
In particolare “in base all'esito della spedizione potranno avere origine le seguenti tipologie di liste amministrative che saranno visibili per le strutture territoriali: “sconosciuto
3 all'indirizzo”, “trasferito”, “indirizzo insufficiente”. In tal caso, le sedi dovranno esperire in breve tempo ogni possibile tentativo per individuare il nuovo domicilio dell'interessato (ad es.: tramite l'anagrafe comunale) e segnalare la posizione aggiornata all'U.O. medico legale, consentendo una seconda convocazione;
”. CP_ La medesima disciplina viene confermata dalla Circolare n. 127 dell'8 luglio 2016 che stabilisce espressamente al punto 2.4 lett. b) – “Assenza a visita di revisione del disabile grave” – che “In caso di mancanza di esito postale oppure di esito postale di “sconosciuto all'indirizzo”, “trasferito”, “indirizzo insufficiente”, le strutture territoriali saranno tenute ad effettuare i necessari controlli per verificare l'esattezza dell'indirizzo e individuare eventualmente il nuovo domicilio (es. tramite l'anagrafe comunale), dandone comunicazione all'U.O. medico legale al fine di consentire una seconda convocazione.
Gli esiti della nuova convocazione dovranno essere gestiti secondo le istruzioni già fornite.
Nel caso in cui, invece, all'esito dei controlli sia confermata l'esattezza dell'indirizzo, si procederà analogamente ai casi di assenza a visita del disabile nei cui confronti sia stato accertato il buon esito della comunicazione postale (punto a)”.
Sul punto, inoltre, si inserisce la recente comunicazione n.1835/2021 secondo la CP_1 quale “Al fine di semplificare ulteriormente il procedimento di revisione e renderlo più coerente con l'impianto normativo di riferimento in materia di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari (cfr. l'articolo 37 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che rinvia all'articolo 5, comma 5, del
Regolamento di cui al D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698), a far data dalla pubblicazione del presente messaggio la sospensione della prestazione avverrà dalla data della convocazione a visita, nel caso in cui il soggetto convocato non si presenti a visita nel giorno indicato nell'invito di convocazione. Pertanto, a prescindere dall'esito della comunicazione postale, l'assenza a visita di revisione determinerà in ogni caso la sospensione cautelativa della prestazione economica, senza necessità di altro intervento da parte degli operatori delle Strutture territoriali. Più precisamente, trascorsi 2 giorni dall'assenza a visita - che non dovrà più essere registrata con l'apposizione dello specifico flag - dalla procedura “CIC” in automatico sarà disposto l'inserimento della Fascia 80 di sospensione sul DB Pensioni. La sospensione opererà anche per le posizioni di revisione inserite manualmente nella procedura “CIC”. L'effetto del mancato incasso della prestazione si produrrà il primo mese successivo a quello della sospensione. Tale automatismo consentirà una gestione più omogenea del processo, nonché una riduzione
4 delle prestazioni non dovute. Per effetto dell'assenza a visita di revisione, l'interessato riceverà la comunicazione dell'avvenuta sospensione della prestazione con l'invito a presentare, entro 90 giorni, alla Struttura territorialmente competente idonea CP_1 giustificazione dell'assenza. Nel caso in cui l'interessato presenti una giustificazione sanitaria o amministrativa ritenuta fondata, sarà riavviato il processo di revisione dell'accertamento sanitario con la comunicazione della nuova data di visita medica. Nel caso in cui l'interessato risulti assente anche a questa seconda convocazione, si provvederà alla revoca del beneficio economico dalla data di sospensione. A conclusione del processo di revisione, con un nuovo verbale sanitario, in automatico sarà inserita la fascia 81 sul DB Pensioni. Diversamente, ossia in mancanza di provata motivazione dell'assenza a visita nel termine di 90 giorni ovvero nel caso in cui questa motivazione non sia giudicata idonea, si procederà automaticamente alla revoca definitiva della prestazione di invalidità civile a decorrere dalla data della sospensione. Il provvedimento di revoca sarà formalizzato con una seconda comunicazione al cittadino”.
In una recente sentenza che ha risolto analoga questione il Giudice ha osservato che “era di solare evidenza che la mancata presentazione alla visita e l'assenza di giustificazioni, dalle quali la legge fa derivare la sospensione e quindi la revoca della prestazione, presuppongono entrambe la regolare notifica all'interessato della convocazione alla visita di revisione”. “Nella fattispecie è documentalmente provato che con la domanda di invalidità civile la ricorrente avesse dichiarato la propria residenza in …, del tutto corrispondente a quella risultante dal certificato storico di residenza. Parimenti documentata è la circostanza che la convocazione a visita sia stata inviata all'erroneo indirizzo di Gallese, Loc. Cerreto, dove la ricorrente era risultata sconosciuta. L'istituto nulla ha dedotto al riguardo, se non assumendo la regolarità della convocazione. E' tuttavia dato di fatto incontestabile l'erronea indicazione dell'indirizzo di spedizione ed è indiscutibile che la mancata ricezione della comunicazione avesse impedito alla ricorrente si sottoporsi alla visita fissata per la data del 19.04.2017.Condivisibili sotto tale profilo appaiono anche le doglianze inerenti l'irregolarità della procedura seguita dall'istituto, posto che risultando il destinatario “sconosciuto all'indirizzo”, alla luce delle richiamate CP_ circolari (Messaggio n. 2002 del 19 marzo 2015 e n. 127 dell'8 luglio 2016) l CP_3 sarebbe stato tenuto ad effettuare i necessari controlli per verificare l'esattezza dell'indirizzo e individuare eventualmente il nuovo domicilio della ricorrente al fine di operare una seconda convocazione. Anche sotto tale profilo la sospensione e la
5 successiva revoca della prestazione appaiono illegittime poiché adottate senza l'osservanza della procedura prescritta. (Trib. Di Viterbo, 13 1 2021).
Alla luce dell'inquadramento in diritto qui ricostruito, sulla base delle allegazioni a riprova presentate dalle parti, se ne deduce che il procedimento di notifica non sia stato idoneo a rendere edotta la parte ricevente della necessità di presentarsi alla visita di revisione del
4.8.2023, stante l'apposizione della dicitura destinatario “sconosciuto” nella ricevuta del tentativo di consegna.
Appare, quindi, effettivamente illegittima la sospensione della prestazione a far data dal mese di ottobre 2023, per mancata presentazione alla prima visita di revisione del
4.8.2023.
Ne consegue che la domanda attorea va parzialmente accolta, dichiarandosi illegittima la sospensione della prestazione in esame a decorrere dal mese di ottobre 2023 e fino alla
CP_ successiva visita di revisione del 9.5.2024, con condanna dell' al ripristino della prestazione fino alla successiva visita di revisione del 9.5.2024.
Non può, al contrario, essere riconosciuto il diritto della parte a vedersi corrisposto il pagamento della prestazione anche per il periodo successivo alla visita di revisione del
9.5.2024, stante il pacifico venir meno del requisito sanitario della prestazione in esame a seguito della predetta visita di revisione.
Ciò in quanto dall'1.1.2012 la nuova ed unica modalità di introduzione delle controversie
«in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla l. 12 giugno 1984, n. 222»
è l'accertamento tecnico preventivo introdotto dall'art. 38 del D.L. 98/2011, convertito con modificazioni in L. 111/2011.
Infatti, ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., inserito nel codice di procedura civile dal predetto art. 38: «... chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'art. 442 c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'art. 696-bis c.p.c., in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'art. 10, comma 6-bis, d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla l. 2 dicembre 2005, n. 248, e all'art. 195».
Ciò significa che l'introduzione di un ordinario giudizio a cognizione piena, finalizzato all'erogazione di un beneficio economico, può ipotizzarsi solo nelle seguenti ipotesi: - se l'ente competente, ricevuta la notifica del decreto di omologazione, non abbia provveduto
6 al pagamento della prestazione nel predetto termine;
- se le risultanze dell'A.T.P. siano state contestate da una o da entrambe le parti. Oltretutto, secondo quanto previsto dal succitato art. 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114), nelle more dell'effettuazione della visita di revisione e del relativo iter di verifica, vengono conservati tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.
In termini conclusivi, assorbita ogni altra questione, il ricorso va parzialmente accolto.
Le spese di lite seguono per 1/2 la soccombenza e si liquidano come in dispositivo disponendone la distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario;
le restanti spese si compensano in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara illegittima la sospensione dell'erogazione dell'indennità di frequenza da ottobre 2023 e sino al 09.05.2024, con condanna dell' al ripristino della prestazione con decorrenza dalla data di CP_1
sospensione e fino al 9.5.2024;
b) Rigetta la restante parte del ricorso;
c) Condanna l al pagamento di metà delle spese di lite in favore di parte ricorrente CP_1 che si liquidano – in tale misura ridotta - in euro 900,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al difensore antistatario;
d) Compensa le restanti spese
Così deciso in Aversa, il 18.04.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
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