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Sentenza 10 agosto 2025
Sentenza 10 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/08/2025, n. 11763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11763 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 149/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.149/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23.05.1980;
RICORRENTE contro
(C.F. , nata a [...] l'[...], Controparte_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall' Giuseppe Fortino, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec: ; Email_1
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 03.01.2025 , premesso che in Parte_1 data 01.02.2023 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma autorizzava l'accordo raggiunto con il coniuge a seguito di Controparte_1 negoziazione assistita recante n. prot. 141/23, adiva l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire modificare le condizioni di divorzio previamente stabilite, in particolare,
1 disporre che “che i periodi di permanenza dei figli presso ciascun genitore sia così ripartito: 5 giorni di permanenza presso l'abitazione paterna e 5 giorni di permanenza presso quella materna. Con mantenimento diretto e proporzionale da parte di ciascun genitore, ferme tutte le altre condizioni previste nell'accordo di divorzio”.
, nel costituirsi in giudizio, aderiva alla domanda del Controparte_1 ricorrente, pertanto, le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo e chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. l'affidamento delle minori ad entrambi i genitori con collocazione paritaria ed alternata (per non meno di 5 giorni consecutivi, da concordarsi entro e non oltre il giorno 25 del mese precedente), così da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
2. entrambi i genitori provvederanno al mantenimento diretto delle minori, oltre al pagamento del 50% ciascuno delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate (come previsto dal Protocollo del Tribunale di Roma in materia);
3. l'assegno unico universale sarà incassato entrambi i genitori, ciascuno al 50%;
4. il sig. continuerà a farsi carico del mutuo contratto per l'acquisto Pt_1 dell'abitazione di Via Mattè Trucco n. 176, nella misura del 50% e, pertanto, verserà alla sig.ra la somma di € 400,00 entro il 10 di ogni mese (sino alla CP_1 scadenza del contratto di mutuo): considerata la variabilità dell'importo rateale del precitato contratto di mutuo, le eventuali somme in eccesso/difetto (rispetto alla quota del 50% della rata di mutuo dovuta dal sig. ) verranno Pt_1 scomputate/computate sull'importo da versare, per le medesime ragioni, il mese successivo;
5. le minori trascorreranno le festività ed i periodi di vacanza tanto con il padre quanto con la madre, facendo prevalere – salvo diverso accordo tra le parti – il criterio dell'alternanza”.
Nulla osta all'accoglimento delle nuove condizioni di divorzio formulate dalle parti.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g. 149/2025:
- dispone in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
2 Roma, 25.07.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.149/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23.05.1980;
RICORRENTE contro
(C.F. , nata a [...] l'[...], Controparte_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall' Giuseppe Fortino, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec: ; Email_1
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 03.01.2025 , premesso che in Parte_1 data 01.02.2023 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma autorizzava l'accordo raggiunto con il coniuge a seguito di Controparte_1 negoziazione assistita recante n. prot. 141/23, adiva l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire modificare le condizioni di divorzio previamente stabilite, in particolare,
1 disporre che “che i periodi di permanenza dei figli presso ciascun genitore sia così ripartito: 5 giorni di permanenza presso l'abitazione paterna e 5 giorni di permanenza presso quella materna. Con mantenimento diretto e proporzionale da parte di ciascun genitore, ferme tutte le altre condizioni previste nell'accordo di divorzio”.
, nel costituirsi in giudizio, aderiva alla domanda del Controparte_1 ricorrente, pertanto, le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo e chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. l'affidamento delle minori ad entrambi i genitori con collocazione paritaria ed alternata (per non meno di 5 giorni consecutivi, da concordarsi entro e non oltre il giorno 25 del mese precedente), così da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
2. entrambi i genitori provvederanno al mantenimento diretto delle minori, oltre al pagamento del 50% ciascuno delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate (come previsto dal Protocollo del Tribunale di Roma in materia);
3. l'assegno unico universale sarà incassato entrambi i genitori, ciascuno al 50%;
4. il sig. continuerà a farsi carico del mutuo contratto per l'acquisto Pt_1 dell'abitazione di Via Mattè Trucco n. 176, nella misura del 50% e, pertanto, verserà alla sig.ra la somma di € 400,00 entro il 10 di ogni mese (sino alla CP_1 scadenza del contratto di mutuo): considerata la variabilità dell'importo rateale del precitato contratto di mutuo, le eventuali somme in eccesso/difetto (rispetto alla quota del 50% della rata di mutuo dovuta dal sig. ) verranno Pt_1 scomputate/computate sull'importo da versare, per le medesime ragioni, il mese successivo;
5. le minori trascorreranno le festività ed i periodi di vacanza tanto con il padre quanto con la madre, facendo prevalere – salvo diverso accordo tra le parti – il criterio dell'alternanza”.
Nulla osta all'accoglimento delle nuove condizioni di divorzio formulate dalle parti.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g. 149/2025:
- dispone in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
2 Roma, 25.07.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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