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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/06/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 182/2021 del R.G. Lavoro
TRA
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Pierluigi Rizzi e dall'Avv. Laura Testa, con i quali elettivamente domicilia in
Avellino alla contrada Santorelli, zona industriale Pianodardine;
OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso, dall'avv. Concetta Nappi e Massimo Muto, con i Controparte_1
quali elettivamente domicilia in Liveri (NA) al vico Croce n.2;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.01.2021, la parte opponente in epigrafe indicata, adiva l'intestato
Tribunale al fine di “accolga la presente opposizione e revochi il decreto ingiuntivo;
accolga la domanda riconvenzionale e per l'effetto: a) accerti e dichiari il diritto della al Parte_1 pagamento della somma di € 10.950,00, a titolo di risarcimento del danno subito per le condotte assunte dal Lavoratore in data 2.11.2019, puntualmente descritte in narrativa, ovvero della maggiore
o minore somme stabilita all'esito di CTU, di cui chiede si chiede la nomina, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di manutenzione dei singoli crediti sino all'effettivo soddisfo, e, conseguentemente, condanni l'opposto alla corresponsione del citati importo in favore della Società;
b) accerti e dichiari che la in conseguenza delle condotte poste in essere dal sig. Parte_1 in data 2.11.2019, ha subito un notevolissimo danno all'immagine e, Controparte_1
1 conseguentemente, condanni l'opposto al pagamento in favore della Società della somma di €
10.00,00 a titolo di risarcimento del danno all'immagine, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
c) accerti e dichiari l'inesistenza della giusta causa di dimissioni e conseguentemente, condanni l'opposto al pagamento di una somma pari ad € 434,85, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
condanni l'opposto al pagamento delle spese e competenze professionali di giudizio”.
A fondamento delle proprie domande, la società educeva che il sig. Parte_1 CP_1
aveva lavorato alle proprie dipendenze dall'8.11.2007 all'8.2.2020, con contratto di
[...]
lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, con mansioni di vigilante privato ed inquadramento nel IV livello del CCNL vigilanza privata e servizi fiduciari;
che in data 3.2.2020, lo stesso comunicava le proprie dimissioni per giusta causa, non avendo ricevuto le retribuzioni per il periodo da novembre 2019 a febbraio 2020 nonché la tredicesima mensilità relativa all'anno 2019.
Ella, quindi, pur confermando tale ultima circostanza, tuttavia, chiariva di aver trattenuto le retribuzioni spettanti al proprio dipendente a titolo di risarcimento e che, in verità, nei CP_1
confronti di quello stesso dipendente era già stata effettuata una contestazione disciplinare ed avviato il relativo procedimento. Nessuna sanzione era stata però applicata a causa delle dimissioni spontanee rese dello stesso prima della conclusione di detto procedimento.
In particolare, la società esponeva che in data 20.11.2019, il tenente comunicava Persona_1 di aver riscontrato un ammanco di € 10.950,04 con riferimento al ritiro valori effettuato in data
2.11.2019 da tre dipendenti, tra cui il Più specificamente, la società rappresentava che CP_1
in data 12.11.2019 era pervenuto un reclamo da parte della società che gestiva il supermercato
PE, sito in Castello di Cisterna, con il quale veniva segnalato un mancato accredito di cinque bussolotti contenenti valori, per un totale di € 3.530,00, relativi al prelievo effettuato in data
2.11.2019.
Un reclamo del medesimo tenore perveniva, in data 13.11.2019, anche da parte della società
[...]
quest'ultima segnalava il mancato accredito di n. 17 bussolotti contenenti valori per un totale CP_2
Cont di € 7.420,00, relativi al prelievo effettuato, sempre in data 2.11.2019, presso il punto vendita sito in Saviano, dagli stessi tre dipendenti, tra cui il CP_1
A seguito di tali segnalazioni, la società di vigilanza procedeva alla visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza ed accertava che, il 2.11.2019, all'atto dello scarico del mezzo blindato, la era all'interno del mezzo e la riceveva i plichi / sacchi e li Parte_2 Parte_3
riponeva nel carrello per la successiva consegna al caveau. Tali filmati dimostravano che il sigillo sul Parte sacco era già spezzato nel mezzo blindato e che la aveva cercato di posizionarlo in modo da passare inosservato;
non riuscendoci, prendeva il marsupio e lo portava sul banco presente nella zona
2 sicura, ove apponeva al sacco un sigillo diverso in suo possesso. Fatto ciò, il faceva CP_1
consegnare i sacchi al caveau dalla che inseriva il tutto nel passa valori senza Parte_2
evidenziare alcuna anomalia specifica.
I plichi venivano ritirati dal preposto di turno che notava subito che il sacco recava Testimone_1
due sigilli e provvedeva a rilevarli entrambi col bar code registrandoli nel sistema informatico;
egli, inoltre, chiedeva spiegazioni alla il quale riferiva di un accidentale rottura del sigillo Parte_2
primario. Dalle immagini di videosorveglianza era possibile constatare che anche il sacco del supermercato PE era difettato e privo di parte del congegno di chiusura.
La società opponente rappresentava inoltre che sempre in data 2.11.2019, il aveva CP_1
abbandonato la propria postazione in occasione del ritiro valori presso il Centro Commerciale
“Vulcano Buono”, tra le ore 14:30 e le ore 17:00, assegnando il collega alle attività di ritiro Pt_2
valori ad egli spettanti.
Le circostanze così descritte erano state contestate formalmente ex art. 7 l. 300/70 al dipendente nei cui confronti era stato avviato un procedimento disciplinare, conclusosi però senza CP_1
l'irrogazione della sanzione a causa delle dimissioni dallo stesso rese prima che il procedimento si concludesse.
Ciò esposto, la parte opponente con ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo n. 222/2020, deduceva la legittimità delle trattenute effettuate sulla retribuzione del in quanto le CP_1
condotte dallo stesso poste in essere in occasione del proprio turno di lavoro del 2.11.2019 avevano arrecato alla società datoriale un notevole danno patrimoniale, che ella aveva dovuto risarcire ai due supermercati coinvolti, oltre che un danno di immagine, da quantificare in via equitativa.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la parte opposta, la quale deduceva l'errata ricostruzione dei fatti esposti dalla società negando ogni responsabilità circa Pt_1
l'ammanco di denaro o, comunque, in generale qualsiasi altra responsabilità per condotta illecita, avendo svolto la propria prestazione anche il 2.11.2019 con diligenza e buona fede.
Egli, inoltre, eccepiva l'impossibilità di procedere alla compensazione siccome effettuata dalla società datrice, trattandosi di crediti di lavoro che per loro natura devono considerarsi privilegiati ed impignorabili. Concludeva quindi per la conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
Proponeva inoltre domanda riconvenzionale al fine di ottenere il risarcimento del danno dallo stesso subito a causa dell'illegittima condotta della società datrice che, omettendo il pagamento delle retribuzioni, aveva indotto il dipendente a dimettersi.
Questo GDL, letti gli atti, con ordinanza 2.2.2022 dichiarava inammissibile quest'ultima domanda ai sensi dell'art. 418 c.p.c., in quanto la parte opposta ometteva di formulare istanza di differimento dell'udienza di discussione.
3 Veniva, invece, ammessa la prova orale con riferimento alle altre domande, all'esito della quale, letti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, la causa viene decisa con la seguente motivazione.
Preliminarmente, deve osservarsi che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'istaurazione di un ordinario giudizio di cognizione finalizzato ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che, come è noto, si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. Ne consegue da ciò che in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c. l'onere di provare il fatto costitutivo del credito, quindi, gli elementi probatori a sostegno della propria domanda, incombe sul creditore opposto (cfr. ex multiis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
Deve altresì premettersi che, in generale, il creditore che agisce in giudizio per ottenere il pagamento ha solo l'onere di provare il titolo del proprio diritto e non anche il mancato pagamento, giacché quest'ultimo integra un fatto estintivo che deve essere provato dal debitore che lo eccepisce. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che, in funzione del cd. principio di prossimità della prova, il creditore può limitarsi a provare l'esistenza del credito e spetta al debitore la prova dell'adempimento; tuttavia, qualora costui offra la relativa dimostrazione, l'onere di provare che il pagamento non è stato, in tutto o in parte, satisfattivo della pretesa, ovvero che esso si riferisce a diverso titolo, torna a carico del creditore (Cass. ord. n. 21512/2019).
In applicazione del principio esposto, nell'ambito dei rapporti di lavoro subordinato, incombe sul datore di lavoro l'onere di provare il regolare pagamento delle retribuzioni ordinarie spettanti al prestatore di lavoro in virtù del lavoro prestato;
l'onere probatorio si trasferisce su quest'ultimo soltanto in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente (cfr. Cass.n.1150/1994, Cass. n.7310/2001).
Tanto premesso in punto di diritto, con riferimento al caso in esame, deve osservarsi che la parte datoriale non nega di aver omesso il pagamento della retribuzione in favore del proprio dipendente nel periodo dallo stesso dedotto in ricorso per decreto ingiuntivo. CP_1
La società datoriale, tuttavia, contesta la correttezza dei calcoli effettuati dal con CP_1
riferimento ai mesi di gennaio e febbraio 2020, affermando che gli importi dovuti per quei mesi ammonterebbero a € 1428,76 (di cui 1.136,72 per il mese di gennaio e 292,04 per il mese di febbraio)
e deposita a tal fine delle nuove buste paga. Eccepisce, inoltre, che comunque l'obbligazione deve considerarsi estinta per compensazione tra le somme dovute al dipendente a titolo di retribuzione e le somme che il dipendente era tenuto a risarcire alla società datoriale per gli eventi del CP_1
2.11.2019.
Sul punto deve precisarsi che la S.C. ha ripetutamente affermato (vd. ordinanza n. 10132 del
26.04.2018): “in tema di estinzione delle obbligazioni, è configurabile la cosiddetta compensazione
4 atecnica allorché i crediti abbiano origine da un unico rapporto – la cui identità non è esclusa dal fatto che uno di essi abbia natura risarcitoria derivando da inadempimento nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese comporta l'accertamento del dare e avere, senza che sia necessaria la proposizione di un'apposita domanda riconvenzionale o di un'apposita eccezione di compensazione, che postulano, invece, l'autonomia dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono
(conformi Cass. lav. n. 28855 del 05/12/2008, Cass. III civ. n. 16800 del 13/08/2015, id. n. 10750 del
25/05/2016, secondo la quale pure, la disciplina della compensazione ex art. 1241 c.c. è applicabile nelle ipotesi in cui le reciproche ragioni di credito, pur avendo il loro comune presupposto nel medesimo rapporto, siano fondate su titoli aventi diversa natura, l'una contrattuale e l'altra extracontrattuale. Cass. III civ. n. 16561 del 25/11/2002: l'istituto della compensazione presuppone
l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, mentre è configurabile la cosiddetta compensazione impropria allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unicd rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un • semplice accertamento contabile di dare ed avere e a ciò il giudice può procedere senza che sia essaria
l'eccezione di parte o la proposizione di domanda riconvenzionale. Conformi Cass. nn. 12905 del
1995, n. 648 del 1999).
Dunque, allorquando la reciproca relazione di debito-credito nasce da un unico rapporto (come nel caso di specie del rapporto di lavoro) è possibile procedere alla compensazione c.d. impropria e l'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuto dal giudice d'ufficio, (v. Cass. III civ. n. 12302 del 15/06/2016, nonché Cass. lav. n. 21646 del 26/10/2016).
Alla luce di tali principi giurisprudenziali, non può condividersi quanto affermato dalla parte opposta circa l'impossibilità di compensare le obbligazioni de quibus (quella risarcitoria e quella retributiva), laddove dovesse essere dimostrato che la società datoriale abbia diritto al risarcimento del danno.
Deve pertanto procedersi all'esame della domanda riconvenzionale formulata dalla società opponente.
Come è noto, il nostro ordinamento è basato sulla c.d. concezione patrimonialistica del danno che si risolve nell'obiettivo di porre il patrimonio del danneggiato nella condizione esatta in cui si sarebbe trovato se l'illecito non fosse stato commesso (ex plurimis, Cass. 4.12.1997, n. 12297; Cass.
16.3.1995, n. 3072, in Arch. civ., 1996, 1010; Cass. 28.9.1995, n. 10246; Cass. 28.7.1994, n. 7079).
In altri termini, il nostro sistema di responsabilità civile è incentrato sulla figura del danneggiato da risarcire e tende, pertanto, esclusivamente al ristoro della vittima dell'illecito dei pregiudizi, patrimoniali e non, effettivamente sofferti, escludendo il ricorso a figure quali i punitive damages, espressione di un principio, tipico degli ordinamenti di derivazione anglosassone, che non trova ingresso nel nostro ordinamento.
5 Con riferimento specifico al contratto di lavoro subordinato, deve precisarsi che “l'inosservanza del dovere di diligenza del prestatore di lavoro subordinato nell'esecuzione della prestazione posta a suo carico comporta l'obbligo del risarcimento del danno cagionato al datore di lavoro per responsabilità contrattuale, anche per colpa lieve (cfr. Cass. 22 maggio 2000, n. 6664; 3 febbraio
1999, n. 950, 3 giugno 1982, n. 3416). In ordine alla ripartizione dell'onere della prova, compete al datore di lavoro la prova della fattispecie di inadempimento (oltre che del danno e del nesso di causalità) e cioè, fuori dall'ipotesi in cui si alleghi la mancanza o il ritardo della prestazione dovuta, versandosi nell'area delle obbligazioni di mezzi e non di risultato, i profili d'inadeguatezza della prestazione resa, di non rispondenza al modello definito dal contratto di lavoro, in cui si concreta il fatto dell'inadempimento (ai sensi degli art. 1176, 1218 e 2104 c.c.), restando a carico del lavoratore la prova della non imputabilità della violazione delle regole del rapporto (Cass., 4 dicembre 1990,
n. 11652)”.
La responsabilità per inadempimento contrattuale e il conseguente obbligo di risarcimento del danno sono regolati dall'art. 1218 c.c.; pertanto, compete al datore di lavoro la prova della fattispecie di inadempimento, oltre che del danno e del nesso di causalità, mentre resta a carico del lavoratore la prova della non imputabilità della violazione delle regole del rapporto (cfr. Cass. 21.8.2004 n. 16530;
Cass. 12.10.2018 n. 663) ed il grado di diligenza dovuta dal lavoratore, variabile secondo le peculiarità del singolo rapporto, deve essere apprezzato secondo due distinti parametri, costituiti dalla natura della prestazione, ovvero dalla complessità delle mansioni svolte anche con riferimento all'assunzione di responsabilità alle stesse collegata, e dall'interesse dell'impresa, ovvero dal raccordo della prestazione con la specifica organizzazione imprenditoriale in funzione della quale è resa (cfr.
Cass. 663/2018 cit.).
Ciò premesso, l'esame della fattispecie de qua ha rilevato che il in qualità di CP_1
caposquadra, in data 2.11.2019, ha avuto il compito di ritirare, custodire e consegnare il denaro prelevato nei diversi esercizi commerciali e che all'atto della conta di quanto ritirato vi erano delle incongruenze, id est degli ammanchi di denaro. E' stato altresì provato, in quanto confermato dai testi escussi e dalla documentazione in atti, che la società di sorveglianza ha poi provveduto a rimborsare degli ammanchi le due società clienti coinvolte nella vicenda, titolari dei bussolotti di denaro risultati mancanti.
Non risulta invece provato, né dalla documentazione in atti, né dalle dichiarazioni dei testi escussi, che l'ammanco di denaro sia imputabile alla condotta del Non è stato dimostrato, infatti, CP_1
che egli abbia posto in essere, dolosamente o colposamente, una condotta che possa anche solo favorito la sottrazione del denaro. Invero, deve ritenersi che non sia neppure provato che la manomissione dei sacchi, con conseguente sottrazione dei bussolotti, si avvenuta quando gli stessi
6 erano sotto la custodia del prova quest'ultima che avrebbe dovuto fornire la società CP_1
datoriale in virtù del principio di vicinanza della prova.
Più precisamente deve osservarsi che la ha esposto la propria ricostruzione dei fatti Pt_1
precisando di aver potuto constatare la manomissione dei sacchi sin dalla loro consegna presso il punto prestabilito (caveau); in particolare, ha dedotto di aver potuto verificare il tutto grazie ai filmati delle telecamere di sicurezza. Ciononostante, ella non ha fornito né i filmati o le immagini di dette telecamere, né ha spiegato la sussistenza di un impedimento in tal senso. Evidentemente tale prova non poteva essere fornita dal lavoratore.
Le circostanze narrate nell'opposizione, quindi, risultano confermate dal solo teste , Per_1
legato alla società da un rapporto di dipendenza, nonché dal teste consulente del lavoro Tes_2
della società, il quale peraltro ha precisato di averne avuto una conoscenza de relato. Non vi è alcun registro o verbale interno della società in cui sono state segnalate le anomalie, né è stato chiesto di sentire il preposto che per primo ha ricevuto la consegna dei sacchi asseritamente manomessi.
Dunque, le sole dichiarazioni del teste non risultano sufficienti a provare i fatti Per_1 siccome dedotti dall'opponente, tenuto conto peraltro anche delle dichiarazioni dei testi di parte ricorrente che forniscono una diversa prospettiva della vicenda de qua. La prova orale, quindi, non fornisce una ricostruzione univoca della vicenda e non consente di provare nessuna delle due versioni dei fatti dedotte in questo giudizio. Le prove raccolte non consentono neppure di accertare la sussistenza di una condotta illecita, suscettibile di produrre un danno nei confronti della società datoriale, per quanto attiene la vicenda del ritiro valori presso il centro commerciale “Vulcano
Buono”, non essendo stato chiarito in che modo la sostituzione del on il Pt_4 Parte_5
abbia inciso sulla corretta esecuzione della prestazione lavorativa.
Allo stato, quindi, mancando la prova certa che la manomissione dei sacchi e la sottrazione dei bussolotti sia avvenuta nella fase di trasporto degli stessi, mancando altresì la prova che il abbia posto in essere una condotta contraria ai propri doveri di diligenza, specie con CP_1 riferimento alla vicenda del “Vulcano Buono”, l'opposizione de qua deve ritenersi non fondata.
Nello specifico, deve ritenersi non fondata la domanda risarcitoria formulata dalla parte opponente, ivi compresa la domanda relativa al danno di immagine;
di conseguenza, deve ritenersi non fondata l'opposizione dalla stessa proposta nei confronti del D.I. n. 222/2020.
Deve precisarsi, inoltre, che la parte datoriale ha genericamente contestato in questa sede il quantum delle retribuzioni di gennaio e febbraio 2020 senza però specificare eventuali errori di calcolo ovvero altri i motivi che giustificherebbero la produzione di buste paga nuove e diverse da quelle prodotte dal lavoratore con il ricorso per decreto ingiuntivo. Tale contestazione non può giustificarsi neppure in relazione all'eccepita non debenza della retribuzione con riferimento al periodo di sospensione.
7 Deve rilevarsi infatti che tale deduzione risulta generica nella sua formulazione e comunque infondata alla luce dell'art. 102 del CCNL dalla stessa prodotto in atti, il quale espressamente riconosce il diritto del dipendente a percepire la retribuzione anche nei periodi di sospensione cautelare.
Ne consegue la decisione di cui in dispositivo, restando assorbita ogni altra domanda e/o eccezione.
Le spese di lite possono essere compensate stante la complessità e la peculiarità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, nella persona della dott.ssa Monica d'Agostino in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così decide:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 222/2020;
- Rigetta le domande riconvenzionali formulate;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Avellino, il 4.6.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Monica d'Agostino
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 182/2021 del R.G. Lavoro
TRA
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Pierluigi Rizzi e dall'Avv. Laura Testa, con i quali elettivamente domicilia in
Avellino alla contrada Santorelli, zona industriale Pianodardine;
OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso, dall'avv. Concetta Nappi e Massimo Muto, con i Controparte_1
quali elettivamente domicilia in Liveri (NA) al vico Croce n.2;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.01.2021, la parte opponente in epigrafe indicata, adiva l'intestato
Tribunale al fine di “accolga la presente opposizione e revochi il decreto ingiuntivo;
accolga la domanda riconvenzionale e per l'effetto: a) accerti e dichiari il diritto della al Parte_1 pagamento della somma di € 10.950,00, a titolo di risarcimento del danno subito per le condotte assunte dal Lavoratore in data 2.11.2019, puntualmente descritte in narrativa, ovvero della maggiore
o minore somme stabilita all'esito di CTU, di cui chiede si chiede la nomina, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di manutenzione dei singoli crediti sino all'effettivo soddisfo, e, conseguentemente, condanni l'opposto alla corresponsione del citati importo in favore della Società;
b) accerti e dichiari che la in conseguenza delle condotte poste in essere dal sig. Parte_1 in data 2.11.2019, ha subito un notevolissimo danno all'immagine e, Controparte_1
1 conseguentemente, condanni l'opposto al pagamento in favore della Società della somma di €
10.00,00 a titolo di risarcimento del danno all'immagine, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
c) accerti e dichiari l'inesistenza della giusta causa di dimissioni e conseguentemente, condanni l'opposto al pagamento di una somma pari ad € 434,85, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
condanni l'opposto al pagamento delle spese e competenze professionali di giudizio”.
A fondamento delle proprie domande, la società educeva che il sig. Parte_1 CP_1
aveva lavorato alle proprie dipendenze dall'8.11.2007 all'8.2.2020, con contratto di
[...]
lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, con mansioni di vigilante privato ed inquadramento nel IV livello del CCNL vigilanza privata e servizi fiduciari;
che in data 3.2.2020, lo stesso comunicava le proprie dimissioni per giusta causa, non avendo ricevuto le retribuzioni per il periodo da novembre 2019 a febbraio 2020 nonché la tredicesima mensilità relativa all'anno 2019.
Ella, quindi, pur confermando tale ultima circostanza, tuttavia, chiariva di aver trattenuto le retribuzioni spettanti al proprio dipendente a titolo di risarcimento e che, in verità, nei CP_1
confronti di quello stesso dipendente era già stata effettuata una contestazione disciplinare ed avviato il relativo procedimento. Nessuna sanzione era stata però applicata a causa delle dimissioni spontanee rese dello stesso prima della conclusione di detto procedimento.
In particolare, la società esponeva che in data 20.11.2019, il tenente comunicava Persona_1 di aver riscontrato un ammanco di € 10.950,04 con riferimento al ritiro valori effettuato in data
2.11.2019 da tre dipendenti, tra cui il Più specificamente, la società rappresentava che CP_1
in data 12.11.2019 era pervenuto un reclamo da parte della società che gestiva il supermercato
PE, sito in Castello di Cisterna, con il quale veniva segnalato un mancato accredito di cinque bussolotti contenenti valori, per un totale di € 3.530,00, relativi al prelievo effettuato in data
2.11.2019.
Un reclamo del medesimo tenore perveniva, in data 13.11.2019, anche da parte della società
[...]
quest'ultima segnalava il mancato accredito di n. 17 bussolotti contenenti valori per un totale CP_2
Cont di € 7.420,00, relativi al prelievo effettuato, sempre in data 2.11.2019, presso il punto vendita sito in Saviano, dagli stessi tre dipendenti, tra cui il CP_1
A seguito di tali segnalazioni, la società di vigilanza procedeva alla visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza ed accertava che, il 2.11.2019, all'atto dello scarico del mezzo blindato, la era all'interno del mezzo e la riceveva i plichi / sacchi e li Parte_2 Parte_3
riponeva nel carrello per la successiva consegna al caveau. Tali filmati dimostravano che il sigillo sul Parte sacco era già spezzato nel mezzo blindato e che la aveva cercato di posizionarlo in modo da passare inosservato;
non riuscendoci, prendeva il marsupio e lo portava sul banco presente nella zona
2 sicura, ove apponeva al sacco un sigillo diverso in suo possesso. Fatto ciò, il faceva CP_1
consegnare i sacchi al caveau dalla che inseriva il tutto nel passa valori senza Parte_2
evidenziare alcuna anomalia specifica.
I plichi venivano ritirati dal preposto di turno che notava subito che il sacco recava Testimone_1
due sigilli e provvedeva a rilevarli entrambi col bar code registrandoli nel sistema informatico;
egli, inoltre, chiedeva spiegazioni alla il quale riferiva di un accidentale rottura del sigillo Parte_2
primario. Dalle immagini di videosorveglianza era possibile constatare che anche il sacco del supermercato PE era difettato e privo di parte del congegno di chiusura.
La società opponente rappresentava inoltre che sempre in data 2.11.2019, il aveva CP_1
abbandonato la propria postazione in occasione del ritiro valori presso il Centro Commerciale
“Vulcano Buono”, tra le ore 14:30 e le ore 17:00, assegnando il collega alle attività di ritiro Pt_2
valori ad egli spettanti.
Le circostanze così descritte erano state contestate formalmente ex art. 7 l. 300/70 al dipendente nei cui confronti era stato avviato un procedimento disciplinare, conclusosi però senza CP_1
l'irrogazione della sanzione a causa delle dimissioni dallo stesso rese prima che il procedimento si concludesse.
Ciò esposto, la parte opponente con ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo n. 222/2020, deduceva la legittimità delle trattenute effettuate sulla retribuzione del in quanto le CP_1
condotte dallo stesso poste in essere in occasione del proprio turno di lavoro del 2.11.2019 avevano arrecato alla società datoriale un notevole danno patrimoniale, che ella aveva dovuto risarcire ai due supermercati coinvolti, oltre che un danno di immagine, da quantificare in via equitativa.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la parte opposta, la quale deduceva l'errata ricostruzione dei fatti esposti dalla società negando ogni responsabilità circa Pt_1
l'ammanco di denaro o, comunque, in generale qualsiasi altra responsabilità per condotta illecita, avendo svolto la propria prestazione anche il 2.11.2019 con diligenza e buona fede.
Egli, inoltre, eccepiva l'impossibilità di procedere alla compensazione siccome effettuata dalla società datrice, trattandosi di crediti di lavoro che per loro natura devono considerarsi privilegiati ed impignorabili. Concludeva quindi per la conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
Proponeva inoltre domanda riconvenzionale al fine di ottenere il risarcimento del danno dallo stesso subito a causa dell'illegittima condotta della società datrice che, omettendo il pagamento delle retribuzioni, aveva indotto il dipendente a dimettersi.
Questo GDL, letti gli atti, con ordinanza 2.2.2022 dichiarava inammissibile quest'ultima domanda ai sensi dell'art. 418 c.p.c., in quanto la parte opposta ometteva di formulare istanza di differimento dell'udienza di discussione.
3 Veniva, invece, ammessa la prova orale con riferimento alle altre domande, all'esito della quale, letti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, la causa viene decisa con la seguente motivazione.
Preliminarmente, deve osservarsi che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'istaurazione di un ordinario giudizio di cognizione finalizzato ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che, come è noto, si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. Ne consegue da ciò che in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c. l'onere di provare il fatto costitutivo del credito, quindi, gli elementi probatori a sostegno della propria domanda, incombe sul creditore opposto (cfr. ex multiis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
Deve altresì premettersi che, in generale, il creditore che agisce in giudizio per ottenere il pagamento ha solo l'onere di provare il titolo del proprio diritto e non anche il mancato pagamento, giacché quest'ultimo integra un fatto estintivo che deve essere provato dal debitore che lo eccepisce. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che, in funzione del cd. principio di prossimità della prova, il creditore può limitarsi a provare l'esistenza del credito e spetta al debitore la prova dell'adempimento; tuttavia, qualora costui offra la relativa dimostrazione, l'onere di provare che il pagamento non è stato, in tutto o in parte, satisfattivo della pretesa, ovvero che esso si riferisce a diverso titolo, torna a carico del creditore (Cass. ord. n. 21512/2019).
In applicazione del principio esposto, nell'ambito dei rapporti di lavoro subordinato, incombe sul datore di lavoro l'onere di provare il regolare pagamento delle retribuzioni ordinarie spettanti al prestatore di lavoro in virtù del lavoro prestato;
l'onere probatorio si trasferisce su quest'ultimo soltanto in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente (cfr. Cass.n.1150/1994, Cass. n.7310/2001).
Tanto premesso in punto di diritto, con riferimento al caso in esame, deve osservarsi che la parte datoriale non nega di aver omesso il pagamento della retribuzione in favore del proprio dipendente nel periodo dallo stesso dedotto in ricorso per decreto ingiuntivo. CP_1
La società datoriale, tuttavia, contesta la correttezza dei calcoli effettuati dal con CP_1
riferimento ai mesi di gennaio e febbraio 2020, affermando che gli importi dovuti per quei mesi ammonterebbero a € 1428,76 (di cui 1.136,72 per il mese di gennaio e 292,04 per il mese di febbraio)
e deposita a tal fine delle nuove buste paga. Eccepisce, inoltre, che comunque l'obbligazione deve considerarsi estinta per compensazione tra le somme dovute al dipendente a titolo di retribuzione e le somme che il dipendente era tenuto a risarcire alla società datoriale per gli eventi del CP_1
2.11.2019.
Sul punto deve precisarsi che la S.C. ha ripetutamente affermato (vd. ordinanza n. 10132 del
26.04.2018): “in tema di estinzione delle obbligazioni, è configurabile la cosiddetta compensazione
4 atecnica allorché i crediti abbiano origine da un unico rapporto – la cui identità non è esclusa dal fatto che uno di essi abbia natura risarcitoria derivando da inadempimento nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese comporta l'accertamento del dare e avere, senza che sia necessaria la proposizione di un'apposita domanda riconvenzionale o di un'apposita eccezione di compensazione, che postulano, invece, l'autonomia dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono
(conformi Cass. lav. n. 28855 del 05/12/2008, Cass. III civ. n. 16800 del 13/08/2015, id. n. 10750 del
25/05/2016, secondo la quale pure, la disciplina della compensazione ex art. 1241 c.c. è applicabile nelle ipotesi in cui le reciproche ragioni di credito, pur avendo il loro comune presupposto nel medesimo rapporto, siano fondate su titoli aventi diversa natura, l'una contrattuale e l'altra extracontrattuale. Cass. III civ. n. 16561 del 25/11/2002: l'istituto della compensazione presuppone
l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, mentre è configurabile la cosiddetta compensazione impropria allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unicd rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un • semplice accertamento contabile di dare ed avere e a ciò il giudice può procedere senza che sia essaria
l'eccezione di parte o la proposizione di domanda riconvenzionale. Conformi Cass. nn. 12905 del
1995, n. 648 del 1999).
Dunque, allorquando la reciproca relazione di debito-credito nasce da un unico rapporto (come nel caso di specie del rapporto di lavoro) è possibile procedere alla compensazione c.d. impropria e l'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuto dal giudice d'ufficio, (v. Cass. III civ. n. 12302 del 15/06/2016, nonché Cass. lav. n. 21646 del 26/10/2016).
Alla luce di tali principi giurisprudenziali, non può condividersi quanto affermato dalla parte opposta circa l'impossibilità di compensare le obbligazioni de quibus (quella risarcitoria e quella retributiva), laddove dovesse essere dimostrato che la società datoriale abbia diritto al risarcimento del danno.
Deve pertanto procedersi all'esame della domanda riconvenzionale formulata dalla società opponente.
Come è noto, il nostro ordinamento è basato sulla c.d. concezione patrimonialistica del danno che si risolve nell'obiettivo di porre il patrimonio del danneggiato nella condizione esatta in cui si sarebbe trovato se l'illecito non fosse stato commesso (ex plurimis, Cass. 4.12.1997, n. 12297; Cass.
16.3.1995, n. 3072, in Arch. civ., 1996, 1010; Cass. 28.9.1995, n. 10246; Cass. 28.7.1994, n. 7079).
In altri termini, il nostro sistema di responsabilità civile è incentrato sulla figura del danneggiato da risarcire e tende, pertanto, esclusivamente al ristoro della vittima dell'illecito dei pregiudizi, patrimoniali e non, effettivamente sofferti, escludendo il ricorso a figure quali i punitive damages, espressione di un principio, tipico degli ordinamenti di derivazione anglosassone, che non trova ingresso nel nostro ordinamento.
5 Con riferimento specifico al contratto di lavoro subordinato, deve precisarsi che “l'inosservanza del dovere di diligenza del prestatore di lavoro subordinato nell'esecuzione della prestazione posta a suo carico comporta l'obbligo del risarcimento del danno cagionato al datore di lavoro per responsabilità contrattuale, anche per colpa lieve (cfr. Cass. 22 maggio 2000, n. 6664; 3 febbraio
1999, n. 950, 3 giugno 1982, n. 3416). In ordine alla ripartizione dell'onere della prova, compete al datore di lavoro la prova della fattispecie di inadempimento (oltre che del danno e del nesso di causalità) e cioè, fuori dall'ipotesi in cui si alleghi la mancanza o il ritardo della prestazione dovuta, versandosi nell'area delle obbligazioni di mezzi e non di risultato, i profili d'inadeguatezza della prestazione resa, di non rispondenza al modello definito dal contratto di lavoro, in cui si concreta il fatto dell'inadempimento (ai sensi degli art. 1176, 1218 e 2104 c.c.), restando a carico del lavoratore la prova della non imputabilità della violazione delle regole del rapporto (Cass., 4 dicembre 1990,
n. 11652)”.
La responsabilità per inadempimento contrattuale e il conseguente obbligo di risarcimento del danno sono regolati dall'art. 1218 c.c.; pertanto, compete al datore di lavoro la prova della fattispecie di inadempimento, oltre che del danno e del nesso di causalità, mentre resta a carico del lavoratore la prova della non imputabilità della violazione delle regole del rapporto (cfr. Cass. 21.8.2004 n. 16530;
Cass. 12.10.2018 n. 663) ed il grado di diligenza dovuta dal lavoratore, variabile secondo le peculiarità del singolo rapporto, deve essere apprezzato secondo due distinti parametri, costituiti dalla natura della prestazione, ovvero dalla complessità delle mansioni svolte anche con riferimento all'assunzione di responsabilità alle stesse collegata, e dall'interesse dell'impresa, ovvero dal raccordo della prestazione con la specifica organizzazione imprenditoriale in funzione della quale è resa (cfr.
Cass. 663/2018 cit.).
Ciò premesso, l'esame della fattispecie de qua ha rilevato che il in qualità di CP_1
caposquadra, in data 2.11.2019, ha avuto il compito di ritirare, custodire e consegnare il denaro prelevato nei diversi esercizi commerciali e che all'atto della conta di quanto ritirato vi erano delle incongruenze, id est degli ammanchi di denaro. E' stato altresì provato, in quanto confermato dai testi escussi e dalla documentazione in atti, che la società di sorveglianza ha poi provveduto a rimborsare degli ammanchi le due società clienti coinvolte nella vicenda, titolari dei bussolotti di denaro risultati mancanti.
Non risulta invece provato, né dalla documentazione in atti, né dalle dichiarazioni dei testi escussi, che l'ammanco di denaro sia imputabile alla condotta del Non è stato dimostrato, infatti, CP_1
che egli abbia posto in essere, dolosamente o colposamente, una condotta che possa anche solo favorito la sottrazione del denaro. Invero, deve ritenersi che non sia neppure provato che la manomissione dei sacchi, con conseguente sottrazione dei bussolotti, si avvenuta quando gli stessi
6 erano sotto la custodia del prova quest'ultima che avrebbe dovuto fornire la società CP_1
datoriale in virtù del principio di vicinanza della prova.
Più precisamente deve osservarsi che la ha esposto la propria ricostruzione dei fatti Pt_1
precisando di aver potuto constatare la manomissione dei sacchi sin dalla loro consegna presso il punto prestabilito (caveau); in particolare, ha dedotto di aver potuto verificare il tutto grazie ai filmati delle telecamere di sicurezza. Ciononostante, ella non ha fornito né i filmati o le immagini di dette telecamere, né ha spiegato la sussistenza di un impedimento in tal senso. Evidentemente tale prova non poteva essere fornita dal lavoratore.
Le circostanze narrate nell'opposizione, quindi, risultano confermate dal solo teste , Per_1
legato alla società da un rapporto di dipendenza, nonché dal teste consulente del lavoro Tes_2
della società, il quale peraltro ha precisato di averne avuto una conoscenza de relato. Non vi è alcun registro o verbale interno della società in cui sono state segnalate le anomalie, né è stato chiesto di sentire il preposto che per primo ha ricevuto la consegna dei sacchi asseritamente manomessi.
Dunque, le sole dichiarazioni del teste non risultano sufficienti a provare i fatti Per_1 siccome dedotti dall'opponente, tenuto conto peraltro anche delle dichiarazioni dei testi di parte ricorrente che forniscono una diversa prospettiva della vicenda de qua. La prova orale, quindi, non fornisce una ricostruzione univoca della vicenda e non consente di provare nessuna delle due versioni dei fatti dedotte in questo giudizio. Le prove raccolte non consentono neppure di accertare la sussistenza di una condotta illecita, suscettibile di produrre un danno nei confronti della società datoriale, per quanto attiene la vicenda del ritiro valori presso il centro commerciale “Vulcano
Buono”, non essendo stato chiarito in che modo la sostituzione del on il Pt_4 Parte_5
abbia inciso sulla corretta esecuzione della prestazione lavorativa.
Allo stato, quindi, mancando la prova certa che la manomissione dei sacchi e la sottrazione dei bussolotti sia avvenuta nella fase di trasporto degli stessi, mancando altresì la prova che il abbia posto in essere una condotta contraria ai propri doveri di diligenza, specie con CP_1 riferimento alla vicenda del “Vulcano Buono”, l'opposizione de qua deve ritenersi non fondata.
Nello specifico, deve ritenersi non fondata la domanda risarcitoria formulata dalla parte opponente, ivi compresa la domanda relativa al danno di immagine;
di conseguenza, deve ritenersi non fondata l'opposizione dalla stessa proposta nei confronti del D.I. n. 222/2020.
Deve precisarsi, inoltre, che la parte datoriale ha genericamente contestato in questa sede il quantum delle retribuzioni di gennaio e febbraio 2020 senza però specificare eventuali errori di calcolo ovvero altri i motivi che giustificherebbero la produzione di buste paga nuove e diverse da quelle prodotte dal lavoratore con il ricorso per decreto ingiuntivo. Tale contestazione non può giustificarsi neppure in relazione all'eccepita non debenza della retribuzione con riferimento al periodo di sospensione.
7 Deve rilevarsi infatti che tale deduzione risulta generica nella sua formulazione e comunque infondata alla luce dell'art. 102 del CCNL dalla stessa prodotto in atti, il quale espressamente riconosce il diritto del dipendente a percepire la retribuzione anche nei periodi di sospensione cautelare.
Ne consegue la decisione di cui in dispositivo, restando assorbita ogni altra domanda e/o eccezione.
Le spese di lite possono essere compensate stante la complessità e la peculiarità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, nella persona della dott.ssa Monica d'Agostino in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così decide:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 222/2020;
- Rigetta le domande riconvenzionali formulate;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Avellino, il 4.6.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Monica d'Agostino
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