Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/06/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. R.V.G. n. 1066/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1066/2025 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa come in Parte_1 C.F._1 atti dall'Avv. Vicinanza Lucia, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti
E
(C.F. ), rapp.to e difeso come in atti Parte_2 C.F._2 dall'avv. Vassallo Anna, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 03/06/2025 da intendersi
1
in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07.05.2025 i coniugi [nata a Parte_1
VA DE EN (SA) in data 16.04.1986 (C.F. )] e C.F._1
[nato a [...] in data [...] (C.F. Parte_2
)], premesso di aver contratto matrimonio in data 16.06.2013 C.F._2 in Salerno, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del
Comune di Salerno dell'anno 2013, al n. 3 Parte II Serie A e che dall'unione era nata una figlia, (18.09.2014), ed evidenziato che il Tribunale di Salerno ha Per_1 dichiarato la separazione personale con sentenza non definitiva n. 3535/2022 del
13.10.2022, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 03.06.2025 le parti, tramite i loro difensori, depositavano in data
12.5.2025 e 3.6.2025 note scritte contenenti la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente
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ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti chiedevano confermarsi le condizioni della separazione concordate all'udienza del 12.3.2025 e recepite nella sentenza n. 1274/2025 (pubbl. il 20.03.2025) e quindi:
“Le parti sono addivenute al seguente accordo precisando che il padre della minore
ne ha autorizzato il trasferimento presso il plesso scolastico Monterisi in Per_1
Salerno. L'affido sarà condiviso, per due volte consecutive al mese il padre potrà tenere con sé dal venerdì dalle ore 17,00 alla domenica fino alle ore 21,00 la minore, successivamente, per il terzo fine settimana starà con la madre, per il quarto Per_1 weekend con il padre. Durante la settimana, qualora il padre fosse libero da impegni lavorativi, previa tempestiva comunicazione alla sig.ra potrà Pt_1 tenere con sé la minore. La minore sarà collocata presso la residenza della madre e
i genitori si impegnano a collaborare per una crescita sana sia dal punto di vista fisico che psicologico per la minore.
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamene per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune.
Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo. I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla minore.
Durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno la minore trascorrerà ad anni alterni il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore;
durante le festività pasquali la minore trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro genitore;
il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive la minore trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi, che verrà dagli stessi concordato entro il 31 maggio
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di ogni anno;
A titolo di mantenimento indiretto per la figlia il Sig. Pt_2 corrisponderà la somma di € 250,00 mensili da versare secondo le modalità concordate entro il giorno cinque di ogni mese alla sig.ra Pt_1
L'importo indicato sarà come per legge, rivalutabile annualmente secondo i dati ufficiali ISTAT.
Il sig. autorizza la sig.ra a percepire in misura del 100% l'Assegno Pt_2 Pt_1
Unico devoluto per la figlia. Le spese straordinarie per i figli che terranno in conto le attitudini ed i desideri dei figli e della realizzazione della loro personalità, previo consenso di entrambi i genitori, saranno accollate in misura del 50% da entrambi i genitori ovvero: le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei figli, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal - a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, CP_1 visite specialiste). Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie - e dunque nell'assegno di mantenimento - tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano
(tesseraautobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco) (in tal senso v. Trib. Roma, sez. I, 01/08/2019, n.15955, in De Jure)”.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse
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della prole minorenne, il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno così provvede in ordine alla causa in epigrafe:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi [nata a [...] in data [...] Parte_1
(C.F. )] e [nato a [...] in C.F._1 Parte_2 data 06.07.1985 (C.F. )], trascritto nel Registro degli atti di C.F._2
Matrimonio del Comune di Salerno dell'anno 2013, al n. 3 Parte II Serie A;
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate integralmente in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Salerno, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 03/06/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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