Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 09/05/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 754/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice dott. Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo n. R.G. 754/2025 avente ad oggetto Scioglimento del matrimonio, su ricorso depositato in data 15.4.2025, congiuntamente dai coniugi:
(C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Tecla Augello, presso lo studio della quale elegge domicilio in Pescia
(PT), via Amendola, n. 36,
e
, (C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Davide Cortesi, presso lo studio del quale elegge domicilio in
Montecatini Terme (PT), viale Melani, n. 9,
e
PM in sede
Interventore necessario
1
1. Con ricorso congiunto depositato in data 15.4.2025 i sig.ri e Parte_1 Pt_2
premettendo di aver contratto matrimonio in data 2.9.2014 in Casablanca
[...]
(Marocco), precisavano che il matrimonio è stato trascritto nel Registro Atti di
Matrimonio del Comune di Pescia al n. 42 P. II Serie C Anno 2014, e che dalla loro unione era nato il figlio (nato il [...]). Per_1
Premettevano, altresì, che il Tribunale di Pistoia (r. g. n. 2719/2023), con sentenza n.
121/2024 del 30.1.2024 omologava la separazione personale dei coniugi.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi domandavano pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
“1. I Signori e continueranno a vivere separati portandosi reciproco Pt_1 Pt_2
rispetto, libero ciascuno di stabilire la propria residenza o domicilio ove vorrà purchè non in località tali da impedire all'uno e all'altro genitore di avere rapporti quotidiani con il figlio.
2. I coniugi convengono che il figlio resti affidato ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre in Buggiano, via Landini 12/A, in regime di affido condiviso. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione e salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso. Per quanto concerne le modalità di permanenza del minore presso l'uno o l'altro genitore viene convenuto dai sottoscritti che il figlio avrà la più ampia facoltà di frequentare il padre ogni qualvolta lo desidera ivi compresa la possibilità di pernottarvi. Le parti convengono che il bambino soggiornerà presso il padre: durante la settimana: il martedì ed il giovedì dall'uscita della scuola (nel periodo scolastico) o dalle ore 15,00 (durante le vacanze) fino alle ore 21,00 quando la madre lo ritirerà dalla casa del padre. Gli orari indicati potrebbero talvolta subire variazioni in ragione dei turni di lavoro della madre. Limitatamente al periodo di sospensione dell'attività scolastica, l'orario di rientro sarà posticipato alle ore 23,30;
Fine settimana: con il padre a settimane alterne dal sabato all'uscita della scuola oppure dalle ore 10.00 durante la sospensione dell'attività scolastica fino alla
2 domenica, anche dopo la cena e comunque entro le ore 21.00; il padre, previo accordo,
è disponibile a tenere con sé il figlio anche nei weekend di spettanza della madre quando la stessa è impegnata coi turni di lavoro;
Vacanze natalizie: il bambino resterà con ciascun genitore alternando, annualmente, la vigilia di Natale con il giorno di Natale ed il 31 dicembre con il 1° gennaio. La sera della Vigilia di Natale così come il 31 dicembre verrà trascorsa con il genitore con cui rispettivamente non sarà trascorso il Natale ed il 01 gennaio. I genitori avranno cura di alternare la permanenza del bambino con l'uno o l'altro anche per la festività dell'Epifania;
Vacanze pasquali: anche in questo caso il figlio trascorrerà con ciascun genitore il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo alternando di anno in anno le due festività.
Vacanze estive: 15 giorni consecutivi con ciascun genitore. Le vacanze dovranno essere concordate entro il 31 maggio di ciascun anno ed i genitori hanno facoltà di far visita al bambino anche presso il luogo in cui si trova in vacanza.
Si ribadisce che le modalità di presenza del minore presso ciascun genitore è stata indicata a mero titolo esemplificativo in quanto è intenzione dei sottoscritti collaborare reciprocamente nell'interesse del figlio non ostacolando la presenza del bambino presso l'uno o l'altro, compatibilmente con gli impegni ed i desideri dello stesso.
3. In ragione di quanto sopra il padre verserà alla madre a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di Euro 300,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese con bonifico bancario e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat. L'assegno unico universale, attualmente ammontante ad Euro 220,00 mensili e percepito integralmente dal padre come da accordi di separazione, verrà percepito dai genitori in ragione del 50% ciascuno, così come ogni altro eventuale contributo a sostegno della genitorialità erogato dallo Stato e/o da enti pubblici o privati;
4. I genitori sosterranno in ragione del 50% ciascuno le spese straordinarie in favore del figlio per come individuate dal Protocollo di Intesa del Tribunale di Pistoia del
2018, prevedendo che riguardo alle spese straordinarie che necessitano di preventivo accordo, a maggior precisazione di quanto stabilito nel Protocollo di Intesa, queste dovranno essere comunicate e accettate/negate in forma scritta tramite e-mail o sms o messaggio whatsapp. In particolare, i genitori sosterranno al 50% le spese degli sports che il minore vorrà praticare.
3 5. Oltre a quanto sopra regolamentato i coniugi danno atto di aver già definito ogni loro rapporto economico - sia relativo ai beni comuni sia relativo agli effetti personali, con reciproca soddisfazione e dichiarano di non avere definitivamente più nulla ad avere e/o pretendere l'uno dall'altro.”
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 2.5.2025 ed acquisito il parere del PM in data 24.4.2025, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3 n. 2 let. b L. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate congiuntamente dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge e idonee a tutelare l'interesse preminente della prole, esse possono essere poste a fondamento della decisione.
3. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 2.9.2014 in Casablanca
(Marocco), dai coniugi nato a [...], il [...], e Parte_1 Pt_2
, nata a [...], il [...], alle condizioni da essi concordate;
[...]
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune Pescia (PT), per annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396 del 03.11.2000 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 42 P. II,
Serie C Anno 2014);
3. nulla alle spese.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 8 maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
4