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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/05/2025, n. 1900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1900 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in riassunzione iscritta al ruolo il 13/09/2023 al n. 1574/2023
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
( ), nato a [...], il Parte_1 CodiceFiscale_1
29.10.1940, rappresentato e difeso in causa dall'avv. Marco Stefano Andreatta
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bassano del Grappa (VI), via
Passalacqua n. 31/A, come da procura in calce all'atto di citazione in riassunzione
-attore in riassunzione-
CONTRO
pagina 1 di 16 (C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
29.08.1971, e (C.F. ), nata il 10 Controparte_2 C.F._3
novembre 1935 a Molvena (VI), rappresentate e difese in causa dall'avv.
Teobaldo Tassotti ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in via IV
Novembre n. 33/1, OS, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in riassunzione
-convenute in riassunzione-
E CONTRO
(C.F. ), nata a [...] Controparte_3 C.F._4
(VI) il 28.11.1965, ed ( , nata Controparte_4 C.F._5
a OS (VI) il 29.03.1968, entrambe residenti in Colceresa (VI), via D.G.
Carli rispettivamente ai numeri civici 21 e 25
-convenute in riassunzione non costituite-
avente per oggetto: Proprieta,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 27.03.2025, sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'ATTORE IN RIASSUNZIONE:
“In parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Bassano del
Grappa del 28/10/2014 n. 298/14 Sent., 1808/14 Cron., 368/14 Rep., 2670/06
R.C., accogliersi le domande riconvenzionali formulate dal convenuto Pt_1
e per l'effetto condannarsi l'attrice e le chiamate in causa a demolire tutti
[...]
gli immobili costruiti, in tutto o in parte, in violazione delle vigenti normative
civilistiche e regolamentari rispetto alle proprietà del convenuto e, in
pagina 2 di 16 particolare, il terrapieno, la pompeiana, la sopraelevazione del fabbricato uso
garage e dell'ingresso alla propria abitazione, nonché alla rimessione in
pristino dello stato dei luoghi, autorizzando, in difetto, il convenuto a
provvedervi a spese delle controparti decorsi 30 giorni dall'esecutività
dell'emananda sentenza. Condannarsi l'attrice e le chiamate in causa, in solido
tra loro, a pagare al Sig. le somme da questi pagate in esecuzione della Pt_1
sentenza cassata ai sensi dell'art. 389 c.p.c. Con vittoria di spese, onorari di lite
di tutti i gradi di giudizio”
CONCLUSIONI DELLE CONVENUTE IN RIASSUNZIONE CP_1
E :
[...] Controparte_2
voglia, l'Ecc.ma Corte d'appello, rigettare il gravame di contro i Parte_1
corrispondenti capi della sentenza n. 298/2014 del Tribunale di Vicenza,
siccome infondato, sia in fatto che in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione del 9/11/2006 conveniva in giudizio Controparte_1
avanti al Tribunale di Vicenza, esponendo: Parte_1
- di essere proprietaria nel Comune di Molvena del mappale n. 387 e, per la quota di ¼, del mappale n. 709 (mappali entrambi censiti al catasto terreni,
foglio 2),
- che il mappale n. 709, adibito a corte comune, era sempre stato da lei utilizzato per accedere alla propria proprietà;
- che il convenuto aveva reso impossibile l'esercizio del passaggio mediante la collocazione di una fioriera;
pagina 3 di 16 - che il convenuto aveva piantato una siepe a distanza non regolare ed aveva reso impraticabile l'utilizzazione della corte comune mediante la rimozione dell'asfaltatura (che il convenuto si era impegnato a ripristinare con atto di transazione).
Si costituiva , chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in via Parte_1
riconvenzionale, la rimozione di alcune opere e manufatti realizzati dall'attrice in violazione della disciplina sulle distanze (sopraelevazione dell'abitazione attorea, realizzazione di una pompeiana/tettoia, elevazioni del livello del suolo del terreno, creazione di una veduta sul tetto dell'autorimessa, allacciamento di un cavo elettrico passante per la propria abitazione), formulando altresì istanza di chiamata in causa di , e Controparte_2 Controparte_5 CP_4
in quanto comproprietarie. Le chiamate non si costituivano e ne veniva
[...]
dichiarata la contumacia
Il Tribunale, espletata in corso di causa consulenza tecnica, definiva il giudizio con sentenza n.298/14, dichiarando inammissibili le domande riconvenzionali del convenuto per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 36 c.p.c. e rigettando le domande dell'attrice.
2.1 Avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza proponeva Parte_1
appello, chiedendo l'accoglimento delle domande riconvenzionali.
Si costituivano chiedendo la reiezione del gravame, e Controparte_1 [...]
instando per l'accoglimento delle domande già proposte dall'attrice in CP_2
primo grado.
2.3 La Corte di Appello di Venezia definiva il giudizio con sentenza n.
1374/2017 del 23.05.16 che, pur ritenendo ammissibili le domande pagina 4 di 16 riconvenzionali del convenuto, respingeva entrambi i gravami e condannava l'appellante principale alla rifusione delle spese di . Controparte_1
3.1 Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione, Parte_1
affidato a sei motivi:
- con il primo censurava il rigetto della domanda riguardante la sopraelevazione dell'abitazione dell'attrice, da ritenersi nuova costruzione soggetta al rispetto delle norme sulle distanze nelle costruzioni;
– con il secondo censurava, anche in tal caso per violazione degli artt. 873/875
c.c., la decisione di escludere che la pompeiana trasformata in tettoia costituisse nuova costruzione;
- con il terzo motivo denunciava il recepimento delle indicazioni del C.T.U., che si riferivano esclusivamente alla regolarità urbanistica degli immobili e non anche a quella civilistica;
- con il quarto motivo censurava la decisione di negare che il terrapieno realizzato dall'attrice costituisse nuova costruzione;
- con il quinto motivo deduceva violazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione all'omesso esame dell'innalzamento artificioso del terreno a ridosso del muro di contenimento;
- con il sesto motivo censurava la decisione di ritenere inammissibile in appello la domanda di demolizione della cantina abusiva nascosta dal terrapieno;
- con il settimo motivo censurava la decisione di ritenere nuova e, quindi,
inammissibile in appello la domanda di rispetto delle distanze con riferimento alla copertura dell'autorimessa di controparte.
pagina 5 di 16 3.2. e proponevano ricorso incidentale avverso Controparte_6 Controparte_1
la decisione di questa Corte di non pronunciarsi sulle domande, proposte dalla in secondo grado, di rimozione della fioriera, potatura della siepe e CP_2
sistemazione del selciato con ripristino dell'asfaltatura.
3.3. La Suprema Corte accoglieva parzialmente il ricorso principale.
Segnatamente, accoglieva il primo, il secondo ed il quarto motivo, dichiarava inammissibile il terzo e rigettava gli altri sulla base delle seguenti considerazioni:
a) Quanto alla sopraelevazione dell'abitazione, oggetto del primo motivo,
l'accertamento del giudice d'appello non era conforme alla nozione di costruzione accolta dalla costante giurisprudenza di legittimità che comprende qualsiasi modificazione nella volumetria di un fabbricato precedente che comporti l'aumento della sagoma d'ingombro, incidendo direttamente sulla situazione degli spazi tra gli edifici esistenti.
La riedificazione della struttura esterna di copertura superiore di un edificio,
secondo il consolidato orientamento, non è costruzione e, quindi, non è soggetta alla disciplina sulle distanze nella sola ipotesi in cui si tratti di un semplice rifacimento della struttura preesistente (ciò che andava escluso sulla base della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel corso del giudizio di primo grado che aveva accertato che era stata “alzata la muratura ovest dell'abitazione”).
b) Quanto alla pompeiana trasformata in tettoia, oggetto del secondo e del terzo motivo, secondo la Cassazione la Corte d'Appello aveva posto a fondamento della decisione l'erroneo assunto che le norme locali, in base alle quali il manufatto era un mero accessorio che non soggiace alla disciplina sulle distanze,
pagina 6 di 16 possano modificare la nozione di costruzione. Le dimensioni della struttura confermavano, invece, che essa era nuova costruzione, irrilevante essendo il suo carattere accessorio. Il secondo motivo era, pertanto, accolto, mentre il terzo motivo veniva dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 348 ter, comma 5, c.p.c.
c) Il quarto motivo, con il quale era stata censurata la decisione di escludere che il terrapieno realizzato a confine da costituisse nuova Controparte_1
costruzione, era ritenuto fondato in quanto tale decisione non era conforme alle nozioni di terrapieno e di muro di contenimento elaborate dalla Corte di
Cassazione che “ai fini del rispetto delle distanze nelle costruzioni equiparano a
costruzione il terrapieno artificiale contenuto da un muro”
Il quinto motivo inerente la medesima opera, con cui si era censurato l'omesso esame del citato innalzamento artificioso, veniva dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 348 ter, comma 5, c.p.c..
d) Il sesto motivo, con il quale era stata contestata la declaratoria di inammissibilità della domanda di demolizione della cantina abusiva nascosta dal terrapieno, ed il settimo motivo, con il quale era stata censurata la valutazione di novità e, quindi, di inammissibilità in appello della domanda di rispetto della distanza con riferimento alla copertura dell'autorimessa, venivano ritenuti infondati in quanto le due domande erano effettivamente tardive.
Il ricorso incidentale di e , veniva respinto. Controparte_2 Controparte_1
La Suprema Corte, pertanto, cassava la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti nonché per provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
*****
pagina 7 di 16 4.1. A seguito della sentenza della Suprema Corte, il giudizio è stato riassunto da
, che ha chiesto la condanna dell'attrice e delle parti chiamate in Parte_1
causa alla demolizione di tutti gli immobili costruiti in violazione delle vigenti normative codicistiche e regolamentari rispetto alla proprietà del convenuto ed al ripristino dello stato dei luoghi, con autorizzazione a procedervi a spese delle controparti decorsi 30 giorni dall'esecutività dell'emananda sentenza. Ha altresì
chiesto la restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza cassata.
4.2 Si sono costituite anche nel presente giudizio di riassunzione CP_1
e che hanno mosso osservazioni critiche in ordine a
[...] Controparte_2
tutte le statuizioni di accoglimento dei motivi di ricorso da parte del giudice di legittimità.
4.2.1. Con riferimento alla sopraelevazione dell'abitazione di , Controparte_1
hanno dedotto che si tratta della realizzazione di una falda del tetto senza creazione di alcun sottostante vano praticabile e quindi senza alcun aumento di volumetria per il sottostante fabbricato motivata dal fatto che “la porzione piana
sottostante alla falda, poi, non era, come non è, assolutamente idonea ad
intercettare aria e luce, men che meno a formare intercapedini pregiudizievoli
alla sicurezza ed alla salubrità del godimento della proprietà vicina”. Dopo
avere evidenziato che “la nozione di costruzione rammentata dal Supremo
Collegio non è un principio di diritto né può costituire un precedente
vincolante” hanno auspicato che “l'adita Corte decida, a prescindere, con
indipendenza ed autonomia, confermando, per quanto ne riguarda, che la
sostituzione di un lastrico con un tetto non abitabile è cosa diversa dalla
sopraelevazione, trattandosi di ampliamento indispensabile a costituire un
pagina 8 di 16 solaio piano preesistente con un sottotetto senza aumento dell'altezza originaria
dell'intero edificio”
4.2.2 Quanto alla pompeiana hanno osservato che “la convinzione del Supremo
Collegio di ritenere costruzione una pompeiana solo perché realizzata su una
superficie di circa 31 mq non è un principio di diritto né può costituire un
precedente vincolante” dichiarando di aspettarsi che “l'adita Corte di merito
decida prendendo atto che una pompeiana quale quella in discussione è una
struttura aperta, priva di pareti e di copertura integrale, tanto da consentire
l'infiltrazione di aria e luce in soluzione di continuità con lo spazio circostante,
senza creare interruzione dimensionale dell'ambiente in cui è installata;
tutt'altro quindi che un volume edilizio o costruzione, che dir si voglia”
4.2.3. Con riferimento al terrapieno hanno puntualizzato che si tratta della posa di mattoni in tufo, spessi 15 cm, avvenuta in aderenza al basamento interrato della recinzione del fondo del vicino, che era più basso nella linea di confine di
60 cm, senza creare alcuna intercapedine. Hanno poi osservato che “questi
mattoni non sono un muro di fabbrica, quindi, ma un sostegno”, dichiarando di non condividere l'equiparazione, fatta dalla Cassazione, dell'opera ad un terrapieno artificiale con la puntualizzazione che “Per noi conta poi, benché
fonte secondaria, quanto è riportato nelle Norme Tecniche di Attuazione del
P.R.G. del Comune di Molvena” secondo cui i muri di contenimento realizzati a confine di proprietà debbono rispettare le distanze dai confini solo se superiori a ml 2,0.
pagina 9 di 16 Hanno, pertanto, chiesto che l'adita Corte “voglia rigettare l'appello di Pt_1
contro i corrispondenti capi della sentenza n. 298/2013 del Tribunale di
[...]
Vicenza”
4.3 La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27.3.2025, a seguito dello scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da ordinanza del 13.2.2024 del Consigliere Istruttore.
****
5. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di e _7
, regolarmente intimate e non costituite. Controparte_4
6. Le difese svolte dalle parti convenute non tengono conto della natura del presente giudizio di rinvio, posto che l'adita Corte è tenuta, ai sensi dell'art. 384
c.p.c., a conformarsi alla pronuncia della Corte di Cassazione.
Consegue che la sopraelevazione del coperto lato ovest dell'abitazione di
, la pompeiana da quest'ultima realizzata sul lato sud del Controparte_1
mappale n. 386 ed il terrapieno realizzato a confine con i terreni di Parte_1
vanno considerate come vere e proprie costruzioni, soggette al rispetto delle norme sulle distanze dal confine e dagli edifici. E' pacifico che le opere in questione non rispettano le norme generali sulle distanze, sicché, attesa la rilevanza di quanto edificato ai sensi dell'art. 873 c.p.c., ne va ordinato l'abbattimento.
Analoghe considerazioni possono essere effettuate con riferimento alle seguenti difese – contenute a pagina 3 della comparsa conclusionale di - Parte_1
riguardanti la cantina e la copertura dell'autorimessa realizzate dall'attrice in primo grado: “Non si concorda, pertanto, con l'affermazione della Suprema
pagina 10 di 16 Corte contenuta a pag. 7 dell'ordinanza di rinvio secondo cui le domande di
demolizione della cantina abusiva e di osservanza della distanza della copertura
dell'autorimessa siano state proposte per la prima volta in appello. Pertanto,
esse sono inammissibili (art. 354, co 1 c.p.c.)” perché, al contrario, tali richieste
erano già contenute nell'originaria domanda promossa in primo grado”.
Invero, per effetto del rigetto del ricorso in cassazione è sceso il giudicato sulla declaratoria di inammissibilità della domanda di ripristino in relazione a tali opere pronunciata dal giudice di secondo grado, sicché le domande di demolizione di tali manufatti proposte da non possono essere Parte_1
decise nel merito in questo giudizio.
****
7. Al fine di un'analitica individuazione delle opere da demolire e degli interventi di rimessione in pristino, risultano opportune le seguenti precisazioni,
che partono dalla descrizione dei manufatti contenuta nella consulenza tecnica espletata dal geom. su incarico del Tribunale di Vicenza. Controparte_8
7.1. La sopraelevazione è stata realizzata nel fabbricato sito sul mappale n. 386
sub 3 lato ovest e l'intervento è stato approvato dal Comune di Molvena con autorizzazione edilizia n. 3218 pratica C9800091 in data 12.10.1998. Si è passati da una copertura piana (riscontrata dal C.T.U. anche nella planimetria catastale del 15.02.1989 prot. 1778) ad una copertura inclinata, realizzata sopra il tetto piano, mediante la posa di travi in legno e soprastante manto in coppi, lasciando in corrispondenza dei fori finestra esistenti uno spazio con larghezza di circa
1,60 ml. Per realizzare la pendenza di copertura è stata sopraelevata la muratura del fabbricato collocato sul mappale 386. La rimessione in pristino dovrà,
pagina 11 di 16 pertanto, consistere nel ritorno alla situazione precedente il rilascio della citata autorizzazione edilizia.
7.2. La tettoia contestata da era in origine una pompeiana, Parte_2
autorizzata dal Comune di Molvena in data 17.8.1999. Con permesso di costruire
C400057 del 17.2.2005 il Comune di Molvena ha autorizzato la copertura della stessa pompeiana e la sistemazione dell'area esterna adiacente. L'attuale manufatto, che andrà totalmente demolito, consiste in una tettoria costruita a ridosso del lato Ovest dell'autorimessa mappale 386 sub 6, realizzata con pilastri portanti in muratura e copertura con travi in legno e manto in coppi, con superficie di circa 31 mq ed altezza inclinata, con minima nel lato ovest di mt.
2,40 e massima ad est di ml 2,50.
7.3. L'innalzamento del livello di terreno riguarda la corte adiacente ad ovest della tettoria. L'innalzamento si colloca in corrispondenza della muretta di recinzione presente nel confine tra i mappali 490, 715 e 913 di ed Parte_1
il mappale 386 (di proprietà delle controparti). Il terreno di parte attrice è stato reso orizzontale con un'elevazione che, secondo , è di circa 15 cm Parte_1
nel lato nord e di circa cm. 60 in quello sud rispetto al terreno confinante. Tale
terreno è stato addossato ad un muretto di blocchi in tufo dello spessore di cm
15 che è posto in aderenza alla recinzione dell' . Pt_1
Il geom. sul punto ha osservato che la documentazione fotografica CP_8
dimessa in causa più risalente (anno 1999 allorché l'attrice in primo grado presentò richiesta di costruzione di pergolato) riporta la situazione attuale,
dichiarandosi non in grado di fornire un'analitica descrizione delle opere abusivamente realizzate.
pagina 12 di 16 L'esatta consistenza dell'intervento è stata, però, ricordata dalle stesse convenute in riassunzione costituite, le quali, nella comparsa di costituzione depositata nel presente giudizio, hanno osservato che la trasformazione del declivio tra i due appezzamenti in superficie piana si è concretizzata mediante la posa di mattoni in tufo spessi 15 cm in aderenza al basamento interrato della recinzione del fondo della controparte, fondo questo più basso nella linea di confine di 60 cm.
Osserva il Collegio che la Corte di Cassazione si è all'evidenza riferita al complesso di tali opere quando ha ritenuto trattarsi di terrapieno artificiale contenuto da un muro.
Quindi, in ultima analisi, va asportato il terreno per 15 cm sul lato nord e per 60
cm sul lato sud rispetto al terreno del confinante e va tolto il Parte_1
muretto di blocchi in tufo dello spessore di cm 15.
*****
8. La richiesta di di essere autorizzato a provvedere in proprio alla Parte_1
demolizione delle opere abusive nel caso di mancato spontaneo adempimento delle convenute in riassunzione non può trovare accoglimento in quanto si tratta di costruzioni realizzate all'interno della proprietà esclusiva delle controparti,
sicché l'attore in riassunzione, laddove le comproprietarie non vi provvedano autonomamente, dovrà avviare la procedura di esecuzione forzata.
*****
9.1 L'esito della lite determina la soccombenza prevalente di e Controparte_1
delle parti chiamate in causa nel giudizio di primo grado.
Sul punto si deve ricordare che:
- sono state respinte tutte le domande formulate dall'attrice in primo grado;
pagina 13 di 16 - il convenuto in primo grado ha ottenuto la demolizione di tre costruzioni su cinque denunciate;
- la domanda di rimozione del cavo elettrico passante su parte della corte comune proposta da è stata respinta con statuizione di questa Corte Parte_1
d'Appello passata in giudicato, non essendo stato proposto ricorso per cassazione sul punto.
L'attore in riassunzione ha, pertanto, diritto alla rifusione dei due terzi delle spese di lite che vengono liquidate applicando, conformemente a quanto indicato nella nota spese depositata dall'avv. Andreatta con la memoria di replica, per i giudizi successivi a quello di primo grado lo scaglione delle cause di valore pari ad Euro 5.000,00, mentre per il giudizio definito dal Tribunale di Vicenza si devono applicare i parametri delle cause di valore indeterminato a bassa complessità. Va poi esclusa la fase istruttoria nei giudizi d'appello e di riassunzione ed occorre tener conto per il giudizio di cassazione e per quello di rinvio dei parametri modificati con il D.M. n. 147/22. Pertanto, si liquidano nell'intero i seguenti importi:
- giudizio di primo grado: Euro 6.000,00 per compenso ed Euro 70,00 per esborsi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- giudizio d'appello: Euro 1.820,00 per compenso ed Euro 174,00 per esborsi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- giudizio di Cassazione: Euro 1.875,00 per compenso ed Euro 424,00 per esborsi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- giudizio di rinvio: Euro 1.923,00 per compenso ed Euro 174,00 per esborsi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
pagina 14 di 16 9.2 ha altresì diritto al rimborso delle somme corrisposte in data Parte_1
14.9.2017, come da estratto conto dallo stesso dimesso, a titolo di spese legali liquidate nella sentenza d'appello cassata (Euro 3.860,84 + Euro 3,50 di commissioni per un totale di Euro 3.864,34) nonché al rimborso dell'imposta di registro corrisposta in data 27.6.2018 per l'importo di Euro 226,25. Il totale delle somme da rimborsare è, pertanto, pari ad Euro 4.090,59.
9.3 Le spese della C.T.U. espletata in primo grado vanno definitivamente poste a carico di per un terzo ed a carico delle altre parti per due terzi. Parte_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa civile in riassunzione, a seguito dell'ordinanza n. 16975/2023 della Corte di Cassazione emessa il 03.02.2023,
dichiarata la contumacia di ed : _7 Controparte_4
1) condanna , , ed Controparte_1 Controparte_6 _7
a demolire la sopraelevazione dell'abitazione dell'attrice in Controparte_4
primo grado, la tettoia ed il terrapieno a confine ed a ripristinare lo stato dei luoghi secondo quanto più dettagliatamente indicato in motivazione ai punti 7.1,
7.2 e 7.3.
2) condanna , , ed Controparte_1 Controparte_6 _7
a rifondere ad due terzi delle spese di lite, così Controparte_4 Parte_1
liquidate nell'intero:
• giudizio di primo grado: Euro 6.000,00 per compenso ed Euro 70,00 per esborsi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
• giudizio d'appello: Euro 1.820,00 per compenso ed Euro 174,00 per esborsi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 15 di 16 • giudizio di Cassazione: Euro 1.875,00 per compenso ed Euro 424,00 per esborsi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
• giudizio di rinvio: Euro 1.923,00 per compenso ed Euro 174,00 per esborsi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
3) Dichiara compensata la residua quota delle spese dell'attore in riassunzione.
4) Condanna , , ed Controparte_1 Controparte_6 CP_7 CP_7
a restituire ad la somma di Euro 4.090,59. Controparte_4 Parte_1
5) Pone le spese della C.T.U. espletata in primo grado definitivamente a carico di per un terzo ed a carico delle altre parti per due terzi. Parte_1
Venezia, 20 maggio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani Dott.ssa Gabriella Zanon
pagina 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in riassunzione iscritta al ruolo il 13/09/2023 al n. 1574/2023
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
( ), nato a [...], il Parte_1 CodiceFiscale_1
29.10.1940, rappresentato e difeso in causa dall'avv. Marco Stefano Andreatta
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bassano del Grappa (VI), via
Passalacqua n. 31/A, come da procura in calce all'atto di citazione in riassunzione
-attore in riassunzione-
CONTRO
pagina 1 di 16 (C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
29.08.1971, e (C.F. ), nata il 10 Controparte_2 C.F._3
novembre 1935 a Molvena (VI), rappresentate e difese in causa dall'avv.
Teobaldo Tassotti ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in via IV
Novembre n. 33/1, OS, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in riassunzione
-convenute in riassunzione-
E CONTRO
(C.F. ), nata a [...] Controparte_3 C.F._4
(VI) il 28.11.1965, ed ( , nata Controparte_4 C.F._5
a OS (VI) il 29.03.1968, entrambe residenti in Colceresa (VI), via D.G.
Carli rispettivamente ai numeri civici 21 e 25
-convenute in riassunzione non costituite-
avente per oggetto: Proprieta,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 27.03.2025, sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'ATTORE IN RIASSUNZIONE:
“In parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Bassano del
Grappa del 28/10/2014 n. 298/14 Sent., 1808/14 Cron., 368/14 Rep., 2670/06
R.C., accogliersi le domande riconvenzionali formulate dal convenuto Pt_1
e per l'effetto condannarsi l'attrice e le chiamate in causa a demolire tutti
[...]
gli immobili costruiti, in tutto o in parte, in violazione delle vigenti normative
civilistiche e regolamentari rispetto alle proprietà del convenuto e, in
pagina 2 di 16 particolare, il terrapieno, la pompeiana, la sopraelevazione del fabbricato uso
garage e dell'ingresso alla propria abitazione, nonché alla rimessione in
pristino dello stato dei luoghi, autorizzando, in difetto, il convenuto a
provvedervi a spese delle controparti decorsi 30 giorni dall'esecutività
dell'emananda sentenza. Condannarsi l'attrice e le chiamate in causa, in solido
tra loro, a pagare al Sig. le somme da questi pagate in esecuzione della Pt_1
sentenza cassata ai sensi dell'art. 389 c.p.c. Con vittoria di spese, onorari di lite
di tutti i gradi di giudizio”
CONCLUSIONI DELLE CONVENUTE IN RIASSUNZIONE CP_1
E :
[...] Controparte_2
voglia, l'Ecc.ma Corte d'appello, rigettare il gravame di contro i Parte_1
corrispondenti capi della sentenza n. 298/2014 del Tribunale di Vicenza,
siccome infondato, sia in fatto che in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione del 9/11/2006 conveniva in giudizio Controparte_1
avanti al Tribunale di Vicenza, esponendo: Parte_1
- di essere proprietaria nel Comune di Molvena del mappale n. 387 e, per la quota di ¼, del mappale n. 709 (mappali entrambi censiti al catasto terreni,
foglio 2),
- che il mappale n. 709, adibito a corte comune, era sempre stato da lei utilizzato per accedere alla propria proprietà;
- che il convenuto aveva reso impossibile l'esercizio del passaggio mediante la collocazione di una fioriera;
pagina 3 di 16 - che il convenuto aveva piantato una siepe a distanza non regolare ed aveva reso impraticabile l'utilizzazione della corte comune mediante la rimozione dell'asfaltatura (che il convenuto si era impegnato a ripristinare con atto di transazione).
Si costituiva , chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in via Parte_1
riconvenzionale, la rimozione di alcune opere e manufatti realizzati dall'attrice in violazione della disciplina sulle distanze (sopraelevazione dell'abitazione attorea, realizzazione di una pompeiana/tettoia, elevazioni del livello del suolo del terreno, creazione di una veduta sul tetto dell'autorimessa, allacciamento di un cavo elettrico passante per la propria abitazione), formulando altresì istanza di chiamata in causa di , e Controparte_2 Controparte_5 CP_4
in quanto comproprietarie. Le chiamate non si costituivano e ne veniva
[...]
dichiarata la contumacia
Il Tribunale, espletata in corso di causa consulenza tecnica, definiva il giudizio con sentenza n.298/14, dichiarando inammissibili le domande riconvenzionali del convenuto per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 36 c.p.c. e rigettando le domande dell'attrice.
2.1 Avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza proponeva Parte_1
appello, chiedendo l'accoglimento delle domande riconvenzionali.
Si costituivano chiedendo la reiezione del gravame, e Controparte_1 [...]
instando per l'accoglimento delle domande già proposte dall'attrice in CP_2
primo grado.
2.3 La Corte di Appello di Venezia definiva il giudizio con sentenza n.
1374/2017 del 23.05.16 che, pur ritenendo ammissibili le domande pagina 4 di 16 riconvenzionali del convenuto, respingeva entrambi i gravami e condannava l'appellante principale alla rifusione delle spese di . Controparte_1
3.1 Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione, Parte_1
affidato a sei motivi:
- con il primo censurava il rigetto della domanda riguardante la sopraelevazione dell'abitazione dell'attrice, da ritenersi nuova costruzione soggetta al rispetto delle norme sulle distanze nelle costruzioni;
– con il secondo censurava, anche in tal caso per violazione degli artt. 873/875
c.c., la decisione di escludere che la pompeiana trasformata in tettoia costituisse nuova costruzione;
- con il terzo motivo denunciava il recepimento delle indicazioni del C.T.U., che si riferivano esclusivamente alla regolarità urbanistica degli immobili e non anche a quella civilistica;
- con il quarto motivo censurava la decisione di negare che il terrapieno realizzato dall'attrice costituisse nuova costruzione;
- con il quinto motivo deduceva violazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione all'omesso esame dell'innalzamento artificioso del terreno a ridosso del muro di contenimento;
- con il sesto motivo censurava la decisione di ritenere inammissibile in appello la domanda di demolizione della cantina abusiva nascosta dal terrapieno;
- con il settimo motivo censurava la decisione di ritenere nuova e, quindi,
inammissibile in appello la domanda di rispetto delle distanze con riferimento alla copertura dell'autorimessa di controparte.
pagina 5 di 16 3.2. e proponevano ricorso incidentale avverso Controparte_6 Controparte_1
la decisione di questa Corte di non pronunciarsi sulle domande, proposte dalla in secondo grado, di rimozione della fioriera, potatura della siepe e CP_2
sistemazione del selciato con ripristino dell'asfaltatura.
3.3. La Suprema Corte accoglieva parzialmente il ricorso principale.
Segnatamente, accoglieva il primo, il secondo ed il quarto motivo, dichiarava inammissibile il terzo e rigettava gli altri sulla base delle seguenti considerazioni:
a) Quanto alla sopraelevazione dell'abitazione, oggetto del primo motivo,
l'accertamento del giudice d'appello non era conforme alla nozione di costruzione accolta dalla costante giurisprudenza di legittimità che comprende qualsiasi modificazione nella volumetria di un fabbricato precedente che comporti l'aumento della sagoma d'ingombro, incidendo direttamente sulla situazione degli spazi tra gli edifici esistenti.
La riedificazione della struttura esterna di copertura superiore di un edificio,
secondo il consolidato orientamento, non è costruzione e, quindi, non è soggetta alla disciplina sulle distanze nella sola ipotesi in cui si tratti di un semplice rifacimento della struttura preesistente (ciò che andava escluso sulla base della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel corso del giudizio di primo grado che aveva accertato che era stata “alzata la muratura ovest dell'abitazione”).
b) Quanto alla pompeiana trasformata in tettoia, oggetto del secondo e del terzo motivo, secondo la Cassazione la Corte d'Appello aveva posto a fondamento della decisione l'erroneo assunto che le norme locali, in base alle quali il manufatto era un mero accessorio che non soggiace alla disciplina sulle distanze,
pagina 6 di 16 possano modificare la nozione di costruzione. Le dimensioni della struttura confermavano, invece, che essa era nuova costruzione, irrilevante essendo il suo carattere accessorio. Il secondo motivo era, pertanto, accolto, mentre il terzo motivo veniva dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 348 ter, comma 5, c.p.c.
c) Il quarto motivo, con il quale era stata censurata la decisione di escludere che il terrapieno realizzato a confine da costituisse nuova Controparte_1
costruzione, era ritenuto fondato in quanto tale decisione non era conforme alle nozioni di terrapieno e di muro di contenimento elaborate dalla Corte di
Cassazione che “ai fini del rispetto delle distanze nelle costruzioni equiparano a
costruzione il terrapieno artificiale contenuto da un muro”
Il quinto motivo inerente la medesima opera, con cui si era censurato l'omesso esame del citato innalzamento artificioso, veniva dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 348 ter, comma 5, c.p.c..
d) Il sesto motivo, con il quale era stata contestata la declaratoria di inammissibilità della domanda di demolizione della cantina abusiva nascosta dal terrapieno, ed il settimo motivo, con il quale era stata censurata la valutazione di novità e, quindi, di inammissibilità in appello della domanda di rispetto della distanza con riferimento alla copertura dell'autorimessa, venivano ritenuti infondati in quanto le due domande erano effettivamente tardive.
Il ricorso incidentale di e , veniva respinto. Controparte_2 Controparte_1
La Suprema Corte, pertanto, cassava la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti nonché per provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
*****
pagina 7 di 16 4.1. A seguito della sentenza della Suprema Corte, il giudizio è stato riassunto da
, che ha chiesto la condanna dell'attrice e delle parti chiamate in Parte_1
causa alla demolizione di tutti gli immobili costruiti in violazione delle vigenti normative codicistiche e regolamentari rispetto alla proprietà del convenuto ed al ripristino dello stato dei luoghi, con autorizzazione a procedervi a spese delle controparti decorsi 30 giorni dall'esecutività dell'emananda sentenza. Ha altresì
chiesto la restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza cassata.
4.2 Si sono costituite anche nel presente giudizio di riassunzione CP_1
e che hanno mosso osservazioni critiche in ordine a
[...] Controparte_2
tutte le statuizioni di accoglimento dei motivi di ricorso da parte del giudice di legittimità.
4.2.1. Con riferimento alla sopraelevazione dell'abitazione di , Controparte_1
hanno dedotto che si tratta della realizzazione di una falda del tetto senza creazione di alcun sottostante vano praticabile e quindi senza alcun aumento di volumetria per il sottostante fabbricato motivata dal fatto che “la porzione piana
sottostante alla falda, poi, non era, come non è, assolutamente idonea ad
intercettare aria e luce, men che meno a formare intercapedini pregiudizievoli
alla sicurezza ed alla salubrità del godimento della proprietà vicina”. Dopo
avere evidenziato che “la nozione di costruzione rammentata dal Supremo
Collegio non è un principio di diritto né può costituire un precedente
vincolante” hanno auspicato che “l'adita Corte decida, a prescindere, con
indipendenza ed autonomia, confermando, per quanto ne riguarda, che la
sostituzione di un lastrico con un tetto non abitabile è cosa diversa dalla
sopraelevazione, trattandosi di ampliamento indispensabile a costituire un
pagina 8 di 16 solaio piano preesistente con un sottotetto senza aumento dell'altezza originaria
dell'intero edificio”
4.2.2 Quanto alla pompeiana hanno osservato che “la convinzione del Supremo
Collegio di ritenere costruzione una pompeiana solo perché realizzata su una
superficie di circa 31 mq non è un principio di diritto né può costituire un
precedente vincolante” dichiarando di aspettarsi che “l'adita Corte di merito
decida prendendo atto che una pompeiana quale quella in discussione è una
struttura aperta, priva di pareti e di copertura integrale, tanto da consentire
l'infiltrazione di aria e luce in soluzione di continuità con lo spazio circostante,
senza creare interruzione dimensionale dell'ambiente in cui è installata;
tutt'altro quindi che un volume edilizio o costruzione, che dir si voglia”
4.2.3. Con riferimento al terrapieno hanno puntualizzato che si tratta della posa di mattoni in tufo, spessi 15 cm, avvenuta in aderenza al basamento interrato della recinzione del fondo del vicino, che era più basso nella linea di confine di
60 cm, senza creare alcuna intercapedine. Hanno poi osservato che “questi
mattoni non sono un muro di fabbrica, quindi, ma un sostegno”, dichiarando di non condividere l'equiparazione, fatta dalla Cassazione, dell'opera ad un terrapieno artificiale con la puntualizzazione che “Per noi conta poi, benché
fonte secondaria, quanto è riportato nelle Norme Tecniche di Attuazione del
P.R.G. del Comune di Molvena” secondo cui i muri di contenimento realizzati a confine di proprietà debbono rispettare le distanze dai confini solo se superiori a ml 2,0.
pagina 9 di 16 Hanno, pertanto, chiesto che l'adita Corte “voglia rigettare l'appello di Pt_1
contro i corrispondenti capi della sentenza n. 298/2013 del Tribunale di
[...]
Vicenza”
4.3 La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27.3.2025, a seguito dello scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da ordinanza del 13.2.2024 del Consigliere Istruttore.
****
5. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di e _7
, regolarmente intimate e non costituite. Controparte_4
6. Le difese svolte dalle parti convenute non tengono conto della natura del presente giudizio di rinvio, posto che l'adita Corte è tenuta, ai sensi dell'art. 384
c.p.c., a conformarsi alla pronuncia della Corte di Cassazione.
Consegue che la sopraelevazione del coperto lato ovest dell'abitazione di
, la pompeiana da quest'ultima realizzata sul lato sud del Controparte_1
mappale n. 386 ed il terrapieno realizzato a confine con i terreni di Parte_1
vanno considerate come vere e proprie costruzioni, soggette al rispetto delle norme sulle distanze dal confine e dagli edifici. E' pacifico che le opere in questione non rispettano le norme generali sulle distanze, sicché, attesa la rilevanza di quanto edificato ai sensi dell'art. 873 c.p.c., ne va ordinato l'abbattimento.
Analoghe considerazioni possono essere effettuate con riferimento alle seguenti difese – contenute a pagina 3 della comparsa conclusionale di - Parte_1
riguardanti la cantina e la copertura dell'autorimessa realizzate dall'attrice in primo grado: “Non si concorda, pertanto, con l'affermazione della Suprema
pagina 10 di 16 Corte contenuta a pag. 7 dell'ordinanza di rinvio secondo cui le domande di
demolizione della cantina abusiva e di osservanza della distanza della copertura
dell'autorimessa siano state proposte per la prima volta in appello. Pertanto,
esse sono inammissibili (art. 354, co 1 c.p.c.)” perché, al contrario, tali richieste
erano già contenute nell'originaria domanda promossa in primo grado”.
Invero, per effetto del rigetto del ricorso in cassazione è sceso il giudicato sulla declaratoria di inammissibilità della domanda di ripristino in relazione a tali opere pronunciata dal giudice di secondo grado, sicché le domande di demolizione di tali manufatti proposte da non possono essere Parte_1
decise nel merito in questo giudizio.
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7. Al fine di un'analitica individuazione delle opere da demolire e degli interventi di rimessione in pristino, risultano opportune le seguenti precisazioni,
che partono dalla descrizione dei manufatti contenuta nella consulenza tecnica espletata dal geom. su incarico del Tribunale di Vicenza. Controparte_8
7.1. La sopraelevazione è stata realizzata nel fabbricato sito sul mappale n. 386
sub 3 lato ovest e l'intervento è stato approvato dal Comune di Molvena con autorizzazione edilizia n. 3218 pratica C9800091 in data 12.10.1998. Si è passati da una copertura piana (riscontrata dal C.T.U. anche nella planimetria catastale del 15.02.1989 prot. 1778) ad una copertura inclinata, realizzata sopra il tetto piano, mediante la posa di travi in legno e soprastante manto in coppi, lasciando in corrispondenza dei fori finestra esistenti uno spazio con larghezza di circa
1,60 ml. Per realizzare la pendenza di copertura è stata sopraelevata la muratura del fabbricato collocato sul mappale 386. La rimessione in pristino dovrà,
pagina 11 di 16 pertanto, consistere nel ritorno alla situazione precedente il rilascio della citata autorizzazione edilizia.
7.2. La tettoia contestata da era in origine una pompeiana, Parte_2
autorizzata dal Comune di Molvena in data 17.8.1999. Con permesso di costruire
C400057 del 17.2.2005 il Comune di Molvena ha autorizzato la copertura della stessa pompeiana e la sistemazione dell'area esterna adiacente. L'attuale manufatto, che andrà totalmente demolito, consiste in una tettoria costruita a ridosso del lato Ovest dell'autorimessa mappale 386 sub 6, realizzata con pilastri portanti in muratura e copertura con travi in legno e manto in coppi, con superficie di circa 31 mq ed altezza inclinata, con minima nel lato ovest di mt.
2,40 e massima ad est di ml 2,50.
7.3. L'innalzamento del livello di terreno riguarda la corte adiacente ad ovest della tettoria. L'innalzamento si colloca in corrispondenza della muretta di recinzione presente nel confine tra i mappali 490, 715 e 913 di ed Parte_1
il mappale 386 (di proprietà delle controparti). Il terreno di parte attrice è stato reso orizzontale con un'elevazione che, secondo , è di circa 15 cm Parte_1
nel lato nord e di circa cm. 60 in quello sud rispetto al terreno confinante. Tale
terreno è stato addossato ad un muretto di blocchi in tufo dello spessore di cm
15 che è posto in aderenza alla recinzione dell' . Pt_1
Il geom. sul punto ha osservato che la documentazione fotografica CP_8
dimessa in causa più risalente (anno 1999 allorché l'attrice in primo grado presentò richiesta di costruzione di pergolato) riporta la situazione attuale,
dichiarandosi non in grado di fornire un'analitica descrizione delle opere abusivamente realizzate.
pagina 12 di 16 L'esatta consistenza dell'intervento è stata, però, ricordata dalle stesse convenute in riassunzione costituite, le quali, nella comparsa di costituzione depositata nel presente giudizio, hanno osservato che la trasformazione del declivio tra i due appezzamenti in superficie piana si è concretizzata mediante la posa di mattoni in tufo spessi 15 cm in aderenza al basamento interrato della recinzione del fondo della controparte, fondo questo più basso nella linea di confine di 60 cm.
Osserva il Collegio che la Corte di Cassazione si è all'evidenza riferita al complesso di tali opere quando ha ritenuto trattarsi di terrapieno artificiale contenuto da un muro.
Quindi, in ultima analisi, va asportato il terreno per 15 cm sul lato nord e per 60
cm sul lato sud rispetto al terreno del confinante e va tolto il Parte_1
muretto di blocchi in tufo dello spessore di cm 15.
*****
8. La richiesta di di essere autorizzato a provvedere in proprio alla Parte_1
demolizione delle opere abusive nel caso di mancato spontaneo adempimento delle convenute in riassunzione non può trovare accoglimento in quanto si tratta di costruzioni realizzate all'interno della proprietà esclusiva delle controparti,
sicché l'attore in riassunzione, laddove le comproprietarie non vi provvedano autonomamente, dovrà avviare la procedura di esecuzione forzata.
*****
9.1 L'esito della lite determina la soccombenza prevalente di e Controparte_1
delle parti chiamate in causa nel giudizio di primo grado.
Sul punto si deve ricordare che:
- sono state respinte tutte le domande formulate dall'attrice in primo grado;
pagina 13 di 16 - il convenuto in primo grado ha ottenuto la demolizione di tre costruzioni su cinque denunciate;
- la domanda di rimozione del cavo elettrico passante su parte della corte comune proposta da è stata respinta con statuizione di questa Corte Parte_1
d'Appello passata in giudicato, non essendo stato proposto ricorso per cassazione sul punto.
L'attore in riassunzione ha, pertanto, diritto alla rifusione dei due terzi delle spese di lite che vengono liquidate applicando, conformemente a quanto indicato nella nota spese depositata dall'avv. Andreatta con la memoria di replica, per i giudizi successivi a quello di primo grado lo scaglione delle cause di valore pari ad Euro 5.000,00, mentre per il giudizio definito dal Tribunale di Vicenza si devono applicare i parametri delle cause di valore indeterminato a bassa complessità. Va poi esclusa la fase istruttoria nei giudizi d'appello e di riassunzione ed occorre tener conto per il giudizio di cassazione e per quello di rinvio dei parametri modificati con il D.M. n. 147/22. Pertanto, si liquidano nell'intero i seguenti importi:
- giudizio di primo grado: Euro 6.000,00 per compenso ed Euro 70,00 per esborsi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- giudizio d'appello: Euro 1.820,00 per compenso ed Euro 174,00 per esborsi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- giudizio di Cassazione: Euro 1.875,00 per compenso ed Euro 424,00 per esborsi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- giudizio di rinvio: Euro 1.923,00 per compenso ed Euro 174,00 per esborsi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
pagina 14 di 16 9.2 ha altresì diritto al rimborso delle somme corrisposte in data Parte_1
14.9.2017, come da estratto conto dallo stesso dimesso, a titolo di spese legali liquidate nella sentenza d'appello cassata (Euro 3.860,84 + Euro 3,50 di commissioni per un totale di Euro 3.864,34) nonché al rimborso dell'imposta di registro corrisposta in data 27.6.2018 per l'importo di Euro 226,25. Il totale delle somme da rimborsare è, pertanto, pari ad Euro 4.090,59.
9.3 Le spese della C.T.U. espletata in primo grado vanno definitivamente poste a carico di per un terzo ed a carico delle altre parti per due terzi. Parte_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa civile in riassunzione, a seguito dell'ordinanza n. 16975/2023 della Corte di Cassazione emessa il 03.02.2023,
dichiarata la contumacia di ed : _7 Controparte_4
1) condanna , , ed Controparte_1 Controparte_6 _7
a demolire la sopraelevazione dell'abitazione dell'attrice in Controparte_4
primo grado, la tettoia ed il terrapieno a confine ed a ripristinare lo stato dei luoghi secondo quanto più dettagliatamente indicato in motivazione ai punti 7.1,
7.2 e 7.3.
2) condanna , , ed Controparte_1 Controparte_6 _7
a rifondere ad due terzi delle spese di lite, così Controparte_4 Parte_1
liquidate nell'intero:
• giudizio di primo grado: Euro 6.000,00 per compenso ed Euro 70,00 per esborsi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
• giudizio d'appello: Euro 1.820,00 per compenso ed Euro 174,00 per esborsi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 15 di 16 • giudizio di Cassazione: Euro 1.875,00 per compenso ed Euro 424,00 per esborsi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
• giudizio di rinvio: Euro 1.923,00 per compenso ed Euro 174,00 per esborsi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
3) Dichiara compensata la residua quota delle spese dell'attore in riassunzione.
4) Condanna , , ed Controparte_1 Controparte_6 CP_7 CP_7
a restituire ad la somma di Euro 4.090,59. Controparte_4 Parte_1
5) Pone le spese della C.T.U. espletata in primo grado definitivamente a carico di per un terzo ed a carico delle altre parti per due terzi. Parte_1
Venezia, 20 maggio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani Dott.ssa Gabriella Zanon
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