Sentenza 4 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 04/05/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
1
Appello Sentenza Tribunale Lecce
N. 512 del 16/02/2022 Oggetto: ripetizione indebito REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza sociale, in grado d'appello, iscritta al n.
172/2022 del Ruolo Generale Sez. Lav. Appelli, promossa da
, rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. Maria Parte_1
RI De Salve,
APPELLANTE contro con sede in Roma, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 elettivamente domiciliato in Lecce presso l'Avvocatura dello stesso , CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Graziuso, come da procura generale alle liti richiamata in atti,
APPELLATO
All'udienza del 07/03/2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto al Tribunale del Lavoro di Lecce in data 29.09.2020 Pt_2
, titolare di pensione cat. INVCIV n. 070634968 da maggio 2009, esponeva che
[...] con nota del 25.6.2020 l' le aveva richiesto la restituzione della somma di € 9.107,59 CP_1
1
per il periodo dall'01.01.2018 al 30.6.2020, scaturita da una ricostruzione effettuata sulla base del MOD. RED 2017 per il possesso di redditi. Contestava tale provvedimento in quanto i redditi percepiti, derivanti da attività lavorativa saltuaria di sartoria, erano sempre stati al di sotto dei limiti previsti dalla legge per avere diritto alla prestazione assistenziale e pari ad € 2739,00 per l'anno 2017, € 3060,00 per l'anno 2018 e ad € 2726, 00 per l'anno
2019, sicché il diritto non era mai venuto meno. Esperito inutilmente l'iter amministrativo e ritenuta, in ogni caso, la sussistenza della propria buona fede, chiedeva accertarsi l'irripetibilità della somma chiesta in restituzione e il ripristino della prestazione, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
L' , costituitosi in I grado, eccepiva che aveva percepito un reddito di € CP_1 Pt_1
5.556,00 per l'anno 2017, di € 6.111,00 per l'anno 2018 e di € 5.673,00 per l'anno 2019, tutti derivanti dal rapporto di lavoro dipendente con la Manifatture Tessili Salentine S.r.l. che aveva comunicato ad gli importi suddetti. La percezione di tali redditi, dunque, CP_1 escludeva il diritto all'assegno INVCIV in considerazione dei limiti di reddito stabiliti dalla legge per detti anni. +
Il GU di I grado riteneva il ricorso infondato. Richiamato il contenuto dell'art. 13 L.
118/71, come modificato dall'art. 1, comma 35, L. 247/2007, evidenziava che l'assegno in questione non può essere riconosciuto a favore di soggetti che svolgono attività lavorativa e ciò a prescindere dalla misura del reddito da lavoro percepito. Spetta, pertanto, al pensionato autocertificare la mancata prestazione di attività lavorativa e, qualora tale condizione venga meno, è suo onere darne tempestiva comunicazione all' . Ritenendo, per quanto detto, che l'indebito nascesse proprio dalla condotta CP_1
inadempiente della che a tale comunicazione non aveva proceduto, rigettava il Pt_1
ricorso e dichiarava le spese irripetibili.
Avverso tale decisione ha proposto appello eccependo, con il primo motivo di Pt_1
impugnazione, l'erronea interpretazione data dal Giudice di prime cure dell'art. 13 L.
118/71, come modificato dalla L. 247/2007, in quanto superato dall'art. 12 bis del DL
146 del 21.10.202, conv in L n.215 del 17.12.2021, - norma di interpretazione autentica recepita dall' con il messaggio 4689 del 28.12.2021 anteriore alla data di CP_1
emanazione della sentenza impugnata. Tale norma prevede che il requisito dell'inattività
2 3
lavorativa deve intendersi soddisfatto qualora l'invalido svolga un'attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite previsto dall'art. 14 septies D.L. 663/1979, pari ad €
4931,00. Pertanto, il ricorso andava accolto avendo ella percepito un reddito inferiore a quello previsto dal detto art. 14. Con il II motivo ha evidenziato, altresì, l'erroneità dell'assunto del Giudice di I grado secondo cui ella aveva colposamente non comunicato le variazioni reddituali, circostanza neanche sollevata dall' che aveva solo eccepito CP_1
il superamento delle soglie dei redditi da parte della ricorrente. Sottolineava che già in I grado aveva dedotto che non vi fosse stato il cosiddetto superamento di soglia e ciò perché il reddito da prendere in considerazione ai fini della verifica della sussistenza del requisito reddituale è il reddito IRPEF, e non quello costituente imponibile previdenziale. Con il terzo e il quarto motivo ha evidenziato che il GU aveva fondato il rigetto sull'art. 13 L.
118/71, quindi sullo svolgimento dell'attività lavorativa da parte della percipiente, mentre l' aveva contestato la violazione dell'art.14 e, quindi, il superamento della soglia CP_1
reddituale per gli anni 2017, 2018 e 2019, in realtà insussistente. Ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza di I grado, di dichiarare l'indebito non ripetibile e condannare l' al ripristino della prestazione a far data da luglio 2020, oltre che al pagamento dei CP_1
ratei maturati e non riscossi con gli accessori di legge.
Nel presente grado di giudizio si è costituito l' richiamando le difese svolte in I CP_1
grado, chiedendo la conferma della sentenza impugnata e il rigetto del proposto appello.
All'udienza del 07/03/2025, sulle conclusioni delle parti che si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo in pari data depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La formazione dell'indebito di cui è causa è pacificamente riconducibile al possesso di redditi da lavoro da parte dell'appellante, titolare di pensione cat. INVCIV, nel periodo 01.01.2018 -
30.6.2020. ha contestato la richiesta di restituzione da parte dell' della somma Pt_1 CP_1 di € 9.107,59 in quanto i redditi percepiti, derivanti da attività lavorativa saltuaria di sartoria, erano sempre stati al di sotto dei limiti previsti dalla legge ed ha insistito nella richiesta di annullamento del provvedimento di restituzione delle somme ricevute e di ripristino della prestazione assistenziale già formulata in I grado.
3 4
Va premessa la ricostruzione normativa e la conseguente interpretazione giurisprudenziale dell'istituto per cui è causa.
Con riferimento alla liquidazione dell'assegno mensile di invalidità, la Corte di Cassazione, con diverse pronunce, è intervenuta sul requisito dell'inattività lavorativa di cui all'articolo
13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, come modificato dall'articolo 1, comma 35, della legge
24 dicembre 2007, n. 247, affermando che il mancato svolgimento dell'attività lavorativa integra non già una mera condizione di erogabilità della prestazione ma, al pari del requisito sanitario, un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale, la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio. La giurisprudenza di legittimità, quindi, era costante nel ritenere che lo svolgimento dell'attività lavorativa, a prescindere dalla misura del reddito ricavato, precludeva il diritto al beneficio di cui all'articolo 13 della legge n. 118/1971 (Cass. n. 17388/2018; n. 18926/2019).
Va, però, osservato che l'articolo 12-ter del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, ha ridefinito il concetto di inattività lavorativa di cui al richiamato articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118. La nuova norma dispone espressamente che il requisito dell'attività lavorativa, previsto dal richiamato art. 13, deve intendersi soddisfatto qualora l'invalido svolga un'attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite previsto dall'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, per il riconoscimento dell'assegno mensile di cui al predetto articolo 13.
Più precisamente, a far data dall'entrata in vigore della legge n. 215 del 2021 (21 dicembre
2021) il diritto alla pensione INVCIV viene riconosciuto anche quando il soggetto richiedente svolga un'attività lavorativa il cui reddito annuale non superi o sia pari a € 4.931,00, come previsto dall'articolo 14-septies del decreto-legge n. 663 del 1979, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1980.
Così ricostruito il quadro normativo, va evidenziato che l'art. 12 ter del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, costituendo norma di interpretazione autentica in materia di assegni assistenziali di invalidità civile, risulta dotato di efficacia retroattiva e deve pertanto essere applicato alla fattispecie di causa. Conseguentemente, il primo motivo di appello risulta fondato e deve trovare accoglimento.
4 5
Ed invero, come risulta dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate, il reddito complessivo prodotto dall'appellante era pari ad € 3.060,00 per il 2018, € 2.726,00 per il 2019 e ad €
4.066,00 per il 2020. I redditi percepiti, pertanto, risultano al di sotto dei limiti di legge previsti dall'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 e dunque compatibili con il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile di cui al predetto articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n.
118.
Tali redditi, peraltro, erano stati dichiarati ad Agenzia Entrate per cui i relativi dati, in quanto presenti e desumibili dalla dichiarazione dei redditi, erano potenzialmente attingibili dallo stesso . Con la conseguenza che alcun comportamento colposo o doloso Controparte_3
può essere imputato alla titolare della prestazione assistenziale, odierna appellante, tale da indurre in errore l'Ente previdenziale erogante. L'accoglimento del primo motivo di doglianza assorbe la disamina degli ulteriori motivi di gravame formulati dall'appellante.
Pertanto, in accoglimento dell'impugnazione e in integrale riforma della pronuncia di primo grado, deve essere dichiarata l'irripetibilità della somma di € 9.107,59 richiesta in restituzione dall' con nota del 25.6.2020. L' provvederà conseguentemente alla CP_1 Controparte_4
restituzione di quanto eventualmente già trattenuto a tale titolo, maggiorato di interessi come per legge dal trattenuto al saldo, nonché al ripristino della prestazione stante l'espressa domanda in tal senso formulata nel ricorso di I grado e reiterata in grado di appello.
Alla soccombenza segue la liquidazione, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado di giudizio, che vengono quantificate come in dispositivo in applicazione dei Parametri vigenti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce- Sezione lavoro,
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 28/03/2022 da nei confronti dell' avverso la sentenza del 16/02/2022 del Parte_2 CP_1
Tribunale di Lecce (n. 512) così provvede:
ACCOGLIE l'appello
e per l'effetto, annulla l'indebito di cui alla nota del 25/06/2020 di € 9.107,59; CP_1
5 6
condanna l' al ripristino della prestazione n. 07635674 INVCIV da luglio 2020 CP_1
nonché al pagamento dei retei maturati e non riscossi dall'01/07/2020 al soddisfo, oltre accessori come per legge.
Condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate ex D.M. n. 55/2014, in € 1864,00 per il primo grado ed in € 1984,00 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfettarie (15%) come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Maria RI De Salve.
Riserva il deposito della sentenza nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 07/03/2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott.ssa Caterina Mainolfi
6