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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/12/2024, n. 19046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 19046 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Roma
XVII Sezione
in persona del Giudice onorario Dott. Erminio Colazingari, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 75983 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
, con domicilio eletto in Roma, Via Pompeo Magno 94, presso lo studio dell'Avvocato Parte_1
Mauro LONGO, rappresentante e difensore per procura alle liti in calce all'atto di citazione notificato
-attore opponente –
E
e per essa la mandataria con domicilio eletto in Milano, Controparte_1 Controparte_2 presso lo Studio Legale rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti procuratore e difensore per CP_3 procura in calce all'atto di nomina di nuovo procuratore in atti
- convenuta opposta –
OGGETTO: UO .
Conclusioni come da verbale del 23/05/2024
Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione deve essere accolta.
Occorre innanzitutto premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio a cognizione piena volto a confermare o meno la sussistenza e/o la validità del credito azionato in monitorio nel quale il
Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale conserva la posizione sostanziale di attore, nonché delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto. Tale giudizio, pertanto, è caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche riguardo al regime degli oneri di allegazione e probatori. Orbene, la Suprema Corte ha chiarito che l'onere della prova gravante sul creditore che agisca per l'adempimento di un'obbligazione positiva si considera assolto con la dimostrazione della fonte (negoziale o legale) del proprio diritto e, se previsto, del relativo termine di scadenza (Cass. SS. UU. nr. 13533/2001). Non solo va ribadito il principio in base al quale l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto (convenuto in senso formale e attore in senso sostanziale) e non già stabilire se l'ingiunzione sia stata, o meno legittimamente emessa (Cassazione civile, 08.03.2012 n.3649).
Ne deriva che in questa sede non possono trovare accoglimento le eccezioni formulate in punto al difetto di prova scritta per l'emissione del decreto ingiuntivo che dunque vanno disattese.
Va ancora premesso rispetto alla eccezione formulata in sede di precisazione delle conclusioni e reiterata in sede di conclusionale circa la nullità del decreto opposto per violazione delle norme consumeristiche alla luce della pronuncia n. 9479/2023 della Cassazione a Sezioni Unite alla luce delle pronunzie della Corte di
Giustizia Europea che se è vero che in assenza di verifica da parte del giudice del monitorio circa la presenza di clausole vessatorie il titolo possa essere nuovamente valutato anche se già divenuto definitivo, è anche vero che ciò è possibile ove si indichino esattamente le clausole che si assumono vessatorie e non oggetto di specifica informativa.
In assenza di tale allegazione non è infatti possibile la verifica da parte del giudice dell'opposizione atteso che l'eccezione così formulata deve ritenersi generica e dunque non esaminabile anche perché lesiva del diritto di difesa della controparte.
Nel merito però l'opposizione deve ritenersi fondata.
Va sul punto premesso ancora che per la Suprema Corte il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) o lo
“short message service" ("SMS") costituiscono documenti elettronici che contengono la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privi di firma, rientrano tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale vengono prodotti non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime. (cfr sul punto Cass. n. 19155 del 17 luglio 2019).
Parte opposta ha eccepito l'estinzione del credito in funzione di un accordo transattivo intercorso con il referente del titolare del credito, dimostrato in atti da una mail contenente dichiarazione di estinzione del credito e dalla prova di avvenuto versamento della somma concordata a “saldo e stralcio”.
Parto opposta ha eccepito non poter costituire tale mail prova dell'accordo transattivo concluso e che di contro quell'accordo avrebbe riguardato altro credito in capo alla moglie dell'attuale opponente.
Circa la prima eccezione di parte opposta va rilevato che la assimilazione dell'efficacia probatorio della mail ordinaria alla disciplina di copia dei documenti o delle fotografie deve far ritenere che a queste sia applicabile l'attuale orientamento giurisprudenziale che impone nel disconoscimento della conformità all'originale una specifica indicazione delle difformità.
Secondo il costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, infatti, il disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia, "attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale"
(tra le più recenti, Cass. n. 3227 del 2021; conf. Cassazione nn. 25404, 24730, 22577, 20770, 19552 del
2020; 16557, 3540 del 2019; 27633 del 2018, 29993 e 23902 del 2017. Orbene, la contestazione della mail prodotta dall'opponente del 10.11.2011 - che indica chiaramente come oggetto di transazione a stralcio entrambe le posizioni risultanti dall'elenco dei crediti ceduti e riferibili all'opponente ( 20035882685201 e 20035882685213”) non è affatto specifica circa gli Parte_1 aspetti differenziali rispetto alle mail provenienti dal creditore o di chi abbia per esso agito.
La mail prodotta dunque, deve ritenersi munita di valenza probatoria circa l'avvenuta estinzione del credito azionato alla luce altresì della prova del pagamento che, peraltro, nella sua effettiva esecuzione, neppure è stato oggetto di contestazione.
L'opposizione pertanto deve essere accolta ed il decreto opposto revocato.
Quanto sopra indicato è assorbente rispetto ad ogni altra questione.
In merito alla chiesta condanna per lite temeraria va rilevato che per la Suprema Corte (Cassazione civile , sez. I , 27/10/2023 , n. 29831) ricorrono i presupposti di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. , la quale, a differenza di quella di cui ai primi due commi, non richiede la domanda di parte, né la prova del danno, esigendo solo, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda - coinvolgendo l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé - mentre non è sufficiente di per sé l'infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
Nella fattispecie deve rilevarsi che l'esistenza di diverse linee di credito, di cui una facente capo alla moglie del ricorrente possono aver ingenerato confusione nella disamina della correttezza della contestazione mossa in sede pregiudiziale dall'attuale ricorrente alla creditrice, di modo che appare non accoglibile la domanda di condanna per lite temeraria.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Esecutiva per legge.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
così provvede CP_1
1.- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca l'opposto decreto;
2.- condanna l'opposta alla refusione, in favore del procuratore dell'opponente, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che liquida nella somma di € 100,00 per esborsi ed €. 1.200,00 per compenso oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 12/12/2024.
Il Giudice Onorario.
Dott. Erminio Colazingari
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Roma
XVII Sezione
in persona del Giudice onorario Dott. Erminio Colazingari, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 75983 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
, con domicilio eletto in Roma, Via Pompeo Magno 94, presso lo studio dell'Avvocato Parte_1
Mauro LONGO, rappresentante e difensore per procura alle liti in calce all'atto di citazione notificato
-attore opponente –
E
e per essa la mandataria con domicilio eletto in Milano, Controparte_1 Controparte_2 presso lo Studio Legale rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti procuratore e difensore per CP_3 procura in calce all'atto di nomina di nuovo procuratore in atti
- convenuta opposta –
OGGETTO: UO .
Conclusioni come da verbale del 23/05/2024
Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione deve essere accolta.
Occorre innanzitutto premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio a cognizione piena volto a confermare o meno la sussistenza e/o la validità del credito azionato in monitorio nel quale il
Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale conserva la posizione sostanziale di attore, nonché delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto. Tale giudizio, pertanto, è caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche riguardo al regime degli oneri di allegazione e probatori. Orbene, la Suprema Corte ha chiarito che l'onere della prova gravante sul creditore che agisca per l'adempimento di un'obbligazione positiva si considera assolto con la dimostrazione della fonte (negoziale o legale) del proprio diritto e, se previsto, del relativo termine di scadenza (Cass. SS. UU. nr. 13533/2001). Non solo va ribadito il principio in base al quale l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto (convenuto in senso formale e attore in senso sostanziale) e non già stabilire se l'ingiunzione sia stata, o meno legittimamente emessa (Cassazione civile, 08.03.2012 n.3649).
Ne deriva che in questa sede non possono trovare accoglimento le eccezioni formulate in punto al difetto di prova scritta per l'emissione del decreto ingiuntivo che dunque vanno disattese.
Va ancora premesso rispetto alla eccezione formulata in sede di precisazione delle conclusioni e reiterata in sede di conclusionale circa la nullità del decreto opposto per violazione delle norme consumeristiche alla luce della pronuncia n. 9479/2023 della Cassazione a Sezioni Unite alla luce delle pronunzie della Corte di
Giustizia Europea che se è vero che in assenza di verifica da parte del giudice del monitorio circa la presenza di clausole vessatorie il titolo possa essere nuovamente valutato anche se già divenuto definitivo, è anche vero che ciò è possibile ove si indichino esattamente le clausole che si assumono vessatorie e non oggetto di specifica informativa.
In assenza di tale allegazione non è infatti possibile la verifica da parte del giudice dell'opposizione atteso che l'eccezione così formulata deve ritenersi generica e dunque non esaminabile anche perché lesiva del diritto di difesa della controparte.
Nel merito però l'opposizione deve ritenersi fondata.
Va sul punto premesso ancora che per la Suprema Corte il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) o lo
“short message service" ("SMS") costituiscono documenti elettronici che contengono la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privi di firma, rientrano tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale vengono prodotti non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime. (cfr sul punto Cass. n. 19155 del 17 luglio 2019).
Parte opposta ha eccepito l'estinzione del credito in funzione di un accordo transattivo intercorso con il referente del titolare del credito, dimostrato in atti da una mail contenente dichiarazione di estinzione del credito e dalla prova di avvenuto versamento della somma concordata a “saldo e stralcio”.
Parto opposta ha eccepito non poter costituire tale mail prova dell'accordo transattivo concluso e che di contro quell'accordo avrebbe riguardato altro credito in capo alla moglie dell'attuale opponente.
Circa la prima eccezione di parte opposta va rilevato che la assimilazione dell'efficacia probatorio della mail ordinaria alla disciplina di copia dei documenti o delle fotografie deve far ritenere che a queste sia applicabile l'attuale orientamento giurisprudenziale che impone nel disconoscimento della conformità all'originale una specifica indicazione delle difformità.
Secondo il costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, infatti, il disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia, "attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale"
(tra le più recenti, Cass. n. 3227 del 2021; conf. Cassazione nn. 25404, 24730, 22577, 20770, 19552 del
2020; 16557, 3540 del 2019; 27633 del 2018, 29993 e 23902 del 2017. Orbene, la contestazione della mail prodotta dall'opponente del 10.11.2011 - che indica chiaramente come oggetto di transazione a stralcio entrambe le posizioni risultanti dall'elenco dei crediti ceduti e riferibili all'opponente ( 20035882685201 e 20035882685213”) non è affatto specifica circa gli Parte_1 aspetti differenziali rispetto alle mail provenienti dal creditore o di chi abbia per esso agito.
La mail prodotta dunque, deve ritenersi munita di valenza probatoria circa l'avvenuta estinzione del credito azionato alla luce altresì della prova del pagamento che, peraltro, nella sua effettiva esecuzione, neppure è stato oggetto di contestazione.
L'opposizione pertanto deve essere accolta ed il decreto opposto revocato.
Quanto sopra indicato è assorbente rispetto ad ogni altra questione.
In merito alla chiesta condanna per lite temeraria va rilevato che per la Suprema Corte (Cassazione civile , sez. I , 27/10/2023 , n. 29831) ricorrono i presupposti di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. , la quale, a differenza di quella di cui ai primi due commi, non richiede la domanda di parte, né la prova del danno, esigendo solo, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda - coinvolgendo l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé - mentre non è sufficiente di per sé l'infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
Nella fattispecie deve rilevarsi che l'esistenza di diverse linee di credito, di cui una facente capo alla moglie del ricorrente possono aver ingenerato confusione nella disamina della correttezza della contestazione mossa in sede pregiudiziale dall'attuale ricorrente alla creditrice, di modo che appare non accoglibile la domanda di condanna per lite temeraria.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Esecutiva per legge.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
così provvede CP_1
1.- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca l'opposto decreto;
2.- condanna l'opposta alla refusione, in favore del procuratore dell'opponente, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che liquida nella somma di € 100,00 per esborsi ed €. 1.200,00 per compenso oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 12/12/2024.
Il Giudice Onorario.
Dott. Erminio Colazingari