Articolo 784 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 783Articolo 785
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9 ottobre 2010
Art. 784. Ferma quadriennale degli allievi carabinieri 1. Gli allievi carabinieri, all'atto dell'arruolamento, contraggono una ferma volontaria della durata di anni quattro.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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