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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/04/2025, n. 1365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1365 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 95000185/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 95000185/2011 promossa da
NI GI rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Isabella Masi;
ATTORE contro
NC OS rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Caterina Capobianco;
CONVENUTO – ATTORE IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 11.12.2024, che si intende qui integralmente richiamato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 22.03.2011 EL GI, premettendo di essere proprietaria esclusiva di un fondo rustico con annesso fabbricato sito in Polignano a Mare, alla contrada
Badello – come meglio identificato in atti -, ha agito in giudizio al fine di ottenere, previo accertamento dell'illegittima occupazione dell'immobile da parte del MA OS, ex coniuge, la condanna di quest'ultimo al rilascio dello stesso, con conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti a causa del mancato godimento dell'immobile.
2. Costituendosi con comparsa depositata in data 16.06.2011, MA OS ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità dell'avversa domanda di restituzione e di risarcimento danni per intervenuta prescrizione – essendo decorso il termine quinquennale;
escludendo, in ogni caso, la sussistenza dei presupposti per l'accertamento dell'azione di restituzione, ha proposto domanda riconvenzionale di accertamento dell'intervenuto acquisto dell'immobile per usucapione, avendo esercitato per oltre un ventennio poteri di signoria sul bene immobile oggetto di causa. In via subordinata, ha proposto domanda riconvenzionale di accertamento e condanna al rimborso delle spese sostenute per miglioramenti, addizioni, ristrutturazioni e manutenzione sul fabbricato sito in Monopoli, con conseguente diritto alla ritenzione del fondo sino all'effettiva corrispondenza del quantum dovuto. Ha contestato, in ogni caso, l'avversa domanda di risarcimento dei danni, chiedendone in subordine la compensazione con il proprio credito a titolo di indennità.
3. Fallito ogni tentativo di risoluzione bonaria della controversia, la causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata in atti dalle parti, prova orale e consulenza tecnica, è pervenuta all'udienza del 11.12.2024 dove, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata per la decisione, con espressa rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Va, preliminarmente, riqualificata la domanda proposta da parte attrice.
2. La EL, sul presupposto dell'illegittimità dell'occupazione da parte dell'ex coniuge dell'immobile di sua esclusiva proprietà, ne ha preteso la restituzione con conseguente condanna al risarcimento dei danni.
L'attrice ha agito, dunque, proponendo azione personale di ripetizione sul presupposto dell'inesistenza di alcun titolo legittimante la detenzione del bene a favore del MA.
D'altra parte, il convenuto ha, già in sede di costituzione, evidenziato la mancata prova, da parte dell'attrice, dell'asserito diritto di proprietà sull'immobile per cui è causa, ritenendo non sufficiente la produzione di copia – priva di conformità - del contratto di vendita concluso tra la EL ed il proprio dante causa.
Tanto premesso, va osservato che, dall'analisi complessiva della ricostruzione in facto, si deduce che parte attrice ha lamentato l'originaria insussistenza di qualsiasi titolo giustificativo della disponibilità materiale dell'immobile sito in contrada Badello in capo al convenuto.
Ne consegue che la domanda proposta non può essere qualificata alla stregua di azione personale di restituzione, poiché quest'ultima presuppone la pregressa sussistenza di una specifica obbligazione restitutoria in capo alla controparte, di cui si richiede, in sostanza, l'adempimento.
Il preciso discrimen tra azione di restituzione, avente natura personale, ed azione reale di rivendicazione è stato delineato dalle Sezioni Unite, le quali, in funzione nomofilattica, sono intervenute al fine di risolvere il contrasto giurisprudenziale insorto sul punto con pronuncia n. 7305/2014; nella richiamata decisione è stato precisato, infatti, che “l'azione personale di restituzione, come già dice il nome, è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario.” Hanno aggiunto, dunque, che “essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica.”
Pertanto, conformemente alle richiamate coordinate ermeneutiche, l'assenza di alcun titolo pregresso in forza del quale l'occupante sia entrato in possesso dell'immobile e l'affermazione del diritto di proprietà in capo alla EL comporta la riqualificazione della domanda in termini di azione di rivendicazione.
Ridefinita in questi termini la controversia, occorre accertare l'assolvimento dell'onere probatorio gravante su parte attrice, la quale era onerata della prova del diritto di proprietà fondante l'azione petitoria dimostrando o l'acquisto a titolo originario, ovvero a titolo derivato, dovendo in tale ipotesi, tuttavia, ricostruire la catena degli acquisti a partire dal proprio dante causa sino a risalire ad un acquisto a titolo originario – c.d. probatio diabolica.
Ebbene, la complessiva valutazione della documentazione depositata dalle parti non consente di ritenere assolto il gravoso onere probatorio richiesto ai fini dell'azione ex art. 948 c.c.; difatti, la EL si è limitata a produrre un contratto di vendita stipulato con AC MA – suo dante causa – in data
16.05.1997, insufficiente ai fini dell'accertamento della titolarità del bene in capo all'attrice. Manca, infatti, documentazione che consenta di risalire, attraverso gli acquisti dei propri danti causa, ad un acquisto a titolo originario, o che consenta di dimostrare il compimento dell'usucapione in proprio favore.
In relazione all'accertamento dei presupposti per l'usucapione, va osservato che, in disparte il mancato decorso del termine ventennale -avendo parte attrice acquistato l'immobile nel maggio 1997 – manca, in ogni caso, la prova del possesso ininterrotto uti dominus del bene;
è la stessa parte attrice, infatti, che riferisce, nel proprio atto costitutivo, di aver abbandonato l'immobile ed essersi trasferita altrove a partire dal 2003.
Non vi sono neppure gli elementi per accertare il compimento dell'usucapione mediante l'istituto dell'accessione nel possesso di cui all'art. 1164 c.c., poiché dall'atto di compravendita in atti si evince che il proprio dante causa ha, a sua volta, acquistato il fondo rustico solo in data 06.05.1996, per atto di vendita n.6226 registrato il 27.05.1996.
D'altra parte, non può attribuirsi alla riconvenzionale di accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione dell'immobile, pur proposta dall'odierno convenuto, alcuna idoneità ad attenuare l'onere probatorio in capo al rivendicante, atteso che, come chiarito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, “essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario a usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui dies a quo sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore.” (Cass. n. 6324/2022)
Nella fattispecie controversa, il MA ha, da una parte, prontamente contestato la titolarità del diritto di proprietà in capo alla EL e, dall'altra, ha fondato la propria domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione del bene sulla base di un possesso uti dominus iniziato ben prima dell'acquisto a titolo derivativo della proprietà a favore della EL, dovendosi, dunque, escludere ogni riconoscimento, seppur implicito, della titolarità dell'immobile in capo alla ex coniuge.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni innanzi svolte, la domanda principale di rivendica del fondo rustico in contrada Badello va rigettata, per omessa prova del titolo di proprietà in capo a parte attrice. Ne consegue, dunque, l'infondatezza dell'ulteriore domanda di condanna al risarcimento dei danni subiti per l'illegittima detenzione.
3. Dal mancato accoglimento delle pretese attoree discende, altresì, il rigetto delle domande proposte in via riconvenzionale dal convenuto – di usucapione e di rimborso ex artt. 1148 s.s. c.c. -, poiché rivolte ad un soggetto – la EL – della quale non vi è prova né della proprietà – per le argomentazioni innanzi svolte - né del possesso del bene per cui è causa;
sul difetto di legittimazione passiva in materia di accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione, si veda, ex multis, Cass n. 17270/2015 che – pur pronunciandosi sulla diversa ipotesi di litisconsorzio necessario dei proprietari succedutisi nel corso del tempo necessario per l'usucapione – ha affermato che“l'azione con cui, a qualsiasi titolo, si rivendica una proprietà (nella specie a titolo di usucapione) va diretta unicamente nei confronti di chi possiede il bene o ne è proprietario all'atto della domanda e non anche dei precedenti danti causa, che non hanno veste di litisconsorti necessari”. In relazione alla domanda di rimborso delle spese e di indennità per i miglioramenti, si evidenzia che la stessa collocazione sistematica delle norme (riportate nella sezione rubricata “dei diritti e degli obblighi del possessore nella restituzione della cosa”) suggerisce che le stesse siano dovute nel caso di restituzione della cosa posseduta a favore di chi ne rivendichi la titolarità; pertanto, il rigetto della domanda principale di restituzione comporta l'infondatezza dell'avversa domanda riconvenzionale.
4. Va osservato, in ogni caso, che la domanda di accertamento di acquisto dell'immobile a titolo originario appare infondata nel merito, mancando prova certa del possesso uti dominus, pacifico, continuo ed ininterrotto per il tempo necessario ad usucapire.
Difatti, sebbene il convenuto riferisca di aver iniziato a possedere il fondo rustico già a partire dal
1989 – circostanza, tuttavia, riportata in maniera assai generica, non essendo specificato neppure a quale titolo abbia avuto la disponibilità del bene, né chi ne fosse il proprietario -, dalla documentazione allegata in atti l'inizio del possesso può certamente farsi risalire a non prima del 1992. Difatti, che a partire da tale data il convenuto abbia esercitato il potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del relativo diritto di proprietà può desumersi dalla fattura n. 43539 del 25.02.1993 – documentazione non contestata da controparte - da cui si evince che il MA risultava intestatario, sin dall'aprile 1992, del contratto di fornitura di energia elettrica relativo all'immobile per cui è causa.
Non sufficienti, al fine di far risalire il dies a quo del termine necessario per usucapire a data anteriore, appaiono gli esiti delle prove orali articolate.
In particolare, in disparte la genericità dei capitoli di prova formulati, nei quali si fa riferimento al mero termine ventennale senza meglio ancorare l'accertamento dell'inizio del possesso ad eventi certi e circostanziati, va osservato che il teste Maggialetti, escusso all'udienza del 31.01.2013, ha riferito circostanze che non trovano corrispondenza rispetto alla ricostruzione in facto offerta dalla difesa di parte convenuta. Quest'ultima, infatti, ha domandato l'accertamento dell'acquisto della proprietà sul presupposto dell'esercizio pieno ed ininterrotto del possesso sul bene immobile;
il teste, invece, ha sostanzialmente riconosciuto il MA proprietario del fondo per averlo acquistato – da terzi - oltre 37 anni prima. Ha dichiarato, infatti, che “preciso di aver personalmente consigliato al sig. MA di acquistare il fondo sito in Polignano a Mare, c.da Badello, circa 37 anni fa […]. Preciso che, all'epoca dell'acquisto, il Sig. MA era già sposato”. Ed ancora, “preciso che, quando MA ha comprato il terreno, c'erano solo alberi di mandorli”.
Peraltro, a fronte di tale dichiarazione può essere valorizzata la visura storica allegata dal CTU alla relazione peritale che, pur avendo carattere indiziario, indica nel MA uno degli intestatari del bene in oggetto dal 1992 al 1996. Ne discende che non vi sarebbe neppure il tempo utile ad usucapire dal 1996 in poi, non potendo ovviamente considerare il periodo pregresso nel quale il MA sarebbe stato effettivo proprietario del bene. Nessuna specificazione viene fornita, altresì, dal teste DI IU, il quale sostanzialmente conferma i capitoli di prova di parte convenuta, senza indicare specifici elementi da cui poter dedurre con certezza l'inizio del possesso prima del 1992; ed anzi, nel confermare l'esecuzione dei lavori, ha riferito che questi ultimi sono iniziati all'incirca nel 1992.
Anche il teste AL non circostanzia in maniera più specifica le proprie dichiarazioni, riferendosi ad un arco temporale di circa un ventennio precedente;
riferisce, ad esempio, di essere a conoscenza dei fatti di causa “poiché più o meno venti anni fa, non ricordo di preciso, il Sig. MA OS si rivolgeva
a me per chiedere un parere circa la coltivazione del fondo rustico di contrada Badello […]”
Ne consegue che la domanda riconvenzionale di accertamento della proprietà per intervenuta usucapione deve essere rigettata, difettando, al momento della proposizione della domanda, il presupposto del possesso ventennale del bene.
Non condivisibile appare, invece, l'applicazione del più breve termine per l'usucapione di cui all'art. 1159 bis c.c. - ipotesi eccezionale, derogatoria rispetto alla più generale disciplina ex art. 1158 c.c.- poiché parte convenuta non ha fornito la prova – di cui era onerata – dell'effettiva destinazione all'attività agricola del fondo di cui si richiede accertarsi la proprietà. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che “l'istituto dell'usucapione speciale di cui all'art. 1159-bis c.c., riguardante i fondi rustici con annessi fabbricati siti in comuni classificati montani, ovvero in comuni non montani quando il loro reddito dominicale non sia superiore ai limiti fissati dalla l. n. 97 del 1994, postula che il fondo rustico sia concretamente destinato all'attività agricola, per tale intendendosi una ben individuata entità agricola avente destinazione e preordinazione a una propria vicenda produttiva senza che, per definire il predetto concetto, possa essere impiegata la nozione di impresa agricola, ponendosi essa in contrasto con la
"ratio" della norma, data dall'esigenza di tutelare l'attività agricola svolta in piccole zone montane di scarsa produttività, onde recuperare terreni incolti e abbandonati dal proprietario e non di incentivare
l'attività agricola organizzata in forma imprenditoriale ed esplicata sui fondi in questione.” (ex multis,
Cass. n. 36626/2022)
5. L'esito della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, co. 2,
c.p.c, in ragione della soccombenza reciproca tra le parti.
6. In difetto di istanza di liquidazione depositata nei termini da parte del CTU non si dispone nulla in merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Laura Vincenza Amato, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. Rigetta le domande proposte da EL GI;
2. Rigetta le domande riconvenzionali proposte da MA OS;
3. Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Bari il 08.04.2025
Il Giudice Laura Vincenza Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 95000185/2011 promossa da
NI GI rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Isabella Masi;
ATTORE contro
NC OS rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Caterina Capobianco;
CONVENUTO – ATTORE IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 11.12.2024, che si intende qui integralmente richiamato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 22.03.2011 EL GI, premettendo di essere proprietaria esclusiva di un fondo rustico con annesso fabbricato sito in Polignano a Mare, alla contrada
Badello – come meglio identificato in atti -, ha agito in giudizio al fine di ottenere, previo accertamento dell'illegittima occupazione dell'immobile da parte del MA OS, ex coniuge, la condanna di quest'ultimo al rilascio dello stesso, con conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti a causa del mancato godimento dell'immobile.
2. Costituendosi con comparsa depositata in data 16.06.2011, MA OS ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità dell'avversa domanda di restituzione e di risarcimento danni per intervenuta prescrizione – essendo decorso il termine quinquennale;
escludendo, in ogni caso, la sussistenza dei presupposti per l'accertamento dell'azione di restituzione, ha proposto domanda riconvenzionale di accertamento dell'intervenuto acquisto dell'immobile per usucapione, avendo esercitato per oltre un ventennio poteri di signoria sul bene immobile oggetto di causa. In via subordinata, ha proposto domanda riconvenzionale di accertamento e condanna al rimborso delle spese sostenute per miglioramenti, addizioni, ristrutturazioni e manutenzione sul fabbricato sito in Monopoli, con conseguente diritto alla ritenzione del fondo sino all'effettiva corrispondenza del quantum dovuto. Ha contestato, in ogni caso, l'avversa domanda di risarcimento dei danni, chiedendone in subordine la compensazione con il proprio credito a titolo di indennità.
3. Fallito ogni tentativo di risoluzione bonaria della controversia, la causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata in atti dalle parti, prova orale e consulenza tecnica, è pervenuta all'udienza del 11.12.2024 dove, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata per la decisione, con espressa rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Va, preliminarmente, riqualificata la domanda proposta da parte attrice.
2. La EL, sul presupposto dell'illegittimità dell'occupazione da parte dell'ex coniuge dell'immobile di sua esclusiva proprietà, ne ha preteso la restituzione con conseguente condanna al risarcimento dei danni.
L'attrice ha agito, dunque, proponendo azione personale di ripetizione sul presupposto dell'inesistenza di alcun titolo legittimante la detenzione del bene a favore del MA.
D'altra parte, il convenuto ha, già in sede di costituzione, evidenziato la mancata prova, da parte dell'attrice, dell'asserito diritto di proprietà sull'immobile per cui è causa, ritenendo non sufficiente la produzione di copia – priva di conformità - del contratto di vendita concluso tra la EL ed il proprio dante causa.
Tanto premesso, va osservato che, dall'analisi complessiva della ricostruzione in facto, si deduce che parte attrice ha lamentato l'originaria insussistenza di qualsiasi titolo giustificativo della disponibilità materiale dell'immobile sito in contrada Badello in capo al convenuto.
Ne consegue che la domanda proposta non può essere qualificata alla stregua di azione personale di restituzione, poiché quest'ultima presuppone la pregressa sussistenza di una specifica obbligazione restitutoria in capo alla controparte, di cui si richiede, in sostanza, l'adempimento.
Il preciso discrimen tra azione di restituzione, avente natura personale, ed azione reale di rivendicazione è stato delineato dalle Sezioni Unite, le quali, in funzione nomofilattica, sono intervenute al fine di risolvere il contrasto giurisprudenziale insorto sul punto con pronuncia n. 7305/2014; nella richiamata decisione è stato precisato, infatti, che “l'azione personale di restituzione, come già dice il nome, è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario.” Hanno aggiunto, dunque, che “essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica.”
Pertanto, conformemente alle richiamate coordinate ermeneutiche, l'assenza di alcun titolo pregresso in forza del quale l'occupante sia entrato in possesso dell'immobile e l'affermazione del diritto di proprietà in capo alla EL comporta la riqualificazione della domanda in termini di azione di rivendicazione.
Ridefinita in questi termini la controversia, occorre accertare l'assolvimento dell'onere probatorio gravante su parte attrice, la quale era onerata della prova del diritto di proprietà fondante l'azione petitoria dimostrando o l'acquisto a titolo originario, ovvero a titolo derivato, dovendo in tale ipotesi, tuttavia, ricostruire la catena degli acquisti a partire dal proprio dante causa sino a risalire ad un acquisto a titolo originario – c.d. probatio diabolica.
Ebbene, la complessiva valutazione della documentazione depositata dalle parti non consente di ritenere assolto il gravoso onere probatorio richiesto ai fini dell'azione ex art. 948 c.c.; difatti, la EL si è limitata a produrre un contratto di vendita stipulato con AC MA – suo dante causa – in data
16.05.1997, insufficiente ai fini dell'accertamento della titolarità del bene in capo all'attrice. Manca, infatti, documentazione che consenta di risalire, attraverso gli acquisti dei propri danti causa, ad un acquisto a titolo originario, o che consenta di dimostrare il compimento dell'usucapione in proprio favore.
In relazione all'accertamento dei presupposti per l'usucapione, va osservato che, in disparte il mancato decorso del termine ventennale -avendo parte attrice acquistato l'immobile nel maggio 1997 – manca, in ogni caso, la prova del possesso ininterrotto uti dominus del bene;
è la stessa parte attrice, infatti, che riferisce, nel proprio atto costitutivo, di aver abbandonato l'immobile ed essersi trasferita altrove a partire dal 2003.
Non vi sono neppure gli elementi per accertare il compimento dell'usucapione mediante l'istituto dell'accessione nel possesso di cui all'art. 1164 c.c., poiché dall'atto di compravendita in atti si evince che il proprio dante causa ha, a sua volta, acquistato il fondo rustico solo in data 06.05.1996, per atto di vendita n.6226 registrato il 27.05.1996.
D'altra parte, non può attribuirsi alla riconvenzionale di accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione dell'immobile, pur proposta dall'odierno convenuto, alcuna idoneità ad attenuare l'onere probatorio in capo al rivendicante, atteso che, come chiarito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, “essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario a usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui dies a quo sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore.” (Cass. n. 6324/2022)
Nella fattispecie controversa, il MA ha, da una parte, prontamente contestato la titolarità del diritto di proprietà in capo alla EL e, dall'altra, ha fondato la propria domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione del bene sulla base di un possesso uti dominus iniziato ben prima dell'acquisto a titolo derivativo della proprietà a favore della EL, dovendosi, dunque, escludere ogni riconoscimento, seppur implicito, della titolarità dell'immobile in capo alla ex coniuge.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni innanzi svolte, la domanda principale di rivendica del fondo rustico in contrada Badello va rigettata, per omessa prova del titolo di proprietà in capo a parte attrice. Ne consegue, dunque, l'infondatezza dell'ulteriore domanda di condanna al risarcimento dei danni subiti per l'illegittima detenzione.
3. Dal mancato accoglimento delle pretese attoree discende, altresì, il rigetto delle domande proposte in via riconvenzionale dal convenuto – di usucapione e di rimborso ex artt. 1148 s.s. c.c. -, poiché rivolte ad un soggetto – la EL – della quale non vi è prova né della proprietà – per le argomentazioni innanzi svolte - né del possesso del bene per cui è causa;
sul difetto di legittimazione passiva in materia di accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione, si veda, ex multis, Cass n. 17270/2015 che – pur pronunciandosi sulla diversa ipotesi di litisconsorzio necessario dei proprietari succedutisi nel corso del tempo necessario per l'usucapione – ha affermato che“l'azione con cui, a qualsiasi titolo, si rivendica una proprietà (nella specie a titolo di usucapione) va diretta unicamente nei confronti di chi possiede il bene o ne è proprietario all'atto della domanda e non anche dei precedenti danti causa, che non hanno veste di litisconsorti necessari”. In relazione alla domanda di rimborso delle spese e di indennità per i miglioramenti, si evidenzia che la stessa collocazione sistematica delle norme (riportate nella sezione rubricata “dei diritti e degli obblighi del possessore nella restituzione della cosa”) suggerisce che le stesse siano dovute nel caso di restituzione della cosa posseduta a favore di chi ne rivendichi la titolarità; pertanto, il rigetto della domanda principale di restituzione comporta l'infondatezza dell'avversa domanda riconvenzionale.
4. Va osservato, in ogni caso, che la domanda di accertamento di acquisto dell'immobile a titolo originario appare infondata nel merito, mancando prova certa del possesso uti dominus, pacifico, continuo ed ininterrotto per il tempo necessario ad usucapire.
Difatti, sebbene il convenuto riferisca di aver iniziato a possedere il fondo rustico già a partire dal
1989 – circostanza, tuttavia, riportata in maniera assai generica, non essendo specificato neppure a quale titolo abbia avuto la disponibilità del bene, né chi ne fosse il proprietario -, dalla documentazione allegata in atti l'inizio del possesso può certamente farsi risalire a non prima del 1992. Difatti, che a partire da tale data il convenuto abbia esercitato il potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del relativo diritto di proprietà può desumersi dalla fattura n. 43539 del 25.02.1993 – documentazione non contestata da controparte - da cui si evince che il MA risultava intestatario, sin dall'aprile 1992, del contratto di fornitura di energia elettrica relativo all'immobile per cui è causa.
Non sufficienti, al fine di far risalire il dies a quo del termine necessario per usucapire a data anteriore, appaiono gli esiti delle prove orali articolate.
In particolare, in disparte la genericità dei capitoli di prova formulati, nei quali si fa riferimento al mero termine ventennale senza meglio ancorare l'accertamento dell'inizio del possesso ad eventi certi e circostanziati, va osservato che il teste Maggialetti, escusso all'udienza del 31.01.2013, ha riferito circostanze che non trovano corrispondenza rispetto alla ricostruzione in facto offerta dalla difesa di parte convenuta. Quest'ultima, infatti, ha domandato l'accertamento dell'acquisto della proprietà sul presupposto dell'esercizio pieno ed ininterrotto del possesso sul bene immobile;
il teste, invece, ha sostanzialmente riconosciuto il MA proprietario del fondo per averlo acquistato – da terzi - oltre 37 anni prima. Ha dichiarato, infatti, che “preciso di aver personalmente consigliato al sig. MA di acquistare il fondo sito in Polignano a Mare, c.da Badello, circa 37 anni fa […]. Preciso che, all'epoca dell'acquisto, il Sig. MA era già sposato”. Ed ancora, “preciso che, quando MA ha comprato il terreno, c'erano solo alberi di mandorli”.
Peraltro, a fronte di tale dichiarazione può essere valorizzata la visura storica allegata dal CTU alla relazione peritale che, pur avendo carattere indiziario, indica nel MA uno degli intestatari del bene in oggetto dal 1992 al 1996. Ne discende che non vi sarebbe neppure il tempo utile ad usucapire dal 1996 in poi, non potendo ovviamente considerare il periodo pregresso nel quale il MA sarebbe stato effettivo proprietario del bene. Nessuna specificazione viene fornita, altresì, dal teste DI IU, il quale sostanzialmente conferma i capitoli di prova di parte convenuta, senza indicare specifici elementi da cui poter dedurre con certezza l'inizio del possesso prima del 1992; ed anzi, nel confermare l'esecuzione dei lavori, ha riferito che questi ultimi sono iniziati all'incirca nel 1992.
Anche il teste AL non circostanzia in maniera più specifica le proprie dichiarazioni, riferendosi ad un arco temporale di circa un ventennio precedente;
riferisce, ad esempio, di essere a conoscenza dei fatti di causa “poiché più o meno venti anni fa, non ricordo di preciso, il Sig. MA OS si rivolgeva
a me per chiedere un parere circa la coltivazione del fondo rustico di contrada Badello […]”
Ne consegue che la domanda riconvenzionale di accertamento della proprietà per intervenuta usucapione deve essere rigettata, difettando, al momento della proposizione della domanda, il presupposto del possesso ventennale del bene.
Non condivisibile appare, invece, l'applicazione del più breve termine per l'usucapione di cui all'art. 1159 bis c.c. - ipotesi eccezionale, derogatoria rispetto alla più generale disciplina ex art. 1158 c.c.- poiché parte convenuta non ha fornito la prova – di cui era onerata – dell'effettiva destinazione all'attività agricola del fondo di cui si richiede accertarsi la proprietà. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che “l'istituto dell'usucapione speciale di cui all'art. 1159-bis c.c., riguardante i fondi rustici con annessi fabbricati siti in comuni classificati montani, ovvero in comuni non montani quando il loro reddito dominicale non sia superiore ai limiti fissati dalla l. n. 97 del 1994, postula che il fondo rustico sia concretamente destinato all'attività agricola, per tale intendendosi una ben individuata entità agricola avente destinazione e preordinazione a una propria vicenda produttiva senza che, per definire il predetto concetto, possa essere impiegata la nozione di impresa agricola, ponendosi essa in contrasto con la
"ratio" della norma, data dall'esigenza di tutelare l'attività agricola svolta in piccole zone montane di scarsa produttività, onde recuperare terreni incolti e abbandonati dal proprietario e non di incentivare
l'attività agricola organizzata in forma imprenditoriale ed esplicata sui fondi in questione.” (ex multis,
Cass. n. 36626/2022)
5. L'esito della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, co. 2,
c.p.c, in ragione della soccombenza reciproca tra le parti.
6. In difetto di istanza di liquidazione depositata nei termini da parte del CTU non si dispone nulla in merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Laura Vincenza Amato, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. Rigetta le domande proposte da EL GI;
2. Rigetta le domande riconvenzionali proposte da MA OS;
3. Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Bari il 08.04.2025
Il Giudice Laura Vincenza Amato