Trib. Bari, sentenza 08/04/2025, n. 1365
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Sentenza 8 aprile 2025

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Il Tribunale Ordinario di Bari, Sezione Civile, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da EL GI, proprietaria di un fondo rustico con fabbricato, nei confronti del suo ex coniuge, MA OS, chiedendo il rilascio dell'immobile e il risarcimento dei danni per illegittima occupazione. L'attrice ha agito in giudizio assumendo l'insussistenza di un titolo legittimante la detenzione del bene da parte del convenuto. Quest'ultimo, costituendosi, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità della domanda per prescrizione e, nel merito, ha contestato la prova della proprietà in capo all'attrice, proponendo domanda riconvenzionale di usucapione del bene, avendo esercitato poteri di signoria per oltre vent'anni. In via subordinata, ha chiesto il rimborso delle spese sostenute per miglioramenti e ristrutturazioni, con diritto di ritenzione. L'attrice ha lamentato l'originaria insussistenza di un titolo giustificativo della disponibilità materiale dell'immobile in capo al convenuto, mentre il convenuto ha contestato la titolarità del diritto di proprietà in capo all'attrice, basando la propria domanda di usucapione su un possesso uti dominus iniziato prima dell'acquisto a titolo derivativo della proprietà in favore dell'attrice.

Il Tribunale ha preliminarmente riqualificato la domanda attorea da azione personale di restituzione ad azione reale di rivendicazione, in conformità all'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, dato che l'attrice ha lamentato l'originaria insussistenza di un titolo giustificativo della disponibilità del bene in capo al convenuto e ha affermato il proprio diritto di proprietà. Di conseguenza, è stato ritenuto che l'attrice non avesse assolto al gravoso onere probatorio richiesto per l'azione di rivendicazione, essendosi limitata a produrre un contratto di vendita insufficiente a dimostrare la titolarità del bene, senza ricostruire la catena degli acquisti a partire dal proprio dante causa fino a un acquisto a titolo originario. Pertanto, la domanda principale di rivendica è stata rigettata per omessa prova del titolo di proprietà, con conseguente infondatezza della domanda di risarcimento danni. Sono state altresì rigettate le domande riconvenzionali del convenuto, sia quella di usucapione per difetto di prova del possesso ventennale e per mancata dimostrazione della destinazione agricola del fondo ai fini dell'usucapione speciale, sia quella di rimborso spese per miglioramenti, poiché subordinate all'accoglimento della domanda principale di restituzione. Le spese di lite sono state compensate in ragione della soccombenza reciproca.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bari, sentenza 08/04/2025, n. 1365
    Giurisdizione : Trib. Bari
    Numero : 1365
    Data del deposito : 8 aprile 2025

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