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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/05/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 41/2022
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
Rossano (AU Rossano) al Viale Sant'Angelo, C.F. , CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. Rosina Vennari, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
CF Controparte_1
, con sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela
Filice e Roberto Annovazzi, elettivamente domiciliato in Castrovillari presso gli uffici dell'istituto, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 5.1.2022 parte ricorrente conveniva in giudizio l' CP_2 avverso l'avviso di addebito 334 2021 0001960973000 formato il 09/11/2021 dall' per un importo complessivo di € 13.745,69, notificato in data 27/11/2021, CP_2
per il mancato pagamento dei contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione
Commercianti per il periodo dal 01/2016 al 12/2019.
In particolare, il ricorrente evidenziava che l' , a seguito di verbale ispettivo, CP_2
con precedente avviso di addebito n. 334 2014 0005475801000 contestava l'omesso pagamento dei contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Commercianti per il periodo dal 01/2008 al 12/2014.
Relativamente a tale avviso di addebito, impugnato in sede giudiziale, interveniva accordo di transazione per la compensazione dei contributi dovuti a titolo di gestione commercianti con quelli versati nella gestione lavoratori dipendenti a nome del ricorrente.
Sulla base di tale accordo transattivo, in questa sede, parte ricorrente evidenziava che l' non aveva mai provveduto a calcolare le somme effettivamente dovute CP_2 all'esito della compensazione frutto dell'accordo raggiunto e che, pertanto, le somme richieste con l'avviso di addebito impugnato non erano dovute, o comunque non erano dovute nella somma effettivamente richiesta.
Si costituiva in giudizio l' , contestando con varie argomentazioni la domanda CP_2
della ricorrente.
In particolare, evidenziava che la transazione riguardava diverso periodo e non poteva riflettersi sul periodo successivo. Contestava, in ogni caso, la fondatezza del ricorso anche nel merito.
La causa, di natura documentale, viene decisa all'odierna udienza.
***
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
L'unica doglianza avanzata dal ricorrente riguarda l'efficacia della transazione sottoscritta con l relativamente all'avviso di addebito n. 334 2014 CP_2
0005475801000 con cui l'istituto contestava l'omesso pagamento dei contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Commercianti per il periodo dal 01/2008 al
12/2014.
La doglianza è priva di pregio giuridico.
Risulta evidente, infatti, che il predetto accordo transattivo aveva oggetto limitato all'accertamento ed al versamento dei contributi relativi al periodo gennaio 2008 – dicembre 2014. L'avviso di addebito n. 334 2021 0001960973000 formato il 09/11/2021 dall' CP_2 per un importo complessivo di € 13.745,69, notificato in data 27/11/2021, per il mancato pagamento dei contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione
Commercianti per il periodo dal 01/2016 al 12/2019, riguarda, per l'appunto, il periodo gennaio 2016 – dicembre 2019 e non può risentire dell'accordo transattivo relativo al periodo precedente.
L'accordo, infatti, prevedeva che l' regolarizzasse la posizione del ricorrente CP_2
mediante trasferimento delle somme versate a titolo di contributi come lavoratore dipendente sulla posizione “gestione commercianti” aperta a nome dello Pt_1
Detta circostanza non è in contestazione.
Successivamente all'accordo, però, l' ha accertato, con l'avviso di addebito CP_2
opposto in questa sede, la debenza di ulteriori contributi per il successivo periodo
(2016-2019) che non riguarda il periodo oggetto del precedente accordo transattivo.
Le doglianze del ricorrente, pertanto, risultano infondate ed il ricorso, di conseguenza, va rigettato.
Le spese, in ragione della peculiarità della controversia, possono essere compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta il ricorso;
compensa le spese;
Castrovillari, 28-5-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 41/2022
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
Rossano (AU Rossano) al Viale Sant'Angelo, C.F. , CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. Rosina Vennari, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
CF Controparte_1
, con sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela
Filice e Roberto Annovazzi, elettivamente domiciliato in Castrovillari presso gli uffici dell'istituto, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 5.1.2022 parte ricorrente conveniva in giudizio l' CP_2 avverso l'avviso di addebito 334 2021 0001960973000 formato il 09/11/2021 dall' per un importo complessivo di € 13.745,69, notificato in data 27/11/2021, CP_2
per il mancato pagamento dei contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione
Commercianti per il periodo dal 01/2016 al 12/2019.
In particolare, il ricorrente evidenziava che l' , a seguito di verbale ispettivo, CP_2
con precedente avviso di addebito n. 334 2014 0005475801000 contestava l'omesso pagamento dei contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Commercianti per il periodo dal 01/2008 al 12/2014.
Relativamente a tale avviso di addebito, impugnato in sede giudiziale, interveniva accordo di transazione per la compensazione dei contributi dovuti a titolo di gestione commercianti con quelli versati nella gestione lavoratori dipendenti a nome del ricorrente.
Sulla base di tale accordo transattivo, in questa sede, parte ricorrente evidenziava che l' non aveva mai provveduto a calcolare le somme effettivamente dovute CP_2 all'esito della compensazione frutto dell'accordo raggiunto e che, pertanto, le somme richieste con l'avviso di addebito impugnato non erano dovute, o comunque non erano dovute nella somma effettivamente richiesta.
Si costituiva in giudizio l' , contestando con varie argomentazioni la domanda CP_2
della ricorrente.
In particolare, evidenziava che la transazione riguardava diverso periodo e non poteva riflettersi sul periodo successivo. Contestava, in ogni caso, la fondatezza del ricorso anche nel merito.
La causa, di natura documentale, viene decisa all'odierna udienza.
***
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
L'unica doglianza avanzata dal ricorrente riguarda l'efficacia della transazione sottoscritta con l relativamente all'avviso di addebito n. 334 2014 CP_2
0005475801000 con cui l'istituto contestava l'omesso pagamento dei contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Commercianti per il periodo dal 01/2008 al
12/2014.
La doglianza è priva di pregio giuridico.
Risulta evidente, infatti, che il predetto accordo transattivo aveva oggetto limitato all'accertamento ed al versamento dei contributi relativi al periodo gennaio 2008 – dicembre 2014. L'avviso di addebito n. 334 2021 0001960973000 formato il 09/11/2021 dall' CP_2 per un importo complessivo di € 13.745,69, notificato in data 27/11/2021, per il mancato pagamento dei contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione
Commercianti per il periodo dal 01/2016 al 12/2019, riguarda, per l'appunto, il periodo gennaio 2016 – dicembre 2019 e non può risentire dell'accordo transattivo relativo al periodo precedente.
L'accordo, infatti, prevedeva che l' regolarizzasse la posizione del ricorrente CP_2
mediante trasferimento delle somme versate a titolo di contributi come lavoratore dipendente sulla posizione “gestione commercianti” aperta a nome dello Pt_1
Detta circostanza non è in contestazione.
Successivamente all'accordo, però, l' ha accertato, con l'avviso di addebito CP_2
opposto in questa sede, la debenza di ulteriori contributi per il successivo periodo
(2016-2019) che non riguarda il periodo oggetto del precedente accordo transattivo.
Le doglianze del ricorrente, pertanto, risultano infondate ed il ricorso, di conseguenza, va rigettato.
Le spese, in ragione della peculiarità della controversia, possono essere compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta il ricorso;
compensa le spese;
Castrovillari, 28-5-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone