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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 2577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2577 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
PROC. n. 4318/2021 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
4318 dell'anno 2021, vertente tra
(cf. , rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Silvestre. Parte_1 C.F._1
- APPELLANTE -
e
(p.i. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e RO P.IVA_1 difesa dall'avv. Francesco Lauro.
- APPELLATA –
e
, quale socio accomandatario della RE OA s.a.s. di DE SP. Controparte_2
-APPELLATA -contumace-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 7573/2021 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 21.9.2021, in tema di responsabilità extracontrattuale”.
CONCLUSIONI: Per entrambe le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il
13.2.2025 dalla difesa della e il 14.2.2025 dalla difesa di . RO Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 7 ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, la (con atto di Parte_1 RO citazione notificato, a mezzo pec, il 20.10.2021) e , quale socio accomandatario della RE Controparte_2
OA s.a.s. di DE SP (con atto di citazione notificato il 27.10.2021), proponendo appello avverso la sentenza n. 7573/2021 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 21.9.2021.
****
In primo grado aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, ex sezione di Parte_1
Pozzuoli, la e , quale socio accomandatario della RE OA s.a.s. RO Controparte_2 di DE SP, al fine di conseguire il risarcimento dei danni (quantificati nella misura di euro 23.518,00) riportati in conseguenza delle lesioni (“frattura pluriframmentaria del II cuneiforme, infrazione base II metatarso”) patite in data 8.7.2008, nelle acque antistanti il porto di Baia, mentre era a bordo, in qualità di trasportato, sul gommone della detta società (cancellata per scioglimento in data 17.1.2011), noleggiato da Controparte_3 ed assicurato dalla RO
In particolare l'attore aveva dedotto che era caduto rovinosamente a terra all'interno del gommone a causa del pavimento scivoloso, in quanto usurato e privo di materiale antisdrucciolo.
E con tale sentenza il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dalla parte attrice, così statuendo: “a) rigetta la domanda proposta da;
b) condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Parte_1
, delle spese processuali, che liquida in € 3384,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese forf. in ragione RO del 15%, IVA e CPA come per legge;
c) pone le spese di CTU, come liquidate da separata ordinanza, definitivamente a carico di parte attrice. d) nulla sulle spese nei confronti di TT SP n. q. di socio accomandatario p.t. della società
[...]
,”. Controparte_4
In particolare il giudice di prime cure ha deciso la controversia nei detti termini ritenendo, in sintesi, che, in base a quanto emerso in fase istruttoria, non potesse ritenersi sufficientemente dimostrata la dinamica del sinistro come descritta in citazione, considerate le incongruenti dichiarazioni rese dai testi ( e ) Testimone_1 Testimone_2 tenuto anche conto di quanto riferito dallo stesso attore al consulente di ufficio, avendo il rappresentato Parte_1 una dinamica del sinistro totalmente diversa rispetto a quella indicata in citazione e descritta dai testi.
****
ha censurato la sentenza n. 7573/2021 emessa dal Tribunale di Napoli sulla base di unico, Parte_1 articolato, motivo di gravame, lamentando l'erronea valutazione delle prove da parte del giudice di prime cure.
Secondo l'appellante il giudice di primo grado non avrebbe, erroneamente, considerato le prove documentali rappresentate dalla denuncia di sinistro a firma di e dal contratto di locazione di imbarcazione Controparte_2 da diporto chiarificatrici del fatto che la partenza fosse avvenuta dal porto di Bacoli.
Il che avrebbe giustificato anche il perché avesse dichiarato al ctu di trovarsi a Bacoli (quale porto di partenza) al momento dell'accaduto (anziché nel porto di Baia), a distanza di 13 anni dall'accaduto.
pagina 2 di 7 Inoltre, secondo , dalle dichiarazioni testimoniali non sarebbe emersa (contrariamente a Parte_1 quanto reputato dal primo giudice) alcuna contraddizione, ma solo incertezze dovute anche al lungo lasso temporale (circa 7 anni) intercorso dall'evento.
E, alla luce di quanto dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Onorevole Giudice adito, contrariis rejectis, in accoglimento della presente impugnazione, in completa riforma dell'appellata sentenza, per i motivi sopra esposti, dichiarare la esclusiva responsabilità della soc. e per l'effetto, condannarla, unitamente Controparte_5 CP_6
o alternativamente alla HDI ass.ni SPA, tenuta ai sensi della legge, al risarcimento in favore del sig, della somma di Parte_1
€.23518,00 oltre interessi, rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo ovvero di quelle somme maggiori o minori che il Giudice adito dovesse ritenere di giustizia, anche alla luce della espletata CTU, oltre interessi legali dal sinistro fino al soddisfo ed al danno da svalutazione monetaria. In ogni caso vittoria di spese, ANCHE QUELLE DI CTU, competenze ed onorari, DEI DUE GRADI DI GIUDIZIO, con riforma quindi della sentenza appellata anche in ordine alle spese del primo grado, con attribuzione al sottoscritto Avvocato.”.
Iscritta la causa al n. 4318/2021 del Ruolo generale, si è costituita in giudizio, con comparsa depositata in data
13.4.2022, la contestando l'ammissibilità, ex art. 342 c.p.c., e la fondatezza dell'avverso RO gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “-Dichiarare la inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'appello; - dichiarare comunque la infondatezza del gravame, confermando la sentenza di primo grado in ogni sua parte;
- condannare parte appellante ex art 96 c.p.c. attesa la temerarietà del presente giudizio per le ragioni di cui in epigrafe;
Con condanna di parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del presente grado di giudizio.”.
Non si è costituita in giudizio , convenuta in giudizio nella detta qualità di socio Controparte_2 accomandatario della RE OA s.a.s.
In data 19.1.2022 (come da annotazione telematica della cancelleria) è stato acquisito il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347, ultimo comma, c.p.c..
Con ordinanza del 12.7.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
17.10.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 22.1.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza del
18.2.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate tali note (il 13.2.2025 dalla difesa della e il 14.2.2025 dalla difesa di RO
), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 19.2.2025, concedendo alle parti i Parte_1 termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarata la contumacia di , quale socio accomandatario della RE Controparte_2
OA s.a.s. di DE SP, non essendosi costituita in giudizio nonostante la notifica dell'atto di appello
(perfezionatasi nei suoi confronti il 27.10.2021, come documentato telematicamente dall'appellante il 9.11.2021). pagina 3 di 7 ****
Ancora in via preliminare la Corte ritiene che sia infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla lamentando la violazione dell'art. 342 c.p.c. RO
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare – come indicato in precedenza nell'esposizione del motivo di gravame e come potrà constatarsi anche di seguito, in occasione dello scrutinio della doglianza mossa dall'impugnante – il punto della sentenza investito da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalle citate disposizioni del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, infatti, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto, invero, che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/03/2025,
n. 8279; Sez. II, Ord., 28/03/2025, n. 8247; Sez. lavoro, Ord., 24/03/2025, n. 7829; Sez. I, Ord., 19/03/2025, n.
7382).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
****
Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello proposto da sia infondato e che, pertanto, non Parte_1 meriti accoglimento.
Il primo giudice, infatti, nel ritenere che l'attore (gravato dall'onere di dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa risarcitoria, ex art. 2697 c.c.) non avesse sufficientemente dimostrato la dinamica del sinistro così come pagina 4 di 7 descritta in citazione, ha fatto buon governo delle risultanze istruttorie.
Il Tribunale di Napoli è addivenuto, in particolare, a tale convincimento, ritenendo, in modo condivisibile, che le incongruenze emerse dalle dichiarazioni dei testi escussi ( e ) sia in ordine alla Testimone_1 Testimone_2 descrizione dell'azione che l'attore stesse compiendo al momento del sinistro (ossia che stesse per aprire il pozzetto di prua, secondo la prima, o che stesse ritirando l'ancora o istarla o sistemarla nel pozzetto, per l'altra), sia quanto alla posizione del gommone (in navigazione o, comunque, scorrendo la barca lentamente con il motore a folle, per la prima;
ferma per l'altro, nel senso che stavano per ripartire;
cfr. il verbale di udienza del 2.12.2015, contenuto nel fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, agli atti), rendessero inattendibili tali dichiarazioni.
Né tali incongruenze, proprio perché riguardanti circostanze decisive con riferimento alla dinamica del sinistro, sono superabili (contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante) sulla base del solo fatto che i testimoni fossero stati escussi a circa sette anni dall'accaduto.
Del resto il Tribunale di Napoli ha valorizzato tale convincimento anche rilevando come l'attore avesse riferito al ctu una dinamica del sinistro totalmente diversa da quella indicata in citazione e descritta dai testi escussi, avendo il dichiarato al consulente che all'interno del porto di Bacoli (non di Baia) scivolò e cadde a causa del Parte_1 bordo umido dell'imbarcazione, finendo con il piede destro nel pozzetto dell'ancora che risultava aperto, senza alcun riferimento alla pavimentazione del gommone, descritta come scivolosa nell'atto di citazione in quanto usurata e priva di materiale antisdrucciolo.
Ed è irragionevole spiegare tale discrasia – contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante- con un eventuale refuso od errore di stampa del consulente di ufficio o con la distanza temporale (circa 13 anni) tra il sinistro e le dichiarazioni rese dal all'ausiliario del giudicante o, ancora, con l'asserita confusione generata dal fatto Parte_1 che il gommone fosse stato noleggiato a Bacoli.
Non è superfluo precisare, del resto, che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (cfr. Cass. civ., Sez. I, 23/05/2014,
n. 11511; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 04/07/2017, n. 16467; Sez. lavoro, 07/01/2009, n. 42), non incontrando al riguardo altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (cfr. Cass. civ.,
Sez. I, 02/08/2016, n. 16056; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 28/12/2023, n. 36298).
E, in particolare, in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste – che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali,
pagina 5 di 7 ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite;
cfr. Cass. civ., Sez. II,
Ord., 09/08/2019, n. 21239; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord., 30/09/2021, n. 26547).
****
Al rigetto dell'appello proposto da segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna dello Parte_1 stesso al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore della parte appellata (costituita) vittoriosa.
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia in base a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (anche se non è stata espletata istruttoria: cfr. cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez.
II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561), di cui al
D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva svolta nell'interesse della compagnia assicuratrice vittoriosa stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro da €.5.200,01 ad €. 26.000,00, in base al valore (euro 23.518,00) della controversia.
****
Non ricorrono, inoltre, i presupposti della condanna dell'appellante ai sensi all'art. 96 c.p.c., come invece chiesto dalla parte appellata costituita nell'ambito dei propri scritti difensivi.
Ciò in assenza di elementi per reputare l'appello come espressione di un vero e proprio abuso del processo (cfr.
Cass. civ., Sez. I, Ord., 27/10/2023, n. 29831; Sez. I, Ord., 12/10/2023, n. 28448).
****
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4318/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Dichiara la contumacia di , quale socio accomandatario della RE OA s.a.s. di Controparte_2
DE SP.
2. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 7573/2021 emessa dal Tribunale di Parte_1
pagina 6 di 7 Napoli, pubblicata il 21.9.2021.
3. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore della in Parte_1 RO persona del legale rappresentante p.t., dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in €.2.904,5, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 20.5.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
4318 dell'anno 2021, vertente tra
(cf. , rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Silvestre. Parte_1 C.F._1
- APPELLANTE -
e
(p.i. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e RO P.IVA_1 difesa dall'avv. Francesco Lauro.
- APPELLATA –
e
, quale socio accomandatario della RE OA s.a.s. di DE SP. Controparte_2
-APPELLATA -contumace-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 7573/2021 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 21.9.2021, in tema di responsabilità extracontrattuale”.
CONCLUSIONI: Per entrambe le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il
13.2.2025 dalla difesa della e il 14.2.2025 dalla difesa di . RO Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 7 ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, la (con atto di Parte_1 RO citazione notificato, a mezzo pec, il 20.10.2021) e , quale socio accomandatario della RE Controparte_2
OA s.a.s. di DE SP (con atto di citazione notificato il 27.10.2021), proponendo appello avverso la sentenza n. 7573/2021 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 21.9.2021.
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In primo grado aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, ex sezione di Parte_1
Pozzuoli, la e , quale socio accomandatario della RE OA s.a.s. RO Controparte_2 di DE SP, al fine di conseguire il risarcimento dei danni (quantificati nella misura di euro 23.518,00) riportati in conseguenza delle lesioni (“frattura pluriframmentaria del II cuneiforme, infrazione base II metatarso”) patite in data 8.7.2008, nelle acque antistanti il porto di Baia, mentre era a bordo, in qualità di trasportato, sul gommone della detta società (cancellata per scioglimento in data 17.1.2011), noleggiato da Controparte_3 ed assicurato dalla RO
In particolare l'attore aveva dedotto che era caduto rovinosamente a terra all'interno del gommone a causa del pavimento scivoloso, in quanto usurato e privo di materiale antisdrucciolo.
E con tale sentenza il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dalla parte attrice, così statuendo: “a) rigetta la domanda proposta da;
b) condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Parte_1
, delle spese processuali, che liquida in € 3384,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese forf. in ragione RO del 15%, IVA e CPA come per legge;
c) pone le spese di CTU, come liquidate da separata ordinanza, definitivamente a carico di parte attrice. d) nulla sulle spese nei confronti di TT SP n. q. di socio accomandatario p.t. della società
[...]
,”. Controparte_4
In particolare il giudice di prime cure ha deciso la controversia nei detti termini ritenendo, in sintesi, che, in base a quanto emerso in fase istruttoria, non potesse ritenersi sufficientemente dimostrata la dinamica del sinistro come descritta in citazione, considerate le incongruenti dichiarazioni rese dai testi ( e ) Testimone_1 Testimone_2 tenuto anche conto di quanto riferito dallo stesso attore al consulente di ufficio, avendo il rappresentato Parte_1 una dinamica del sinistro totalmente diversa rispetto a quella indicata in citazione e descritta dai testi.
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ha censurato la sentenza n. 7573/2021 emessa dal Tribunale di Napoli sulla base di unico, Parte_1 articolato, motivo di gravame, lamentando l'erronea valutazione delle prove da parte del giudice di prime cure.
Secondo l'appellante il giudice di primo grado non avrebbe, erroneamente, considerato le prove documentali rappresentate dalla denuncia di sinistro a firma di e dal contratto di locazione di imbarcazione Controparte_2 da diporto chiarificatrici del fatto che la partenza fosse avvenuta dal porto di Bacoli.
Il che avrebbe giustificato anche il perché avesse dichiarato al ctu di trovarsi a Bacoli (quale porto di partenza) al momento dell'accaduto (anziché nel porto di Baia), a distanza di 13 anni dall'accaduto.
pagina 2 di 7 Inoltre, secondo , dalle dichiarazioni testimoniali non sarebbe emersa (contrariamente a Parte_1 quanto reputato dal primo giudice) alcuna contraddizione, ma solo incertezze dovute anche al lungo lasso temporale (circa 7 anni) intercorso dall'evento.
E, alla luce di quanto dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Onorevole Giudice adito, contrariis rejectis, in accoglimento della presente impugnazione, in completa riforma dell'appellata sentenza, per i motivi sopra esposti, dichiarare la esclusiva responsabilità della soc. e per l'effetto, condannarla, unitamente Controparte_5 CP_6
o alternativamente alla HDI ass.ni SPA, tenuta ai sensi della legge, al risarcimento in favore del sig, della somma di Parte_1
€.23518,00 oltre interessi, rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo ovvero di quelle somme maggiori o minori che il Giudice adito dovesse ritenere di giustizia, anche alla luce della espletata CTU, oltre interessi legali dal sinistro fino al soddisfo ed al danno da svalutazione monetaria. In ogni caso vittoria di spese, ANCHE QUELLE DI CTU, competenze ed onorari, DEI DUE GRADI DI GIUDIZIO, con riforma quindi della sentenza appellata anche in ordine alle spese del primo grado, con attribuzione al sottoscritto Avvocato.”.
Iscritta la causa al n. 4318/2021 del Ruolo generale, si è costituita in giudizio, con comparsa depositata in data
13.4.2022, la contestando l'ammissibilità, ex art. 342 c.p.c., e la fondatezza dell'avverso RO gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “-Dichiarare la inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'appello; - dichiarare comunque la infondatezza del gravame, confermando la sentenza di primo grado in ogni sua parte;
- condannare parte appellante ex art 96 c.p.c. attesa la temerarietà del presente giudizio per le ragioni di cui in epigrafe;
Con condanna di parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del presente grado di giudizio.”.
Non si è costituita in giudizio , convenuta in giudizio nella detta qualità di socio Controparte_2 accomandatario della RE OA s.a.s.
In data 19.1.2022 (come da annotazione telematica della cancelleria) è stato acquisito il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347, ultimo comma, c.p.c..
Con ordinanza del 12.7.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
17.10.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 22.1.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza del
18.2.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate tali note (il 13.2.2025 dalla difesa della e il 14.2.2025 dalla difesa di RO
), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 19.2.2025, concedendo alle parti i Parte_1 termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarata la contumacia di , quale socio accomandatario della RE Controparte_2
OA s.a.s. di DE SP, non essendosi costituita in giudizio nonostante la notifica dell'atto di appello
(perfezionatasi nei suoi confronti il 27.10.2021, come documentato telematicamente dall'appellante il 9.11.2021). pagina 3 di 7 ****
Ancora in via preliminare la Corte ritiene che sia infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla lamentando la violazione dell'art. 342 c.p.c. RO
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare – come indicato in precedenza nell'esposizione del motivo di gravame e come potrà constatarsi anche di seguito, in occasione dello scrutinio della doglianza mossa dall'impugnante – il punto della sentenza investito da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalle citate disposizioni del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, infatti, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto, invero, che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/03/2025,
n. 8279; Sez. II, Ord., 28/03/2025, n. 8247; Sez. lavoro, Ord., 24/03/2025, n. 7829; Sez. I, Ord., 19/03/2025, n.
7382).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
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Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello proposto da sia infondato e che, pertanto, non Parte_1 meriti accoglimento.
Il primo giudice, infatti, nel ritenere che l'attore (gravato dall'onere di dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa risarcitoria, ex art. 2697 c.c.) non avesse sufficientemente dimostrato la dinamica del sinistro così come pagina 4 di 7 descritta in citazione, ha fatto buon governo delle risultanze istruttorie.
Il Tribunale di Napoli è addivenuto, in particolare, a tale convincimento, ritenendo, in modo condivisibile, che le incongruenze emerse dalle dichiarazioni dei testi escussi ( e ) sia in ordine alla Testimone_1 Testimone_2 descrizione dell'azione che l'attore stesse compiendo al momento del sinistro (ossia che stesse per aprire il pozzetto di prua, secondo la prima, o che stesse ritirando l'ancora o istarla o sistemarla nel pozzetto, per l'altra), sia quanto alla posizione del gommone (in navigazione o, comunque, scorrendo la barca lentamente con il motore a folle, per la prima;
ferma per l'altro, nel senso che stavano per ripartire;
cfr. il verbale di udienza del 2.12.2015, contenuto nel fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, agli atti), rendessero inattendibili tali dichiarazioni.
Né tali incongruenze, proprio perché riguardanti circostanze decisive con riferimento alla dinamica del sinistro, sono superabili (contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante) sulla base del solo fatto che i testimoni fossero stati escussi a circa sette anni dall'accaduto.
Del resto il Tribunale di Napoli ha valorizzato tale convincimento anche rilevando come l'attore avesse riferito al ctu una dinamica del sinistro totalmente diversa da quella indicata in citazione e descritta dai testi escussi, avendo il dichiarato al consulente che all'interno del porto di Bacoli (non di Baia) scivolò e cadde a causa del Parte_1 bordo umido dell'imbarcazione, finendo con il piede destro nel pozzetto dell'ancora che risultava aperto, senza alcun riferimento alla pavimentazione del gommone, descritta come scivolosa nell'atto di citazione in quanto usurata e priva di materiale antisdrucciolo.
Ed è irragionevole spiegare tale discrasia – contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante- con un eventuale refuso od errore di stampa del consulente di ufficio o con la distanza temporale (circa 13 anni) tra il sinistro e le dichiarazioni rese dal all'ausiliario del giudicante o, ancora, con l'asserita confusione generata dal fatto Parte_1 che il gommone fosse stato noleggiato a Bacoli.
Non è superfluo precisare, del resto, che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (cfr. Cass. civ., Sez. I, 23/05/2014,
n. 11511; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 04/07/2017, n. 16467; Sez. lavoro, 07/01/2009, n. 42), non incontrando al riguardo altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (cfr. Cass. civ.,
Sez. I, 02/08/2016, n. 16056; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 28/12/2023, n. 36298).
E, in particolare, in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste – che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali,
pagina 5 di 7 ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite;
cfr. Cass. civ., Sez. II,
Ord., 09/08/2019, n. 21239; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord., 30/09/2021, n. 26547).
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Al rigetto dell'appello proposto da segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna dello Parte_1 stesso al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore della parte appellata (costituita) vittoriosa.
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia in base a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (anche se non è stata espletata istruttoria: cfr. cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez.
II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561), di cui al
D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva svolta nell'interesse della compagnia assicuratrice vittoriosa stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro da €.5.200,01 ad €. 26.000,00, in base al valore (euro 23.518,00) della controversia.
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Non ricorrono, inoltre, i presupposti della condanna dell'appellante ai sensi all'art. 96 c.p.c., come invece chiesto dalla parte appellata costituita nell'ambito dei propri scritti difensivi.
Ciò in assenza di elementi per reputare l'appello come espressione di un vero e proprio abuso del processo (cfr.
Cass. civ., Sez. I, Ord., 27/10/2023, n. 29831; Sez. I, Ord., 12/10/2023, n. 28448).
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Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4318/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Dichiara la contumacia di , quale socio accomandatario della RE OA s.a.s. di Controparte_2
DE SP.
2. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 7573/2021 emessa dal Tribunale di Parte_1
pagina 6 di 7 Napoli, pubblicata il 21.9.2021.
3. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore della in Parte_1 RO persona del legale rappresentante p.t., dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in €.2.904,5, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 20.5.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
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