Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 25/06/2025, n. 1407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1407 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 01407/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01184/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SI
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1184 del 2024, proposto da NN RI ER, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Assessorato Regionale dell'Economia- Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via RIno Stabile, n. 182;
per l’ottemperanza alla sentenza n. 3472/2023, pubblicata il 22.11.2023, con cui questa Sezione, nell’accogliere il ricorso in materia di accesso, ha dichiarato il diritto della ricorrente al rilascio da parte dell’amministrazione regionale resistente dei documenti richiesti, condannando quest’ultima al pagamento delle spese processuali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale dell'Economia- Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 la dott.ssa NNlisa Stefanelli e udito il difensore presente, così come specificato nel verbale;
Considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’odierno ricorso la sig.ra NNmaria ER ha chiesto di dare esecuzione alla sentenza n. 3472/2023, pubblicata il 22.11.2023, con cui questa Sezione, nell’accogliere il ricorso in materia di accesso, ha dichiarato il diritto della ricorrente al rilascio, da parte dell’Assessorato Regionale dell'Economia resistente, dei documenti richiesti, condannando la predetta amministrazione al pagamento delle spese processuali, che ha liquidato in complessivi Euro 1.200,00, oltre IVA, CPA, e spese generali.
L'amministrazione resistente non avrebbe provveduto a pagare le suddette spese processuali a favore della ricorrente, ed in relazione a tale inadempienza è stato proposto il ricorso in epigrafe, munito anche di richiesta di nomina di un Commissario ad acta .
L’Assessorato Regionale dell'Economia si è costituito in giudizio, depositando documentazione.
Con memoria depositata in data 2 marzo 2025 la ricorrente ha dichiarato che il Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito ha rimesso le somme per cui è causa con mandato di pagamento del 31.1.2025; ha, inoltre, insistito per la condanna alle spese del giudizio e al rimborso del contributo unificato.
Con successiva memoria del 28 marzo 2025 la medesima ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, stante l'integrale soddisfacimento della pretesa, ma ha insistito per la condanna alle spese da parte dell’amministrazione resistente.
Per pacifica giurisprudenza, la cessata materia del contendere che definisce il giudizio nel merito, con attitudine al giudicato formale e sostanziale “… consegue alla integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale fatto valere in giudizio a seguito di un provvedimento dell’Amministrazione, posto in essere spontaneamente e non in esecuzione di un ordine giudiziale ” (Cons. Stato, V, 7 aprile 2023, n. 3620; Cons. Stato, VI, 15 giugno 2020, n. 3767).
Nel caso di specie, il pagamento di quanto richiesto dalla ricorrente a titolo di spese processuali costituisce adempimento spontaneo non compulsato dal Tribunale e pienamente satisfattivo dell’interesse azionato, cui consegue la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, in conformità alla richiesta di parte ricorrente.
Il mandato di pagamento, intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso, giustifica la condanna dell’amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SI (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Assessorato Regionale dell'Economia- Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano in complessivi € 800,00 (euro ottocento/00) oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente
Luca Girardi, Primo Referendario
NNlisa Stefanelli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NNlisa Stefanelli | Francesco Bruno |
IL SEGRETARIO