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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 29/05/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. nr. 1253/2025
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1253/2025 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 11/03/2025 da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
Con l'avv. PANACCIONE RAFFAELE
- ricorrente -
nei confronti di
(già ) (C.F. CP_1 CP_2 C.F._2
Con l'avv. BUOSO GIOVANNI
- resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Causa trattenuta in decisione con ordinanza dell'8.5.2025, sulle seguenti conclusioni:
Per le parti: come da note del 15.5.2025 e del 16.5.2025
Per il Pubblico Ministero: “visto”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
− Con il ricorso riportato in epigrafe, agiva nei confronti di Parte_1 CP_2
, con cui allegava di aver contratto matrimonio in data 30.10.2010.
[...]
Dall'unione non nascevano figli.
Allegava:
1 - che la separazione tra i coniugi veniva omologata dal Tribunale di Cassino il 22.1.2014;
- essersi nel frattempo protratta ininterrottamente la separazione.
Chiedeva pronunciarsi il divorzio dalla moglie senza nulla statuire dal punto di vista patrimoniale, avendo i coniugi convissuto per brevissimo tempo ed essendo entrambi autonomi e autosufficienti.
− Si costituiva il 23.4.2025 , aderendo alla domanda di divorzio e nulla chiedendo a CP_1 titolo di assegno divorzile.
La stessa si opponeva, invece, alla richiesta di rifusione delle spese del giudizio formulata da controparte, in particolare contestando alla stessa di non aver previamente tentato di addivenire a ricorso congiunto.
− Con nota congiunta del 7.5.2025 le parti chiedevano la trattazione della prima udienza nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. data la sostanziale adesione della resistente alle domande del ricorrente.
− All'esito dell'udienza il Giudice, preso atto del contenuto delle rispettive note di trattazione, tratteneva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio.
***
Sulla domanda di divorzio
- La separazione tra i coniugi risulta essere stata omologata dal Tribunale di Cassino con decreto del
22.1.2014 (doc. “Omologa” ricorrente).
- Parte resistente costituendosi ha aderito alla domanda di divorzio: non v'è dunque contestazione sul perdurare della separazione e ciò comprova il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale fra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione
- Sussistono pertanto i requisiti di cui agli artt. 1 e 3, comma 2, lett. b), della legge n. 898/1970.
- Le parti hanno dato concordemente atto di essere economicamente autonome, senza formulare reciprocamente domande di natura patrimoniale.
- Non v'è materia di soccombenza, atteso che non vi è resistenza e lo scioglimento del vincolo necessita di intervento autoritativo.
***
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1253 /2025 R.G.:
− dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra (nato a [...] Parte_1
RG a Liri (FR) l'11.9.1964) ed (già ) (nata a [...] CP_1 CP_2 il 15.11.1963), celebrato il 30.10.2010, atto trascritto al n. 4, parte 1, Serie -, Uff. 1, anno 2010 del registro degli atti di matrimonio del Comune di San RG a Liri (FR);
2 − ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di San RG a Liri (FR) di procedere all'annotazione della sentenza;
− spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Treviso nella Camera di Consiglio del 27/05/2025
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
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