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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/03/2025, n. 2437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2437 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 37165/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE X CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Grazia Fedele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio R.G. n. 37165/2019 promosso da
C.F. – C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
ttori - (Avv. Marco C.M. Impelluso) CodiceFiscale_2
contro
C.F./P. Iva - convenuta – (Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Paolo Garau) nonché contro
– convenuto contumace - CP_2
e
- convenuta contumace – Controparte_3
Oggetto: RESPONSABILITA' EX ART. 2054 C.C.
Conclusioni
Come da fogli depositati per via telematica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Sintesi dello svolgimento del giudizio
Con atto di citazione regolarmente notificato i IG.ri e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio innanzi all'intestato Tribunale, Controparte_1 pagina 1 di 19 nonché al fine di ottenerne la condanna al CP_2 Controparte_3
risarcimento dei danni patiti a seguito dell'incidente stradale avvenuto il 02.09.2016 in via Angelo Siffredi in Genova. Gli attori deducevano che, alle ore 18:00 circa, il IG.
, a bordo del motociclo Kawasaki di proprietà del IG. , Parte_2 Parte_1
impattava contro il veicolo Opel Astra, condotto e di proprietà del IG. CP_2 assicurato presso quest'ultimo, effettuando manovra di svolta a Controparte_3
sinistra per invertire il senso di marcia, superava la doppia striscia longitudinale continua, urtava il motoveicolo, facendo rovinare il IG. al suolo così Parte_2
procurandogli lesioni.
Sul luogo del sinistro interveniva la Polizia municipale del Comune di Genova che redigeva relazione di incidente stradale (doc. 1 attori).
Il IG. veniva immediatamente trasportato all'Ospedale Villa Scassi, Parte_2 dove veniva riscontrata “frattura L2 amielica, frattura ileoischiopubica destra, contusione polmonare sinistra” e, quindi, ricoverato presso il reparto di Anestesia e
Rianimazione per le cure necessarie.
Gli attori deducevano inoltre che, sulla base della relazione medico legale di parte (doc.
35 att.), veniva riconosciuto al IG. , per le lesioni riportate, un danno Parte_2
biologico del 24-25%, oltre un'invalidità assoluta di 40 giorni, e un'IT al 75% per 90 giorni, IT al 50% per 90 giorni oltre IT al 25% per altri 192 giorni;
che, stante le gravi ripercussioni sulle abitudini di vita, risultava preclusa l'attività di equitazione che era solito praticare (doc. 58 att.).
Gli attori allegavano inoltre che il IG. aveva sostenuto spese mediche Parte_2
pari a circa Euro 6.535,64; che a seguito del sinistro, lo stesso riportava danni materiali al casco e agli occhiali;
che, a seguito delle menomazioni, riportava una riduzione della retribuzione pari ad Euro 851,98.
Gli attori deducevano infine che il sig. , quale proprietario del Parte_1
motoveicolo Kawasaki, aveva subito danni materiali e, in ragione della antieconomicità della riparazione del veicolo incidentato, si era visto costretto a rottamarlo, acquistandone uno nuovo al prezzo di Euro 11.801,53 (doc. 54 att.). Precisavano inoltre pagina 2 di 19 che, nel corso della trattativa stragiudiziale, aveva corrisposto Controparte_4
l'importo di Euro 3.650,00 (doc. 17 att.), trattenuto in acconto sul maggior danno patito.
Sulla base di tali premesse, gli attori instavano per la condanna di Controparte_1
di nonché di previo accertamento delle
[...] CP_2 Controparte_3
responsabilità del quale proprietario e conducente della Opel Astra, al CP_2
risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del sinistro del 02.09.2016 e per la rifusione delle spese di lite, oltre a quelle sostenute nella fase stragiudiziale.
Contr Si costituiva tempestivamente in giudizio solo contestando la ricostruzione del sinistro per come svolta dagli attori e concludendo in via principale per il rigetto delle domande attoree. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, chiedeva che fossero dichiarate congrue le somme già liquidate nella fase stragiudiziale in relazione al danno materiale al motoveicolo e di voler tenere conto in sede di liquidazione del danno fisico delle somme già versate dalla in favore del Comando Legione Carabinieri "Liguria", pari ad € Controparte_4
14.902,80.
All'esito dell'udienza a trattazione scritta del 23.06.2020, il sottoscritto Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di e di CP_2
e assegnava alle parti costituite i richiesti termini di cui all'art. 183 Controparte_3
co. 6 c.p.c.. Alla scadenza di questi, riteneva parzialmente ammissibili le prove orali dedotte dalle parti, riservandosi all'esito dell'istruttoria orale l'ammissione della CTU medico legale e della CTU sui danni al motoveicolo, e rinviava la causa all'udienza del
5.11.2021, delegando la Gop dott.ssa per l'assunzione della prova ammessa. Per_1
All'udienza del 05.11.2021, veniva escussa una sola teste (IG.ra e non Testimone_1 compariva il IG. a rendere l'interrogatorio formale deferitogli. Con CP_2 provvedimento del 19.11.2021, il sottoscritto Giudice, visto l'art. 203 c.p.c., delegava per l'escussione del teste non comparso (sig.ra ) il Tribunale di Genova. Tes_2
All'esito dell'istruttoria orale, questo Giudice disponeva CTU medico legale sulla persona del IG. . A seguito della CTU, il sottoscritto Giudice, ritenuta Parte_2
la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza pagina 3 di 19 del 18.01.2024 tenutasi con le modalità della trattazione scritta. La causa veniva quindi trattenuta in decisione alla scadenza dei termini massimi di legge per conclusionali e repliche.
2.La dinamica del sinistro e la responsabilità dei conducenti
All'esito dell'istruttoria svolta, la dinamica del sinistro può essere ricostruita tenendo conto di quanto riscontrato dalle Forze dell'Ordine intervenute sul luogo del sinistro poco dopo la sua verificazione (doc. 1 att.) – come del resto confermato anche dall'agente all'udienza del 05.11.2021 -, delle dichiarazioni rese Testimone_1 nell'immediatezza del sinistro, nonché delle successive dichiarazioni rese dal teste in udienza, nonché della mancata presenza ex art. 232 c.p.c. del convenuto contumace a rendere interrogatorio formale deferitogli.
Il IG. , conducente del motoveicolo Kawasaki, ha dichiarato quanto Parte_2 segue agli agenti verbalizzanti: “Ero alla guida della moto di mio fratello e procedevo da ponente a levante nella prima corsia a mare all'interno alle righe bianche, parallela alla corsia dei bus di via Siffredi, quando giunto un po' dopo il benzinaio dell'IP un'autovettura che proveniva da levante faceva inversione di marcia e l'ho ritrovata davanti, ho frenato ma l'impatto è stato inevitabile. Prima ho picchiato contro
l'autovettura e poi sono caduto a terra sentendo un forte dolore alla schiena” (pag. 6 doc. 1 att.)
La IG.ra unica teste oculare, che proveniva dalla stessa direzione del Tes_2
motociclo condotto dalla IG. , ovvero la direzione di marcia opposta rispetto al Pt_2
IG. ha dichiarato all'udienza di assunzione prova delegata presso il Tribunale di CP_2
Genova: “Ricordo che c'era traffico, era tardi, non ricordo l'ora né la data, si procedeva molto lentamente;
ricordo di essermi fermata per consentire ad una vettura che viaggiava nella direzione opposta rispetto a me di effettuare una manovra di svolta
a sinistra. Ad un tratto ho visto un ragazzo a bordo di una moto cadere, viaggiava nella mia stessa direzione, non so come sia successo, mi sono subito preoccupata di soccorrere il ragazzo vedendolo per terra. ADR: via Angelo Siffredi all'epoca del
pagina 4 di 19 sinistro aveva una sola corsia, ma molto larga per il transito delle auto, quella percorsa da me, e poi c'era anche la corsia riservata gli autobus. Come ho detto io non ho visto la moto del sig. sopraggiungere;
l'ho visto quando è caduto insieme allo Pt_2 scooter. […] Confermo che l'auto effettuò una manovra di svolta a sinistra;
non so se volesse invertire la marcia;
mi pare che in quel punto ci fosse un benzinaio […] E' vero la vettura proveniva dall'opposta direzione, come ho detto vidi che voleva svoltare a sinistra in corrispondenza del benzinaio ed io mi fermai, anche perché procedevo a passo d'uomo, e consentii la manovra di svolta a sinistra alla Opel […] E' vero l'auto svoltando si portò nella mia medesima corsia;
tuttavia non so dire a che punto della manovra di svolta si verificò la collisione con la moto”. (verbale prova delegata).
Il IG. sentito dagli agenti verbalizzanti ha dichiarato quanto segue: CP_2
“Transitavo nella via Siffredi da levante verso ponente sulla corsia lato mare, più vicino alla linea di mezzeria, giunto all'altezza del distributore IP inserivo la freccia fermandomi in attesa che qualcuno mi facesse passare. Quando ne ho avuto la possibilità, dato che un'autovettura Fiat Punto mi lasciava passare, effettuavo la svolta
a sinistra per invertire la marcia ma non mi accorgevo che un motociclo stava sopraggiungendo sulla corsia bus e lo urtavo con la fiancata destra” (pag. 5 doc. 1 att.).
Lo stesso disegno con i rilievi, allegato al verbale di incidente, esplicita la dinamica del sinistro.
Ciò posto, deve ritenersi in primo luogo che il IG. conducente dell'autoveicolo CP_2
Opel Astra, con la sua condotta di guida, si rendeva responsabile della violazione dell'art. 154 C.d.S, in quanto, nell'invertire il senso di marcia, ometteva di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenuto conto della loro posizione e del traffico intenso, e superava la doppia linea longitudinale continua, così violando anche l'art. 146 co. 2 C.d.S. (infrazione, questa, contestatagli nel verbale di incidente).
Posta pertanto la prevalente responsabilità del conducente dell'Opel Astra nella determinazione del sinistro, deve esaminarsi se possa ritenersi superata la presunzione di corresponsabilità che l'art. 2054 comma 2 c.c. pone a carico di tutti i conducenti pagina 5 di 19 coinvolti. A tale proposito giova ricordare che, in tema di scontro tra veicoli,
l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta, di per sé, il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, ovvero la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza, e di essere stato messo in condizioni di non potere fare alcunché per evitare il sinistro.
In particolare, anche l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (Cass. 9528/2012).
Invero, nel caso di specie si rileva come, né dalla relazione dell'incidente né dalla dichiarazione del teste oculare, possa individuarsi l'esatta localizzazione del punto d'urto. Non risulta neppure che il motociclo condotto dall'attore si trovasse al momento dell'impatto sulla corsia preferenziale riservata ai mezzi pubblici, non potendo far prova a suo favore la dichiarazione resa alla Polizia Locale dal peraltro non comparso a CP_2 rendere l'interrogatorio formale a lui deferito. Se poi il motociclo avesse davvero sconfinato nella corsia preferenziale, tale violazione di per sé non pare aver avuto efficacia causale sul sinistro, dal momento che, prima di portarsi sulla corsia opposta superando la doppia linea continua, il avrebbe comunque dovuto verificare la CP_2
provenienza di altri veicoli dal senso opposto, portando il suo sguardo anche oltre l'autovettura che si era fermata per consentirgli tale manovra vietata.
Neppure è stato possibile desumere la velocità del motoveicolo Kawasaki condotto dall'attore IG. . Nondimeno, anche se tale velocità fosse stata Parte_2
ricompresa nei limiti previsti per quel tratto stradale, non sarebbe stata adeguata alle condizioni di traffico intenso, come dimostra anche la gravità dei danni riportati dai due veicoli a seguito dell'impatto.
Ne deriva che, in base alla ricostruzione del sinistro di cui sopra, deve ritenersi che pagina 6 di 19 l'eccessiva velocità del motociclo, in relazione alle predette circostanze, abbia inciso tanto sul verificarsi dell'impatto quanto sulla gravità delle sue conseguenze, rendendo impossibile ad entrambi i conducenti di porre in essere, tempestivamente, efficaci manovre di emergenza.
Alla luce di tutto quanto sopra si ritiene che la responsabilità nella determinazione del sinistro per cui è causa vada ascritta nella misura dell'80% a carico del conducente dell'autoveicolo Opel Astra, e del 20% a carico del conducente del CP_2
motoveicolo Kawasaki, . Parte_2
3. I danni subiti dal sig. Parte_2
3.1.Sul danno non patrimoniale
Non rimane che concentrarsi sugli aspetti del quantum debeatur.
Per quanto riguarda il danno non patrimoniale subito dal sig. , vanno Parte_2
richiamate le conclusioni della CTU medico-legale del dott. da Persona_2
condividersi in quanto congruamente ed esaustivamente motivate dal punto di vista logico e metodologico, frutto di un'accurata ed approfondita analisi della documentazione medica agli atti, sono le seguenti:
“Il quadro clinico documentato con molteplici indagini cliniche e numerosissime immagini strumentali, appare quindi del tutto compatibile con una tipologia lesiva
(lesività da energia fisica) che, per le sue caratteristiche intrinseche, ben si accorda con la modalità risultante agli atti, vale a dire quelle derivanti da un violento impatto contro strutture resistenti (dapprima quelle esterne dell'autoveicolo - era infatti caricato dall'auto, indi col selciato stradale - è segnalata proiezione distanza) con conseguenti menomazioni derivanti da lesioni a carico della colonna lombo-sacrale, del
pagina 7 di 19 bacino, oltre che del rachide cervicale. Le lesioni e le conseguenti menomazioni, risultano quindi in diretto nesso causale col trauma in oggetto.[…]
si ritiene che non abbia potuto attendere, in maniera pressoché Parte_1
assoluta (100 %), alle quotidiane occupazioni per un periodo di 40 giorni; […].
Successivamente a tale periodo furono necessari, per addivenire ad una ripresa, pur parziale delle comuni attività, ulteriori 200 giorni che devono equamente essere suddivisi in: 60 giorni, mediamente al 75%, 60 giorni, mediamente al 50% ed ulteriori
80 giorni, mediamente al 25%.
Passando alla quantificazione del grado di “sofferenza menomazione-correlata”, essa può essere indicata in una Misura “Elevata” per quanto attiene il periodo di tempo corrispondente all'inabilità temporanea.
il postumo complessivo permanente risulta essere valutabile nella misura del 20%
(venti punti percentuali) con riferimento al danno biologico, in conformità ad i comuni barème valutativi.
In considerazione dei postumi permanenti, è più che plausibile la sussistenza, ancorché occasionale, da parte del IG. , di effetti negativi che riverberano sul Parte_1
“fare quotidiano”; in particolare, al di là di una probabile, ma non continua, sintomatologia dolorosa soggettiva (credibilmente in occasione di sforzi fisici, mutamenti climatici, posture protratte, eccetera), vi è senz'altro una minima impotenza funzionale (certamente non assoluta ma correlata a sforzi intensi, ovvero a posture protratte, forzate, nel tempo) a carico del rachide dorso–lombo-sacrale oltre che una limitazione, pur in misura minore, a carico del distretto anatomo-funzionale bacino- arto inferiore destro;
ciò, si ribadisce, solo in occasione di particolari situazioni, insite certamente, ma non continue, all'interno delle attività quotidiane
pagina 8 di 19 Passando alla quantificazione del grado di “sofferenza menomazione-correlata”, essa può essere indicata in una Misura “lieve” per quanto attiene al postumo permanenti
[…]
Dalla documentazione allegata in atti risultano effettuate spese di diagnosi e cura per €
3.135,91 (Tremilacentotrentacinque/91) da ritenersi pertinenti e congrue”.
Ed allora, circa gli aspetti del quantum debeatur, le lesioni riportate dal IG. Parte_2
a seguito del sinistro hanno comportato, secondo la valutazione espressa dal
[...]
C.T.U., un periodo di inabilità temporanea di 40 giorni al 100%, di 60 giorni al 75%, di 60 giorni al 50% e di 80 giorni al 25%. Il CTU ha peraltro valutato che il danno temporaneo subito dall'attore IG. ha determinato una sofferenza Parte_2
soggettiva di grado elevato;
quindi, si stima confacente ad un integrale ristoro un importo giornaliero per l'invalidità temporanea assoluta di Euro 140,00, facendo una media tra i vari periodi. Complessivamente si ottiene dunque l'importo di Euro
18.900,00.
Circa la liquidazione del danno biologico permanente del 20%, tenuto conto della gravità delle lesioni e dell'entità dei postumi permanenti, avuto riguardo ai criteri di liquidazione del danno alla persona indicati dall'Osservatorio sulla giustizia civile di
Milano Edizione 2024, nell'ottica di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, può essere riconosciuto per i postumi permanenti, avuto riguardo all'età del
IG. (30 anni) all'epoca della stabilizzazione dei postumi permanenti Parte_2
(fine malattia in data 10.04.2017), l'importo in moneta attuale di Euro 88.600,00. Tale importo deve essere aumentato del 10% a fronte delle difficoltà di svolgere sforzi attestata dal CTU, oltre che della minima impotenza funzionale a carico del rachide dorso-lombo-sacrale e del distretto bacino-arto inferiore destro, tale da riverberarsi se non sulle ordinarie attività quotidiane, certamente sulla pratica della disciplina sportiva della equitazione, documentata dal report fotografico sub doc. 58 att., pertanto la somma liquidabile è pari ed Euro 97.460,00.
pagina 9 di 19 Sommando gli importi sopra liquidati per invalidità temporanea e permanente si ottiene l'importo complessivo di € 116.360,00.
Come detto sopra, l'apporto causale della responsabilità del IG. ex art. 2054 c.c. CP_2 deve essere quantificato nell'80%, così dovendosi di conseguenza ridurre il risarcimento dei danni spettante al IG. alla somma di Euro 93.088,00. Parte_2
Sulla predetta somma, prima devalutata e poi via via rivalutata (cfr. Cass. SS.UU. n.
1712/1995), vanno calcolati gli interessi compensativi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. (stimato equo dal Tribunale) a far tempo dalla data del sinistro (02.09.2016) fino alla data della presente pronuncia. Sulla somma così determinata sono poi dovuti i soli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
Deve pertanto essere respinta la richiesta attorea di calcolare i predetti interessi compensativi al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 c.p.c. a far tempo dalla data della domanda, in quanto, in assenza allo stato di una pronuncia delle Sezioni Unite della
Suprema Corte sul punto1, a parere di questo Giudice, in materia di obbligazioni risarcitorie di fonte extracontrattuale, devono condividersi, sulla scorta dei principi dottrinari e giurisprudenziali consolidatisi da decenni, le argomentazioni così efficacemente espresse in parte motiva nella sentenza della Cassazione, Sez. 3, n.
21936/2014 (par.
4.2 di pag. 7):
“Il debitore del risarcimento del danno aquiliano è in mora ex re dal giorno del fatto illecito (art. 1219, comma 2, n. 1, c.c.).
La mora nell'adempimento dell'obbligo di risarcire il danno come noto non produce interessi legali: non ai sensi dell'art. 1283 c.c., né ai sensi dell'art. 1224 c.c.: l'una e
l'altra di tali norme sono infatti dettate con esclusivo riferimento all'ipotesi di ritardato pagamento di debiti di valuta, nozione nella quale non rientra l'obbligo di risarcimento, che ha natura di obbligazione di valore. 1 Invero i principi affermati dalla recentissima Cass. S.U. n. 12449/2024 concernono la fase esecutiva del giudizio, confermando il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo laddove la pronuncia si riferisca - anche in parte motiva - genericamente agli “interessi legali”, da calcolarsi quindi in base al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. anche dopo la proposizione della domanda. pagina 10 di 19 La mora nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria non è tuttavia senza effetti: essa comporta l'obbligo del debitore di risarcire al creditore il pregiudizio rappresentato dalla perduta possibilità di investire la somma spettantegli a titolo di risarcimento, e ricavarne un lucro finanziario.
Tale danno, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., può essere monetizzato anche sotto forma di interessi, purché sia ben chiaro che:
(a) quelli in esame non sono interessi in senso tecnico, cioè frutti civili del credito principale, ma una voce o componente dell'unico credito risarcitorio;
(b) vanno liquidati ad un saggio equitativamente scelto dal giudice, secondo le circostanze del caso concreto;
(c) vanno applicati sulla semisomma, cioè la media tra il credito risarcitorio espresso in moneta dell'epoca del fatto illecito, e lo stesso credito espresso in moneta dell'epoca della liquidazione, ovvero - il risultato è analogo - sul credito espresso in moneta nell'epoca del fatto, e poi rivalutato anno per anno (per tutti questi principi si veda la fondamentale decisione pronunciata da Sez. U, sentenza numero 1712 del 17/02/1995, rv 490480).”.
Del resto l'art. 1284 c.c. è collocato nella Sezione I del Titolo I del Libro IV del codice civile, intitolata “Delle obbligazioni pecuniarie”, noto essendo che tali sono per definizione quelle che hanno ad oggetto sin dal loro sorgere una somma determinata di denaro. Inoltre, ad avviso di questo Giudice, alla stregua di una interpretazione letterale e logica, nonché complessiva, delle norme dettate dal codice civile in materia, non vi sono ragioni per discostarsi da quanto affermato più di recente dalla stessa Suprema
Corte, secondo cui “il saggio d'interesse previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. si applica esclusivamente in caso di inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale, dal momento che, qualora tali obbligazioni derivino, invece, da fatto illecito o dalla legge, non è ipotizzabile nemmeno in astratto un accordo delle parti nella determinazione del saggio, accordo la cui mancanza costituisce presupposto indefettibile di operatività della disposizione.” (Cass. Sez. 2, 07/11/2018, n. 28409).
pagina 11 di 19 Infine, anche a voler aderire ad una tesi estensiva rispetto all'applicazione dell'art. 1284 co. 4 c.c., non essendo nel caso di specie la relativa richiesta fondata sulla deduzione di circostanze anche a livello solo presuntivo, vanno recepite - ad ulteriore suffragio di quanto sopra - le indicazioni di un altro recente arresto della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. (Nella specie, la S.C. - rilevando che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi "compensativi" non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. - ha rigettato il motivo riguardante il riconoscimento di detti interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., anziché al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c., perché il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro, in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito).” (Cass. Sez. 3, 05/07/2023, n.
19063).
3.2. Sul danno patrimoniale
Quanto al danno patrimoniale subito dal sig. , vanno anzitutto Parte_2
considerate le spese mediche e di cura, riconosciute congrue dal CTU, pari a complessivi Euro 3.867,91 (Euro 3.135,91 per le spese e Euro 732,00 per la consulenza) che rivalutati dal 31.12.2016 (data intermedia equitativamente individuata) ad oggi sono pari a Euro 4.660,00, importo da decurtarsi del 20% per il contributo causale dell'attore, così ottenendosi la somma di € 3.728,00. Su tale somma devono essere calcolati gli interessi compensativi secondo i già enunciati criteri (v. Cass. SS.UU. n. 1712/1995).
pagina 12 di 19 Quanto alle spese di CTU e di CTP sostenute da parte attrice, per come documentate
(docc. 60 e 61 att.), sulle stesse si provvederà di seguito in sede di regolamento delle spese di lite.
Per quanto attiene ai danni materiali al casco e agli occhiali la teste ha Tes_2 dichiarato: “Non ricordo se il IG. avesse casco e occhiali danneggiati;
non ci ho Pt_2 fatto caso”. Tuttavia le modalità del sinistro lasciano presumere che tali oggetti abbiano subito danni tali da non renderli riparabili, per la cui stima occorrerebbe conoscere la data e il prezzo di acquisto degli stessi, onde calcolare anche una percentuale di degrado d'uso.
Se non che l'attore non ha prodotto né scontrini né fatture relativi al casco e agli occhiali da lui indossati in occasione del sinistro, ma ha prodotto sub doc. 43 att. un preventivo (datato 26.9.2017, successivo di un anno circa rispetto alla data del sinistro) del casco da acquistare in sostituzione del precedente, di marca e modello differenti (v. fotografie in bianco e nero del casco danneggiato sempre sub doc. 43 att.), nonché un preventivo valido fino al 3.8.2017 per l'acquisto di occhiali da sole Rayban, in sostituzione di quelli che indossava e che sono raffigurati nelle fotografie allegate, poco chiare perché in bianco e nero. Pertanto questo Giudice ritiene congruo liquidare la somma equitativamente individuata pari ad Euro 300,00. Tale somma deve essere ridotta stante il concorso di colpa dell'attore, così arrivandosi a Euro 240,00. Tale somma, essendo stata determinata in via equitativa, va considerata come già rivalutata alla data odierna, e sulla stessa devono essere calcolati gli interessi al saggio di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dalla presente pronuncia al saldo.
Il IG. ha domandato, altresì, il risarcimento del danno patrimoniale da Parte_2
lucro cessante, con particolare riferimento alla perdita economica subita durante il periodo di inabilità temporanea, limitandolo ai mesi da gennaio a marzo 2017, ed avuto riguardo alla media della retribuzione percepita negli stessi mesi nei due anni precedenti.
Per provare tale diminuzione di reddito ha prodotto le buste paga dei mesi gennaio, febbraio e marzo relative agli anni 2015, 2016 e 2017 (docc. 44-46 att.).
pagina 13 di 19 In proposito si osserva anzitutto che il criterio di calcolo adottato da parte attrice non appare conforme al dettato di cui all'art. 137 Cod. Ass., che prevede che, agli effetti del risarcimento del danno derivante dagli effetti dell'inabilità temporanea o permanente su un reddito di lavoro dipendente, questo debba determinarsi sulla base del reddito di lavoro che risulta il più elevato tra quelli degli ultimi tre anni, evidentemente anteriori al sinistro, avvenuto nella specie in data 2.9.2016. E' presumibile che parte attrice abbia tralasciato il reddito percepito nel 2014, in quanto dalle buste paga prodotte emerge una promozione al grado conseguita in data 2.4.2014.
A prescindere da ciò, sempre dalla lettura delle buste paga prodotte, si evince che nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017 il sig. , Carabiniere, assente dal Parte_2
lavoro per malattia (come di seguito meglio precisato), ha percepito il trattamento economico fondamentale lordo di € 1.955,89, evidentemente senza straordinari (sotto forma di servizi esterni, notturni e festivi), che invece risultano nello stesso periodo nelle due annualità precedenti.
Ebbene, ai fini che ci riguardano di tali emolumenti straordinari (peraltro condizionati nell'an a specifiche ed effettive esigenze contingenti del datore di lavoro) non si può tenere conto, in quanto “nella liquidazione del danno patrimoniale da invalidità permanente di lavoratori dipendenti, occorre prendere in considerazione il reddito percepito in concreto e corrispondente alle competenze effettive al netto delle ritenute e degli emolumenti straordinari” (v. da ultimo Cass. Sez. L., 15/09/2023, n. 26654).
La domanda attorea va quindi respinta in parte qua.
In questa sede va anche esaminata l'eccezione riconvenzionale di compensazione Contr avanzata da on la comparsa costitutiva depositata in data 11.3.2020 (da ritenersi tempestiva rispetto alla prima udienza originariamente fissata ex art. 168 bis co. 5 c.p.c. al 24.3.2020 e poi differita d'ufficio al 23.6.2020 nel corso del periodo della c.d. sospensione necessaria da ), ovvero quella di “voler tenere conto in sede di Pt_3
liquidazione del danno fisico delle somme già versate dalla in favore Controparte_4 del Comando Legione Carabinieri "Liguria", pari ad € 14.902,80”. Cont ha infatti dedotto che il sig. Carabiniere in servizio presso il Parte_2
pagina 14 di 19 Comando Legione Carabinieri "Liguria", non ha subito in conseguenza dell'evento oggetto di giudizio alcuna perdita di reddito, avendo continuato a percepire il proprio regolare stipendio. Ed anzi, con comunicazione del 18.01.2018 (docc.
7-8 conv.) lo stesso Comando Legione Carabinieri "Liguria" avanzava nei confronti dell' CP_1
specifica richiesta di risarcimento degli emolumenti versati durante lo stato della malattia, dal 2.09.2016 al 31.03.2017, al dipendente infortunato. Tali emolumenti, considerato lo stipendio mensile per complessivi € 1.955,89 venivano quantificati in €
13.756,43 oltre ad € 1.146,37, e quindi in complessivi € 14.902,80. La Controparte_4
in qualità di corrispondente in della provvedeva dunque, in CP_4 Controparte_3
data 20.03.2019 al rimborso dei predetti emolumenti in favore dell'Amministrazione
Militare richiedente a mezzo bonifico bancario (doc. 9 att.).
Ciò posto, se da un lato la documentazione innanzi richiamata vale a corroborare il rigetto della domanda di avente ad oggetto il danno patrimoniale da Parte_2 lucro cessante, dall'altro lato è di tutta evidenza che tali somme, che sono peraltro state rimborsate all'Amministrazione Militare in qualità di datore di lavoro dell'attore, non possono essere compensate con alcuna delle poste di danno richieste da Parte_2
, non essendovi né identità né omogeneità (v. per analogia i criteri sanciti in tema
[...]
di danno differenziale da Cass. n. 30293/2023), tanto più con le somme liquidate per il danno fisico.
4. Sul danno patrimoniale subito dal IG. Parte_1
Per quanto attiene al quantum in relazione ai danni materiali alla moto Kawasaki ZR750 tg. EC14197 di proprietà dell'attore IG. occorre rilevare quanto segue. Parte_1
L'attore produce preventivo di riparazione pari ad Euro 6.877,14 (doc. Parte_1
47 att.) e la successiva perizia (doc. 48) che attesta un valore ante sinistro del motoveicolo circa ad Euro 6.000,00 sulla base di “una ricerca di mercato on-line, su vari siti web dedicati alla compravendita di motocicli usati” (pag. 3 doc. 48 att.).
In fase stragiudiziale, il perito della compagnia stimava un valore commerciale del mezzo pari ad Euro 4.700,00 ed effettuava una valutazione dei danni in Euro 2.933,00,
pagina 15 di 19 oltre iva se dovuta per Euro 645,26, per un totale complessivo di Euro 3.578,26 (doc. 3 conv.).
Pertanto, la alla luce della perizia espletata dal proprio accertatore, Controparte_4
offriva in via transattiva la somma di Euro 3.650,00 per il danno materiale, oltre a €
600,00 per spese legali, con assegni circolari in data 10.3.2017 (doc.
5. conv.).
Questo Giudice ritiene maggiormente attendibile la valutazione del mezzo ante sinistro pari ad euro 4.700,00, in quanto tiene conto dello stato d'uso (buono) e dei kilometri percorsi, onde la riparazione non può ritersi antieconomica, tenuto conto che il doc. 3 conv. elenca voci di danno coerenti con i danni riportati dal motociclo in questione e costi dei pezzi di ricambio e della manodopera (11 anziché 15 ore di cui al preventivo attoreo) in linea con i dati della comune esperienza.
Nulla è dovuto a titolo di rottamazione del mezzo, né a titolo di immatricolazione di nuovo mezzo, in ragione della non antieconomicità della rottamazione.
Non sono neppure dovuti il bollo auto già versato ed il premio assicurativo non goduto, in quanto il bollo è una tassa non sulla circolazione, ma sulla proprietà, ed atteso che il veicolo avrebbe dovuto essere coperto ai fini RCA anche nel tempo necessario per la stima dei danni e per la riparazione. Dal momento in cui poi il veicolo venga ceduto o rottamato, ricorrono i presupposti per richiedere alla Compagnia assicurativa la restituzione del premio non goduto.
L'importo incassato da pari a Euro 3.578,26 deve quindi ritenersi Parte_1
satisfattivo, tenuto conto che anche tale voce di danno dovrebbe essere proporzionalmente ridotta del 20% in ragione del concorso di colpa del conducente del motociclo, il che assorbe tra l'altro le spese sostenute per lo smontaggio necessario ai fini della perizia (€ 164,00 oltre IVA – v. doc. 53 att.). CP_4
5. Sulle spese legali e stragiudiziali
pagina 16 di 19 Quanto alle spese per l'assistenza legale stragiudiziale, occorre rammentare che:
“le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre- contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova” (Cass. Ord. 24481 del 04/11/2020). Ed ancora: "Le spese di assistenza legale stragiudiziale hanno natura di danno emergente e vanno liquidate secondo le tariffe forensi;
la quantificazione del compenso dovuto per tale attività, se determinata in misura compresa tra i minimi e i massimi tariffari, costituisce oggetto di apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità" (Cass. n.
2644/2018).
Recentemente è stato affermato anche che “in caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all'assistenza di uno studio di consulenza infortunistica stradale ai fini dell'attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l'intervento del suddetto studio non abbia fatto recedere
l'assicuratore dalla posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda che era stata oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all'esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento” (Cass. Sez. 6, 26/05/2021, n. 14444).
Parte attrice ha documentato (v. docc. da 9 a 33 att.) la corrispondenza intercorsa anteriormente alla causa tra GS Gestione Sinistri s.r.l. e/o per essa Controparte_4 così assolvendo all'onere probatorio circa l'effettività dell'attività stragiudiziale prestata e circa la sua estensione anche temporale.
Non essendo poi opponibile ai terzi il mandato conferito dagli attori a GS Gestione
Sinistri s.r.l. e la quantificazione del compenso (non ancora corrisposto) in esso prevista
(v. docc. 7 e 8 att.), ed alla luce dei sopra citati principi giurisprudenziali, spetta poi in pagina 17 di 19 concreto a questo Giudice sulla base della relativa tariffa la quantificazione delle spese di assistenza legale stragiudiziale, che si stima equo liquidare nell'importo di Euro
3.500,00, ricompreso tra i minimi ed i medi dello scaglione di riferimento.
Da tale somma devono essere detratti Euro 600,00 versati da a Controparte_4
nel marzo 2017 (doc. 5 conv.), che rivalutati e maggiorati di interessi Parte_1
legali sulla somma via via rivalutata (per rendere omogenei i fattori di calcolo) sono pari a Euro 791,29. Residuano quindi ancora da corrispondere a titolo di spese legali stragiudiziali Euro 2.708,71, importo sul quale sono dovuti i soli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo, trattandosi di somme non ancora corrisposte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della causa e della natura delle questioni trattate.
Le spese della CTU disposta, come già liquidate in corso di causa, vengono poste definitivamente a carico della convenuta CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione X civile, in persona del G.U. dott.ssa Grazia Fedele, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la responsabilità concorrente dell'attore (nella misura Parte_2
del 20%) e del convenuto assicurato con CP_2 Controparte_3
(nella misura del 80%) nella causazione del sinistro del 02.09.2016;
2) per l'effetto dichiara tenuta e condanna la convenuta ai sensi dell'art. CP_1
126 Cod. Ass. a corrispondere all'attore l'importo complessivo Parte_2
di Euro 97.056,00, già decurtato del suo contributo causale nel sinistro, oltre interessi come specificato in motivazione sui singoli importi liquidati a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale;
pagina 18 di 19 3) dichiara inoltre tenuta e condanna a corrispondere agli attori a titolo CP_1 di spese stragiudiziali l'importo di Euro 2.708,71;
4) respinge la domanda dell'attore , dovendo ritenersi satisfattivo Parte_1
quanto ricevuto ante causam, anche in ragione del contributo causale nel sinistro dell'attore ; Parte_2
5) dichiara tenuta e condanna a rifondere agli attori le spese di lite, che CP_1
liquida in Euro 1.545,00 per esborsi (ivi comprese le spese di CTP, previa riduzione ex art. 92 c.p.c. in quanto eccessive) ed Euro 15.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
6) dispone la distrazione delle spese legali in favore dell'avv. Marco Impelluso, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
7) pone le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di CP_1
Milano, 23.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Grazia Fedele
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE X CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Grazia Fedele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio R.G. n. 37165/2019 promosso da
C.F. – C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
ttori - (Avv. Marco C.M. Impelluso) CodiceFiscale_2
contro
C.F./P. Iva - convenuta – (Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Paolo Garau) nonché contro
– convenuto contumace - CP_2
e
- convenuta contumace – Controparte_3
Oggetto: RESPONSABILITA' EX ART. 2054 C.C.
Conclusioni
Come da fogli depositati per via telematica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Sintesi dello svolgimento del giudizio
Con atto di citazione regolarmente notificato i IG.ri e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio innanzi all'intestato Tribunale, Controparte_1 pagina 1 di 19 nonché al fine di ottenerne la condanna al CP_2 Controparte_3
risarcimento dei danni patiti a seguito dell'incidente stradale avvenuto il 02.09.2016 in via Angelo Siffredi in Genova. Gli attori deducevano che, alle ore 18:00 circa, il IG.
, a bordo del motociclo Kawasaki di proprietà del IG. , Parte_2 Parte_1
impattava contro il veicolo Opel Astra, condotto e di proprietà del IG. CP_2 assicurato presso quest'ultimo, effettuando manovra di svolta a Controparte_3
sinistra per invertire il senso di marcia, superava la doppia striscia longitudinale continua, urtava il motoveicolo, facendo rovinare il IG. al suolo così Parte_2
procurandogli lesioni.
Sul luogo del sinistro interveniva la Polizia municipale del Comune di Genova che redigeva relazione di incidente stradale (doc. 1 attori).
Il IG. veniva immediatamente trasportato all'Ospedale Villa Scassi, Parte_2 dove veniva riscontrata “frattura L2 amielica, frattura ileoischiopubica destra, contusione polmonare sinistra” e, quindi, ricoverato presso il reparto di Anestesia e
Rianimazione per le cure necessarie.
Gli attori deducevano inoltre che, sulla base della relazione medico legale di parte (doc.
35 att.), veniva riconosciuto al IG. , per le lesioni riportate, un danno Parte_2
biologico del 24-25%, oltre un'invalidità assoluta di 40 giorni, e un'IT al 75% per 90 giorni, IT al 50% per 90 giorni oltre IT al 25% per altri 192 giorni;
che, stante le gravi ripercussioni sulle abitudini di vita, risultava preclusa l'attività di equitazione che era solito praticare (doc. 58 att.).
Gli attori allegavano inoltre che il IG. aveva sostenuto spese mediche Parte_2
pari a circa Euro 6.535,64; che a seguito del sinistro, lo stesso riportava danni materiali al casco e agli occhiali;
che, a seguito delle menomazioni, riportava una riduzione della retribuzione pari ad Euro 851,98.
Gli attori deducevano infine che il sig. , quale proprietario del Parte_1
motoveicolo Kawasaki, aveva subito danni materiali e, in ragione della antieconomicità della riparazione del veicolo incidentato, si era visto costretto a rottamarlo, acquistandone uno nuovo al prezzo di Euro 11.801,53 (doc. 54 att.). Precisavano inoltre pagina 2 di 19 che, nel corso della trattativa stragiudiziale, aveva corrisposto Controparte_4
l'importo di Euro 3.650,00 (doc. 17 att.), trattenuto in acconto sul maggior danno patito.
Sulla base di tali premesse, gli attori instavano per la condanna di Controparte_1
di nonché di previo accertamento delle
[...] CP_2 Controparte_3
responsabilità del quale proprietario e conducente della Opel Astra, al CP_2
risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del sinistro del 02.09.2016 e per la rifusione delle spese di lite, oltre a quelle sostenute nella fase stragiudiziale.
Contr Si costituiva tempestivamente in giudizio solo contestando la ricostruzione del sinistro per come svolta dagli attori e concludendo in via principale per il rigetto delle domande attoree. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, chiedeva che fossero dichiarate congrue le somme già liquidate nella fase stragiudiziale in relazione al danno materiale al motoveicolo e di voler tenere conto in sede di liquidazione del danno fisico delle somme già versate dalla in favore del Comando Legione Carabinieri "Liguria", pari ad € Controparte_4
14.902,80.
All'esito dell'udienza a trattazione scritta del 23.06.2020, il sottoscritto Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di e di CP_2
e assegnava alle parti costituite i richiesti termini di cui all'art. 183 Controparte_3
co. 6 c.p.c.. Alla scadenza di questi, riteneva parzialmente ammissibili le prove orali dedotte dalle parti, riservandosi all'esito dell'istruttoria orale l'ammissione della CTU medico legale e della CTU sui danni al motoveicolo, e rinviava la causa all'udienza del
5.11.2021, delegando la Gop dott.ssa per l'assunzione della prova ammessa. Per_1
All'udienza del 05.11.2021, veniva escussa una sola teste (IG.ra e non Testimone_1 compariva il IG. a rendere l'interrogatorio formale deferitogli. Con CP_2 provvedimento del 19.11.2021, il sottoscritto Giudice, visto l'art. 203 c.p.c., delegava per l'escussione del teste non comparso (sig.ra ) il Tribunale di Genova. Tes_2
All'esito dell'istruttoria orale, questo Giudice disponeva CTU medico legale sulla persona del IG. . A seguito della CTU, il sottoscritto Giudice, ritenuta Parte_2
la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza pagina 3 di 19 del 18.01.2024 tenutasi con le modalità della trattazione scritta. La causa veniva quindi trattenuta in decisione alla scadenza dei termini massimi di legge per conclusionali e repliche.
2.La dinamica del sinistro e la responsabilità dei conducenti
All'esito dell'istruttoria svolta, la dinamica del sinistro può essere ricostruita tenendo conto di quanto riscontrato dalle Forze dell'Ordine intervenute sul luogo del sinistro poco dopo la sua verificazione (doc. 1 att.) – come del resto confermato anche dall'agente all'udienza del 05.11.2021 -, delle dichiarazioni rese Testimone_1 nell'immediatezza del sinistro, nonché delle successive dichiarazioni rese dal teste in udienza, nonché della mancata presenza ex art. 232 c.p.c. del convenuto contumace a rendere interrogatorio formale deferitogli.
Il IG. , conducente del motoveicolo Kawasaki, ha dichiarato quanto Parte_2 segue agli agenti verbalizzanti: “Ero alla guida della moto di mio fratello e procedevo da ponente a levante nella prima corsia a mare all'interno alle righe bianche, parallela alla corsia dei bus di via Siffredi, quando giunto un po' dopo il benzinaio dell'IP un'autovettura che proveniva da levante faceva inversione di marcia e l'ho ritrovata davanti, ho frenato ma l'impatto è stato inevitabile. Prima ho picchiato contro
l'autovettura e poi sono caduto a terra sentendo un forte dolore alla schiena” (pag. 6 doc. 1 att.)
La IG.ra unica teste oculare, che proveniva dalla stessa direzione del Tes_2
motociclo condotto dalla IG. , ovvero la direzione di marcia opposta rispetto al Pt_2
IG. ha dichiarato all'udienza di assunzione prova delegata presso il Tribunale di CP_2
Genova: “Ricordo che c'era traffico, era tardi, non ricordo l'ora né la data, si procedeva molto lentamente;
ricordo di essermi fermata per consentire ad una vettura che viaggiava nella direzione opposta rispetto a me di effettuare una manovra di svolta
a sinistra. Ad un tratto ho visto un ragazzo a bordo di una moto cadere, viaggiava nella mia stessa direzione, non so come sia successo, mi sono subito preoccupata di soccorrere il ragazzo vedendolo per terra. ADR: via Angelo Siffredi all'epoca del
pagina 4 di 19 sinistro aveva una sola corsia, ma molto larga per il transito delle auto, quella percorsa da me, e poi c'era anche la corsia riservata gli autobus. Come ho detto io non ho visto la moto del sig. sopraggiungere;
l'ho visto quando è caduto insieme allo Pt_2 scooter. […] Confermo che l'auto effettuò una manovra di svolta a sinistra;
non so se volesse invertire la marcia;
mi pare che in quel punto ci fosse un benzinaio […] E' vero la vettura proveniva dall'opposta direzione, come ho detto vidi che voleva svoltare a sinistra in corrispondenza del benzinaio ed io mi fermai, anche perché procedevo a passo d'uomo, e consentii la manovra di svolta a sinistra alla Opel […] E' vero l'auto svoltando si portò nella mia medesima corsia;
tuttavia non so dire a che punto della manovra di svolta si verificò la collisione con la moto”. (verbale prova delegata).
Il IG. sentito dagli agenti verbalizzanti ha dichiarato quanto segue: CP_2
“Transitavo nella via Siffredi da levante verso ponente sulla corsia lato mare, più vicino alla linea di mezzeria, giunto all'altezza del distributore IP inserivo la freccia fermandomi in attesa che qualcuno mi facesse passare. Quando ne ho avuto la possibilità, dato che un'autovettura Fiat Punto mi lasciava passare, effettuavo la svolta
a sinistra per invertire la marcia ma non mi accorgevo che un motociclo stava sopraggiungendo sulla corsia bus e lo urtavo con la fiancata destra” (pag. 5 doc. 1 att.).
Lo stesso disegno con i rilievi, allegato al verbale di incidente, esplicita la dinamica del sinistro.
Ciò posto, deve ritenersi in primo luogo che il IG. conducente dell'autoveicolo CP_2
Opel Astra, con la sua condotta di guida, si rendeva responsabile della violazione dell'art. 154 C.d.S, in quanto, nell'invertire il senso di marcia, ometteva di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenuto conto della loro posizione e del traffico intenso, e superava la doppia linea longitudinale continua, così violando anche l'art. 146 co. 2 C.d.S. (infrazione, questa, contestatagli nel verbale di incidente).
Posta pertanto la prevalente responsabilità del conducente dell'Opel Astra nella determinazione del sinistro, deve esaminarsi se possa ritenersi superata la presunzione di corresponsabilità che l'art. 2054 comma 2 c.c. pone a carico di tutti i conducenti pagina 5 di 19 coinvolti. A tale proposito giova ricordare che, in tema di scontro tra veicoli,
l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta, di per sé, il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, ovvero la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza, e di essere stato messo in condizioni di non potere fare alcunché per evitare il sinistro.
In particolare, anche l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (Cass. 9528/2012).
Invero, nel caso di specie si rileva come, né dalla relazione dell'incidente né dalla dichiarazione del teste oculare, possa individuarsi l'esatta localizzazione del punto d'urto. Non risulta neppure che il motociclo condotto dall'attore si trovasse al momento dell'impatto sulla corsia preferenziale riservata ai mezzi pubblici, non potendo far prova a suo favore la dichiarazione resa alla Polizia Locale dal peraltro non comparso a CP_2 rendere l'interrogatorio formale a lui deferito. Se poi il motociclo avesse davvero sconfinato nella corsia preferenziale, tale violazione di per sé non pare aver avuto efficacia causale sul sinistro, dal momento che, prima di portarsi sulla corsia opposta superando la doppia linea continua, il avrebbe comunque dovuto verificare la CP_2
provenienza di altri veicoli dal senso opposto, portando il suo sguardo anche oltre l'autovettura che si era fermata per consentirgli tale manovra vietata.
Neppure è stato possibile desumere la velocità del motoveicolo Kawasaki condotto dall'attore IG. . Nondimeno, anche se tale velocità fosse stata Parte_2
ricompresa nei limiti previsti per quel tratto stradale, non sarebbe stata adeguata alle condizioni di traffico intenso, come dimostra anche la gravità dei danni riportati dai due veicoli a seguito dell'impatto.
Ne deriva che, in base alla ricostruzione del sinistro di cui sopra, deve ritenersi che pagina 6 di 19 l'eccessiva velocità del motociclo, in relazione alle predette circostanze, abbia inciso tanto sul verificarsi dell'impatto quanto sulla gravità delle sue conseguenze, rendendo impossibile ad entrambi i conducenti di porre in essere, tempestivamente, efficaci manovre di emergenza.
Alla luce di tutto quanto sopra si ritiene che la responsabilità nella determinazione del sinistro per cui è causa vada ascritta nella misura dell'80% a carico del conducente dell'autoveicolo Opel Astra, e del 20% a carico del conducente del CP_2
motoveicolo Kawasaki, . Parte_2
3. I danni subiti dal sig. Parte_2
3.1.Sul danno non patrimoniale
Non rimane che concentrarsi sugli aspetti del quantum debeatur.
Per quanto riguarda il danno non patrimoniale subito dal sig. , vanno Parte_2
richiamate le conclusioni della CTU medico-legale del dott. da Persona_2
condividersi in quanto congruamente ed esaustivamente motivate dal punto di vista logico e metodologico, frutto di un'accurata ed approfondita analisi della documentazione medica agli atti, sono le seguenti:
“Il quadro clinico documentato con molteplici indagini cliniche e numerosissime immagini strumentali, appare quindi del tutto compatibile con una tipologia lesiva
(lesività da energia fisica) che, per le sue caratteristiche intrinseche, ben si accorda con la modalità risultante agli atti, vale a dire quelle derivanti da un violento impatto contro strutture resistenti (dapprima quelle esterne dell'autoveicolo - era infatti caricato dall'auto, indi col selciato stradale - è segnalata proiezione distanza) con conseguenti menomazioni derivanti da lesioni a carico della colonna lombo-sacrale, del
pagina 7 di 19 bacino, oltre che del rachide cervicale. Le lesioni e le conseguenti menomazioni, risultano quindi in diretto nesso causale col trauma in oggetto.[…]
si ritiene che non abbia potuto attendere, in maniera pressoché Parte_1
assoluta (100 %), alle quotidiane occupazioni per un periodo di 40 giorni; […].
Successivamente a tale periodo furono necessari, per addivenire ad una ripresa, pur parziale delle comuni attività, ulteriori 200 giorni che devono equamente essere suddivisi in: 60 giorni, mediamente al 75%, 60 giorni, mediamente al 50% ed ulteriori
80 giorni, mediamente al 25%.
Passando alla quantificazione del grado di “sofferenza menomazione-correlata”, essa può essere indicata in una Misura “Elevata” per quanto attiene il periodo di tempo corrispondente all'inabilità temporanea.
il postumo complessivo permanente risulta essere valutabile nella misura del 20%
(venti punti percentuali) con riferimento al danno biologico, in conformità ad i comuni barème valutativi.
In considerazione dei postumi permanenti, è più che plausibile la sussistenza, ancorché occasionale, da parte del IG. , di effetti negativi che riverberano sul Parte_1
“fare quotidiano”; in particolare, al di là di una probabile, ma non continua, sintomatologia dolorosa soggettiva (credibilmente in occasione di sforzi fisici, mutamenti climatici, posture protratte, eccetera), vi è senz'altro una minima impotenza funzionale (certamente non assoluta ma correlata a sforzi intensi, ovvero a posture protratte, forzate, nel tempo) a carico del rachide dorso–lombo-sacrale oltre che una limitazione, pur in misura minore, a carico del distretto anatomo-funzionale bacino- arto inferiore destro;
ciò, si ribadisce, solo in occasione di particolari situazioni, insite certamente, ma non continue, all'interno delle attività quotidiane
pagina 8 di 19 Passando alla quantificazione del grado di “sofferenza menomazione-correlata”, essa può essere indicata in una Misura “lieve” per quanto attiene al postumo permanenti
[…]
Dalla documentazione allegata in atti risultano effettuate spese di diagnosi e cura per €
3.135,91 (Tremilacentotrentacinque/91) da ritenersi pertinenti e congrue”.
Ed allora, circa gli aspetti del quantum debeatur, le lesioni riportate dal IG. Parte_2
a seguito del sinistro hanno comportato, secondo la valutazione espressa dal
[...]
C.T.U., un periodo di inabilità temporanea di 40 giorni al 100%, di 60 giorni al 75%, di 60 giorni al 50% e di 80 giorni al 25%. Il CTU ha peraltro valutato che il danno temporaneo subito dall'attore IG. ha determinato una sofferenza Parte_2
soggettiva di grado elevato;
quindi, si stima confacente ad un integrale ristoro un importo giornaliero per l'invalidità temporanea assoluta di Euro 140,00, facendo una media tra i vari periodi. Complessivamente si ottiene dunque l'importo di Euro
18.900,00.
Circa la liquidazione del danno biologico permanente del 20%, tenuto conto della gravità delle lesioni e dell'entità dei postumi permanenti, avuto riguardo ai criteri di liquidazione del danno alla persona indicati dall'Osservatorio sulla giustizia civile di
Milano Edizione 2024, nell'ottica di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, può essere riconosciuto per i postumi permanenti, avuto riguardo all'età del
IG. (30 anni) all'epoca della stabilizzazione dei postumi permanenti Parte_2
(fine malattia in data 10.04.2017), l'importo in moneta attuale di Euro 88.600,00. Tale importo deve essere aumentato del 10% a fronte delle difficoltà di svolgere sforzi attestata dal CTU, oltre che della minima impotenza funzionale a carico del rachide dorso-lombo-sacrale e del distretto bacino-arto inferiore destro, tale da riverberarsi se non sulle ordinarie attività quotidiane, certamente sulla pratica della disciplina sportiva della equitazione, documentata dal report fotografico sub doc. 58 att., pertanto la somma liquidabile è pari ed Euro 97.460,00.
pagina 9 di 19 Sommando gli importi sopra liquidati per invalidità temporanea e permanente si ottiene l'importo complessivo di € 116.360,00.
Come detto sopra, l'apporto causale della responsabilità del IG. ex art. 2054 c.c. CP_2 deve essere quantificato nell'80%, così dovendosi di conseguenza ridurre il risarcimento dei danni spettante al IG. alla somma di Euro 93.088,00. Parte_2
Sulla predetta somma, prima devalutata e poi via via rivalutata (cfr. Cass. SS.UU. n.
1712/1995), vanno calcolati gli interessi compensativi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. (stimato equo dal Tribunale) a far tempo dalla data del sinistro (02.09.2016) fino alla data della presente pronuncia. Sulla somma così determinata sono poi dovuti i soli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
Deve pertanto essere respinta la richiesta attorea di calcolare i predetti interessi compensativi al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 c.p.c. a far tempo dalla data della domanda, in quanto, in assenza allo stato di una pronuncia delle Sezioni Unite della
Suprema Corte sul punto1, a parere di questo Giudice, in materia di obbligazioni risarcitorie di fonte extracontrattuale, devono condividersi, sulla scorta dei principi dottrinari e giurisprudenziali consolidatisi da decenni, le argomentazioni così efficacemente espresse in parte motiva nella sentenza della Cassazione, Sez. 3, n.
21936/2014 (par.
4.2 di pag. 7):
“Il debitore del risarcimento del danno aquiliano è in mora ex re dal giorno del fatto illecito (art. 1219, comma 2, n. 1, c.c.).
La mora nell'adempimento dell'obbligo di risarcire il danno come noto non produce interessi legali: non ai sensi dell'art. 1283 c.c., né ai sensi dell'art. 1224 c.c.: l'una e
l'altra di tali norme sono infatti dettate con esclusivo riferimento all'ipotesi di ritardato pagamento di debiti di valuta, nozione nella quale non rientra l'obbligo di risarcimento, che ha natura di obbligazione di valore. 1 Invero i principi affermati dalla recentissima Cass. S.U. n. 12449/2024 concernono la fase esecutiva del giudizio, confermando il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo laddove la pronuncia si riferisca - anche in parte motiva - genericamente agli “interessi legali”, da calcolarsi quindi in base al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. anche dopo la proposizione della domanda. pagina 10 di 19 La mora nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria non è tuttavia senza effetti: essa comporta l'obbligo del debitore di risarcire al creditore il pregiudizio rappresentato dalla perduta possibilità di investire la somma spettantegli a titolo di risarcimento, e ricavarne un lucro finanziario.
Tale danno, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., può essere monetizzato anche sotto forma di interessi, purché sia ben chiaro che:
(a) quelli in esame non sono interessi in senso tecnico, cioè frutti civili del credito principale, ma una voce o componente dell'unico credito risarcitorio;
(b) vanno liquidati ad un saggio equitativamente scelto dal giudice, secondo le circostanze del caso concreto;
(c) vanno applicati sulla semisomma, cioè la media tra il credito risarcitorio espresso in moneta dell'epoca del fatto illecito, e lo stesso credito espresso in moneta dell'epoca della liquidazione, ovvero - il risultato è analogo - sul credito espresso in moneta nell'epoca del fatto, e poi rivalutato anno per anno (per tutti questi principi si veda la fondamentale decisione pronunciata da Sez. U, sentenza numero 1712 del 17/02/1995, rv 490480).”.
Del resto l'art. 1284 c.c. è collocato nella Sezione I del Titolo I del Libro IV del codice civile, intitolata “Delle obbligazioni pecuniarie”, noto essendo che tali sono per definizione quelle che hanno ad oggetto sin dal loro sorgere una somma determinata di denaro. Inoltre, ad avviso di questo Giudice, alla stregua di una interpretazione letterale e logica, nonché complessiva, delle norme dettate dal codice civile in materia, non vi sono ragioni per discostarsi da quanto affermato più di recente dalla stessa Suprema
Corte, secondo cui “il saggio d'interesse previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. si applica esclusivamente in caso di inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale, dal momento che, qualora tali obbligazioni derivino, invece, da fatto illecito o dalla legge, non è ipotizzabile nemmeno in astratto un accordo delle parti nella determinazione del saggio, accordo la cui mancanza costituisce presupposto indefettibile di operatività della disposizione.” (Cass. Sez. 2, 07/11/2018, n. 28409).
pagina 11 di 19 Infine, anche a voler aderire ad una tesi estensiva rispetto all'applicazione dell'art. 1284 co. 4 c.c., non essendo nel caso di specie la relativa richiesta fondata sulla deduzione di circostanze anche a livello solo presuntivo, vanno recepite - ad ulteriore suffragio di quanto sopra - le indicazioni di un altro recente arresto della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. (Nella specie, la S.C. - rilevando che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi "compensativi" non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. - ha rigettato il motivo riguardante il riconoscimento di detti interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., anziché al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c., perché il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro, in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito).” (Cass. Sez. 3, 05/07/2023, n.
19063).
3.2. Sul danno patrimoniale
Quanto al danno patrimoniale subito dal sig. , vanno anzitutto Parte_2
considerate le spese mediche e di cura, riconosciute congrue dal CTU, pari a complessivi Euro 3.867,91 (Euro 3.135,91 per le spese e Euro 732,00 per la consulenza) che rivalutati dal 31.12.2016 (data intermedia equitativamente individuata) ad oggi sono pari a Euro 4.660,00, importo da decurtarsi del 20% per il contributo causale dell'attore, così ottenendosi la somma di € 3.728,00. Su tale somma devono essere calcolati gli interessi compensativi secondo i già enunciati criteri (v. Cass. SS.UU. n. 1712/1995).
pagina 12 di 19 Quanto alle spese di CTU e di CTP sostenute da parte attrice, per come documentate
(docc. 60 e 61 att.), sulle stesse si provvederà di seguito in sede di regolamento delle spese di lite.
Per quanto attiene ai danni materiali al casco e agli occhiali la teste ha Tes_2 dichiarato: “Non ricordo se il IG. avesse casco e occhiali danneggiati;
non ci ho Pt_2 fatto caso”. Tuttavia le modalità del sinistro lasciano presumere che tali oggetti abbiano subito danni tali da non renderli riparabili, per la cui stima occorrerebbe conoscere la data e il prezzo di acquisto degli stessi, onde calcolare anche una percentuale di degrado d'uso.
Se non che l'attore non ha prodotto né scontrini né fatture relativi al casco e agli occhiali da lui indossati in occasione del sinistro, ma ha prodotto sub doc. 43 att. un preventivo (datato 26.9.2017, successivo di un anno circa rispetto alla data del sinistro) del casco da acquistare in sostituzione del precedente, di marca e modello differenti (v. fotografie in bianco e nero del casco danneggiato sempre sub doc. 43 att.), nonché un preventivo valido fino al 3.8.2017 per l'acquisto di occhiali da sole Rayban, in sostituzione di quelli che indossava e che sono raffigurati nelle fotografie allegate, poco chiare perché in bianco e nero. Pertanto questo Giudice ritiene congruo liquidare la somma equitativamente individuata pari ad Euro 300,00. Tale somma deve essere ridotta stante il concorso di colpa dell'attore, così arrivandosi a Euro 240,00. Tale somma, essendo stata determinata in via equitativa, va considerata come già rivalutata alla data odierna, e sulla stessa devono essere calcolati gli interessi al saggio di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dalla presente pronuncia al saldo.
Il IG. ha domandato, altresì, il risarcimento del danno patrimoniale da Parte_2
lucro cessante, con particolare riferimento alla perdita economica subita durante il periodo di inabilità temporanea, limitandolo ai mesi da gennaio a marzo 2017, ed avuto riguardo alla media della retribuzione percepita negli stessi mesi nei due anni precedenti.
Per provare tale diminuzione di reddito ha prodotto le buste paga dei mesi gennaio, febbraio e marzo relative agli anni 2015, 2016 e 2017 (docc. 44-46 att.).
pagina 13 di 19 In proposito si osserva anzitutto che il criterio di calcolo adottato da parte attrice non appare conforme al dettato di cui all'art. 137 Cod. Ass., che prevede che, agli effetti del risarcimento del danno derivante dagli effetti dell'inabilità temporanea o permanente su un reddito di lavoro dipendente, questo debba determinarsi sulla base del reddito di lavoro che risulta il più elevato tra quelli degli ultimi tre anni, evidentemente anteriori al sinistro, avvenuto nella specie in data 2.9.2016. E' presumibile che parte attrice abbia tralasciato il reddito percepito nel 2014, in quanto dalle buste paga prodotte emerge una promozione al grado conseguita in data 2.4.2014.
A prescindere da ciò, sempre dalla lettura delle buste paga prodotte, si evince che nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017 il sig. , Carabiniere, assente dal Parte_2
lavoro per malattia (come di seguito meglio precisato), ha percepito il trattamento economico fondamentale lordo di € 1.955,89, evidentemente senza straordinari (sotto forma di servizi esterni, notturni e festivi), che invece risultano nello stesso periodo nelle due annualità precedenti.
Ebbene, ai fini che ci riguardano di tali emolumenti straordinari (peraltro condizionati nell'an a specifiche ed effettive esigenze contingenti del datore di lavoro) non si può tenere conto, in quanto “nella liquidazione del danno patrimoniale da invalidità permanente di lavoratori dipendenti, occorre prendere in considerazione il reddito percepito in concreto e corrispondente alle competenze effettive al netto delle ritenute e degli emolumenti straordinari” (v. da ultimo Cass. Sez. L., 15/09/2023, n. 26654).
La domanda attorea va quindi respinta in parte qua.
In questa sede va anche esaminata l'eccezione riconvenzionale di compensazione Contr avanzata da on la comparsa costitutiva depositata in data 11.3.2020 (da ritenersi tempestiva rispetto alla prima udienza originariamente fissata ex art. 168 bis co. 5 c.p.c. al 24.3.2020 e poi differita d'ufficio al 23.6.2020 nel corso del periodo della c.d. sospensione necessaria da ), ovvero quella di “voler tenere conto in sede di Pt_3
liquidazione del danno fisico delle somme già versate dalla in favore Controparte_4 del Comando Legione Carabinieri "Liguria", pari ad € 14.902,80”. Cont ha infatti dedotto che il sig. Carabiniere in servizio presso il Parte_2
pagina 14 di 19 Comando Legione Carabinieri "Liguria", non ha subito in conseguenza dell'evento oggetto di giudizio alcuna perdita di reddito, avendo continuato a percepire il proprio regolare stipendio. Ed anzi, con comunicazione del 18.01.2018 (docc.
7-8 conv.) lo stesso Comando Legione Carabinieri "Liguria" avanzava nei confronti dell' CP_1
specifica richiesta di risarcimento degli emolumenti versati durante lo stato della malattia, dal 2.09.2016 al 31.03.2017, al dipendente infortunato. Tali emolumenti, considerato lo stipendio mensile per complessivi € 1.955,89 venivano quantificati in €
13.756,43 oltre ad € 1.146,37, e quindi in complessivi € 14.902,80. La Controparte_4
in qualità di corrispondente in della provvedeva dunque, in CP_4 Controparte_3
data 20.03.2019 al rimborso dei predetti emolumenti in favore dell'Amministrazione
Militare richiedente a mezzo bonifico bancario (doc. 9 att.).
Ciò posto, se da un lato la documentazione innanzi richiamata vale a corroborare il rigetto della domanda di avente ad oggetto il danno patrimoniale da Parte_2 lucro cessante, dall'altro lato è di tutta evidenza che tali somme, che sono peraltro state rimborsate all'Amministrazione Militare in qualità di datore di lavoro dell'attore, non possono essere compensate con alcuna delle poste di danno richieste da Parte_2
, non essendovi né identità né omogeneità (v. per analogia i criteri sanciti in tema
[...]
di danno differenziale da Cass. n. 30293/2023), tanto più con le somme liquidate per il danno fisico.
4. Sul danno patrimoniale subito dal IG. Parte_1
Per quanto attiene al quantum in relazione ai danni materiali alla moto Kawasaki ZR750 tg. EC14197 di proprietà dell'attore IG. occorre rilevare quanto segue. Parte_1
L'attore produce preventivo di riparazione pari ad Euro 6.877,14 (doc. Parte_1
47 att.) e la successiva perizia (doc. 48) che attesta un valore ante sinistro del motoveicolo circa ad Euro 6.000,00 sulla base di “una ricerca di mercato on-line, su vari siti web dedicati alla compravendita di motocicli usati” (pag. 3 doc. 48 att.).
In fase stragiudiziale, il perito della compagnia stimava un valore commerciale del mezzo pari ad Euro 4.700,00 ed effettuava una valutazione dei danni in Euro 2.933,00,
pagina 15 di 19 oltre iva se dovuta per Euro 645,26, per un totale complessivo di Euro 3.578,26 (doc. 3 conv.).
Pertanto, la alla luce della perizia espletata dal proprio accertatore, Controparte_4
offriva in via transattiva la somma di Euro 3.650,00 per il danno materiale, oltre a €
600,00 per spese legali, con assegni circolari in data 10.3.2017 (doc.
5. conv.).
Questo Giudice ritiene maggiormente attendibile la valutazione del mezzo ante sinistro pari ad euro 4.700,00, in quanto tiene conto dello stato d'uso (buono) e dei kilometri percorsi, onde la riparazione non può ritersi antieconomica, tenuto conto che il doc. 3 conv. elenca voci di danno coerenti con i danni riportati dal motociclo in questione e costi dei pezzi di ricambio e della manodopera (11 anziché 15 ore di cui al preventivo attoreo) in linea con i dati della comune esperienza.
Nulla è dovuto a titolo di rottamazione del mezzo, né a titolo di immatricolazione di nuovo mezzo, in ragione della non antieconomicità della rottamazione.
Non sono neppure dovuti il bollo auto già versato ed il premio assicurativo non goduto, in quanto il bollo è una tassa non sulla circolazione, ma sulla proprietà, ed atteso che il veicolo avrebbe dovuto essere coperto ai fini RCA anche nel tempo necessario per la stima dei danni e per la riparazione. Dal momento in cui poi il veicolo venga ceduto o rottamato, ricorrono i presupposti per richiedere alla Compagnia assicurativa la restituzione del premio non goduto.
L'importo incassato da pari a Euro 3.578,26 deve quindi ritenersi Parte_1
satisfattivo, tenuto conto che anche tale voce di danno dovrebbe essere proporzionalmente ridotta del 20% in ragione del concorso di colpa del conducente del motociclo, il che assorbe tra l'altro le spese sostenute per lo smontaggio necessario ai fini della perizia (€ 164,00 oltre IVA – v. doc. 53 att.). CP_4
5. Sulle spese legali e stragiudiziali
pagina 16 di 19 Quanto alle spese per l'assistenza legale stragiudiziale, occorre rammentare che:
“le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre- contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova” (Cass. Ord. 24481 del 04/11/2020). Ed ancora: "Le spese di assistenza legale stragiudiziale hanno natura di danno emergente e vanno liquidate secondo le tariffe forensi;
la quantificazione del compenso dovuto per tale attività, se determinata in misura compresa tra i minimi e i massimi tariffari, costituisce oggetto di apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità" (Cass. n.
2644/2018).
Recentemente è stato affermato anche che “in caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all'assistenza di uno studio di consulenza infortunistica stradale ai fini dell'attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l'intervento del suddetto studio non abbia fatto recedere
l'assicuratore dalla posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda che era stata oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all'esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento” (Cass. Sez. 6, 26/05/2021, n. 14444).
Parte attrice ha documentato (v. docc. da 9 a 33 att.) la corrispondenza intercorsa anteriormente alla causa tra GS Gestione Sinistri s.r.l. e/o per essa Controparte_4 così assolvendo all'onere probatorio circa l'effettività dell'attività stragiudiziale prestata e circa la sua estensione anche temporale.
Non essendo poi opponibile ai terzi il mandato conferito dagli attori a GS Gestione
Sinistri s.r.l. e la quantificazione del compenso (non ancora corrisposto) in esso prevista
(v. docc. 7 e 8 att.), ed alla luce dei sopra citati principi giurisprudenziali, spetta poi in pagina 17 di 19 concreto a questo Giudice sulla base della relativa tariffa la quantificazione delle spese di assistenza legale stragiudiziale, che si stima equo liquidare nell'importo di Euro
3.500,00, ricompreso tra i minimi ed i medi dello scaglione di riferimento.
Da tale somma devono essere detratti Euro 600,00 versati da a Controparte_4
nel marzo 2017 (doc. 5 conv.), che rivalutati e maggiorati di interessi Parte_1
legali sulla somma via via rivalutata (per rendere omogenei i fattori di calcolo) sono pari a Euro 791,29. Residuano quindi ancora da corrispondere a titolo di spese legali stragiudiziali Euro 2.708,71, importo sul quale sono dovuti i soli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo, trattandosi di somme non ancora corrisposte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della causa e della natura delle questioni trattate.
Le spese della CTU disposta, come già liquidate in corso di causa, vengono poste definitivamente a carico della convenuta CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione X civile, in persona del G.U. dott.ssa Grazia Fedele, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la responsabilità concorrente dell'attore (nella misura Parte_2
del 20%) e del convenuto assicurato con CP_2 Controparte_3
(nella misura del 80%) nella causazione del sinistro del 02.09.2016;
2) per l'effetto dichiara tenuta e condanna la convenuta ai sensi dell'art. CP_1
126 Cod. Ass. a corrispondere all'attore l'importo complessivo Parte_2
di Euro 97.056,00, già decurtato del suo contributo causale nel sinistro, oltre interessi come specificato in motivazione sui singoli importi liquidati a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale;
pagina 18 di 19 3) dichiara inoltre tenuta e condanna a corrispondere agli attori a titolo CP_1 di spese stragiudiziali l'importo di Euro 2.708,71;
4) respinge la domanda dell'attore , dovendo ritenersi satisfattivo Parte_1
quanto ricevuto ante causam, anche in ragione del contributo causale nel sinistro dell'attore ; Parte_2
5) dichiara tenuta e condanna a rifondere agli attori le spese di lite, che CP_1
liquida in Euro 1.545,00 per esborsi (ivi comprese le spese di CTP, previa riduzione ex art. 92 c.p.c. in quanto eccessive) ed Euro 15.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
6) dispone la distrazione delle spese legali in favore dell'avv. Marco Impelluso, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
7) pone le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di CP_1
Milano, 23.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Grazia Fedele
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