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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 24/03/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. 432/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 432/2025 promossa da:
, (C.F. , nato ad [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Appiano Stefano come da procura in atti e
, (C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Guarene (CN), rappresentata e difesa dall'Avv. Bertola Paola come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in ZZ IN (CN), il 21/10/2000.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ZZ IN (CN) (atto n. 2 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio sono nati i figli: in data 18.3.2002, in Alba, , maggiorenne ed Persona_1 economicamente indipendente e, in data 24.08.2012, in Asti, i due gemelli e Persona_2 Per_3
.
[...]
1 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Asti in data 4.2.2021 con decreto n. 1257/2021 (R.G. 49/2021).
Con ricorso depositato il 11/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario/ lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e in ZZ IN (CN) Parte_1 Parte_2 il 21/10/2000, iscritto nel registro del detto Comune all'anno 2000, II serie A n. 2 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE:
I figli minori e vengono affidati in maniera condivisa ai genitori con collocazione Per_3 Per_2 prevalente e residenza anagrafica presso la madre in Guarene, Frazione Castelrotto n. 44. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione l'esercizio della responsabilità genitoriale verrà esercitato in modo disgiunto da parte del genitore che di volta in volta sarà materialmente preposto alla cura dei minori.
Il padre potrà vedere e tenere presso di sé i figli e salvo ogni altro e diverso accordo Per_3 Per_2 tra i genitori rispondente all'interesse dei minori, secondo i seguenti tempi di permanenza:
a. Durante i fine settimana: a week-end alterni, dal sabato mattina ore 9.00 al lunedì mattina;
b. Infrasettimanalmente: il martedì fino al mercoledì mattina ed il venerdì fino al sabato mattina e, in periodo scolastico, durante un giorno infrasettimanale;
c. Durante le vacanze natalizie: per un periodo di sette giorni o altro superiore, concordato tra i genitori. Il predetto periodo dovrà decorrere ad anni alterni (salvo diverso accordo) dalla mattina del
2 23 dicembre al tardo pomeriggio del 30 dicembre inclusi e dalla sera del 30 dicembre al pomeriggio del 6 gennaio inclusi;
d. Durante le vacanze pasquali: per tre giorni comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, salvo altro periodo da concordare tra i genitori in caso di particolari esigenze;
e. Durante le vacanze estive: almeno 15 giorni, anche non consecutivi, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
f. In alternanza con la madre durante le giornate festive infrascolastiche (1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, etc.) o durante le ulteriori – eventuali – sospensioni delle lezioni (ad esempio, in occasione delle elezioni politiche o amministrative), in modo che nel corso dell'anno scolastico i minori trascorrano una festività o una sospensione scolastica con la madre e la successiva con il padre, e così via, da definirsi in via anticipata in sede di piano ferie;
g. resta salva la facoltà per le parti di concordare congiuntamente e con congruo preavviso diversi tempi di permanenza, tenuto conto degli impegni lavorativi dei ricorrenti e della vita di relazione degli stessi, nonché delle esigenze scolastiche e di vita di relazione dei figli.
Il Sig. contribuirà al mantenimento dei figli minori e Parte_1 Per_3 Per_2 corrispondendo direttamente alla Sig.ra la somma mensile di Euro 600,00 (Euro Parte_2 300,00 per ciascun figlio), sino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte degli stessi. La predetta somma verrà corrisposta entro il giorno 20 di ciascun mese mediante bonifico bancario su conto corrente intestato a e verrà rivalutata annualmente secondo indici ISTAT Parte_2 come per legge.
Le spese straordinarie riferite ai figli, come individuate nel Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati approvato dal Tribunale di Asti in data 07.07.2017, da intendersi quale parte integrante del presente accordo, sia per ciò che attiene alla tipologia di spesa da suddividere, sia in relazione alla previa concertazione e rimborso di dette spese extra assegno, verranno sostenute per il 70% dal Sig.
e per il restante 30% dalla Sig.ra ivi comprese le spese per la mensa scolastica, Pt_1 Pt_2 ove presenti. Sul punto, le parti convengono che le spese straordinarie di importo superiore ad Euro
300,00 vengano direttamente anticipate dal Sig. , al quale, con cadenza mensile, la Sig.ra Pt_1 imborserà la quota di sua spettanza, salvo conguagli, secondo le modalità ed i termini di Pt_2 corresponsione delle spese extra assegno previsti dal citato Protocollo.
PRENDE ATTO CHE:
L'assegno unico erogato in relazione ai figli minori sarà percepito per l'intero dalla madre, e il padre si impegna a rinunciarlo espressamente e/o comunque a fornire tutte le liberatorie necessarie fornendo l'eventuale documentazione richiesta.
Tutte le detrazioni fiscali per i figli minori verranno suddivise in egual misura fra i coniugi.
Nulla viene previsto in punto assegno divorzile reciproco.
Il Sig. si impegna ed obbliga ad onorare alle rispettive scadenze il mutuo Parte_1 ventennale ipotecario stipulato con n data 20.7.2022 a rogito Notaio Controparte_1 Per_4
rep. 12047 raccolta 9984, a garanzia del quale – insieme ad altri beni immobili – è stata iscritta
[...] ipoteca sull'immobile di Guarene, Frazione Castelrotto n. 44/C di proprietà di Parte_2 mantenendo indenne la Sig.ra da ogni richiesta della Banca e da eventuali azioni di Pt_2 escussione della garanzia ipotecaria.
Lo stesso si impegna ed obbliga altresì a tenere indenne e manlevare la Sig.ra a ulteriori Pt_2 eventuali sopravvenienze debitorie relative all'AZIENDA AGRICOLA ELISA DI BENAZZI CARLA, cancellata sin dal 15.01.2021, fatta eccezione che per i contributi INPS ed i contributi agricoli di competenza della sig.ra cui la stessa sta attendendo mediante pagamento Pt_2
3 rateale con rata mensile di Euro 115,00 circa e scadenza al 10.06.2028, quanto ai contributi INPS, e mediante il pagamento in unica soluzione dei contributi agricoli per Euro 3.380,80.
Le parti danno anno che alla data di presentazione del presente ricorso permane in essere presso un mutuo chirografario intestato al Sig. (garante , CP_2 Parte_1 Pt_2 contratto n. 99736, con residuo da rimborsare di Euro 1.018,94 e ultima rata in scadenza nel mese di febbraio 2025. Il Sig. si impegna ad onorare il rimborso di detto mutuo tenendo indenne e Pt_1 manlevando la Sig.ra a ogni richiesta della Banca. Pt_2
Il Sig. si impegna ed obbliga altresì ad estinguere il conto n. 4685 intestato a e Pt_1 Pt_1 Pt_2 in essere presso Intesa San Paolo, Filiale di mediante chiusura del fido, tenendo indenne e CP_2 manlevando la Sig. a ogni richiesta della Banca. Pt_2
Il Sig. si impegna ed obbliga a corrispondere alla Sig.ra la somma Parte_1 Parte_2 complessiva di Euro 3.705,86, pari alla quota del 50% delle sottoelencate posizioni debitorie alla cui estinzione ha provveduto la Sig. riferibili ad ambedue i coniugi: Pt_2
a. Euro 568,94 per cartella SORIS relativa a tassa automobilistica anno 2020 per il veicolo tg.
FD468VJ;
b. Euro 1.048,72 per ingiunzione n. 2022/75 del 20.5.2022 cod. ident. 174 per sanzioni Parte_3 relative all'anno 2018;
c. Euro 771,30 per tassa automobilistica – Avviso di pagamento n. 073348 S1 22070115494 Pt_4
d. Euro 1.105,00 per verbale codice della strada 4677A/2020 V pr. 14426/2020 veicolo tg. FD468VJ;
e. Euro 546,13 per sanzioni anno 2017 riferibili al veicolo tg. FD468VJ - ingiunzione fiscale n. 2023/63 del 19.5.2023 cod. ident. 174; Pt_3
f. Euro 2.600,00 per saldo e stralcio posizioni debitorie con Controparte_3 relativamente al finanziamento n. 139319700000 di iniziali euro 5.400,00 del 30.10.2020 e al conto corrente n. 00179/40140906;
g. Euro 633,55 per tassa automobilistica anno 2018 – Avviso di pagamento n.
073348S121060113830-000 Pt_4
h. Euro 138,07 per ingiunzione di pagamento n. 20240046058370038338737 – Sanzioni codice della Strada anno 2020 Città di Alessandria.
Il predetto importo verrà corrisposto dal Sig. alla Sig. ediante il versamento di Pt_1 Pt_2
n. 7 rate mensili uguali di Euro 529,41 ciascuna, da versarsi entro l'ultimo giorno di ciascun mese a partire dal mese di aprile 2025 e sino al mese di ottobre 2025.
Le parti dichiarano, con la sottoscrizione del presente ricorso e con la puntuale esecuzione delle pattuizioni in esso indicate, di aver risolto ogni rapporto patrimoniale ed economico tra esse intercorso, ritenendosi integralmente e reciprocamente soddisfatte e tacitate per ogni loro reciproca pretesa e che nulla avranno più a pretendere l'una dall'altra rispetto ai fatti e alle circostanze dedotte nel presente ricorso.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ZZ IN (CN) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 19/03/2025.
La Presidente est.
4 Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 432/2025 promossa da:
, (C.F. , nato ad [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Appiano Stefano come da procura in atti e
, (C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Guarene (CN), rappresentata e difesa dall'Avv. Bertola Paola come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in ZZ IN (CN), il 21/10/2000.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ZZ IN (CN) (atto n. 2 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio sono nati i figli: in data 18.3.2002, in Alba, , maggiorenne ed Persona_1 economicamente indipendente e, in data 24.08.2012, in Asti, i due gemelli e Persona_2 Per_3
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[...]
1 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Asti in data 4.2.2021 con decreto n. 1257/2021 (R.G. 49/2021).
Con ricorso depositato il 11/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario/ lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e in ZZ IN (CN) Parte_1 Parte_2 il 21/10/2000, iscritto nel registro del detto Comune all'anno 2000, II serie A n. 2 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE:
I figli minori e vengono affidati in maniera condivisa ai genitori con collocazione Per_3 Per_2 prevalente e residenza anagrafica presso la madre in Guarene, Frazione Castelrotto n. 44. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione l'esercizio della responsabilità genitoriale verrà esercitato in modo disgiunto da parte del genitore che di volta in volta sarà materialmente preposto alla cura dei minori.
Il padre potrà vedere e tenere presso di sé i figli e salvo ogni altro e diverso accordo Per_3 Per_2 tra i genitori rispondente all'interesse dei minori, secondo i seguenti tempi di permanenza:
a. Durante i fine settimana: a week-end alterni, dal sabato mattina ore 9.00 al lunedì mattina;
b. Infrasettimanalmente: il martedì fino al mercoledì mattina ed il venerdì fino al sabato mattina e, in periodo scolastico, durante un giorno infrasettimanale;
c. Durante le vacanze natalizie: per un periodo di sette giorni o altro superiore, concordato tra i genitori. Il predetto periodo dovrà decorrere ad anni alterni (salvo diverso accordo) dalla mattina del
2 23 dicembre al tardo pomeriggio del 30 dicembre inclusi e dalla sera del 30 dicembre al pomeriggio del 6 gennaio inclusi;
d. Durante le vacanze pasquali: per tre giorni comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, salvo altro periodo da concordare tra i genitori in caso di particolari esigenze;
e. Durante le vacanze estive: almeno 15 giorni, anche non consecutivi, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
f. In alternanza con la madre durante le giornate festive infrascolastiche (1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, etc.) o durante le ulteriori – eventuali – sospensioni delle lezioni (ad esempio, in occasione delle elezioni politiche o amministrative), in modo che nel corso dell'anno scolastico i minori trascorrano una festività o una sospensione scolastica con la madre e la successiva con il padre, e così via, da definirsi in via anticipata in sede di piano ferie;
g. resta salva la facoltà per le parti di concordare congiuntamente e con congruo preavviso diversi tempi di permanenza, tenuto conto degli impegni lavorativi dei ricorrenti e della vita di relazione degli stessi, nonché delle esigenze scolastiche e di vita di relazione dei figli.
Il Sig. contribuirà al mantenimento dei figli minori e Parte_1 Per_3 Per_2 corrispondendo direttamente alla Sig.ra la somma mensile di Euro 600,00 (Euro Parte_2 300,00 per ciascun figlio), sino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte degli stessi. La predetta somma verrà corrisposta entro il giorno 20 di ciascun mese mediante bonifico bancario su conto corrente intestato a e verrà rivalutata annualmente secondo indici ISTAT Parte_2 come per legge.
Le spese straordinarie riferite ai figli, come individuate nel Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati approvato dal Tribunale di Asti in data 07.07.2017, da intendersi quale parte integrante del presente accordo, sia per ciò che attiene alla tipologia di spesa da suddividere, sia in relazione alla previa concertazione e rimborso di dette spese extra assegno, verranno sostenute per il 70% dal Sig.
e per il restante 30% dalla Sig.ra ivi comprese le spese per la mensa scolastica, Pt_1 Pt_2 ove presenti. Sul punto, le parti convengono che le spese straordinarie di importo superiore ad Euro
300,00 vengano direttamente anticipate dal Sig. , al quale, con cadenza mensile, la Sig.ra Pt_1 imborserà la quota di sua spettanza, salvo conguagli, secondo le modalità ed i termini di Pt_2 corresponsione delle spese extra assegno previsti dal citato Protocollo.
PRENDE ATTO CHE:
L'assegno unico erogato in relazione ai figli minori sarà percepito per l'intero dalla madre, e il padre si impegna a rinunciarlo espressamente e/o comunque a fornire tutte le liberatorie necessarie fornendo l'eventuale documentazione richiesta.
Tutte le detrazioni fiscali per i figli minori verranno suddivise in egual misura fra i coniugi.
Nulla viene previsto in punto assegno divorzile reciproco.
Il Sig. si impegna ed obbliga ad onorare alle rispettive scadenze il mutuo Parte_1 ventennale ipotecario stipulato con n data 20.7.2022 a rogito Notaio Controparte_1 Per_4
rep. 12047 raccolta 9984, a garanzia del quale – insieme ad altri beni immobili – è stata iscritta
[...] ipoteca sull'immobile di Guarene, Frazione Castelrotto n. 44/C di proprietà di Parte_2 mantenendo indenne la Sig.ra da ogni richiesta della Banca e da eventuali azioni di Pt_2 escussione della garanzia ipotecaria.
Lo stesso si impegna ed obbliga altresì a tenere indenne e manlevare la Sig.ra a ulteriori Pt_2 eventuali sopravvenienze debitorie relative all'AZIENDA AGRICOLA ELISA DI BENAZZI CARLA, cancellata sin dal 15.01.2021, fatta eccezione che per i contributi INPS ed i contributi agricoli di competenza della sig.ra cui la stessa sta attendendo mediante pagamento Pt_2
3 rateale con rata mensile di Euro 115,00 circa e scadenza al 10.06.2028, quanto ai contributi INPS, e mediante il pagamento in unica soluzione dei contributi agricoli per Euro 3.380,80.
Le parti danno anno che alla data di presentazione del presente ricorso permane in essere presso un mutuo chirografario intestato al Sig. (garante , CP_2 Parte_1 Pt_2 contratto n. 99736, con residuo da rimborsare di Euro 1.018,94 e ultima rata in scadenza nel mese di febbraio 2025. Il Sig. si impegna ad onorare il rimborso di detto mutuo tenendo indenne e Pt_1 manlevando la Sig.ra a ogni richiesta della Banca. Pt_2
Il Sig. si impegna ed obbliga altresì ad estinguere il conto n. 4685 intestato a e Pt_1 Pt_1 Pt_2 in essere presso Intesa San Paolo, Filiale di mediante chiusura del fido, tenendo indenne e CP_2 manlevando la Sig. a ogni richiesta della Banca. Pt_2
Il Sig. si impegna ed obbliga a corrispondere alla Sig.ra la somma Parte_1 Parte_2 complessiva di Euro 3.705,86, pari alla quota del 50% delle sottoelencate posizioni debitorie alla cui estinzione ha provveduto la Sig. riferibili ad ambedue i coniugi: Pt_2
a. Euro 568,94 per cartella SORIS relativa a tassa automobilistica anno 2020 per il veicolo tg.
FD468VJ;
b. Euro 1.048,72 per ingiunzione n. 2022/75 del 20.5.2022 cod. ident. 174 per sanzioni Parte_3 relative all'anno 2018;
c. Euro 771,30 per tassa automobilistica – Avviso di pagamento n. 073348 S1 22070115494 Pt_4
d. Euro 1.105,00 per verbale codice della strada 4677A/2020 V pr. 14426/2020 veicolo tg. FD468VJ;
e. Euro 546,13 per sanzioni anno 2017 riferibili al veicolo tg. FD468VJ - ingiunzione fiscale n. 2023/63 del 19.5.2023 cod. ident. 174; Pt_3
f. Euro 2.600,00 per saldo e stralcio posizioni debitorie con Controparte_3 relativamente al finanziamento n. 139319700000 di iniziali euro 5.400,00 del 30.10.2020 e al conto corrente n. 00179/40140906;
g. Euro 633,55 per tassa automobilistica anno 2018 – Avviso di pagamento n.
073348S121060113830-000 Pt_4
h. Euro 138,07 per ingiunzione di pagamento n. 20240046058370038338737 – Sanzioni codice della Strada anno 2020 Città di Alessandria.
Il predetto importo verrà corrisposto dal Sig. alla Sig. ediante il versamento di Pt_1 Pt_2
n. 7 rate mensili uguali di Euro 529,41 ciascuna, da versarsi entro l'ultimo giorno di ciascun mese a partire dal mese di aprile 2025 e sino al mese di ottobre 2025.
Le parti dichiarano, con la sottoscrizione del presente ricorso e con la puntuale esecuzione delle pattuizioni in esso indicate, di aver risolto ogni rapporto patrimoniale ed economico tra esse intercorso, ritenendosi integralmente e reciprocamente soddisfatte e tacitate per ogni loro reciproca pretesa e che nulla avranno più a pretendere l'una dall'altra rispetto ai fatti e alle circostanze dedotte nel presente ricorso.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ZZ IN (CN) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 19/03/2025.
La Presidente est.
4 Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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