Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data al trattato, ed agli atti ad esso allegati, di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 2 del trattato stesso.
Piena ed intera esecuzione e' data al trattato, ed agli atti ad esso allegati, di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 2 del trattato stesso.