Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. IX, sentenza 06/02/2026, n. 1316
CGT2
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Estinzione del credito per decorso del termine di prescrizione

    La Corte ha ritenuto che, in assenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo, la prescrizione del credito segue quella del tributo richiamato nella cartella. Poiché l'atto impugnato è stato notificato entro i termini di prescrizione decennale per le imposte statali e quinquennale per sanzioni e interessi dalla notifica dell'ultima intimazione, i termini prescrizionali non sono decorsi.

  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti prodromici

    La Corte ha ritenuto infondata la nullità poiché dalla documentazione prodotta dall'ente appellato risulta che il credito è stato fatto valere con la notifica della cartella di pagamento e successivamente con due intimazioni, comprovando la corretta procedura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. IX, sentenza 06/02/2026, n. 1316
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1316
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo