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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. IX, sentenza 06/02/2026, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1316/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
TT GI, OR
CARDONA ALBINI MARGHERITA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6978/2024 depositato il 29/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Nominativo_1 Dr. - CF_Difensore_1
Nominativo_2 Dr. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 303/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez.
1 e pubblicata il 27/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01220239001418113000 IVA-ALTRO 1993
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2007 000276418000 IVA-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 274/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo ritualmente notificato alla Agenzia delle Entrate-Riscossione, il sig. Ricorrente_1 impugnava la sentenza n. 303/2024 del 21.3.2024, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Avellino rigettava la domanda di annullamento della intimazione n. 01220239001418113/000 – notificata in data 18.7.2023 - , con la quale, contestato l'omesso versamento degli importi indicati nella cartella di pagamento n. 01220070002764180000 – asseritamente notificata l'11.5.2007 - gli era stato intimato il pagamento di euro 95.989,33 a titolo di IVA relativamente all'anno di imposta 1993.
A tal fine, eccepiva la illegittimità della gravata pronuncia per non aver ritenuto il Giudice di prime cure l'estinzione del credito vantato dalla amministrazione finanzia per il decorso del termine di prescrizione, stante l'asserita notifica di due atti interruttivi (segnatamente: l'intimazione n. 01220169003664590, notificata l'8.2.2017; l'intimazione n. 01220199003295468, notificata il 7.11.2019).
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la quale, riportandosi a quanto già dedotto nella comparsa prodotta nel primo grado di giudizio, concludeva per il rigetto del gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Destituita di fondamento, in primo luogo, si appalesa la dedotta nullità dell'intimazione di pagamento n.
01220239001418113/000 sollevata in ordine alla omessa notifica degli atti ad esso prodromici. Invero, poiché dalla documentazione prodotta dall'ente appellato si evince che il credito erariale venne fatto valere notificando al contribuente, dapprima, la cartella di pagamento n. 01220070002764180000 (v. la notifica effettuata in data 11.5.2007 al Ricorrente_1 – a mani proprie - ed al curatore fallimentare), e, poi, persistendo la morosità, le intimazioni n. 01220169003664590 (v. la notifica effettuata l'8.2.2017) e n.
01220199003295468 (v. la notifica effettuata il 7.11.2019 a mani proprie del destinatario), non può non pervenirsi ad una declaratoria di infondatezza della dedotta nullità procedimentale.
In ordine alla eccepita prescrizione, poi, la Suprema Corte ha precisato che l'atto impositivo non opposto non può “assimilarsi ad un titolo giudiziale”, in quanto “formato unilateralmente dallo stesso ente”,
“motivo per cui non può applicarsi al credito ivi contenuto la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato” (v. Cass. sez. un. civ., sent. n. 23397 del 17.11.2016).
La prescrizione ordinaria, dunque, è applicabile solo quando vi è stata una verifica giurisdizionale, un provvedimento del Giudice che definisce la lite. In sintesi: “solo l'accertamento giudiziale può determinare l'allungamento del periodo prescrizionale del credito e ciò per effetto dell'intervento del sindacato del giudice che ha verificato la fondatezza della pretesa azionata”. Pertanto potrà essere applicata la prescrizione decennale solo nel caso in cui sia stata già proposta opposizione avverso la pretesa erariale ed il ricorso sia stato già rigettato con sentenza passata in giudicato.
Al contrario, laddove il contribuente - come nel caso in esame - non abbia proposto opposizione alla cartella di pagamento, ma abbia ricevuto, successivamente, una intimazione di pagamento o comunque venga a conoscenza dell'esistenza di debiti per cartelle notificate da molto tempo, in tal caso “anche se la cartella è divenuta definitiva e non più impugnabile, il termine di prescrizione segue quello del tributo richiamato nella cartella stessa”. Insomma, “la scadenza del termine per proporre opposizione a cartella di pagamento pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato” (in tal senso, da ultimo, v. Cass. civ., ord. n. 7409 del
17.3.2020). Ed allora, poiché nel caso in esame l'atto impugnato è stato notificato a distanza di non più di dieci anni – tale è il termine di prescrizione previsto per legge per le imposte statali – e di non più di cinque anni – tale è il termine di prescrizione previsto per le sanzioni e gli interessi - dalla notifica della prodromica intimazione n. 01220199003295468 (v. la notifica effettuata il 7.11.2019), deve ritenersi che i predetti termini prescrizionali non siano affatto decorsi.
L'appello va, pertanto, rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore della appellata Agenzia delle Entrate-Riscossione, che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che si liquidano in euro
5.000,00, oltre oneri di legge se dovuti.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
TT GI, OR
CARDONA ALBINI MARGHERITA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6978/2024 depositato il 29/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Nominativo_1 Dr. - CF_Difensore_1
Nominativo_2 Dr. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 303/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez.
1 e pubblicata il 27/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01220239001418113000 IVA-ALTRO 1993
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2007 000276418000 IVA-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 274/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo ritualmente notificato alla Agenzia delle Entrate-Riscossione, il sig. Ricorrente_1 impugnava la sentenza n. 303/2024 del 21.3.2024, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Avellino rigettava la domanda di annullamento della intimazione n. 01220239001418113/000 – notificata in data 18.7.2023 - , con la quale, contestato l'omesso versamento degli importi indicati nella cartella di pagamento n. 01220070002764180000 – asseritamente notificata l'11.5.2007 - gli era stato intimato il pagamento di euro 95.989,33 a titolo di IVA relativamente all'anno di imposta 1993.
A tal fine, eccepiva la illegittimità della gravata pronuncia per non aver ritenuto il Giudice di prime cure l'estinzione del credito vantato dalla amministrazione finanzia per il decorso del termine di prescrizione, stante l'asserita notifica di due atti interruttivi (segnatamente: l'intimazione n. 01220169003664590, notificata l'8.2.2017; l'intimazione n. 01220199003295468, notificata il 7.11.2019).
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la quale, riportandosi a quanto già dedotto nella comparsa prodotta nel primo grado di giudizio, concludeva per il rigetto del gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Destituita di fondamento, in primo luogo, si appalesa la dedotta nullità dell'intimazione di pagamento n.
01220239001418113/000 sollevata in ordine alla omessa notifica degli atti ad esso prodromici. Invero, poiché dalla documentazione prodotta dall'ente appellato si evince che il credito erariale venne fatto valere notificando al contribuente, dapprima, la cartella di pagamento n. 01220070002764180000 (v. la notifica effettuata in data 11.5.2007 al Ricorrente_1 – a mani proprie - ed al curatore fallimentare), e, poi, persistendo la morosità, le intimazioni n. 01220169003664590 (v. la notifica effettuata l'8.2.2017) e n.
01220199003295468 (v. la notifica effettuata il 7.11.2019 a mani proprie del destinatario), non può non pervenirsi ad una declaratoria di infondatezza della dedotta nullità procedimentale.
In ordine alla eccepita prescrizione, poi, la Suprema Corte ha precisato che l'atto impositivo non opposto non può “assimilarsi ad un titolo giudiziale”, in quanto “formato unilateralmente dallo stesso ente”,
“motivo per cui non può applicarsi al credito ivi contenuto la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato” (v. Cass. sez. un. civ., sent. n. 23397 del 17.11.2016).
La prescrizione ordinaria, dunque, è applicabile solo quando vi è stata una verifica giurisdizionale, un provvedimento del Giudice che definisce la lite. In sintesi: “solo l'accertamento giudiziale può determinare l'allungamento del periodo prescrizionale del credito e ciò per effetto dell'intervento del sindacato del giudice che ha verificato la fondatezza della pretesa azionata”. Pertanto potrà essere applicata la prescrizione decennale solo nel caso in cui sia stata già proposta opposizione avverso la pretesa erariale ed il ricorso sia stato già rigettato con sentenza passata in giudicato.
Al contrario, laddove il contribuente - come nel caso in esame - non abbia proposto opposizione alla cartella di pagamento, ma abbia ricevuto, successivamente, una intimazione di pagamento o comunque venga a conoscenza dell'esistenza di debiti per cartelle notificate da molto tempo, in tal caso “anche se la cartella è divenuta definitiva e non più impugnabile, il termine di prescrizione segue quello del tributo richiamato nella cartella stessa”. Insomma, “la scadenza del termine per proporre opposizione a cartella di pagamento pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato” (in tal senso, da ultimo, v. Cass. civ., ord. n. 7409 del
17.3.2020). Ed allora, poiché nel caso in esame l'atto impugnato è stato notificato a distanza di non più di dieci anni – tale è il termine di prescrizione previsto per legge per le imposte statali – e di non più di cinque anni – tale è il termine di prescrizione previsto per le sanzioni e gli interessi - dalla notifica della prodromica intimazione n. 01220199003295468 (v. la notifica effettuata il 7.11.2019), deve ritenersi che i predetti termini prescrizionali non siano affatto decorsi.
L'appello va, pertanto, rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore della appellata Agenzia delle Entrate-Riscossione, che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che si liquidano in euro
5.000,00, oltre oneri di legge se dovuti.