Cass. civ., sez. I, sentenza 04/09/1999, n. 9383
CASS
Sentenza 4 settembre 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, dal disposto dell'art. 19 del d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035 (che comprendeva gli I.A.C.P. tra i soggetti deputati a determinare le componenti dei canoni, quanto alle quote di cui alle lettere b, c e d), dell'art. 21 dello stesso d.P.R. (che demandava agli I.A.C.P. di provvedere, con apposito piano finanziario approvato dal Ministro dei Lavori Pubblici d'intesa con le regioni interessate, alla revisione dei canoni degli alloggi costruiti successivamente al 4 novembre 1963) e del successivo art. 22 (che demandava agli I.A.C.P. di provvedere con le stesse modalità dell'art. 21 alla revisione dei canoni di tutti gli alloggi), emerge che in capo agli I.A.C.P. sussisteva un potere di determinazione e revisione dei canoni, sia pure non libero, ma sottoposto alle modalità e procedure di cui alle suddette norme e particolarmente all'intervento di altri soggetti, tra cui il Ministro dei Lavori Pubblici d'intesa con le Regioni interessate. Detto potere venne ribadito in via transitoria dall'art. 22 della legge 8 agosto 1977 n. 513 (il quale, nel fissare al primo comma il canone minimo per vano dei suddetti alloggi, al terzo comma comma dispose che restassero fermi i canoni stabiliti in via provvisoria dagli I.A.C.P. se superiori, facendo "salva ogni diversa determinazione dei predetti istituti"). Detta transitorietà emergeva dal dodicesimo comma dello stesso art. 22 (il quale sancì che le disposizioni dei commi precedenti restassero in vigore in ciascuna regione - ivi comprese quelle a statuto speciale per il caso di mancata adozione di un proprio provvedimento legislativo sui canoni di locazione per l'edilizia residenziale pubblica - "fino al momento dell'effettiva applicazione dell'art. 19" del d.P.R. n. 1035 del 1972). Il suddetto potere degli I.A.C.P. non venne meno, d'altro canto, a seguito del trasferimento dallo Stato alle Regioni delle funzioni amministrative e legislative concernenti gli I.A.C.P. disposto dall'art. 93 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 (nella specie la Suprema Corte, con riferimento ad una controversia insorta con riguardo ad una deliberazione di aggiornamento del canone adottata dall'I.A.C.P. di Savona, ha ritenuto che tale istituto non avesse più il relativo potere, in quanto la Regione Liguria, con l'art. 54 della legge 28 febbraio 1983 n. 6 aveva - antecedentemente a quella deliberazione - disposto che, fino all'entrata in vigore della legge regionale sulla determinazione del canone sociale - poi emanata il 22 dicembre 1983 con il n. 50 - dovessero continuare ad applicarsi i canoni in atto).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 04/09/1999, n. 9383
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9383
    Data del deposito : 4 settembre 1999

    Testo completo