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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/06/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 681/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 681/2025 promossa da:
nata a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.MADEO ROSELLINA
PARTE RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. CP_1
ABBRUZZESE FABIO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni della decisione Con ricorso congiunto depositato il 2/4/2025 e Parte_1 CP_1
esponevano di avere contratto matrimonio concordatario in data 11/1/1990 e che
[...]
dalla cui unione erano nati tre figli ormai maggiorenni ed autosufficienti, rappresentavano che il Tribunale di Castrovillari, con provvedimento del 9/1/2023, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi e deducevano che la separazione si era protratta,
ininterrottamente, per il termine previsto dalla legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti deve ritenersi che sia del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale
è perdurato lo stato di separazione.
Sussistono, quindi i presupposti per ritenere perfezionatasi la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2
lett. b della legge n. 898/70, essendosi la separazione protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data di avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale nel corso del procedimento di separazione definito con decreto di omologa emesso dal Tribunale di
Castrovillari.
In base all'accordo raggiunto le parti hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate nel verbale dell'8.1.2023 in sede di separazione, con rinuncia a pretese reciproche, che il Tribunale ritiene conformi alla legge.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Rossano
(atto n.2 Parte II Serie A anno 1990) da nata a [...] Parte_1
(CS) il 28/08/1970 e nato a [...] il [...] alle condizioni CP_1
riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
Dispone che la cancelleria trasmetta la sentenza, in copia autentica, non appena sarà
passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.
396.
Castrovillari , 16 giugno 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 681/2025 promossa da:
nata a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.MADEO ROSELLINA
PARTE RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. CP_1
ABBRUZZESE FABIO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni della decisione Con ricorso congiunto depositato il 2/4/2025 e Parte_1 CP_1
esponevano di avere contratto matrimonio concordatario in data 11/1/1990 e che
[...]
dalla cui unione erano nati tre figli ormai maggiorenni ed autosufficienti, rappresentavano che il Tribunale di Castrovillari, con provvedimento del 9/1/2023, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi e deducevano che la separazione si era protratta,
ininterrottamente, per il termine previsto dalla legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti deve ritenersi che sia del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale
è perdurato lo stato di separazione.
Sussistono, quindi i presupposti per ritenere perfezionatasi la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2
lett. b della legge n. 898/70, essendosi la separazione protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data di avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale nel corso del procedimento di separazione definito con decreto di omologa emesso dal Tribunale di
Castrovillari.
In base all'accordo raggiunto le parti hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate nel verbale dell'8.1.2023 in sede di separazione, con rinuncia a pretese reciproche, che il Tribunale ritiene conformi alla legge.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Rossano
(atto n.2 Parte II Serie A anno 1990) da nata a [...] Parte_1
(CS) il 28/08/1970 e nato a [...] il [...] alle condizioni CP_1
riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
Dispone che la cancelleria trasmetta la sentenza, in copia autentica, non appena sarà
passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.
396.
Castrovillari , 16 giugno 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento