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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/07/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. Un. n. 594/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE SESTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
riunito in camera di consiglio con la presenza dei Magistrati: dott. Enrico Astuni Presidente dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice dott. Stefano Miglietta Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nel procedimento P.U. 594/2024. avente ad oggetto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_1
(C.F. e P.IVA ), con sede in Torino, via Giuseppe Galliano 15, in
[...] P.IVA_1 persona legale rappresentante . Persona_1
* * * * *
Letto il ricorso presentato dall' per l'apertura della Parte_1 liquidazione giudiziale della e la comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta, unitamente alle successive note difensive, con la quale quest'ultima ha eccepito: (i) la sopravvenuta carenza di interesse della
[...]
per effetto dell'accesso da parte della Società resistente alla Parte_1 Rottamazione quater e (ii) l'assenza di un proprio stato di insolvenza, presupposto oggettivo per l'apertura della procedura concorsuale richiesta, domandando il rigetto della domanda;
esaminati gli atti, la documentazione prodotta le risultanze delle informative acquisite ai sensi degli artt. 41, comma 6 e 42 CCII;
ascoltato il Giudice relatore nella camera di consiglio del 29/7/2025; ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art 27 CCII, avendo la Società resistente sede legale nel Circondario del Tribunale di Torino e non essendo emersi elementi che giustifichino l'individuazione di una diversa sede effettiva;
ritenuta sussistente la legittimazione del ricorrente in quanto creditrice per la somma di € 2.275.705,30 a titolo di ruoli, oneri e relativi accessori;
ritenuto che sussista l'interesse ad agire della ricorrente e che esso non sia venuto meno per effetto dell'accesso da parte della alla cd. Controparte_1
1 Rottamazione quater. A tal proposito si ritiene di uniformarsi all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, con riferimento a istituti propri del diritto tributario che condividono con la quater le medesime finalità agevolative, secondo CP_2 cui “la temporanea inesigibilità del credito erariale, conseguente alla presentazione della domanda di ammissione alla definizione agevolata dei ruoli ex art. 1, D.L. n. 148/ 2017, pur incidendo sulla possibilità di avviare o proseguire eventuali azioni esecutive, non esclude la legittimazione dell'Agenzia delle Entrate a richiedere il fallimento, né comporta l'improcedibilità del relativo giudizio prefallimentare;
l'eventuale esito positivo della domanda, che è onere del debitore provare essere intervenuto prima della dichiarazione di fallimento, può, invece, costituire oggetto di valutazione ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza” (Cass. civ. sent. 28978/24). Pertanto, “in tema di requisiti di fallibilità, l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione del debito tributario da parte dell' non esclude che, ai fini del Parte_1 computo dell'esposizione debitoria minima prevista dall'art. 15, comma 9, l.fall., occorre tener conto dell'intero importo del debito tributario iscritto a ruolo, quale debito scaduto e non pagato, in quanto - in forza del principio sancito dall'art. 1231 c.c. - tale adesione non comporta alcuna novazione né del titolo, né dell'oggetto dell'obbligazione, ma riguarda la mera possibilità di eseguire il pagamento della somma dovuta attraverso il suo versamento parziale e periodico, conservando peraltro l' il diritto di agire in Pt_1 via esecutiva, in caso di mancato adempimento al piano di rateazione concesso, per l'immediato recupero dell'intero importo residuo” (Cass. Civ. sent. 4201/25). rilevato che ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, comma 5, CCII poiché l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad € 30.000,00, tenuto conto che il solo credito, esigibile e non pagato, vantato dall' è pari a € 2.275.705,30; Parte_1 rilevato che la Società esercita un'attività commerciale ed è pertanto soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
rilevato che risultano pacificamente superate le soglie di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), alla luce bilanci prodotti dalla Società, in quanto dal bilancio al 31/12/2024 emergono ricavi per € 760.000 e un attivo per € 6.309.250,00, e l'attuale indebitamento supera di molto gli € 500.000; rilevato che
- con riguardo all'indebitamento complessivo e alle strategie per farvi fronte, la Società resistente, nella comparsa di costituzione e negli atti successivi ha articolato le proprie difese nei termini di seguito sintetizzati:
• con riferimento all'indebitamento nei confronti della ricorrente, ha dato atto di aver avuto accesso alla Rottamazione quater per l'intero importo del debito erariale;
• ha affermato di essere in grado di provvedere al pagamento delle prime 5 rate del debito erariale rottamato e di parte dell'indebitamento bancario mediante la provvista ricavata dalla chiusura dell'operazione negoziale con la avente a oggetto l'acquisto della partecipazione azionaria CP_3 detenuta in e dell'immobile denominato “Commissariato di CP_4
Polizia” sito in Rivoli, al prezzo complessivo di € 2.000.000,00 (cfr. proposta di acquisto);
2 • ha previsto di destinare al pagamento delle restanti rate della Rottamazione quater la liquidità ottenuta dall'alienazione dei seguenti terreni, in relazione ai quali sono state intraprese delle trattative: un terreno sito in Grugliasco (TO), per il quale la Società ha ricevuto una proposta di € 80.000,00, e un terreno sito in Pianezza (TO), per il quale è in corso trattativa ad un prezzo di vendita compreso tra € 75.000,00 ed € 100.000,00;
• ha informato che risultano pendenti nei confronti della Società le seguenti procedure esecutive individuali: (i) due pignoramenti presso terzi instaurati da instaurati dinnanzi al Controparte_5
Tribunale di Torino (r.g. 5177/2022 e r.g. 4446/2023). Con riferimento a tali procedure la Società resistente ha dichiarato che vi è stata istanza di assegnazione dei crediti e che la relativa prosecuzione potrà condurre al soddisfacimento della posizione debitoria del;
(ii) un CP_5 pignoramento presso terzi ex artt. 72-bis e 48-bis D.P.R. n. 602/1973, instaurato dall'Agenzia delle Entrate ed avente ad oggetto il credito della Società nei confronti del Comune di Rivoli per canoni che risulta sospeso a seguito dell'accesso alla Rottamazione quater;
• con riguardo al compendio immobiliare che compone il Magazzino, la Società resistente ha fornito una stima al 31/12/2024 pari a € 3.169.000,00 (cfr. All. C alla memoria del 28/7/2025);
- il Giudice istruttore, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19/6/2025, ritenuto opportuno richiedere informazioni al dott. Persona_2
(Esperto nominato nell'ambito della composizione negoziata della crisi
[...] promossa dalla R.G. V.G. n. 1344/2025), in Controparte_1 merito allo stato della Società debitrice ha assegnato all'Esperto termine fino al 17/7/2025 per riferire al Tribunale, tra gli altri, sui seguenti aspetti:
• “l'Esperto esprima il suo motivato parere, distinguendo anche alla luce delle indicazioni della scienza aziendalistica tra stato di crisi (art. 2 lett. a) CCII) e stato di insolvenza (art. 2 lett. b) CCII); se riscontra uno stato di insolvenza, l'Esperto esprima un giudizio circa la concretezza delle prospettive di risanamento”;
• “circa l'attuale consistenza debitoria della Società. In particolare, l'Esperto riepiloghi l'indebitamento complessivo della Società, distinguendo tra debiti scaduti, a scadere nei prossimi 12 mesi o a scadere nei mesi successivi e, con specifico riferimento al debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, se la c.d. Rottamazione a cui la Società ha dichiarato di aver aderito copra la totalità del debito”;
- con la relazione del 17/07/2025 l'Esperto, quanto al primo quesito, ha affermato che “la situazione di insolvenza, di cui alla richiesta e secondo la definizione dell'articolo 2, comma 1, lett. b), CCII, non risulterebbe conclamata nella considerazione che, se nei prossimi mesi la Società in questione riuscisse nella prospettata alienazione degli immobili di proprietà sociale, ciò le consentirebbe di soddisfare i creditori ed in particolare le ragioni erariali. La “conditio sine qua non” di tale condizione è, ovviamente, la liberazione di risorse necessarie a
3 soddisfare in primis l'ottenuta riammissione alla definizione agevolata dei carichi affidati all' (c.d. “rottamazione-quater”) la cui prima Controparte_6 rata scade il prossimo 31 luglio corrente anno” (cfr. pag. 8 relazione Esperto);
- con riferimento a secondo quesito l'Esperto ha riferito che: “si evidenzia che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 della Società espone debiti per complessivi €uro 5.312.092, di cui €uro 1.016.204 scadenti entro il termine del 31 dicembre 2025 ed €uro 4.295.888 scadenti oltre il termine del 31 dicembre 2025. Nello specifico, a seguito dell'attenta visione del dettaglio dei debiti tributari, il sottoscritto Esperto ha sottoposto all'attenzione della Società un'incongruenza degli importi indicati. Difatti, risulta attivo, in capo alla Società, l'istituto della c.d. “rottamazione-quater” dalla quale la stessa era decaduta. Successivamente, ha presentato istanza di riammissione in data 17 marzo 2025
[…] Nello specifico, l'importo dovuto per la definizione delle somme dovute risulta essere pari a €uro 2.036.116,90 oltre interessi di dilazione mentre il debito tributario rilevato a bilancio al 31 dicembre 2024 risulta pari a €uro 2.016.011,91. A tal proposito, la Società ha chiarito all'Esperto che tale differenza è riconducibile al pagamento di due rate della prima istanza di “rottamazione quater), dalla quale la Società risultava già decaduta” (cfr. pag. 10 relazione Esperto); considerato che all'udienza del 24/7/2025 la Società resistente ha ribadito di ritenere percorribile il risanamento dell'impresa mediante il percorso liquidatorio ipotizzato nella comparsa di costituzione e risposta sopra sintetizzato e che, con decreto in pari data, il Giudice istruttore ha concesso alla parte un ulteriore termine per integrare la documentazione, proprio al fine di verificare se la linea programmatica della Società risultasse supportata da un apparato documentale adeguato;
ritenuto che le argomentazioni difensive svolte dalla Società resistente circa l'insussistenza dello stato di insolvenza non possano essere accolte, in quanto dagli atti e dai documenti del presente procedimento è emerso un quadro complessivo caratterizzato da inadempimenti e altri fatti esteriori che dimostrano che la Società non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e non vi è alcun elemento che consenta di ritenere verosimilmente reversibile lo stato di insolvenza in cui attualmente si trova;
considerato, in particolare, quanto segue:
- la proposta vincolante formulata dalla per l'acquisto della CP_3 partecipazione azionaria detenuta nella e dell'immobile CP_4 denominato “Commissariato di Polizia” sito in Rivoli al prezzo complessivo di € 2.000.000,00 prevede la corresponsione del predetto importo con le seguenti modalità: (i) € 1.025.000,00 mediante accollo non liberatorio e non garantito delle prime cinque rate della Rottamazione quater pari a € 205.000,00 ciascuna fino al 31 luglio 2026; (ii) € 975.000,00 mediante accollo non liberatorio e non garantito del mutuo gravante sull'immobile denominato “Commissariato di Polizia” acceso con Credit Agricole;
4 - il contenuto di tale non garantisce alla le Controparte_1 risorse finanziarie necessarie per adempiere le obbligazioni di pagamento relative al debito scaduto e in scadenza nei prossimi 12 mesi: infatti, da un lato, la proposta prevede che il pagamento del prezzo avvenga mediante un accollo non liberatorio per la Società resistente, senza che, tuttavia, sia stata concesso dall'accollante il rilascio di una fideiussione bancaria a prima richiesta CP_3
e senza eccezioni che è normale - perfino banale - richiedere in presenza di una dilazione di pagamento così importante, prolungata nel tempo ed essenziale per la sopravvivenza dell'alienante; dall'altro, la proposta contempla un accollo solo parziale del debito erariale, sicché residuerebbe in ogni caso in capo alla Società resistente, già priva di disponibilità liquide sufficienti (cfr. Bilancio di esercizio al 31/12/2024), un'obbligazione di pagamento di oltre € 1.000.000,00 nei confronti dell'Erario, a cui va aggiunto l'ulteriore indebitamento nei confronti dei fornitori e degli istituti di credito;
- neppure si comprende come la resistente possa fare fronte al pagamento CP_7 delle ultime cinque rate della Rottamazione, non oggetto di accollo da parte della l'eventuale alienazione dei terreni siti in Pianezza e in Collegno – CP_3 quale strategia prospettata nelle note depositate il 28/7/2025 – parrebbe infatti insufficiente a far fronte al pagamento di quelle rate. In tal senso è la stessa parte resistente che, in risposta alla manifestazione di interesse formulata dalla
[...]
ha quantificato il prezzo di vendita del terreno in Parte_2
Pianezza in € 100.000, e che ha stimato il prezzo di vendita del terreno di Grugliasco in circa € 80.000,00 (cfr. All.5 relazione Esperto). Appare, quindi, chiaro che, quand'anche la Società resistente riuscisse effettivamente ad incassare tali importi, non ricaverebbe una liquidità sufficiente per corrispondere neppure una sola rata del residuo debito erariale rottamato;
- a fronte di un indebitamento complessivo pari a € 5.000.000,00 circa (cfr. Bilancio di esercizio 31/12/2024 in atti), non ha avuto ad oggi luogo nessuna delle operazioni prospettate, volte alla alienazione degli ulteriori asset immobiliari di proprietà della Società e finalizzate al reperimento della provvista con cui pagare i creditori. E ciò non solo prima dell'introduzione del presente giudizio – quando l'insolvenza era già palese - ma anche successivamente all'accesso della Società alla composizione negoziata della crisi (dicembre 2024). Può, dunque, dedursi una grave difficoltà della a reperire Controparte_1 sul mercato la finanza necessaria per il recupero di un equilibrio finanziario tramite lo svolgimento della propria attività caratteristica. Va, a tal proposito, ricordato che l'insolvenza rilevante ai sensi dell'art. 2, lett. b), CCII è un concetto dinamico, non statico: la giurisprudenza ha più volte affermato che la mera presenza di patrimonio immobiliare, seppure di ingente valore, non costituisce un elemento di per sé solo sufficiente ad escludere lo stato di insolvenza della società quando questa sia priva di disponibilità liquide necessarie per far fronte al pagamento dei debiti scaduti (Cass. Civ. ord. 12463 dell'8/5/2024);
- la Società resistente non ha, inoltre, fornito stime attendibili degli immobili di proprietà, avendo riportato i valori di mercato tratti da comuni motori di ricerca online (cfr. doc. n. allegato alla memoria del 28/7/2025) e non consentendo al
5 Tribunale di verificare, neppure in un'ottica prospettica e presuntiva, se il ricavato della vendita di tali immobili sia in grado di apportare risorse finanziarie tali da consentire il ripianamento dell'esposizione debitoria in tempi contenuti;
ritenuto, pertanto, che la Società, pertanto, sia definitivamente insolvente ai sensi dell'art. 2, lett. b, CCII e che debba conseguentemente dichiararsi l'apertura della sua liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII;
dato atto che il Curatore nominato risulta iscritto all'Albo dei gestori della crisi di impresa previsto dall'art. 356 CCII, in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 358 CCII in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 358 CCII e dotato della necessaria competenza, stante l'esperienza professionale di settore già maturata ed i pregressi analoghi incarichi allo stesso conferiti da questo Ufficio;
P.Q.M.
dichiara ad ogni effetto di legge l'apertura della liquidazione giudiziale della giudiziale della (C.F. e P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Torino, via Giuseppe Galliano 15, in persona legale rappresentante Per_1
;
[...] nomina Giudice delegato per la procedura il dott. Stefano Miglietta;
nomina Curatore il dott. ; Persona_3 invita il Curatore a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro il termine di due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 126 CCII, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3, 356 e 358 CCII.; autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
fissa l'udienza per la formazione dello stato passivo il 27/11/2025, alle ore 16:15, nell'aula n. 9 del Palazzo di Giustizia;
6 assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima di tale udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, secondo quanto disposto dall'art. 201 CCII, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito. dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Torino, 30 luglio 2025
Il Giudice est. Il Presidente (dott. Stefano Miglietta ) (dott. Enrico Astuni)
Minuta redatta dal MOT dott.ssa Alessia Carrera
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE SESTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
riunito in camera di consiglio con la presenza dei Magistrati: dott. Enrico Astuni Presidente dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice dott. Stefano Miglietta Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nel procedimento P.U. 594/2024. avente ad oggetto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_1
(C.F. e P.IVA ), con sede in Torino, via Giuseppe Galliano 15, in
[...] P.IVA_1 persona legale rappresentante . Persona_1
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Letto il ricorso presentato dall' per l'apertura della Parte_1 liquidazione giudiziale della e la comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta, unitamente alle successive note difensive, con la quale quest'ultima ha eccepito: (i) la sopravvenuta carenza di interesse della
[...]
per effetto dell'accesso da parte della Società resistente alla Parte_1 Rottamazione quater e (ii) l'assenza di un proprio stato di insolvenza, presupposto oggettivo per l'apertura della procedura concorsuale richiesta, domandando il rigetto della domanda;
esaminati gli atti, la documentazione prodotta le risultanze delle informative acquisite ai sensi degli artt. 41, comma 6 e 42 CCII;
ascoltato il Giudice relatore nella camera di consiglio del 29/7/2025; ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art 27 CCII, avendo la Società resistente sede legale nel Circondario del Tribunale di Torino e non essendo emersi elementi che giustifichino l'individuazione di una diversa sede effettiva;
ritenuta sussistente la legittimazione del ricorrente in quanto creditrice per la somma di € 2.275.705,30 a titolo di ruoli, oneri e relativi accessori;
ritenuto che sussista l'interesse ad agire della ricorrente e che esso non sia venuto meno per effetto dell'accesso da parte della alla cd. Controparte_1
1 Rottamazione quater. A tal proposito si ritiene di uniformarsi all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, con riferimento a istituti propri del diritto tributario che condividono con la quater le medesime finalità agevolative, secondo CP_2 cui “la temporanea inesigibilità del credito erariale, conseguente alla presentazione della domanda di ammissione alla definizione agevolata dei ruoli ex art. 1, D.L. n. 148/ 2017, pur incidendo sulla possibilità di avviare o proseguire eventuali azioni esecutive, non esclude la legittimazione dell'Agenzia delle Entrate a richiedere il fallimento, né comporta l'improcedibilità del relativo giudizio prefallimentare;
l'eventuale esito positivo della domanda, che è onere del debitore provare essere intervenuto prima della dichiarazione di fallimento, può, invece, costituire oggetto di valutazione ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza” (Cass. civ. sent. 28978/24). Pertanto, “in tema di requisiti di fallibilità, l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione del debito tributario da parte dell' non esclude che, ai fini del Parte_1 computo dell'esposizione debitoria minima prevista dall'art. 15, comma 9, l.fall., occorre tener conto dell'intero importo del debito tributario iscritto a ruolo, quale debito scaduto e non pagato, in quanto - in forza del principio sancito dall'art. 1231 c.c. - tale adesione non comporta alcuna novazione né del titolo, né dell'oggetto dell'obbligazione, ma riguarda la mera possibilità di eseguire il pagamento della somma dovuta attraverso il suo versamento parziale e periodico, conservando peraltro l' il diritto di agire in Pt_1 via esecutiva, in caso di mancato adempimento al piano di rateazione concesso, per l'immediato recupero dell'intero importo residuo” (Cass. Civ. sent. 4201/25). rilevato che ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, comma 5, CCII poiché l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad € 30.000,00, tenuto conto che il solo credito, esigibile e non pagato, vantato dall' è pari a € 2.275.705,30; Parte_1 rilevato che la Società esercita un'attività commerciale ed è pertanto soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
rilevato che risultano pacificamente superate le soglie di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), alla luce bilanci prodotti dalla Società, in quanto dal bilancio al 31/12/2024 emergono ricavi per € 760.000 e un attivo per € 6.309.250,00, e l'attuale indebitamento supera di molto gli € 500.000; rilevato che
- con riguardo all'indebitamento complessivo e alle strategie per farvi fronte, la Società resistente, nella comparsa di costituzione e negli atti successivi ha articolato le proprie difese nei termini di seguito sintetizzati:
• con riferimento all'indebitamento nei confronti della ricorrente, ha dato atto di aver avuto accesso alla Rottamazione quater per l'intero importo del debito erariale;
• ha affermato di essere in grado di provvedere al pagamento delle prime 5 rate del debito erariale rottamato e di parte dell'indebitamento bancario mediante la provvista ricavata dalla chiusura dell'operazione negoziale con la avente a oggetto l'acquisto della partecipazione azionaria CP_3 detenuta in e dell'immobile denominato “Commissariato di CP_4
Polizia” sito in Rivoli, al prezzo complessivo di € 2.000.000,00 (cfr. proposta di acquisto);
2 • ha previsto di destinare al pagamento delle restanti rate della Rottamazione quater la liquidità ottenuta dall'alienazione dei seguenti terreni, in relazione ai quali sono state intraprese delle trattative: un terreno sito in Grugliasco (TO), per il quale la Società ha ricevuto una proposta di € 80.000,00, e un terreno sito in Pianezza (TO), per il quale è in corso trattativa ad un prezzo di vendita compreso tra € 75.000,00 ed € 100.000,00;
• ha informato che risultano pendenti nei confronti della Società le seguenti procedure esecutive individuali: (i) due pignoramenti presso terzi instaurati da instaurati dinnanzi al Controparte_5
Tribunale di Torino (r.g. 5177/2022 e r.g. 4446/2023). Con riferimento a tali procedure la Società resistente ha dichiarato che vi è stata istanza di assegnazione dei crediti e che la relativa prosecuzione potrà condurre al soddisfacimento della posizione debitoria del;
(ii) un CP_5 pignoramento presso terzi ex artt. 72-bis e 48-bis D.P.R. n. 602/1973, instaurato dall'Agenzia delle Entrate ed avente ad oggetto il credito della Società nei confronti del Comune di Rivoli per canoni che risulta sospeso a seguito dell'accesso alla Rottamazione quater;
• con riguardo al compendio immobiliare che compone il Magazzino, la Società resistente ha fornito una stima al 31/12/2024 pari a € 3.169.000,00 (cfr. All. C alla memoria del 28/7/2025);
- il Giudice istruttore, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19/6/2025, ritenuto opportuno richiedere informazioni al dott. Persona_2
(Esperto nominato nell'ambito della composizione negoziata della crisi
[...] promossa dalla R.G. V.G. n. 1344/2025), in Controparte_1 merito allo stato della Società debitrice ha assegnato all'Esperto termine fino al 17/7/2025 per riferire al Tribunale, tra gli altri, sui seguenti aspetti:
• “l'Esperto esprima il suo motivato parere, distinguendo anche alla luce delle indicazioni della scienza aziendalistica tra stato di crisi (art. 2 lett. a) CCII) e stato di insolvenza (art. 2 lett. b) CCII); se riscontra uno stato di insolvenza, l'Esperto esprima un giudizio circa la concretezza delle prospettive di risanamento”;
• “circa l'attuale consistenza debitoria della Società. In particolare, l'Esperto riepiloghi l'indebitamento complessivo della Società, distinguendo tra debiti scaduti, a scadere nei prossimi 12 mesi o a scadere nei mesi successivi e, con specifico riferimento al debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, se la c.d. Rottamazione a cui la Società ha dichiarato di aver aderito copra la totalità del debito”;
- con la relazione del 17/07/2025 l'Esperto, quanto al primo quesito, ha affermato che “la situazione di insolvenza, di cui alla richiesta e secondo la definizione dell'articolo 2, comma 1, lett. b), CCII, non risulterebbe conclamata nella considerazione che, se nei prossimi mesi la Società in questione riuscisse nella prospettata alienazione degli immobili di proprietà sociale, ciò le consentirebbe di soddisfare i creditori ed in particolare le ragioni erariali. La “conditio sine qua non” di tale condizione è, ovviamente, la liberazione di risorse necessarie a
3 soddisfare in primis l'ottenuta riammissione alla definizione agevolata dei carichi affidati all' (c.d. “rottamazione-quater”) la cui prima Controparte_6 rata scade il prossimo 31 luglio corrente anno” (cfr. pag. 8 relazione Esperto);
- con riferimento a secondo quesito l'Esperto ha riferito che: “si evidenzia che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 della Società espone debiti per complessivi €uro 5.312.092, di cui €uro 1.016.204 scadenti entro il termine del 31 dicembre 2025 ed €uro 4.295.888 scadenti oltre il termine del 31 dicembre 2025. Nello specifico, a seguito dell'attenta visione del dettaglio dei debiti tributari, il sottoscritto Esperto ha sottoposto all'attenzione della Società un'incongruenza degli importi indicati. Difatti, risulta attivo, in capo alla Società, l'istituto della c.d. “rottamazione-quater” dalla quale la stessa era decaduta. Successivamente, ha presentato istanza di riammissione in data 17 marzo 2025
[…] Nello specifico, l'importo dovuto per la definizione delle somme dovute risulta essere pari a €uro 2.036.116,90 oltre interessi di dilazione mentre il debito tributario rilevato a bilancio al 31 dicembre 2024 risulta pari a €uro 2.016.011,91. A tal proposito, la Società ha chiarito all'Esperto che tale differenza è riconducibile al pagamento di due rate della prima istanza di “rottamazione quater), dalla quale la Società risultava già decaduta” (cfr. pag. 10 relazione Esperto); considerato che all'udienza del 24/7/2025 la Società resistente ha ribadito di ritenere percorribile il risanamento dell'impresa mediante il percorso liquidatorio ipotizzato nella comparsa di costituzione e risposta sopra sintetizzato e che, con decreto in pari data, il Giudice istruttore ha concesso alla parte un ulteriore termine per integrare la documentazione, proprio al fine di verificare se la linea programmatica della Società risultasse supportata da un apparato documentale adeguato;
ritenuto che le argomentazioni difensive svolte dalla Società resistente circa l'insussistenza dello stato di insolvenza non possano essere accolte, in quanto dagli atti e dai documenti del presente procedimento è emerso un quadro complessivo caratterizzato da inadempimenti e altri fatti esteriori che dimostrano che la Società non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e non vi è alcun elemento che consenta di ritenere verosimilmente reversibile lo stato di insolvenza in cui attualmente si trova;
considerato, in particolare, quanto segue:
- la proposta vincolante formulata dalla per l'acquisto della CP_3 partecipazione azionaria detenuta nella e dell'immobile CP_4 denominato “Commissariato di Polizia” sito in Rivoli al prezzo complessivo di € 2.000.000,00 prevede la corresponsione del predetto importo con le seguenti modalità: (i) € 1.025.000,00 mediante accollo non liberatorio e non garantito delle prime cinque rate della Rottamazione quater pari a € 205.000,00 ciascuna fino al 31 luglio 2026; (ii) € 975.000,00 mediante accollo non liberatorio e non garantito del mutuo gravante sull'immobile denominato “Commissariato di Polizia” acceso con Credit Agricole;
4 - il contenuto di tale non garantisce alla le Controparte_1 risorse finanziarie necessarie per adempiere le obbligazioni di pagamento relative al debito scaduto e in scadenza nei prossimi 12 mesi: infatti, da un lato, la proposta prevede che il pagamento del prezzo avvenga mediante un accollo non liberatorio per la Società resistente, senza che, tuttavia, sia stata concesso dall'accollante il rilascio di una fideiussione bancaria a prima richiesta CP_3
e senza eccezioni che è normale - perfino banale - richiedere in presenza di una dilazione di pagamento così importante, prolungata nel tempo ed essenziale per la sopravvivenza dell'alienante; dall'altro, la proposta contempla un accollo solo parziale del debito erariale, sicché residuerebbe in ogni caso in capo alla Società resistente, già priva di disponibilità liquide sufficienti (cfr. Bilancio di esercizio al 31/12/2024), un'obbligazione di pagamento di oltre € 1.000.000,00 nei confronti dell'Erario, a cui va aggiunto l'ulteriore indebitamento nei confronti dei fornitori e degli istituti di credito;
- neppure si comprende come la resistente possa fare fronte al pagamento CP_7 delle ultime cinque rate della Rottamazione, non oggetto di accollo da parte della l'eventuale alienazione dei terreni siti in Pianezza e in Collegno – CP_3 quale strategia prospettata nelle note depositate il 28/7/2025 – parrebbe infatti insufficiente a far fronte al pagamento di quelle rate. In tal senso è la stessa parte resistente che, in risposta alla manifestazione di interesse formulata dalla
[...]
ha quantificato il prezzo di vendita del terreno in Parte_2
Pianezza in € 100.000, e che ha stimato il prezzo di vendita del terreno di Grugliasco in circa € 80.000,00 (cfr. All.5 relazione Esperto). Appare, quindi, chiaro che, quand'anche la Società resistente riuscisse effettivamente ad incassare tali importi, non ricaverebbe una liquidità sufficiente per corrispondere neppure una sola rata del residuo debito erariale rottamato;
- a fronte di un indebitamento complessivo pari a € 5.000.000,00 circa (cfr. Bilancio di esercizio 31/12/2024 in atti), non ha avuto ad oggi luogo nessuna delle operazioni prospettate, volte alla alienazione degli ulteriori asset immobiliari di proprietà della Società e finalizzate al reperimento della provvista con cui pagare i creditori. E ciò non solo prima dell'introduzione del presente giudizio – quando l'insolvenza era già palese - ma anche successivamente all'accesso della Società alla composizione negoziata della crisi (dicembre 2024). Può, dunque, dedursi una grave difficoltà della a reperire Controparte_1 sul mercato la finanza necessaria per il recupero di un equilibrio finanziario tramite lo svolgimento della propria attività caratteristica. Va, a tal proposito, ricordato che l'insolvenza rilevante ai sensi dell'art. 2, lett. b), CCII è un concetto dinamico, non statico: la giurisprudenza ha più volte affermato che la mera presenza di patrimonio immobiliare, seppure di ingente valore, non costituisce un elemento di per sé solo sufficiente ad escludere lo stato di insolvenza della società quando questa sia priva di disponibilità liquide necessarie per far fronte al pagamento dei debiti scaduti (Cass. Civ. ord. 12463 dell'8/5/2024);
- la Società resistente non ha, inoltre, fornito stime attendibili degli immobili di proprietà, avendo riportato i valori di mercato tratti da comuni motori di ricerca online (cfr. doc. n. allegato alla memoria del 28/7/2025) e non consentendo al
5 Tribunale di verificare, neppure in un'ottica prospettica e presuntiva, se il ricavato della vendita di tali immobili sia in grado di apportare risorse finanziarie tali da consentire il ripianamento dell'esposizione debitoria in tempi contenuti;
ritenuto, pertanto, che la Società, pertanto, sia definitivamente insolvente ai sensi dell'art. 2, lett. b, CCII e che debba conseguentemente dichiararsi l'apertura della sua liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII;
dato atto che il Curatore nominato risulta iscritto all'Albo dei gestori della crisi di impresa previsto dall'art. 356 CCII, in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 358 CCII in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 358 CCII e dotato della necessaria competenza, stante l'esperienza professionale di settore già maturata ed i pregressi analoghi incarichi allo stesso conferiti da questo Ufficio;
P.Q.M.
dichiara ad ogni effetto di legge l'apertura della liquidazione giudiziale della giudiziale della (C.F. e P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Torino, via Giuseppe Galliano 15, in persona legale rappresentante Per_1
;
[...] nomina Giudice delegato per la procedura il dott. Stefano Miglietta;
nomina Curatore il dott. ; Persona_3 invita il Curatore a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro il termine di due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 126 CCII, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3, 356 e 358 CCII.; autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
fissa l'udienza per la formazione dello stato passivo il 27/11/2025, alle ore 16:15, nell'aula n. 9 del Palazzo di Giustizia;
6 assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima di tale udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, secondo quanto disposto dall'art. 201 CCII, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito. dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Torino, 30 luglio 2025
Il Giudice est. Il Presidente (dott. Stefano Miglietta ) (dott. Enrico Astuni)
Minuta redatta dal MOT dott.ssa Alessia Carrera
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