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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANI' consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 660 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 7 agosto 2024 e vertente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Cesare Galloni
APPELLANTE
E
(c.f.: Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE
NONCHE'
(c.f.: ) Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
1
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Il difensore dell'appellante ha concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 16 Parte_1 gennaio 2020 emessa nel procedimento iscritto al n.r.g. 37678/2019, che ha rigettato la domanda formulata dal ricorrente nei confronti della e del Controparte_1 [...] per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali Controparte_2 subìti per effetto del diniego di rilascio del titolo abilitativo della patente di guida di categoria
“C” disposto dal Controparte_3 di con provvedimento del 1° dicembre 2018. CP_1
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) il tribunale non ha fatto corretta applicazione dei princìpi che regolano il procedimento sommario di cognizione, disciplinato dal legislatore “nel senso di evitare che il ricorrente sia costretto a fornire prove particolarmente rigorose (spesso in tutto o in parte defatigatorie) in ordine a circostanze su cui il convenuto, per disinteresse o per mancanza di argomenti, abbia omesso di contraddire”;
2) il tribunale ha erroneamente rigettato la domanda risarcitoria del ricorrente, nonostante l'illegittimità del provvedimento di diniego del rilascio della patente di guida sia già stata accertata con sentenza del Tribunale di Roma n. 7666/2019 e senza tenere conto del fatto che il conseguimento di una patente di categoria superiore consente di ricevere offerte qualitativamente ed economicamente migliori;
3) il tribunale ha escluso la rilevanza probatoria della scrittura privata del 30 novembre
2018 – contenente un'offerta di lavoro che la Globus Consorzio di Cooperative a r.l. ha formulato a per la guida di automezzi pesanti conducibili con la patente C – Parte_1 in quanto priva di data certa.
L'appellante ha concluso domandando, in riforma dell'ordinanza impugnata,
l'accertamento della responsabilità extracontrattuale del
[...]
e la condanna dei Controparte_4 convenuti al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti, quantificati nella misura 43.200,00 €.
Il e la Controparte_2 Controparte_1 non si sono costituiti in giudizio.
[...]
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
2 Il tribunale ha respinto la domanda di risarcimento del danno affermando che:
a) il danno lamentato da va correttamente qualificato come danno da Parte_1 perdita di chance, perché il provvedimento di diniego adottato dal
[...] ha impedito all'attore di sostenere la prova pratica per il Controparte_2 conseguimento della patente di categoria “C”, al cui effettivo superamento era subordinata la possibilità di lavorare come conducente di mezzi pesanti;
b) premesso che nel caso di specie il danno astrattamente risarcibile consiste nella perdita della possibilità di conseguire il risultato utile sperato, non ha Parte_1 fornito una prova adeguata del risultato utile sperato (la possibilità di lavorare come conducente di mezzi pesanti), essendosi limitato a depositare un'unica offerta di lavoro scritta formulata dalla Globus Consorzio di Cooperative a r.l., che non ha data certa;
c) l'attore non ha fornito la prova del danno non patrimoniale lamentato, non essendo dato conoscere in che modo il provvedimento amministrativo di diniego abbia inciso sulla sua attività lavorativa e sulla vita quotidiana in genere e quali siano le conseguenze subìte dal danneggiato nella sua sfera interiore.
Con il primo motivo, l'appellante si duole del fatto che il tribunale non abbia fatto buon governo dei princìpi che regolano il procedimento sommario di cognizione, che impongono al giudice di “limitarsi esclusivamente ad esaminare quanto rilevabile d'ufficio” in tutti i casi in cui i convenuti non si siano costituiti in giudizio.
La doglianza non può essere accolta, in quanto la struttura semplificata del procedimento sommario di cognizione regolato dagli artt. 702-bis ss. c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) non deroga ai princìpi generali in materia di oneri di allegazione e di prova dei fatti costitutivi della domanda.
Va escluso, in particolare, che l'onere probatorio posto a carico del ricorrente possa dirsi affievolito per il solo fatto che la parte convenuta rimanga contumace, avendo il legislatore espressamente limitato gli effetti del principio di non contestazione ai soli casi in cui la parte sia costituita (art. 115, primo comma, c.p.c.).
Come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la contumacia non assume valore di mancata contestazione e non altera la ripartizione degli oneri probatori, non potendo il mero silenzio della parte rendere incontestati i fatti allegati dall'altra (v. ex multis Cass.
24606/2020; Cass. 20721/2018; Cass. 30545/2017).
A fronte della mancata costituzione in giudizio del Controparte_2
e della , l'odierno appellante
[...] Controparte_1 avrebbe avuto dunque l'onere di allegare in maniera completa i fatti costitutivi delle singole voci di danno di cui ha chiesto il risarcimento e di fornire una prova piena dei fatti posti a fondamento della domanda (ciò che nel caso di specie non è stato fatto, come condivisibilmente affermato dal tribunale).
Con il secondo motivo, l'appellante si duole del fatto che il tribunale abbia rigettato la domanda di risarcimento del danno senza tenere conto del fatto che l'illegittimità del
3 provvedimento di diniego del rilascio della patente di guida è già stata accertata con sentenza del Tribunale di Roma n. 7666/2019 e che il conseguimento di una patente di categoria superiore consente notoriamente di ricevere offerte qualitativamente ed economicamente migliori.
Si osserva al riguardo che il tribunale ha correttamente qualificato il danno patrimoniale lamentato dal ricorrente come danno da perdita di chance (posto che al ricorrente non è stata ritirata una patente già conseguita, ma è stata negata la possibilità di partecipare alla prova pratica per il conseguimento della patente di categoria “C” in programma per il giorno 1° dicembre 2018: v. il documento n. 2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado).
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il soggetto che agisce per il risarcimento del danno da perdita di chance è tenuto ad allegare e provare l'esistenza dei suoi elementi costitutivi, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale (Cass. 25910/2023; Cass. 7110/2023; Cass. 7513/2018).
Il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno esige dunque la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere in termini di certezza o di elevata probabilità, e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (Cass. 19604/2016; Cass. 22376/2012; Cass. 11353/2010; Cass. 4052/2009).
Come già rilevato dal tribunale, l'attore si è limitato a dichiarare di svolgere la professione di autista, ma non ha “né allegato né tantomeno provato se al momento dell'emissione del provvedimento illegittimo era privo di qualsiasi attività lavorativa oppure svolgeva altra attività lavorativa meno remunerativa o altra attività lavorativa ugualmente remunerativa ma meno soddisfacente sotto il profilo professionale” e “non risulta neppure specificamente allegata (prima ancora che provata) la perdita di ulteriori opportunità lavorative per le quali il ricorrente ha chiesto la condanna dei resistenti, a titolo di perdita di chance, al pagamento dell'ulteriore somma complessiva di euro 10.000,00” (pag. 3 dell'ordinanza impugnata).
Tale ratio decidendi – che questa Corte condivide - non è stata sottoposta a vaglio critico da parte dell'appellante, il quale ritiene erroneamente che l'accertamento dell'illegittimità del diniego opposto dal al Controparte_2 rilascio della patente di categoria “C” nei confronti di e la mera Parte_1 prospettazione dei maggiori guadagni che può astrattamente conseguire un autista di automezzi pesanti siano di per sé sufficienti ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da perdita di chance.
Con il terzo motivo, l'appellante si duole del fatto che il tribunale non abbia riconosciuto efficacia probatoria alla scrittura privata del 30 novembre 2018, recante un'offerta di lavoro che la Globus Consorzio di Cooperative a r.l. avrebbe formulato a per la guida di automezzi pesanti conducibili con la patente C. Parte_1
4 Il tribunale ha ritenuto al riguardo che il mero deposito di una scrittura privata priva di data certa impedisca di ritenere provato il danno patrimoniale lamentato, in mancanza di ulteriori elementi di riscontro che consentano di ritenere che l'offerta sia stata effettivamente formulata prima del provvedimento di diniego adottato dall'Amministrazione e che il Pt_1 avrebbe tempestivamente superato la prova pratica per il conseguimento della patente (oltre alla mancanza di prova adeguata delle effettive ricadute economiche del mancato conseguimento della patente “C”).
Si osserva al riguardo che l'art. 2704, primo comma, c.c. richiede, in mancanza di una delle situazioni tipiche di certezza della data contemplate dalla prima parte della norma
(registrazione della scrittura, morte o incapacità del sottoscrittore, riproduzione della scrittura in un atto pubblico), la dimostrazione di un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento, la quale, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, può essere provata anche per testi, purché non si riduca a provocare un giudizio di
“mera verosimiglianza della data apposta sul documento” (Cass. 3320/2022; Cass.
14087/2017; Cass. 13943/2012).
In assenza di data certa – che costituisce un fatto impeditivo al riconoscimento del diritto fatto valere in giudizio qualificabile come eccezione rilevabile d'ufficio dal giudice: v. ex multis Cass. 609/2024; Cass.16404/2018; Cass., 27504/2017; Cass., Sez. Un., 4213/2013 - la scrittura privata proveniente da terzi estranei alla lite può offrire solo elementi indiziari, suscettibili di essere posti a base della decisione purché in concorso con altre risultanze probatorie (Cass. 11105/2001; 4503/2000; Cass. 852/1999).
Il tribunale ha fatto corretta applicazione di tali princìpi al caso di specie, in quanto:
a) il documento depositato da (contenente l'offerta di lavoro come Parte_1 autista di automezzi conducibili con patente di categoria “C”, subordinata al conseguimento della patente “entro e non oltre il 10/12/2018”) è una mera scrittura privata non autenticata priva di data certa;
b) l'attore non ha chiesto di provare per testimoni la serietà dell'offerta e la sua tempestività;
c) mancano ulteriori elementi di riscontro che consentano di affermare che tale offerta di lavoro sia stata effettivamente formulata il giorno prima della data prevista per la prova pratica di guida che avrebbe dovuto sostenere il 1° dicembre 2018 Parte_1
(significativo al riguardo il fatto che nel messaggio di posta elettronica certificata che il legale del ha inviato alla Prefettura di il 1° dicembre 2018 al fine di ottenere Pt_1 CP_1
l'annullamento in autotutela del provvedimento di non ammissione alla prova pratica di guida non si faccia alcun riferimento alla predetta offerta di lavoro – che si assume essere anteriore - richiedendosi semplicemente “l'inserimento del candidato al primo esame utile, onde evitare che lo stesso subisca ingenti danni patrimoniali e non”: documento n. 4 allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va dunque respinto.
5 Nulla sulle spese, stante la contumacia delle parti appellate.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 16 gennaio 2020 emessa Parte_1 nel procedimento iscritto al n.r.g. 37678/2019.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, l'11 dicembre 2024.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANI' consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 660 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 7 agosto 2024 e vertente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Cesare Galloni
APPELLANTE
E
(c.f.: Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE
NONCHE'
(c.f.: ) Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
1
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Il difensore dell'appellante ha concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 16 Parte_1 gennaio 2020 emessa nel procedimento iscritto al n.r.g. 37678/2019, che ha rigettato la domanda formulata dal ricorrente nei confronti della e del Controparte_1 [...] per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali Controparte_2 subìti per effetto del diniego di rilascio del titolo abilitativo della patente di guida di categoria
“C” disposto dal Controparte_3 di con provvedimento del 1° dicembre 2018. CP_1
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) il tribunale non ha fatto corretta applicazione dei princìpi che regolano il procedimento sommario di cognizione, disciplinato dal legislatore “nel senso di evitare che il ricorrente sia costretto a fornire prove particolarmente rigorose (spesso in tutto o in parte defatigatorie) in ordine a circostanze su cui il convenuto, per disinteresse o per mancanza di argomenti, abbia omesso di contraddire”;
2) il tribunale ha erroneamente rigettato la domanda risarcitoria del ricorrente, nonostante l'illegittimità del provvedimento di diniego del rilascio della patente di guida sia già stata accertata con sentenza del Tribunale di Roma n. 7666/2019 e senza tenere conto del fatto che il conseguimento di una patente di categoria superiore consente di ricevere offerte qualitativamente ed economicamente migliori;
3) il tribunale ha escluso la rilevanza probatoria della scrittura privata del 30 novembre
2018 – contenente un'offerta di lavoro che la Globus Consorzio di Cooperative a r.l. ha formulato a per la guida di automezzi pesanti conducibili con la patente C – Parte_1 in quanto priva di data certa.
L'appellante ha concluso domandando, in riforma dell'ordinanza impugnata,
l'accertamento della responsabilità extracontrattuale del
[...]
e la condanna dei Controparte_4 convenuti al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti, quantificati nella misura 43.200,00 €.
Il e la Controparte_2 Controparte_1 non si sono costituiti in giudizio.
[...]
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
2 Il tribunale ha respinto la domanda di risarcimento del danno affermando che:
a) il danno lamentato da va correttamente qualificato come danno da Parte_1 perdita di chance, perché il provvedimento di diniego adottato dal
[...] ha impedito all'attore di sostenere la prova pratica per il Controparte_2 conseguimento della patente di categoria “C”, al cui effettivo superamento era subordinata la possibilità di lavorare come conducente di mezzi pesanti;
b) premesso che nel caso di specie il danno astrattamente risarcibile consiste nella perdita della possibilità di conseguire il risultato utile sperato, non ha Parte_1 fornito una prova adeguata del risultato utile sperato (la possibilità di lavorare come conducente di mezzi pesanti), essendosi limitato a depositare un'unica offerta di lavoro scritta formulata dalla Globus Consorzio di Cooperative a r.l., che non ha data certa;
c) l'attore non ha fornito la prova del danno non patrimoniale lamentato, non essendo dato conoscere in che modo il provvedimento amministrativo di diniego abbia inciso sulla sua attività lavorativa e sulla vita quotidiana in genere e quali siano le conseguenze subìte dal danneggiato nella sua sfera interiore.
Con il primo motivo, l'appellante si duole del fatto che il tribunale non abbia fatto buon governo dei princìpi che regolano il procedimento sommario di cognizione, che impongono al giudice di “limitarsi esclusivamente ad esaminare quanto rilevabile d'ufficio” in tutti i casi in cui i convenuti non si siano costituiti in giudizio.
La doglianza non può essere accolta, in quanto la struttura semplificata del procedimento sommario di cognizione regolato dagli artt. 702-bis ss. c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) non deroga ai princìpi generali in materia di oneri di allegazione e di prova dei fatti costitutivi della domanda.
Va escluso, in particolare, che l'onere probatorio posto a carico del ricorrente possa dirsi affievolito per il solo fatto che la parte convenuta rimanga contumace, avendo il legislatore espressamente limitato gli effetti del principio di non contestazione ai soli casi in cui la parte sia costituita (art. 115, primo comma, c.p.c.).
Come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la contumacia non assume valore di mancata contestazione e non altera la ripartizione degli oneri probatori, non potendo il mero silenzio della parte rendere incontestati i fatti allegati dall'altra (v. ex multis Cass.
24606/2020; Cass. 20721/2018; Cass. 30545/2017).
A fronte della mancata costituzione in giudizio del Controparte_2
e della , l'odierno appellante
[...] Controparte_1 avrebbe avuto dunque l'onere di allegare in maniera completa i fatti costitutivi delle singole voci di danno di cui ha chiesto il risarcimento e di fornire una prova piena dei fatti posti a fondamento della domanda (ciò che nel caso di specie non è stato fatto, come condivisibilmente affermato dal tribunale).
Con il secondo motivo, l'appellante si duole del fatto che il tribunale abbia rigettato la domanda di risarcimento del danno senza tenere conto del fatto che l'illegittimità del
3 provvedimento di diniego del rilascio della patente di guida è già stata accertata con sentenza del Tribunale di Roma n. 7666/2019 e che il conseguimento di una patente di categoria superiore consente notoriamente di ricevere offerte qualitativamente ed economicamente migliori.
Si osserva al riguardo che il tribunale ha correttamente qualificato il danno patrimoniale lamentato dal ricorrente come danno da perdita di chance (posto che al ricorrente non è stata ritirata una patente già conseguita, ma è stata negata la possibilità di partecipare alla prova pratica per il conseguimento della patente di categoria “C” in programma per il giorno 1° dicembre 2018: v. il documento n. 2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado).
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il soggetto che agisce per il risarcimento del danno da perdita di chance è tenuto ad allegare e provare l'esistenza dei suoi elementi costitutivi, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale (Cass. 25910/2023; Cass. 7110/2023; Cass. 7513/2018).
Il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno esige dunque la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere in termini di certezza o di elevata probabilità, e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (Cass. 19604/2016; Cass. 22376/2012; Cass. 11353/2010; Cass. 4052/2009).
Come già rilevato dal tribunale, l'attore si è limitato a dichiarare di svolgere la professione di autista, ma non ha “né allegato né tantomeno provato se al momento dell'emissione del provvedimento illegittimo era privo di qualsiasi attività lavorativa oppure svolgeva altra attività lavorativa meno remunerativa o altra attività lavorativa ugualmente remunerativa ma meno soddisfacente sotto il profilo professionale” e “non risulta neppure specificamente allegata (prima ancora che provata) la perdita di ulteriori opportunità lavorative per le quali il ricorrente ha chiesto la condanna dei resistenti, a titolo di perdita di chance, al pagamento dell'ulteriore somma complessiva di euro 10.000,00” (pag. 3 dell'ordinanza impugnata).
Tale ratio decidendi – che questa Corte condivide - non è stata sottoposta a vaglio critico da parte dell'appellante, il quale ritiene erroneamente che l'accertamento dell'illegittimità del diniego opposto dal al Controparte_2 rilascio della patente di categoria “C” nei confronti di e la mera Parte_1 prospettazione dei maggiori guadagni che può astrattamente conseguire un autista di automezzi pesanti siano di per sé sufficienti ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da perdita di chance.
Con il terzo motivo, l'appellante si duole del fatto che il tribunale non abbia riconosciuto efficacia probatoria alla scrittura privata del 30 novembre 2018, recante un'offerta di lavoro che la Globus Consorzio di Cooperative a r.l. avrebbe formulato a per la guida di automezzi pesanti conducibili con la patente C. Parte_1
4 Il tribunale ha ritenuto al riguardo che il mero deposito di una scrittura privata priva di data certa impedisca di ritenere provato il danno patrimoniale lamentato, in mancanza di ulteriori elementi di riscontro che consentano di ritenere che l'offerta sia stata effettivamente formulata prima del provvedimento di diniego adottato dall'Amministrazione e che il Pt_1 avrebbe tempestivamente superato la prova pratica per il conseguimento della patente (oltre alla mancanza di prova adeguata delle effettive ricadute economiche del mancato conseguimento della patente “C”).
Si osserva al riguardo che l'art. 2704, primo comma, c.c. richiede, in mancanza di una delle situazioni tipiche di certezza della data contemplate dalla prima parte della norma
(registrazione della scrittura, morte o incapacità del sottoscrittore, riproduzione della scrittura in un atto pubblico), la dimostrazione di un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento, la quale, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, può essere provata anche per testi, purché non si riduca a provocare un giudizio di
“mera verosimiglianza della data apposta sul documento” (Cass. 3320/2022; Cass.
14087/2017; Cass. 13943/2012).
In assenza di data certa – che costituisce un fatto impeditivo al riconoscimento del diritto fatto valere in giudizio qualificabile come eccezione rilevabile d'ufficio dal giudice: v. ex multis Cass. 609/2024; Cass.16404/2018; Cass., 27504/2017; Cass., Sez. Un., 4213/2013 - la scrittura privata proveniente da terzi estranei alla lite può offrire solo elementi indiziari, suscettibili di essere posti a base della decisione purché in concorso con altre risultanze probatorie (Cass. 11105/2001; 4503/2000; Cass. 852/1999).
Il tribunale ha fatto corretta applicazione di tali princìpi al caso di specie, in quanto:
a) il documento depositato da (contenente l'offerta di lavoro come Parte_1 autista di automezzi conducibili con patente di categoria “C”, subordinata al conseguimento della patente “entro e non oltre il 10/12/2018”) è una mera scrittura privata non autenticata priva di data certa;
b) l'attore non ha chiesto di provare per testimoni la serietà dell'offerta e la sua tempestività;
c) mancano ulteriori elementi di riscontro che consentano di affermare che tale offerta di lavoro sia stata effettivamente formulata il giorno prima della data prevista per la prova pratica di guida che avrebbe dovuto sostenere il 1° dicembre 2018 Parte_1
(significativo al riguardo il fatto che nel messaggio di posta elettronica certificata che il legale del ha inviato alla Prefettura di il 1° dicembre 2018 al fine di ottenere Pt_1 CP_1
l'annullamento in autotutela del provvedimento di non ammissione alla prova pratica di guida non si faccia alcun riferimento alla predetta offerta di lavoro – che si assume essere anteriore - richiedendosi semplicemente “l'inserimento del candidato al primo esame utile, onde evitare che lo stesso subisca ingenti danni patrimoniali e non”: documento n. 4 allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va dunque respinto.
5 Nulla sulle spese, stante la contumacia delle parti appellate.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 16 gennaio 2020 emessa Parte_1 nel procedimento iscritto al n.r.g. 37678/2019.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, l'11 dicembre 2024.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
6