Articolo 9 della Legge 5 aprile 1950, n. 174
Articolo 8
Versione
13 maggio 1950
Art. 9.
Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai titolari di farmacie o di rivendite di monopolio cui sia stata revocata l'autorizzazione per comportamento antifascista, sempre che cio' risulti indubitabilmente dagli atti in possesso dell'Amministrazione.
La presente disposizione ha efficacia fino a tre anni dalla data della sua entrata in vigore.

Entrata in vigore il 13 maggio 1950