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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 16/12/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI POTENZA (R.G. 501/2020)
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Potenza, riunita in camera di consiglio e composta dai signori Magistrati:
dott.ssa IA GESUMMARIA Presidente;
dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO Consigliere;
avv. EU TO SIVILLA Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 501/2020 di Ruolo Generale, avente ad oggetto, l'impugnazione della sentenza n. 7/2020 del Tribunale di MATERA pubblicata il dì 07.01.2020, non notificata, nell'ambito del giudizio iscritto al numero di R.G. 1426/2016 in materia di opposizione a decreto ingiuntivo per pagamento somme.
TRA
, (c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
IL BI con domicilio in Potenza, alla via Nicola Sole, n. 11, presso l'avv.
SE RO APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Vitantonio Ripoli con domicilio in Matera, al Rec.to L. Protospata n. 2,
APPELLATO
***
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n.212/2016, emesso in data 13.05.2016 dal
Tribunale Ordinario di Matera, con il quale, ad istanza di Controparte_1
Pag. 1 di 16 le era stato ingiunto di pagare la somma di euro 23.873,50, oltre interessi come da domanda, nonché spese della procedura monitoria come liquidate, così
concludendo: l.- dichiarare, previa revoca e/o declaratoria di annullamento del
decreto ingiuntivo impugnato, l'inammissibilità e/o improponibilità della domanda
monitoria azionata e, comunque, gradatamente, che nulla è dovuto da parte
dell'opposta in favore dell'opponente in forza della scrittura privata del 6.12.2004;
2.- dichiarare nullo e, comunque, improduttivo di effetti l'opposto decreto
ingiuntivo in quanto infondato, ingiusto ed illegittimo;
3.- condannare parte
opposta al pagamento delle spese di lite e dei compensi (come da parametri di
cui al d.m. n. 5512014), oltre rimborso forfettario di spese generali, c.a.p. ed i.v.a.
2. Quale primo motivo di opposizione l'attrice eccepiva la pendenza di altro giudizio e precisamente del giudizio di appello n. 262/2011 R.G. con relativa eccezione di
"bis in idem". Assumeva l'opponente che , prima di adire il Controparte_1
Tribunale a mezzo della procedura monitoria, con atto di citazione del 14.07.2011
aveva interposto appello avverso la sentenza n. 803/2010 del Tribunale di
Matera.
Assumeva l'opponente che nell'ambito di tale giudizio, sin dall'atto introduttivo,
aveva sempre sostenuto l'inefficacia della scrittura privata del Controparte_1
6.12.2014 di poi posta a fondamento della domanda proposta in monitorio, e che l'opposto, in conseguenza della mancata comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale di Matera, da parte del coniuge, per l'udienza del 10 maggio 2005,
all'uopo fissata nel procedimento di separazione consensuale, aveva anche proceduto alla restituzione delle somme sino ad allora percepite, in forza di detta scrittura, quale segnale inequivocabile della ritenuta inefficacia degli accordi sottoscritti in data 6.12.2004.
Pag. 2 di 16 Alla luce di quanto innanzi, formulava eccezione di Parte_1
litispendenza in quanto esisteva altro giudizio avente medesimo oggetto e che si fonderebbe proprio sulla medesima scrittura con richieste contraddittorie da parte del . CP_1
3. Quale secondo motivo di opposizione l'attrice eccepiva la prescrizione dell'asserito credito ex art. 2946 c.c.. Sosteneva infatti, in via meramente gradata,
che l'asserito credito riveniente dalla scrittura del 6.12.2004 sarebbe prescritto perché mai prima del 30.06.2015 il aveva chiesto il pagamento della CP_1
somma di cui alla scrittura privata del 6.12.2004; al contrario l'opposto aveva sempre chiesto l'annullamento e la declaratoria di inefficacia di detta scrittura.
Pertanto, ogni eventuale diritto di credito si sarebbe irrimediabilmente prescritto alla data del 6.12.2014 per intervenuta prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c..
4. Si costituiva il quale sosteneva che la scrittura del Controparte_1
6.12.2004 era stata stipulata in previsione della separazione consensuale dei coniugi ma che non si era presentata all'udienza tesa Parte_1
all'omologazione dell'accordo onde la separazione si era trasformata in giudiziale;
nel frattempo la aveva dato esecuzione all'accordo del 6.12.2004 avendo Parte_1
assunto la qualità di socia della cooperativa e nel precedente giudizio (concluso con la sentenza n. 803/2010 del Tribunale di Matera) aveva anche chiesto l'esecuzione in forma specifica del trasferimento dell'alloggio in proprio favore, ma senza rendersi adempiente rispetto agli obblighi ivi previsti a suo carico.
Assumeva l'opposto che egli aveva proposto appello avverso la sentenza del
Tribunale di Matera, che aveva riconosciuto il diritto di al Parte_1
trasferimento dell'alloggio così riconoscendo la validità dell'accordo del 6.12.2004,
Pag. 3 di 16 perché il proprio interesse era al riconoscimento a sua volta del proprio diritto sull'alloggio, ovvero a quello alternativo al ricevimento delle prestazioni cui si era obbligato il coniuge;
assumeva anche che la proposizione del ricorso monitorio aveva funzione e valore di rinuncia implicita all'appello; assumeva inoltre che poiché la sentenza n. 803/2010 del Tribunale di Matera aveva riconosciuto l'efficacia della scrittura del 6.12.2004 entrambe le parti dovevano darne esecuzione;
sosteneva inoltre l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione appunto in ragione della pendenza dell'altro giudizio. Concludeva pertanto per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo con vittoria di spese.
5. Svolta la fase di trattazione con scambio delle memorie ex art 183 cpc ed istruita documentalmente la causa è stata decisa con sentenza n.7/2020 pubblicata il
7.01.2020 con la quale il Tribunale di Matera ha così disposto: " 1. rigetta
l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara
esecutivo ex art. 653 c.p.c.; 2. condanna l'opponente a rimborsare alla
controparte le spese di lite liquidate in complessivi € 3.200,00 per compensi, oltre
spese generali 15%, IVA e CPA."
6. Il Tribunale ha motivato la propria decisione, in sintesi, dapprima richiamando la giurisprudenza in materia di riparto dell'onere probatorio nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo. Ha poi precisato che , a dimostrazione Controparte_1
della consistenza del proprio credito, ha prodotto, già in sede monitoria, la scrittura privata del 06.12.2004 stipulata con il coniuge separato Parte_1
, con la quale le parti, al fine di disciplinare i rapporti patrimoniali tra i
[...]
coniugi, convenivano che la subentrasse al in tutti i diritti di Parte_1 CP_1
titolarità del medesimo, quali concernenti la posizione di socio della società
cooperativa “Europa 79”, e con successiva assegnazione delle quote della
Pag. 4 di 16 società alla e della proprietà esclusiva dell'immobile sito in Matera via dei Parte_1
Pesci n. 16, e la si obbligasse a corrispondere al a titolo di Parte_1 CP_1
corrispettivo la somma di € 26.000,00, di cui € 10.000,00 al momento del subentro nella qualità di socio della cooperativa in luogo e vece del CP_1
ed € 16.000,00 a mezzo di versamenti mensili di € 300,00 cadauno a decorrere dal mese di gennaio 2005. Il Tribunale ha poi rilevato che in particolare, il
, nel ricorso monitorio, aveva dedotto di essere creditore nei CP_1
confronti della , della somma di € 23.873,50 in forza della predetta Parte_1
scrittura, così determinata: capitale € 26.000,00 a cui andavano aggiunti € 911,00
quale rata del mutuo versata dall'istante, e sottratti € 2.700,00 quale condanna alle spese e carico dell'istante e per spese generali nella misura del 12,5%. Il
Tribunale ha poi rilevato che l'opponente si era invece opposto alla pretesa di pagamento deducendo, quale primo motivo di opposizione, la pendenza, tra le stesse parti, del giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Matera n.
803/2010, nell'ambito del quale il aveva sempre sostenuto CP_1
l'inefficacia della scrittura privata del 06.12.2004, posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto. Aveva formulato, quindi, eccezione di litispendenza,
sostenendo che il giudizio di appello avrebbe avuto il medesimo oggetto e si sarebbe fondato sulla stessa scrittura privata, con richieste contraddittorie da parte del , che aveva agito, da una parte per conseguire CP_1
l'attribuzione della casa coniugale, dall'altra per ottenere il pagamento della somma riveniente dalla scrittura privata in questione. L'opposto aveva contestato l'opposizione, deducendo che il deposito della domanda monitoria comportava,
stante l'assoluta incompatibilità, una rinuncia tacita al giudizio di appello, rinuncia che era stata poi formalizzata con dichiarazione ex art. 306 c.p.c. notificata al
Pag. 5 di 16 difensore della in data 03.06.2019 a mezzo di posta elettronica Parte_1
certificata. Il Tribunale ha poi rilevato che la rinuncia, tuttavia, non risultava accettata dalla controparte, atteso che il processo si era estinto per rinuncia agli atti del giudizio quando questa veniva accettata dalle parti costituite (art. 306
c.p.c.).
7. Ciò premesso il Tribunale ha poi affermato che nella specie, non sussisteva litispendenza tra il giudizio al proprio esame ed il giudizio pendente innanzi alla
Corte di appello di Potenza, non ravvisandosi identità di petitum (oggetto della domanda) tra i due giudizi. Il Tribunale ha sul punto affermato che dalla documentazione versata in atti, emergeva infatti che con la sopra citata sentenza del Tribunale di Matera n. 803/2010, venivano rigettate tutte le domande del
, anche in ordine alla dedotta nullità della scrittura privata del CP_1
06.12.2004, e veniva dichiarata la titolarità di del diritto al Parte_1
trasferimento dell'alloggio in controversia. Nel presente giudizio, invece, vertente sull'accertamento della fondatezza della pretesa creditoria dell'opposto nei confronti dell'opponente, nulla era stato dedotto ed allegato dalle parti in merito ad eventuali profili di invalidità della scrittura privata de qua.
8. Il Tribunale ha poi ritenuto che l'analisi della documentazione allegata consentiva di concludere che fosse stata raggiunta la prova del diritto vantato da nei confronti dell'opponente, atteso che il creditore aveva Parte_2
posto a fondamento del ricorso monitorio la scrittura privata del 06.12.2004, a tutti gli effetti valida ed efficace tra le parti.
9. Il Giudice di primo grado ha poi ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione del diritto azionato ai sensi dell'art. 2946 c.c. richiamando sul punto il principio espresso da Cass., sez. lavoro, n. 18570/2007 secondo il quale la proposizione
Pag. 6 di 16 della domanda giudiziale ha efficacia interruttiva della prescrizione, che si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi dell'art. 2945 c.c., con riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino con stretto nesso di causalità a quel rapporto, senza che occorra che il loro titolare proponga, nello stesso o in altro giudizio, una specifica domanda diretta a farli valere, ed anche quando tale domanda non sia proponibile nel giudizio pendente, ove l'apprezzamento della consequenzialità logico-giuridica, ai fini dell'individuazione del rapporto logico-giuridico, tra diritti, è rimesso al giudice del merito
10. Cosicché, in applicazione del sopra esposto principio, il Tribunale ha ritenuto che la domanda giudiziale proposta dal nei confronti della , CP_1 Parte_1
relativa al giudizio definito con sentenza del Tribunale di Matera n. 803/2010, non ancora passata in giudicato, avesse prodotto effetti interruttivi della prescrizione del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto, benché il non CP_1
avesse proposto specifica domanda nel predetto giudizio, ma sussistendo uno stretto nesso di causalità con l'oggetto dello stesso.
11. Con atto di citazione notificato il dì 8.10.2020 ha Parte_1
proposto appello avverso la predetta sentenza così concludendo: • in totale
riforma della sentenza appellata ed in accoglimento dei motivi di appello ,
rigettare ogni domanda, eccezione e conclusione, come rassegnata dal sig.
in monitorio e nel corso del primo grado del giudizio di Controparte_1
opposizione a decreto ingiuntivo definito con la sentenza appellata e,
conseguentemente, sempre previa integrale riforma della sentenza gravata,
accertare e dichiarare che nulla deve con riferimento alla questione controversa,
a qualsivoglia titolo, l'appellante sig.ra in favore dell'appellato Parte_1
sig.
2. sempre in totale riforma della sentenza di primo grado Controparte_1
Pag. 7 di 16 ed in accoglimento dei motivi di appello, condannare parte appellata al
pagamento in favore in favore di parte appellante delle spese di lite di lite del
doppio del doppio grado, oltre rimborso forfettario di spese generali, c.a.p. ed
i.v.a., come per legge.".
12. Quali motivi di doglianza l'appellante denuncia: 1) nullità della sentenza e della motivazione per violazione delle norme processuali, in specie, tra gli altri, degli artt. 113 e 115 c.p.c.; 2) motivazione contraddittoria e perplessa 3) erronea ed illegittima considerazione degli elementi in fatto ed in diritto, nonché delle prove documentali portate in giudizio dalle parti;
4) erronea qualificazione giuridica delle situazioni di fatto e conseguente erronea applicazione delle norme a fattispecie da esse non regolate;
5) omessa pronuncia sull'eccepito errore riguardante la somma portata in detrazione dall'appellato.
13. L'appellante illustra i motivi sopra esposti affermando che la sentenza impugnata sarebbe illegittima perché il Giudice nello stesso provvedimento avrebbe affermato, da una parte, l'irrilevanza del giudizio pendente dinanzi alla Corte di
Appello di Potenza (n. 262/2011, ancora pendente) per rigettare l'eccezione di ne
bis in idem sollevata dalla e, dall'altra, la rilevanza dello stesso giudizio Parte_1
per rigettare anche l'eccezione di prescrizione sollevata sempre dalla . Parte_1
Ciò evidenzierebbe i gravi vizi ed errori in cui sarebbe incorso il Giudice nel giudizio di diritto, cioè nell'individuazione e nell'applicazione delle norme che regolano il rapporto giuridico dedotto in giudizio. Sarebbe invece evidente, dal semplice esame della fattispecie e dei documenti prodotti dalle parti nel primo grado, che il Giudice non avrebbe posto a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita, così come prevede l'art. 115 c.p.c.. Sicché il Giudice non avrebbe
Pag. 8 di 16 applicato, nel decidere la causa, le norme del diritto in base a quanto disposto dall'art. 113 c.p.c., che sarebbe anch'esso leso dalla pronuncia qui impugnata.
Afferma ancora l'appellante che il , al momento del deposito del CP_1
ricorso per decreto ingiuntivo, anche per precedente corrispondenza epistolare,
tramite i rispettivi difensori (versata in atti), era ben consapevole di avere in corso altro giudizio nella fase di appello (R.G. 262/2011) e nell'ambito di tale altro giudizio ha sostenuto argomentazioni e motivazioni opposte rispetto a quelle rappresentate nel ricorso per decreto ingiuntivo. Tuttavia, pur senza smentire tale circostanza, avrebbe inopinatamente proposto il ricorso per ingiunzione di pagamento al fine di conseguire in sede monitoria un vantaggio economico non spettante, proprio in ragione delle deduzioni e richieste processuali formulate dinanzi alla Corte di Appello di Potenza nell'ambito del giudizio R.G. 262/2011.
Successivamente, evidentemente per cercare di correggere la situazione che si era determinata, aveva proceduto a notificare rinuncia agli atti, intervenuta successivamente, dopo diverso tempo. In ogni caso, prosegue l'appellante, la rinuncia non è stata mai accettata ed anzi sarebbe stata contestata dalla Parte_1
anche perché l'odierno appellato non ha mai inteso farsi carico del pagamento delle spese. Afferma inoltre l'appellante che alla luce della diversa e contrastante volontà espressa in atti nei due giudizi proposti la domanda di pagamento,
formulata in monitorio sarebbe inammissibile e/o improponibile. Afferma ancora l'appellante che il avrebbe rinunciato espressamente, come emerge CP_1
dalla documentazione versata in atti, a dare seguito ed a riconoscere efficacia alla scrittura privata del 6.12.2004. Salvo, poi, nel mentre era (ed è) ancora pendente il giudizio in appello (R.G. 262/2011) chiedere ed ottenere, proprio sulla base di tale scrittura privata - resa priva di efficacia proprio dalla volontà manifestata per
Pag. 9 di 16 iscritto ed anche dal comportamento dell'appellato - il decreto ingiuntivo opposto dalla . Parte_1
14. L'appellante dichiara inoltre di reiterare, in questa sede, tutte le eccezioni,
deduzioni e difese rassegnate nel primo grado di giudizio, che sarebbero state ingiustamente neglette dal Giudice di primo grado, il quale avrebbe reso una pronuncia illegittima travisando i fatti e le prove fornite a supporto delle tesi difensive dell'odierna appellante. Afferma ulteriormente l'appellante che il percorso logico argomentativo della sentenza gravata sarebbe molto più che dubitativo ed incerto. La motivazione non sarebbe rispondente né alla logica, né
al diritto e andrebbe integralmente riformata in accoglimento dei motivi di appello.
Prosegue l'appellante che anche le prove documentali portate in giudizio a sostegno delle asserzioni deduttive dell'opponente, odierna appellante, non sarebbero state tenute nella debita considerazione e non sarebbero state utilizzate secondo legge per lo scrutinio dei motivi di opposizione, tutti fondati e meritevoli di accoglimento. Quale ulteriore conseguenza, vi sarebbe stata erronea qualificazione giuridica dei fatti ed erronea applicazione di norme giuridiche, come anche richiami a pronunce giurisprudenziali che non sarebbero rilevanti ai fini del decidere la presente controversia.
15. L'appellante, dunque, conclude affermando di impugnare ogni passo ed ogni capo della sentenza appellata, e chiede una rivisitazione della fattispecie in controversia, tenuto conto dei documenti già prodotti in primo grado e delle inferenze dell'altro giudizio, pure pendente dinanzi a Codesta Ecc. ma Corte
(R.G. 262/2011) esistente già alla data di presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo, anche al fine di valutare il comportamento complessivo, stragiudiziale e giudiziale, dell'odierno appellato. Afferma l'appellante che quanto innanzi
Pag. 10 di 16 rappresentato sarebbe sufficiente a sostenere la nullità o, quantomeno,
l'illegittimità della decisione di primo grado.
16. Infine l'appellante afferma che il primo Giudice avrebbe completamente omesso di pronunciarsi in ordine all'errore circa la somma da portare in detrazione dalla richiesta dell'appellato ed in particolare che l'importo a credito del CP_1
avrebbe dovuto, in ogni caso, essere decurtato dell'importo di euro 3.853,98 e non già di euro 3.037,50, dovendosi decurtare anche l'importo dovuto per c.a.p. e per i.v.a. sul compenso liquidato in sentenza, per complessivi ed ulteriori euro
816,48 con la conseguenza che l'importo a credito dell'appellato si sarebbe dovuto conteggiare in euro 23.057,02 e non già in euro 23.873,50, come erroneamente riportato in ricorso per decreto.
17. Si è costituito eccependo, argomentando e concludendo Controparte_1
circa l'inammissibilità ed infondatezza dell'appello
18. All'udienza del 18.3.2025, tenutasi in forma scritta, lette le note di trattazione scritta dell'appellante la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c. ed è quindi decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
19. L'appello è infondato, per le ragioni che seguono.
20. Quanto alle eccezioni di bis in idem e di prescrizione formulate come motivi specifici di opposizione in primo grado e riprodotti in grado di appello, va osservato quanto segue.
21. Dalla lettura dell'atto di appello emerge che l'appellante critica la sentenza ritenendola illogica, contraddittoria e contra legem, ma non sottopone a specifica critica i passi motivazionali della stessa con i quali il Tribunale chiarisce, in sintesi,
perché, da un lato, non ha ritenuto sussistente la invocata duplicazione o
Pag. 11 di 16 litispendenza dei giudizi, dall'altro ha ritenuto che, sebbene aventi oggetto diverso, il primo giudizio abbia comunque avuto l'effetto interruttivo della prescrizione, in base al principio espresso sul punto dalla Suprema Corte con la richiamata sentenza n.
18570/2007, anch'esso in alcun modo sottoposto a ragionata critica.
22. Va osservato infatti che l'appellante non aggredisce la sentenza innanzitutto nella parte in cui ha ritenuto che i due giudizi avessero oggetto diverso, il primo avente infatti quale petitum la richiesta della , poi accolta, al trasferimento Parte_1
dell'immobile, sul presupposto della validità ed efficacia dell'accordo del 6.12.2004 e questo giudizio invece il diritto al pagamento degli importi previsti a carico della nella medesima scrittura, la cui validità non è più in discussione tra le parti. Parte_1
23. Sul punto va infatti chiarito che parte opponente, odierna appellante, in questo giudizio non ha invocato, né nell'atto di opposizione in primo grado, né nelle successive difese e certamente non in grado di appello, l'inefficacia dell'atto del
6.12.2004, insistendo solo su ipotizzato ma non dimostrato bis in idem e prescrizione del diritto. Né parte appellata in questo giudizio ha, ovviamente,
invocato la inefficacia o invalidità della scrittura del 6.12.2004, posta a base della propria pretesa.
24. Sul punto va peraltro osservato che in questo grado di giudizio parte appellante, pur ribadendo la sussistenza del bis in idem, non ha depositato la sentenza n. 803/2010
del Tribunale di Matera che aveva deciso il precedente giudizio (depositata solo in primo grado ma non offerta qui in comunicazione) né ha contestato che il suo contenuto fosse quello riportato dal Tribunale nella sentenza qui impugnata.
25. È confermato quindi che, secondo quanto riportato dal Tribunale nella sentenza qui impugnata e non contestato dall'appellante, l'oggetto dei due giudizi fosse diverso,
quantomeno in relazione al petitum e cioè al bene della vita che si pretendeva di
Pag. 12 di 16 tutelare. E cioè il primo giudizio aveva ad oggetto, in sostanza e per quanto emerge dagli atti di causa, la validità della scrittura del 6.12.2004 ed il diritto della a Parte_1
subentrare nella qualità di socia della cooperativa e quindi nella proprietà
dell'immobile, in base a detta scrittura del 6.12.2004 ed il giudizio odierno, il diritto del ad ottenere il pagamento previsto a carico della nella CP_1 Parte_1
medesima scrittura.
26. Va anche precisato che correttamente il Tribunale in primo grado nella sentenza qui impugnata aveva qualificato l'eccezione - per poi rigettarla per quanto sopra detto -
come litispendenza, considerato che la stessa opponente (oggi appellante) dava contezza appunto, della contestuale pendenza dell'altro giudizio in grado di appello.
27. Va ulteriormente precisato per completezza di indagine, che, sebbene nessuna
delle parti ne abbia dato atto, nemmeno nelle comparse conclusionali, risulta a questa Corte che il giudizio di appello numero R.G. 262/2011 (avverso la sentenza n. 803/2010 del Tribunale di Matera) si sia nel frattempo concluso con sentenza n.
830/2021 con la quale è stata pronunciata l'estinzione del giudizio in conseguenza della rinuncia di e dell'accettazione della , che dapprima CP_1 Parte_1
invocava di non aver formulato, ma poi evidentemente intervenuta in corso di causa.
Cosicché la sentenza di primo grado n. 803/2010 è passata in giudicato, fermo restando che per le stesse sopra esposte ragioni, comunque non vi è bis in idem, né
contrasto di giudicato, attesa la differenza di petitum tra i due giudizi.
28. Anche in relazione all'eccezione di prescrizione decennale l'appellante non ha sottoposto a ragionata critica la motivazione del Tribunale il quale ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione del diritto azionato ai sensi dell'art. 2946 c.c.
richiamando sul punto il principio espresso da Cass., sez. lavoro, n. 18570/2007
secondo il quale "La proposizione della domanda giudiziale ha efficacia
Pag. 13 di 16 interruttiva della prescrizione che si protrae fino al passaggio in giudicato della
sentenza che definisce il giudizio, ai sensi dell'art. 2945 cod. civ., con riguardo a
tutti i diritti che si ricolleghino con stretto nesso di causalità a quel rapporto, senza
che occorra che il loro titolare proponga, nello stesso o in altro giudizio, una
specifica domanda diretta a farli valere, ed anche quando tale domanda non sia
proponibile nel giudizio pendente". Non può quindi che confermarsi che, attesa la evidente consequenzialità logico-giuridica, ai fini dell'individuazione del rapporto logico-giuridico tra le questioni ed i diritti fatti valere nel precedente giudizio con quelli qui fatti valere, tutti discendenti dalla medesima scrittura del 6.12.2004, la pendenza del precedente giudizio ha comunque interrotto la prescrizione, rimasta sospesa sino al passaggio in giudicato della sentenza n. 803/2010 che lo ha definito.
29. Anche la doglianza relativa alla mancata decurtazione dell'importo di iva e cap rispetto alle somme di cui vi era condanna nella sentenza n. 803/2010 del
Tribunale, non può trovare accoglimento. Innanzitutto, si rileva che, come già
osservato, manca agli atti la sentenza n. 803/2010 dalla quale poter leggere lo specifico contenuto della condanna, che rappresenta il titolo dell'ulteriore credito posto in compensazione. A ciò va aggiunto, con rilievo tranchant, che tale questione rappresenta in sostanza una eccezione in senso stretto di compensazione di somme ulteriori rispetto a quelle già spontaneamente decurtate dall'opposto con il ricorso per ingiunzione;
eccezione che, tuttavia, non è stata posta dall'opponente come motivo di opposizione con l'atto introduttivo, né alla prima udienza, ma è stata sollevata, come infatti riporta la stessa appellante, solo con la memoria ex art 183 cpc;
con la precisazione che tale eccezione non era stata nemmeno conseguenza della difesa e conclusioni dell'opposto. Cosicché
Pag. 14 di 16 detta eccezione era inammissibile e correttamente il Tribunale non ne ha tenuto conto, così come non può tenerne conto questa Corte. In tema di decadenza dalle eccezioni in senso stretto in materia di opposizione a decreto ingiuntivo si veda infatti Cass. n. 7526/2024 secondo cui "In tema di opposizione a decreto
ingiuntivo, l'eccezione di pagamento deve essere proposta, a pena di decadenza,
con l'atto di opposizione, trattandosi di eccezione in senso stretto e data la natura
di convenuto sostanziale della parte opponente." Si confronti anche Cass. n.
30745 del 26/11/2019 secondo cui "La memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1,
c.p.c. consente all'attore di precisare e modificare le domande "già proposte", ma
non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda
riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno, invece,
presentate, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione."
30. L'appello deve esser pertanto integralmente rigettato e le spese di giudizio seguono la soccombenza. Esse vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M.
2014 n. 55, con l'aggiornamento da ultimo di cui al D.M. n. 147 del 13.08.2022, in vigore dal 23.10.2022 ed in particolare possono essere utilizzati i valori medi previsti per le cause di valore tra euro € 5.201,00 ad euro 26.000,00.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Potenza, come innanzi composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto , avverso la sentenza n. Parte_1
7/2020 del Tribunale di Matera così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna al rimborso, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di questo grado di giudizio che si liquidano in complessivi
[...]
euro € 5.809,00, oltre 15% per rimborso spese generali, Cap e iva se dovuta,
Pag. 15 di 16 come per legge.
3. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13
co.1° quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 come introdotto dall'art. 1 co. 17
della Legge 24.12.2012 n. 228, e quindi dell'obbligo a carico di Parte_1
al versamento della somma pari a quella dovuta per il contributo
[...]
unificato, per la proposta impugnazione.
Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
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