Decreto 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, decreto 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati: dott. Enrico Astuni Presidente rel. dott.sa Maurizia Giusta Giudice dott.sa Carlotta Pittaluga Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO vista l'istanza di esdebitazione ai sensi dell'art. 142 l.f. presentata da , in qualità di Parte_1 socia illimitatamente responsabile della Costruzioni Edili IN di IN FA & C. S.a.s., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Grazia D'Amico che la rappresenta e difende per procura visto il parere positivo del Curatore;
dato atto che non è stato costituito un Comitato dei creditori;
vista l'opposizione all'esdebitazione presentata da Agenzia Controparte_1 ritenuto che
- il procedimento di esdebitazione è stato presentato entro l'anno dalla chiusura del fallimento;
- dalla documentazione agli atti, in particolare dal parere favorevole del curatore e dalla relazione ex art. 33
l.f. allegata al parere e dai certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti (doc.
3-4 ric.), risulta che:
1) il fallito ha cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni (vedi relazione del curatore); in particolare dalla relazione ex art. 33 l.f. risulta la consegna delle scritture contabili civilistiche e fiscali in possesso della accomandataria (pag. 5) e la corretta tenuta delle medesime (pag. 10-11);
2) non ha in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
3) non ha violato le disposizioni di cui all'articolo 48;
4) non ha beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;
5) non ha distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
6) non è stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione;
- risulta altresì verificata la condizione del soddisfacimento almeno parziale dei crediti concorsuali, la quale deve intendersi “realizzata anche quando talune categorie di creditori (nella specie, i creditori chirografari) non abbiano ricevuto alcunché in sede di riparto” (Cass. 14.6.2012 n. 9767). Secondo la giur. più recente (Cass.
24.10.2024 n. 27562), l'esdebitazione ex art. 142 l.f. può essere esclusa “solo qualora il soddisfacimento dei creditori concorsuali risulti meramente simbolico, e, pertanto, il debitore che sia ritenuto meritevole non può essere escluso dal beneficio per ragioni meramente quantitative, indipendenti
- con specifico riguardo all'esdebitazione del socio illimitatamente responsabile, la giur. (Cass. 30.7.2020 n.
16263) ha osservato che il soddisfacimento anche solo parziale, purché non irrisorio, dei creditori concorsuali deve essere verificato non soltanto avuto riguardo ai riparti ricevuti nel fallimento personale, ma anche a quelli ricevuti nel fallimento sociale, poiché “il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per intero anche nel fallimento dei singoli soci” e “il creditore sociale
[può] pretendere di partecipare al riparto solo per la sorte residua” (in motivazione);
- nella specie, risulta dal progetto di riparto finale (doc. 2) che la massa sociale ha pagato la complessiva somma di € 89.258,08 e la massa personale di l'ulteriore somma di € Parte_1
38.418,97, per totali € 127.677,05; tale ammontare, seppure percentualmente modesto rispetto alla complessiva entità del passivo sociale e personale, superiore a due milioni di euro secondo la relazione ex art. 33 (pag. 7), in termini assoluti non può ritenersi trascurabile – tanto meno irrisorio o simbolico –, pertanto non è in grado di pregiudicare la verificazione del requisito oggettivo, ancorché poi, nel rispetto delle cause di prelazione, tale ammontare sia stato destinato in pagamento a un solo creditore concorsuale.
PQM
concede al debitore ricorrente (C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
10/02/1972 il beneficio dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 142 l.f. e per l'effetto dichiara inesigibili nei confronti di quest'ultima i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente, a eccezione di quelli indicati nell'art. 142 comma 3 l.f. e con salvezza dei diritti dei soggetti indicati nell'art. 142 comma 4 l.f. manda alla Cancelleria la comunicazione al registro delle imprese;
manda a parte ricorrente la comunicazione ai creditori.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 3.4.2025
Il Presidente rel.
(dott. Enrico Astuni)