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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 07/06/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
BU Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il giudice, dott.ssa Alessandra Pesci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG. n. 6861/2022 tra le parti:
ATTORE: Parte_1
(cf. C.F._1
con l'avv. Michael Pasian
e con l'avv. Federico Acampora
CONVENUTO: Controparte_1
(cf. e P.Iva ) P.IVA_1
con l'avv. Stanislao Lucheschi
e con l'avv. Chiara Albusceri
OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
LOVISOTTO: “Voglia l'IL.mo BU adito, contrariis reiectis, cosi giudicare: in via principale: per tutte le ragioni in fatto e in diritto suesposte, accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale di per Controparte_1 tutte le violazioni commesse inerenti gli obblighi in materia di antiriciclaggio e, per l'effetto, condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni patiti dal Sig. Parte_1 quantificabili in Euro 250.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo o in quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta dovuta, oltre al risarcimento dei danni nella misura che sarà ritenuta di giustizia, ai sensi dell'art. 96, I co., c.p.c., ovvero al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, III co., c.p.c. in ogni caso: con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, di cui si chiede la distrazione in favore dei procuratori antistatari”.
UAB: “Voglia l'IL.mo BU di Treviso, contrariis reiectis, previe le opportune declaratorie del caso: in via pregiudiziale:
1. dichiarare, per le ragioni indicate in atti, il difetto di giurisdizione di codesto IL.mo BU (in favore delle competenti autorità della Lituania);
2. dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo a per i motivi tutti esposti Controparte_1 in atti;
3. dichiarare la non applicabilità al caso di specie della legge italiana;
in via principale, nel merito:
4. rigettare tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti;
in ogni caso:
5. con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge”.
2 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 702bis cpc., – premesso di Parte_1 avere eseguito, dal mese di agosto 2021, alcuni investimenti attraverso la piattaforma di trading online FX (che offre prodotti di tipo CFD – Credit For Difference), depositando, a tal fine, l'importo complessivo di € 250.000,00 in favore di due società, e Controparte_2 [...]
mediante bonifici bancari su conti correnti aperti Controparte_3 Cont presso la banca UA;
di avere richiesto, a fronte degli CP_1 ottimi profitti apparentemente conseguiti, il prelievo di parte della somma;
che a tale richiesta non è stato dato riscontro e che FX si è resa di fatto Par RI (così come il suo intermediario che lo aveva avviato al trading online); che la si è resa responsabile della violazione della CP_4 normativa antiriciclaggio di cui al d.lgs. 231/2007 (come ampiamente illustrato nell'atto introduttivo, cui per completezza si rinvia), che ha favorito l'esecuzione del piano criminoso da parte di propri clienti in suo danno – tutto quanto premesso, il ha citato in giudizio la Parte_1 Controparte_5 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, in misura pari a quella del denaro complessivamente investito.
2. Si è costituita in giudizio che ha resistito Controparte_1 all'iniziativa avversaria, eccependo dapprima: il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria adita e la carenza di legittimazione passiva, non sussistendo alcun rapporto (contrattuale o extracontrattuale) con il;
inoltre, la non applicabilità della legge italiana antiriciclaggio, Parte_1 essendo la stessa soggetta alla sola normativa dello Stato lituano, ove ha la sede;
nel merito, e in ipotesi, ha sostenuto di avere comunque serbato una condotta corretta, professionale e sempre diligente.
3. Vista inoltre l'eccepita improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria (ed a fronte della ritenuta insufficiente prova dell'avvenuta comunicazione dell'invito alla mediazione ante causam), è stato assegnato alle parti il termine di legge per l'esperimento della mediazione stessa, che non è stata tentata, per mancata partecipazione della convenuta.
4. Disposto poi il mutamento di rito (come ulteriormente richiesto da Cont
– in ragione della complessità del thema decidendum – le parti hanno depositato le memorie ex art. 183/6 cpc., all'esito delle quali non è emersa la necessità di ulteriore attività istruttoria.
5. La causa passa ora in decisione, scaduti i termini ex art. 190 cpc. per lo scambio delle memorie conclusionali e di replica.
3 *** *** ***
6. Va anzitutto affermata la giurisdizione e la competenza dell'autorità giudiziaria adita ex art. 7 § 2 Reg. (UE) 1215/2012 – cd. Bruxelles I bis – correttamente indicato da parte ricorrente – che prevede che una persona domiciliata in un altro Stato Membro possa essere convenuta “in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire”.
6.1. Nel caso di specie, il danno lamentato si è prodotto nella sfera giuridica del , che risiede nel territorio dello Stato italiano, in Parte_1 particolare nel circondario dell'adito BU di Treviso.
7. La domanda – nel merito – non è fondata, per le ragioni che seguono.
8. Come già premesso, il ha addebitato alla convenuta Parte_1 CP_4 una responsabilità, di natura extracontrattuale e di tipo omissivo, originata da gravi inadempimenti da parte della stessa in materia di antiriciclaggio, sostenendo (in via controfattuale) che, in assenza di dette violazioni, le società destinatarie dei pagamenti eseguiti non avrebbero portato a termine la loro azione delittuosa, e quindi, di conseguenza, lo stesso avrebbe evitato un grave pregiudizio patrimoniale.
8.1. Sostiene, in particolare, il che la responsabilità (quanto Parte_1 meno) colposa della convenuta debba essere accertata, nel caso di specie, in base alla legge italiana, ex art. 4 § 1 Reg. (CE) 864/2007 – Roma bis, a mente del quale “salvo se diversamente previsto nel presente regolamento, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto”.
Conseguentemente, nel vigore del d.lgs 231/2007 (di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), l'attore contesta alla Banca convenuta – che annovera tra i soggetti tenuti al rispetto della disciplina prevista dalla normativa richiamata (art. 3) – la mancata verifica della propria clientela (ed in particolare, delle società destinatarie dei bonifici oggetto di causa) e delle movimentazioni bancarie da parte della stessa, in uno con l'omessa segnalazione delle operazioni sospette (per profilo dei clienti ed operatività agli stessi riconducibile, per l'anomalia delle causali dei bonifici ricevuti).
9. L'assunto –e il suo portato applicativo – non sono pienamente condivisibili.
4 9.1. Infatti, se è vero che, per effetto della previsione del richiamato art 4 § 1 Reg. (CE) 864/2007 – Roma bis, trova applicazione, nel caso di specie, la legge italiana, è altrettanto vero che la portata di detto richiamo va limitata ai principi ed alla disciplina generale delle obbligazioni extracontrattuali, e non estesa invece ad ogni elemento normativo rilevante nella fattispecie.
10. Di conseguenza, in base alla legge italiana, come pacificamente interpretata dal diritto vivente, il – quale preteso danneggiato – Parte_1 avrebbe dovuto allegare (prima) e provare (poi) la condotta colposa (o dolosa) addebitata alla convenuta, individuando specificamente le condotte CP_4 omissive nella valutazione del rischio, nel controllo e nella verifica della clientela secondo la normativa di settore UA, alla quale esclusivamente Cont soggiace
10.1. Onere tuttavia non adempiuto, mancando a monte ogni tempestiva allegazione in ordine alla disciplina antiriciclaggio UA. Ed essendo, a tal fine, non idonei né sufficienti:
- il richiamo – per analogia – ai provvedimenti sanzionatori “emanati dalla Banca Centrale Lituana nei confronti di altre banche per questioni di riciclaggio” (pag. 6 ricorso) o alle segnalazioni della Consob di altre società che offrivano servizi di investimento in Europa;
- il richiamo della normativa italiana antiriciclaggio, ancorché adottata in attuazione di direttive comunitarie vincolanti anche per la Lituania, quale Stato Membro dell'Unione Europea;
tenuto conto della discrezionalità che residua comunque ad ogni legislatore nazionale nella scelta delle specifiche modalità di attuazione per il raggiungimento degli scopi e degli obiettivi prefissati;
- la produzione documentale della convenuta a sostegno CP_4 comunque del proprio adempimento;
in particolare, i docc. da 1 a 4 prodotti Cont da con la comparsa di costituzione e risposta, sui quali si è instaurato il contraddittorio;
- il richiamo, infine, ai precedenti dell'Arbitrato Bancario e Finanziario
– ABF (Napoli e Milano), riferiti ad intermediari per servizi bancari o finanziari italiani o operanti in Italia, quindi assoggettati ad una disciplina Cont antiriciclaggio estranea a quella che si impone a
10.2. Conducendo, infine, l'impostazione della parte attrice alla configurazione, a carico degli intermediari bancari e finanziari, di un dovere di diligenza di fatto inesigibile, che si tradurrebbe nell'ottemperanza alle prescrizioni antiriciclaggio previste dalla legge nazionale di ogni soggetto terzo che intrattenga transazioni rilevanti con i propri clienti.
11. Per tutte queste ragioni, la domanda principale non può trovare accoglimento. Con assorbimento delle ulteriori questioni di merito dedotte.
5 12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss. mm., applicati i parametri medi previsti per le fasi effettive del giudizio;
i compensi per la fase istruttoria e decisionale sono ridotti della metà, attesa la natura documentale della causa e quindi l'assenza di risultanze istruttorie di prove costituende oggetto di disamina negli atti conclusivi.
PQM
il BU di Treviso, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente provvede:
1. RIGETTA la domanda;
2. CONDANNA a pagare, in favore di Parte_1 [...]
le spese di lite che liquida in complessivi € 9.142,00, CP_1 oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Iva e Cpa di legge. Treviso, 7 giugno 2025 Il giudice dott.ssa Alessandra Pesci
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