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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 2677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2677 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.1135 r.g. dell'anno 2024
TRA
, nato in [...] il giorno 01/01/1951, Parte_1
residente in [...], munito di permesso di soggiorno, C.F. C.F._1
rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del presente atto
[...] dall'avvocato Maria Rosaria Buono, ( C.F. Email_1 [...]
con studio in Scafati (SA) alla via Poggiomarino n. 271, presso il quale C.F._2
elettivamente domicilia. Si chiede che le notificazioni/comunicazioni avvengano al seg. num. di fax 0818594149 o all'indirizzo pec: Email_1
E
l (C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Roberta Del Sordo - ( t) Email_2 CodiceFiscale_3
e Erminio Capasso ( t ) , giusta procura generale Email_3
alle liti notar in Roma in data 22.03.2024 n. rep. 37875/7313, ed elettivamente Per_1 domiciliato con i sottoscritti procuratori presso l'Ufficio Legale della sede di NAPOLI - CP_2
Filiale Metropolitana- via A. De Gasperi n.55, con fax 08119926253
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 17.1.24 parte ricorrente riferiva che in data 08.09.2016 con decreto di omologa RG 12112/2015 reso dal Tribunale di Napoli, veniva riconosciuto invalido al 75%
pagina1 di 4 con diritto a percepire l'assegno mensile. In virtù del suddetto riconoscimento L' CP_2 provvedeva a liquidare al sig l'assegno di assistenza Parte_1
quale invalido parziale, categoria INVCIV numero 07193762, con decorrenza dal 1 maggio
2015.
Dal mese di giugno del 2017, giorno della scadenza del permesso di soggiorno del sig
, l sospendeva l'erogazione della prestazione e non la ripristinava, Parte_1 CP_2
nonostante il permesso di soggiorno fosse rinnovato senza soluzione di continuità sino ad oggi.
Asseriva di risiedere in Italia dal 2 febbraio 1987, di essere privo di reddito sia in Italia sia all'estero, produceva allo scopo dichiarazione resa dal Consolato d'Etiopia attestante l'assoluta mancanza di reddito.
Chiedeva: “Accertare e dichiarare il diritto dell'istante a percepire l'assegno mensile di cui alla legge n. 118, del 30 marzo 1971, trasformato in assegno sociale, sin dal giorno della sospensione, avvenuta il giorno 1 giugno 2017;
- Condannare il resistente al ripristino della prestazione e al pagamento delle provvidenze economiche, indi alla corresponsione in favore dell'istante dell'assegno sociale, così come previsto dalla legge, dal giorno 1 giugno 2017;
- Vittoria di spese, diritti ed onorari della presente procedura con attribuzione al sottoscritto antistatario.”
CP_ Si costituiva l' lamentando la mancanza della domanda amministrativa volta ad ottenere il pagamento dell' assegno sociale e/o il ripristino a seguito della sospensione e osservando nel merito che la prestazione è stata sospesa per mancanza dei permessi di soggiorno e ne chiedeva il rigetto.
CP_ Operato rinvio il 20.1.25 “Rilevato che l eccepisce l'improcedibilità del ricorso per mancanza della domanda amministrativa ma negli atti di risposta al ricorrente fa riferimento alla domanda n.2112878400131 del 18.1.21 e ad altra domanda del 15.12.21,
CP_ invita parte ricorrente a provare di aver presentato previa domanda amministrativa e l a produrre le domande cui fa riferimento entro 60 giorni”, sull'adempimento della sola parte ricorrente, all'odierna udienza tenutasi con le modalità ex art.127 ter c.p.c. la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
pagina2 di 4 Va innanzitutto premesso che il ricorrente ha depositato copia della ricevuta di
CP_ trasmissione della domanda ritenuta mancante dall' rimasto inadempiente.
Come rilevato dall'istituto resistente, per avere diritto all'assegno sociale occorre il possesso dei seguenti requisiti :
-avere 67 anni;
- rispettare i requisiti di reddito previsti;
- avere cittadinanza italiana;
o iscrizione all'anagrafe del comune di residenza per i cittadini stranieri comunitari;
o titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per i cittadini stranieri extracomunitari;
- avere residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale.
ha dimostrato di essere in possesso di tutti i Pt_1 Parte_1
requisiti per beneficiare della prestazione.
Pertanto, in accoglimento del ricorso il GL:
- Accerta e dichiara il diritto dell'istante a percepire l'assegno mensile di cui alla legge n. 118, del 30 marzo 1971, trasformato in assegno sociale, sin dal giorno della sospensione, avvenuta il giorno 1 giugno 2017;
- Condanna il resistente al ripristino della prestazione e al pagamento delle provvidenze economiche, alla corresponsione in favore dell'istante dell'assegno sociale, così come previsto dalla legge, dal giorno 1 giugno 2017;
Le spese seguono la soccombenza con attribuzione.
P.Q.M.
Il G.L. definitivamente pronunziando così provvede:
- Accerta e dichiara il diritto di a percepire Parte_1
l'assegno mensile di cui alla legge n. 118, del 30 marzo 1971, trasformato in assegno sociale, sin dal giorno della sospensione, avvenuta il giorno 1 giugno 2017;
CP_
- Condanna l' al ripristino della prestazione e al pagamento delle provvidenze economiche, alla corresponsione in favore di Parte_1
dell'assegno sociale, così come previsto dalla legge, dal giorno 1 giugno 2017 e al pagina3 di 4 pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1400,00 oltre IVA CPA e rimborso forfettario con attribuzione.
Napoli, 07/04/2025
Il Giudice
Dott.Maria Gaia Majorano
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