TRIB
Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/09/2025, n. 4451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4451 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20352/2017 R.G. avente ad oggetto: bancario promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Catania, via Parte_1
Re Martino n. 114, partita iva;
P.IVA_1
, nato a [...], il [...], codice fiscale;
Parte_2 C.F._1
, nato a [...], il [...], codice fiscale;
Parte_3 C.F._2 tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Claudio Fiume, giusta procura in atti;
opponenti contro con sede sociale e direzione generale a AN, Piazza Gae Aulenti n. Controparte_1
3, Tower A, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di
AN MO NZ LO , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Toffoletto e Christian Romeo, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata a Catania, presso lo studio dell'avvocato Enza Furnari opposta
e nei confronti di con sede a Roma, Lungotevere Flaminio n. 18, Controparte_2 codice fiscale , in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa P.IVA_3
già con sede a Verona, viale dell'Agricoltura n. 7, codice CP_3 CP_4 fiscale , partita iva , rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo P.IVA_4 P.IVA_5
Mastrandrea, giusta procura in atti
1 terza interveniente volontaria
********
All'udienza del 10.3.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione regolarmente notificato 30.11.2017, quale debitrice Parte_1 principale, nonché e quali fideiussori, hanno proposto Parte_2 Parte_3 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5725/2017 emesso dal Tribunale di Catania, con cui gli è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 220.092,27, oltre interessi, quale saldo debitorio del conto corrente n. 10901286 del 20.9.2007 e del relativo contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria del 6.11.2007 nonché del conto corrente n.
4412095 (già conto n. 1386500) del 14.2.1997 e del relativo contratto di apertura di credito del 6.11.2007.
Gli opponenti hanno eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione nonché, nel merito, la mancanza di documentazione probatoria idonea, la mancanza di forma scritta dei contratti, l'applicazione di interessi ultra legali non pattuiti, la capitalizzazione degli interessi in violazione del divieto di anatocismo, l'illegittima pattuizione della commissione di massimo scoperto e l'applicazione di interessi usurari. I fideiussori hanno inoltre eccepito la violazione della buona fede e correttezza da parte dell'istituto di credito. Hanno chiesto, pertanto, l'accertamento delle nullità parziali suindicate e, previa rideterminazione dei saldi del conto corrente, la revoca del decreto ingiuntivo.
Con comparsa di risposta depositata il 24.5.2018 si è costituita in giudizio il Controparte_1 contestando la fondatezza dell'opposizione, evidenziando la validità delle clausole contrattuali e la corretta applicazione delle condizioni pattuite ed eccependo la prescrizione delle rimesse solutorie anteriori al decennio.
Con comparsa depositata in data 11.4.2019 è intervenuta, ai sensi dell'art. 111 c.p.c.,
[...]
per il tramite della mandataria quale cessionaria dei crediti Controparte_2 CP_4
2 originariamente facenti capo ad aderendo alle difese della cedente ed Controparte_1 evidenziando di essere subentrata nei soli crediti, con eccezione delle passività.
Nel corso del giudizio è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed è stato concesso termine per introdurre la procedura di mediazione.
Con ordinanza del 4.4.2024 è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della quale le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione. Nei termini di cui all'art. 190 c.p.c., le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
2. Esposti i fatti, è documentato che la domanda di adempimento proposta in via monitoria da riguardi due distinti rapporti bancari: Controparte_1
a) il contratto di conto corrente n. 10901286 aperto il 20.9.2007 (doc. 5) ed il relativo contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria rogato dal notaio
[...] il 6.11.2007 (doc. 3); Per_1
b) il contratto di conto corrente n. 1386500 aperto il 14.2.1997 presso l'ex Credito Italiano
(doc. 7), successivamente distinto dal n. 4412095 presso nonché il relativo CP_1 contratto di apertura di credito in conto corrente del 28.6.2011 (doc. 8).
In ordine ai citati rapporti contrattuali, e hanno rilasciato Parte_2 Parte_3 fideiussione specifica a garanzia del contratto di apertura di credito in data 6.11.2007, fino alla concorrenza di euro 250.000 (doc. 6) nonché fideiussione omnibus per l'adempimento delle obbligazioni verso fino alla concorrenza di euro 67.600, in data Controparte_1
12.9.2013 (doc. 9).
3. Tanto premesso, l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria va respinta.
Con ordinanza del 2.6.2021 il giudice ha rigettato l'istanza ex art. 648 c.p.c. ed ha concesso a parte opposta termine di giorni quindici per introdurre la domanda di mediazione.
Con nota di deposito del 2.10.2021 la cessionaria del credito ha Controparte_2 allegato il verbale negativo di mediazione del 30.7.2021, conclusosi negativamente per la mancata partecipazione della parte opponente. Ne consegue che l'eccezione di improcedibilità è infondata.
4. Venendo al merito, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1 Pt_2
e è parzialmente fondata.
[...] Parte_3
4.1 Con riguardo ai rapporti contrattuali per cui è causa, non è fondato il motivo di opposizione concernente la nullità dei contratti per violazione dell'art. 117 t.u.b. avendo 3 l'opposta depositato i contratti recanti la sola sottoscrizione del legale rappresentante della
Parte_1
Premesso che la doglianza in esame riguarda tutti i rapporti dedotti in giudizio ad eccezione del contratto di apertura di credito del 6.11.2007 (concluso con atto pubblico), la circostanza che i restanti contratti siano stati sottoscritti soltanto dalla società debitrice non inficia la validità degli stessi.
È noto che sulla questione relativa alla validità del contratto sottoscritto solo dal cliente e non anche da colui che rappresenta l'istituto bancario, le sezioni unite hanno risolto un contrasto formatosi in materia di intermediazione finanziaria, affermando che "il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dal D.Lgs. n.
58 del 1998, art. 23, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed
è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti" (Cass., Sez. U., 16/01/2018, n. 898). Secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, “le finalità sottese all'adozione della forma scritta prescritta a pena di nullità per i contratti regolati dal TUF valorizzate nell'occasione - e volte, segnatamente ad assicurare al cliente la piena cognizione degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione - si rinvengono anche in relazione ai contratti bancari, sicché la medesima prescrizione che per essi trova riconoscimento nell'art. 117, comma 3, TUB, secondo cui anche questi contratti debbono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità, ha, non dissimilmente a quella accordata dalle SS.UU. al contratto di intermediazione, natura funzionale e non strutturale” (tra le tante, Cass. n. 9196/2021).
In applicazione dei principi giurisprudenziali summenzionati, anche per i contratti bancari la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina nullità per difetto di forma scritta, laddove il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendosi presumere il consenso della banca alla stregua di comportamenti concludenti, quali l'apertura del conto e l'invio degli estratti conto. 4 4.2 Non è fondato il motivo di opposizione concernente l'asserita illegittima applicazione di tassi di interesse debitori in misura superiore a quella legale, ai sensi dell'art. 1284 c.c., atteso che entrambi i rapporti contrattuali oggetto di causa prevedono la pattuizione di tassi di interesse in misura superiore a quella legale. Ed invero:
a) il contratto di conto corrente n. 10901286, aperto il 20.9.2007, prevede un tasso per scoperti di conto nominale 13,85% ed un tasso per scoperti di conto effettivo 14,58%; nel contratto di apertura di credito del 6.11.2007 è previsto un tasso per apertura di credito
Euribor 3/6 mesi + spread max 5,00%, alla stipula 6,45%;
b) il contratto di conto corrente n. 1386500 acceso presso il Credito Italiano prevede un tasso debitorio del 17% mentre il successivo contratto di apertura di credito del 28.6.2011 prevede un tasso per apertura di credito nominale 11,20% ed un tasso effettivo 11,679%.
Per quanto sopra, non sussiste la violazione dell'art. 1284 c.c.
4.3 In merito all'asserita illegittima capitalizzazione degli interessi, occorre distinguere i due rapporti contrattuali oggetto di causa.
a) Nel rapporto di conto corrente n. 10901286 del 20.9.2007 e nel relativo contratto di apertura di credito del 6.11.2007 è prevista la capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori e debitori. Risulta così rispettata la condizione di pari periodicità della capitalizzazione sancita dalla delibera CICR del 9.2.2000 emanata in attuazione dell'art. 120, comma 2, d.lgs. n. 385/1993, introdotto dall'art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342/1999.
Non va trascurato, tuttavia, che sia il contratto di conto corrente del 20.9.2007 sia il contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria del 6.11.2007 prevedano un tasso creditore nominale pari al 0,01 % ed un tasso creditore effettivo del 0,01%.
Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità “l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi — giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione — e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il cit. art.
6. A tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione 5 non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo” (cfr. Cass n. 4321/2022 e Cass.
3.7.2023 n. 18664).
Per effetto della coincidenza tra il tasso nominale ed il tasso effettivo, va dichiarata l'illegittimità della clausola di capitalizzazione degli interessi (coerentemente al mandato peritale conferito con ordinanza del 4.4.2024) e i saldi vanno rielaborati espungendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi.
b) Con riguardo al contratto di conto corrente 1386500 concluso il presso il Credito Italiano il
14.2.1997, si osserva che non risulta rispettata la condizione di reciprocità della capitalizzazione degli interessi, atteso che, a fronte della capitalizzazione annuale degli interessi creditori, è prevista la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori (art. 7 contratto). In mancanza di contrarie previsioni, siffatta condizione asimmetrica viene prevista nel contratto di affidamento del 28.6.2011.
Alla luce delle superiori considerazioni, deve escludersi che la capitalizzazione degli interessi con computo trimestrale applicata dalla banca al contratto di conto corrente n. 1386500 (poi divenuto n. 4412095) possa ritenersi conforme al principio inderogabile sancito dall'art. 1283
c.c., sicché la stessa è affetta da nullità assoluta, non dovendosi trascurare come l'adeguamento di fatto operato dalla banca successivamente alla delibera CICR del 2000 non faccia venire meno l'illegittimità della capitalizzazione, in mancanza di una pattuizione che sancisca la pari periodicità della stessa.
4.4 È fondato il motivo di opposizione concernente la nullità della commissione di massimo scoperto.
Nel contratto di conto corrente n. 10901286 del 20.9.2007, si osserva come la CMS sia pari al
1,07000% con una periodicità trimestrale “per utilizzi allo scoperto oltre la disponibilità esistente”. Essa viene calcolata sull'utilizzato senza ulteriore indicazione delle modalità di calcolo e della misura dell'affidamento concesso.
Nel contratto di conto corrente n. 1386500 del 14.2.1997 è prevista la c.m.s. in misura pari al
0,750% senza alcuna indicazione in ordine alla periodicità ed alle modalità di calcolo.
Nei restanti rapporti contrattuali non è prevista la pattuizione della commissione di massimo scoperto.
Ebbene, è noto che, con riguardo al periodo antecedente all'entrata in vigore della legge n.
2/2009, è stata ritenuta legittima la commissione di massimo scoperto allorquando nel contratto non ne siano indicati il tasso, le modalità di calcolo e la periodicità. Secondo la 6 giurisprudenza di legittimità “In tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata” (Cass. 19825/2022).
Alla luce delle superiori considerazioni, va dichiarata la nullità della commissione di massimo scoperto pattuita nei due contratti sopra citati.
4.5 Non è fondato il motivo di opposizione concernente la violazione della legge 108/1996.
La consulente tecnica d'ufficio, seguendo un iter logico argomentativo pienamente condivisibile, ha escluso il superamento del tasso usurario con riguardo ai rapporti per cui è causa.
In merito al conto corrente n. 10901286, la consulente ha argomentato nel senso che “il c/c ordinario n. 10901286 è stato inquadrato nella categoria << aperture di credito in conto corrente >>, classe di importo oltre € 5.000, rilevando i tassi soglia relativi al 3° trimestre
2007, pubblicati nei decreti ministeriali. La CMS soglia è stata ricavata aumentando del 50%
l'aliquota media pubblicata nel medesimo decreto (…). Come è dato vedere dalla tabella che precede, si riscontra il superamento della soglia di usura solo limitatamente alla cms, per
0,02%. Tale eccedenza va compensata con il “margine” degli interessi eventualmente residuo (14,94% - 13,93%), pari alla differenza tra l'importo degli stessi interessi, rientrante nella soglia di legge, e quello degli interessi concretamente praticati. Pertanto, anche con riferimento alla cms non si rinviene il superamento della soglia usuraria”.
In merito al conto 1386500, la TU ha così esposto: “Con riguardo a tale contratto, stipulato in data 14.02.1997, non è possibile eseguire la verifica dell'usura originaria, poiché il contratto è sottoscritto antecedentemente alla prima rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi.
Le superiori argomentazioni sono pienamente condivisibili, in quanto si pongono in linea con l'insegnamento delle Sezioni Unite n. 16303/2018, secondo cui “In tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n.
108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente 7 applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio
(TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta
l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi,
l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra
l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”.
Le medesime considerazioni hanno indotto la consulente ad escludere l'usura sopravvenuta in costanza di rapporto a seguito della sottoscrizione di nuovi e successivi contratti.
5. Venendo alla determinazione del quantum, la consulente ha proceduto alla rielaborazione dei saldi dei conti correnti oggetto di causa.
a) Con riguardo al conto n. 10901286 – disciplinato dal contratto di conto corrente del
20.9.2007 e dal contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria del 6.11.2007 – la consulente ha dapprima verificato la completezza della documentazione, rappresentata dagli estratti conto analitici e scalari dal 6.11.2007 al 23.11.2015. Indi, ha provveduto alla rielaborazione dei saldi del conto applicando i tassi pattuiti (ovvero i tassi più convenienti derivanti dagli estratti scalari), senza calcolare la capitalizzazione degli interessi e la commissione di massimo scoperto.
Il saldo ricalcolato è pari a -159.884,12 euro a debito della società correntista (a fronte dell'importo ingiunto di – 168.544,67 euro). Trattandosi di importo a debito, nessuna rilevanza spiega l'eccezione di prescrizione sollevata tempestivamente dall'istituto di credito.
b) In relazione al conto corrente n. 1386500 (poi divenuto 4412095), occorre innanzitutto evidenziare come l'opposta abbia assolto all'onere di depositare gli estratti conto analitici dalla data di apertura del rapporto (14.2.1997) fino alla chiusura con passaggio a sofferenza
(7.12.2015). Con istanza del 19.4.2024 la consulente ha segnalato soltanto la mancanza degli estratti conto scalari dal 14.2.1997 al 31.12.2000, ma siffatta lacuna probatoria non impedisce di ricostruire i saldi del conto corrente, avendo la disponibilità degli estratti conto analitici integrali. Tali documenti sono stati quindi acquisiti a tutela della correntista ed al solo fine di verificare se siano stati applicati in concreto tassi inferiori a quelli pattuiti da utilizzare nella ricostruzione dei saldi.
8 Ciò detto, la consulente ha proceduto alla ricostruzione dei saldi del conto corrente in esame, applicando i tassi di interessi pattuiti (o quelli inferiori in concreto applicati dalla banca), eliminando la capitalizzazione degli interessi e la commissione di massimo scoperto.
Il saldo ricalcolato dalla consulente ammonta ad euro 5.196,40 a credito della società correntista, somma da cui bisogna detrarre gli interessi passivi non capitalizzati (pari ad euro
-7.281,00).
Accertato il saldo del conto in esame, la consulente, in relazione al conto in esame, ha provveduto al calcolo dell'indebito prescritto, atteso che il saldo reale del conto riporta un credito per la società correntista (euro 5.196,40). Osserva la consulente: “Con riguardo, invece, al c/c n. 1386500 poi n. 4412095, si è proceduto al calcolo dell'indebito prescritto, poiché il saldo reale ricalcolato riporta un credito per la società correntista pari ad €
5.196,40. A tal fine, in primis, sono state individuate le rimesse solutorie, del periodo antecedente il decennio, che decorre dalla data di notifica dell'atto di citazione (30.11.2018).
Nel caso di specie, il periodo oggetto di osservazione è il periodo che intercorre dal
03.02.1997 al 30.11.2008 (cfr. Appendice 5). Una volta individuate le rimesse solutorie, sufficienti a pagare gli interessi originariamente addebitati trimestralmente dall'Istituto di
Credito, è stato calcolato l'indebito prescritto, da sottrarre al saldo reale creditore ricalcolato. Tale indebito è pari alla differenza tra gli originari interessi debitori pagati alla
e gli interessi ricalcolati e dovuti, per il medesimo periodo, sulla base del mandato CP_5 conferito. Come si evince dal superiore prospetto, l'ammontare dell'indebito prescritto, calcolato secondo i criteri sopra riportati, è pari ad € 3.822,32. Conseguentemente, il saldo complessivo a debito della società correntista è pari ad € - 5.906,91”, ottenuto detraendo dal saldo capitale (euro 5.196,40) gli interessi passivi non capitalizzati (-7.281 euro) e l'indebito prescritto (- 3.822,32 euro).
L'iter logico argomentativo svolto dalla consulente è pienamente condivisibile in quanto si pone in linea con il mandato conferito e non ha formato oggetto di osservazioni di parte, sicché lo stesso va integralmente recepito. Il saldo negativo del conto in esame ammonta, pertanto, ad euro – 5.906,61.
In conclusione, a seguito della rielaborazione dei conti, il debito della è pari ad Parte_1 euro 165.790,73. A tale importo vanno aggiunti gli interessi dal 12.5.2017, come richiesto in sede monitoria. Avendo l'opposta chiesto la corresponsione degli interessi “maturati e
9 maturandi” in sede monitoria e, dunque, non avendo specificato il tasso di interessi richiesti, essi vanno riconosciuti nella misura del tasso legale ex art. 1284, comma 1, c.c.
6. Con riguardo alla posizione dei fideiussori e , si osserva Parte_3 Parte_2 come i predetti hanno contestato l'estinzione della garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 1956 c.c., sul presupposto che la banca avrebbe tenuto un comportamento contrario a buona fede consistente nell'avere esteso la scopertura della società debitrice nella consapevolezza del peggioramento delle condizioni patrimoniali.
La doglianza non è fondata.
Rileva il decidente, al riguardo, che gli attori non abbiano provato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la sussistenza dei presupposti previsti dalla norma per la liberazione e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza l'autorizzazione del garante, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche.
A ciò si aggiunga che per specifica previsione contrattuale (art. 4 della fideiussione omnibus
– doc. 9) era preciso onere del garante tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e non risulta che il garante abbia assolto a siffatto onere di informazione.
Per quanto sopra, l'eccezione sollevata dai fideiussori va rigettata.
7. In conclusione, l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5725/17 proposta da Pt_1
e va parzialmente accolta, il decreto ingiuntivo opposto
[...] Parte_2 Parte_3 va revocato e gli opponenti vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 165.790,73, oltre interessi legali dal 12.5.2017, in favore di e, per essa, Controparte_1
Controparte_2
8. In considerazione del parziale accoglimento dell'opposizione e della significativa riduzione dell'importo dovuto (euro 165.790,73) rispetto alla somma ingiunta (euro 220.092,27), le spese processuali vanno compensate in ragione di metà e la restante metà va posta a carico degli opponenti. Esse si liquidano, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento, nella somma già dimidiata di euro 1.121 per la fase monitoria (euro 2.242:2) da versare in favore di ed euro 7.051,50 per la fase di cognizione (euro 14.103:2) da Controparte_1 corrispondere in favore di ed Controparte_1 Controparte_2
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in atti liquidate, vanno poste definitivamente carico di parte opponente in ragione di metà e, per la restante metà, a carico di CP_1 ed
[...] Controparte_2
10 Gli opponenti vanno infine condannati al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8 co. 4bis d.lgs. 28/2010 (ratione temporis applicabile), non essendo comparsi dinanzi al mediatore malgrado regolare convocazione, secondo quanto emerge dal verbale di mediazione in atti (cfr. nota di deposito del 2.10.2021).
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 20352/2017
R.G., disattesa ogni contraria istanza:
ACCOGLIE parzialmente l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1
e e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 5725/2017 Parte_2 Parte_3 emesso dal Tribunale di Catania;
CONDANNA e , in solido tra loro, al pagamento Parte_1 Parte_2 Parte_3 della somma di euro 165.790,73, oltre interessi legali dal 12.5.2017, in favore di CP_1
e per essa di
[...] Controparte_2
COMPENSA in ragione di metà le spese processuali;
CONDANNA gli opponenti al pagamento della restante metà delle spese processuali che liquida in:
- euro 8.172,50 in favore di oltre spese generali (15%), iva e c.p.a.; Controparte_1
- euro 7.051,50 in favore dei oltre spese generali (15%), iva e Controparte_2
c.p.a.;
PONE le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in atti liquidate, a carico degli opponenti in solido in ragione di metà e solidalmente a carico del ed Controparte_1 Controparte_2 per la restante metà;
[...]
CONDANNA gli opponenti al versamento in favore dell'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8 co. 4bis d.lgs. 28/2010
Così deciso in Catania, il 9 settembre 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20352/2017 R.G. avente ad oggetto: bancario promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Catania, via Parte_1
Re Martino n. 114, partita iva;
P.IVA_1
, nato a [...], il [...], codice fiscale;
Parte_2 C.F._1
, nato a [...], il [...], codice fiscale;
Parte_3 C.F._2 tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Claudio Fiume, giusta procura in atti;
opponenti contro con sede sociale e direzione generale a AN, Piazza Gae Aulenti n. Controparte_1
3, Tower A, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di
AN MO NZ LO , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Toffoletto e Christian Romeo, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata a Catania, presso lo studio dell'avvocato Enza Furnari opposta
e nei confronti di con sede a Roma, Lungotevere Flaminio n. 18, Controparte_2 codice fiscale , in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa P.IVA_3
già con sede a Verona, viale dell'Agricoltura n. 7, codice CP_3 CP_4 fiscale , partita iva , rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo P.IVA_4 P.IVA_5
Mastrandrea, giusta procura in atti
1 terza interveniente volontaria
********
All'udienza del 10.3.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione regolarmente notificato 30.11.2017, quale debitrice Parte_1 principale, nonché e quali fideiussori, hanno proposto Parte_2 Parte_3 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5725/2017 emesso dal Tribunale di Catania, con cui gli è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 220.092,27, oltre interessi, quale saldo debitorio del conto corrente n. 10901286 del 20.9.2007 e del relativo contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria del 6.11.2007 nonché del conto corrente n.
4412095 (già conto n. 1386500) del 14.2.1997 e del relativo contratto di apertura di credito del 6.11.2007.
Gli opponenti hanno eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione nonché, nel merito, la mancanza di documentazione probatoria idonea, la mancanza di forma scritta dei contratti, l'applicazione di interessi ultra legali non pattuiti, la capitalizzazione degli interessi in violazione del divieto di anatocismo, l'illegittima pattuizione della commissione di massimo scoperto e l'applicazione di interessi usurari. I fideiussori hanno inoltre eccepito la violazione della buona fede e correttezza da parte dell'istituto di credito. Hanno chiesto, pertanto, l'accertamento delle nullità parziali suindicate e, previa rideterminazione dei saldi del conto corrente, la revoca del decreto ingiuntivo.
Con comparsa di risposta depositata il 24.5.2018 si è costituita in giudizio il Controparte_1 contestando la fondatezza dell'opposizione, evidenziando la validità delle clausole contrattuali e la corretta applicazione delle condizioni pattuite ed eccependo la prescrizione delle rimesse solutorie anteriori al decennio.
Con comparsa depositata in data 11.4.2019 è intervenuta, ai sensi dell'art. 111 c.p.c.,
[...]
per il tramite della mandataria quale cessionaria dei crediti Controparte_2 CP_4
2 originariamente facenti capo ad aderendo alle difese della cedente ed Controparte_1 evidenziando di essere subentrata nei soli crediti, con eccezione delle passività.
Nel corso del giudizio è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed è stato concesso termine per introdurre la procedura di mediazione.
Con ordinanza del 4.4.2024 è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della quale le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione. Nei termini di cui all'art. 190 c.p.c., le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
2. Esposti i fatti, è documentato che la domanda di adempimento proposta in via monitoria da riguardi due distinti rapporti bancari: Controparte_1
a) il contratto di conto corrente n. 10901286 aperto il 20.9.2007 (doc. 5) ed il relativo contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria rogato dal notaio
[...] il 6.11.2007 (doc. 3); Per_1
b) il contratto di conto corrente n. 1386500 aperto il 14.2.1997 presso l'ex Credito Italiano
(doc. 7), successivamente distinto dal n. 4412095 presso nonché il relativo CP_1 contratto di apertura di credito in conto corrente del 28.6.2011 (doc. 8).
In ordine ai citati rapporti contrattuali, e hanno rilasciato Parte_2 Parte_3 fideiussione specifica a garanzia del contratto di apertura di credito in data 6.11.2007, fino alla concorrenza di euro 250.000 (doc. 6) nonché fideiussione omnibus per l'adempimento delle obbligazioni verso fino alla concorrenza di euro 67.600, in data Controparte_1
12.9.2013 (doc. 9).
3. Tanto premesso, l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria va respinta.
Con ordinanza del 2.6.2021 il giudice ha rigettato l'istanza ex art. 648 c.p.c. ed ha concesso a parte opposta termine di giorni quindici per introdurre la domanda di mediazione.
Con nota di deposito del 2.10.2021 la cessionaria del credito ha Controparte_2 allegato il verbale negativo di mediazione del 30.7.2021, conclusosi negativamente per la mancata partecipazione della parte opponente. Ne consegue che l'eccezione di improcedibilità è infondata.
4. Venendo al merito, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1 Pt_2
e è parzialmente fondata.
[...] Parte_3
4.1 Con riguardo ai rapporti contrattuali per cui è causa, non è fondato il motivo di opposizione concernente la nullità dei contratti per violazione dell'art. 117 t.u.b. avendo 3 l'opposta depositato i contratti recanti la sola sottoscrizione del legale rappresentante della
Parte_1
Premesso che la doglianza in esame riguarda tutti i rapporti dedotti in giudizio ad eccezione del contratto di apertura di credito del 6.11.2007 (concluso con atto pubblico), la circostanza che i restanti contratti siano stati sottoscritti soltanto dalla società debitrice non inficia la validità degli stessi.
È noto che sulla questione relativa alla validità del contratto sottoscritto solo dal cliente e non anche da colui che rappresenta l'istituto bancario, le sezioni unite hanno risolto un contrasto formatosi in materia di intermediazione finanziaria, affermando che "il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dal D.Lgs. n.
58 del 1998, art. 23, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed
è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti" (Cass., Sez. U., 16/01/2018, n. 898). Secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, “le finalità sottese all'adozione della forma scritta prescritta a pena di nullità per i contratti regolati dal TUF valorizzate nell'occasione - e volte, segnatamente ad assicurare al cliente la piena cognizione degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione - si rinvengono anche in relazione ai contratti bancari, sicché la medesima prescrizione che per essi trova riconoscimento nell'art. 117, comma 3, TUB, secondo cui anche questi contratti debbono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità, ha, non dissimilmente a quella accordata dalle SS.UU. al contratto di intermediazione, natura funzionale e non strutturale” (tra le tante, Cass. n. 9196/2021).
In applicazione dei principi giurisprudenziali summenzionati, anche per i contratti bancari la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina nullità per difetto di forma scritta, laddove il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendosi presumere il consenso della banca alla stregua di comportamenti concludenti, quali l'apertura del conto e l'invio degli estratti conto. 4 4.2 Non è fondato il motivo di opposizione concernente l'asserita illegittima applicazione di tassi di interesse debitori in misura superiore a quella legale, ai sensi dell'art. 1284 c.c., atteso che entrambi i rapporti contrattuali oggetto di causa prevedono la pattuizione di tassi di interesse in misura superiore a quella legale. Ed invero:
a) il contratto di conto corrente n. 10901286, aperto il 20.9.2007, prevede un tasso per scoperti di conto nominale 13,85% ed un tasso per scoperti di conto effettivo 14,58%; nel contratto di apertura di credito del 6.11.2007 è previsto un tasso per apertura di credito
Euribor 3/6 mesi + spread max 5,00%, alla stipula 6,45%;
b) il contratto di conto corrente n. 1386500 acceso presso il Credito Italiano prevede un tasso debitorio del 17% mentre il successivo contratto di apertura di credito del 28.6.2011 prevede un tasso per apertura di credito nominale 11,20% ed un tasso effettivo 11,679%.
Per quanto sopra, non sussiste la violazione dell'art. 1284 c.c.
4.3 In merito all'asserita illegittima capitalizzazione degli interessi, occorre distinguere i due rapporti contrattuali oggetto di causa.
a) Nel rapporto di conto corrente n. 10901286 del 20.9.2007 e nel relativo contratto di apertura di credito del 6.11.2007 è prevista la capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori e debitori. Risulta così rispettata la condizione di pari periodicità della capitalizzazione sancita dalla delibera CICR del 9.2.2000 emanata in attuazione dell'art. 120, comma 2, d.lgs. n. 385/1993, introdotto dall'art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342/1999.
Non va trascurato, tuttavia, che sia il contratto di conto corrente del 20.9.2007 sia il contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria del 6.11.2007 prevedano un tasso creditore nominale pari al 0,01 % ed un tasso creditore effettivo del 0,01%.
Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità “l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi — giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione — e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il cit. art.
6. A tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione 5 non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo” (cfr. Cass n. 4321/2022 e Cass.
3.7.2023 n. 18664).
Per effetto della coincidenza tra il tasso nominale ed il tasso effettivo, va dichiarata l'illegittimità della clausola di capitalizzazione degli interessi (coerentemente al mandato peritale conferito con ordinanza del 4.4.2024) e i saldi vanno rielaborati espungendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi.
b) Con riguardo al contratto di conto corrente 1386500 concluso il presso il Credito Italiano il
14.2.1997, si osserva che non risulta rispettata la condizione di reciprocità della capitalizzazione degli interessi, atteso che, a fronte della capitalizzazione annuale degli interessi creditori, è prevista la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori (art. 7 contratto). In mancanza di contrarie previsioni, siffatta condizione asimmetrica viene prevista nel contratto di affidamento del 28.6.2011.
Alla luce delle superiori considerazioni, deve escludersi che la capitalizzazione degli interessi con computo trimestrale applicata dalla banca al contratto di conto corrente n. 1386500 (poi divenuto n. 4412095) possa ritenersi conforme al principio inderogabile sancito dall'art. 1283
c.c., sicché la stessa è affetta da nullità assoluta, non dovendosi trascurare come l'adeguamento di fatto operato dalla banca successivamente alla delibera CICR del 2000 non faccia venire meno l'illegittimità della capitalizzazione, in mancanza di una pattuizione che sancisca la pari periodicità della stessa.
4.4 È fondato il motivo di opposizione concernente la nullità della commissione di massimo scoperto.
Nel contratto di conto corrente n. 10901286 del 20.9.2007, si osserva come la CMS sia pari al
1,07000% con una periodicità trimestrale “per utilizzi allo scoperto oltre la disponibilità esistente”. Essa viene calcolata sull'utilizzato senza ulteriore indicazione delle modalità di calcolo e della misura dell'affidamento concesso.
Nel contratto di conto corrente n. 1386500 del 14.2.1997 è prevista la c.m.s. in misura pari al
0,750% senza alcuna indicazione in ordine alla periodicità ed alle modalità di calcolo.
Nei restanti rapporti contrattuali non è prevista la pattuizione della commissione di massimo scoperto.
Ebbene, è noto che, con riguardo al periodo antecedente all'entrata in vigore della legge n.
2/2009, è stata ritenuta legittima la commissione di massimo scoperto allorquando nel contratto non ne siano indicati il tasso, le modalità di calcolo e la periodicità. Secondo la 6 giurisprudenza di legittimità “In tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata” (Cass. 19825/2022).
Alla luce delle superiori considerazioni, va dichiarata la nullità della commissione di massimo scoperto pattuita nei due contratti sopra citati.
4.5 Non è fondato il motivo di opposizione concernente la violazione della legge 108/1996.
La consulente tecnica d'ufficio, seguendo un iter logico argomentativo pienamente condivisibile, ha escluso il superamento del tasso usurario con riguardo ai rapporti per cui è causa.
In merito al conto corrente n. 10901286, la consulente ha argomentato nel senso che “il c/c ordinario n. 10901286 è stato inquadrato nella categoria << aperture di credito in conto corrente >>, classe di importo oltre € 5.000, rilevando i tassi soglia relativi al 3° trimestre
2007, pubblicati nei decreti ministeriali. La CMS soglia è stata ricavata aumentando del 50%
l'aliquota media pubblicata nel medesimo decreto (…). Come è dato vedere dalla tabella che precede, si riscontra il superamento della soglia di usura solo limitatamente alla cms, per
0,02%. Tale eccedenza va compensata con il “margine” degli interessi eventualmente residuo (14,94% - 13,93%), pari alla differenza tra l'importo degli stessi interessi, rientrante nella soglia di legge, e quello degli interessi concretamente praticati. Pertanto, anche con riferimento alla cms non si rinviene il superamento della soglia usuraria”.
In merito al conto 1386500, la TU ha così esposto: “Con riguardo a tale contratto, stipulato in data 14.02.1997, non è possibile eseguire la verifica dell'usura originaria, poiché il contratto è sottoscritto antecedentemente alla prima rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi.
Le superiori argomentazioni sono pienamente condivisibili, in quanto si pongono in linea con l'insegnamento delle Sezioni Unite n. 16303/2018, secondo cui “In tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n.
108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente 7 applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio
(TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta
l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi,
l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra
l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”.
Le medesime considerazioni hanno indotto la consulente ad escludere l'usura sopravvenuta in costanza di rapporto a seguito della sottoscrizione di nuovi e successivi contratti.
5. Venendo alla determinazione del quantum, la consulente ha proceduto alla rielaborazione dei saldi dei conti correnti oggetto di causa.
a) Con riguardo al conto n. 10901286 – disciplinato dal contratto di conto corrente del
20.9.2007 e dal contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria del 6.11.2007 – la consulente ha dapprima verificato la completezza della documentazione, rappresentata dagli estratti conto analitici e scalari dal 6.11.2007 al 23.11.2015. Indi, ha provveduto alla rielaborazione dei saldi del conto applicando i tassi pattuiti (ovvero i tassi più convenienti derivanti dagli estratti scalari), senza calcolare la capitalizzazione degli interessi e la commissione di massimo scoperto.
Il saldo ricalcolato è pari a -159.884,12 euro a debito della società correntista (a fronte dell'importo ingiunto di – 168.544,67 euro). Trattandosi di importo a debito, nessuna rilevanza spiega l'eccezione di prescrizione sollevata tempestivamente dall'istituto di credito.
b) In relazione al conto corrente n. 1386500 (poi divenuto 4412095), occorre innanzitutto evidenziare come l'opposta abbia assolto all'onere di depositare gli estratti conto analitici dalla data di apertura del rapporto (14.2.1997) fino alla chiusura con passaggio a sofferenza
(7.12.2015). Con istanza del 19.4.2024 la consulente ha segnalato soltanto la mancanza degli estratti conto scalari dal 14.2.1997 al 31.12.2000, ma siffatta lacuna probatoria non impedisce di ricostruire i saldi del conto corrente, avendo la disponibilità degli estratti conto analitici integrali. Tali documenti sono stati quindi acquisiti a tutela della correntista ed al solo fine di verificare se siano stati applicati in concreto tassi inferiori a quelli pattuiti da utilizzare nella ricostruzione dei saldi.
8 Ciò detto, la consulente ha proceduto alla ricostruzione dei saldi del conto corrente in esame, applicando i tassi di interessi pattuiti (o quelli inferiori in concreto applicati dalla banca), eliminando la capitalizzazione degli interessi e la commissione di massimo scoperto.
Il saldo ricalcolato dalla consulente ammonta ad euro 5.196,40 a credito della società correntista, somma da cui bisogna detrarre gli interessi passivi non capitalizzati (pari ad euro
-7.281,00).
Accertato il saldo del conto in esame, la consulente, in relazione al conto in esame, ha provveduto al calcolo dell'indebito prescritto, atteso che il saldo reale del conto riporta un credito per la società correntista (euro 5.196,40). Osserva la consulente: “Con riguardo, invece, al c/c n. 1386500 poi n. 4412095, si è proceduto al calcolo dell'indebito prescritto, poiché il saldo reale ricalcolato riporta un credito per la società correntista pari ad €
5.196,40. A tal fine, in primis, sono state individuate le rimesse solutorie, del periodo antecedente il decennio, che decorre dalla data di notifica dell'atto di citazione (30.11.2018).
Nel caso di specie, il periodo oggetto di osservazione è il periodo che intercorre dal
03.02.1997 al 30.11.2008 (cfr. Appendice 5). Una volta individuate le rimesse solutorie, sufficienti a pagare gli interessi originariamente addebitati trimestralmente dall'Istituto di
Credito, è stato calcolato l'indebito prescritto, da sottrarre al saldo reale creditore ricalcolato. Tale indebito è pari alla differenza tra gli originari interessi debitori pagati alla
e gli interessi ricalcolati e dovuti, per il medesimo periodo, sulla base del mandato CP_5 conferito. Come si evince dal superiore prospetto, l'ammontare dell'indebito prescritto, calcolato secondo i criteri sopra riportati, è pari ad € 3.822,32. Conseguentemente, il saldo complessivo a debito della società correntista è pari ad € - 5.906,91”, ottenuto detraendo dal saldo capitale (euro 5.196,40) gli interessi passivi non capitalizzati (-7.281 euro) e l'indebito prescritto (- 3.822,32 euro).
L'iter logico argomentativo svolto dalla consulente è pienamente condivisibile in quanto si pone in linea con il mandato conferito e non ha formato oggetto di osservazioni di parte, sicché lo stesso va integralmente recepito. Il saldo negativo del conto in esame ammonta, pertanto, ad euro – 5.906,61.
In conclusione, a seguito della rielaborazione dei conti, il debito della è pari ad Parte_1 euro 165.790,73. A tale importo vanno aggiunti gli interessi dal 12.5.2017, come richiesto in sede monitoria. Avendo l'opposta chiesto la corresponsione degli interessi “maturati e
9 maturandi” in sede monitoria e, dunque, non avendo specificato il tasso di interessi richiesti, essi vanno riconosciuti nella misura del tasso legale ex art. 1284, comma 1, c.c.
6. Con riguardo alla posizione dei fideiussori e , si osserva Parte_3 Parte_2 come i predetti hanno contestato l'estinzione della garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 1956 c.c., sul presupposto che la banca avrebbe tenuto un comportamento contrario a buona fede consistente nell'avere esteso la scopertura della società debitrice nella consapevolezza del peggioramento delle condizioni patrimoniali.
La doglianza non è fondata.
Rileva il decidente, al riguardo, che gli attori non abbiano provato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la sussistenza dei presupposti previsti dalla norma per la liberazione e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza l'autorizzazione del garante, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche.
A ciò si aggiunga che per specifica previsione contrattuale (art. 4 della fideiussione omnibus
– doc. 9) era preciso onere del garante tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e non risulta che il garante abbia assolto a siffatto onere di informazione.
Per quanto sopra, l'eccezione sollevata dai fideiussori va rigettata.
7. In conclusione, l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5725/17 proposta da Pt_1
e va parzialmente accolta, il decreto ingiuntivo opposto
[...] Parte_2 Parte_3 va revocato e gli opponenti vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 165.790,73, oltre interessi legali dal 12.5.2017, in favore di e, per essa, Controparte_1
Controparte_2
8. In considerazione del parziale accoglimento dell'opposizione e della significativa riduzione dell'importo dovuto (euro 165.790,73) rispetto alla somma ingiunta (euro 220.092,27), le spese processuali vanno compensate in ragione di metà e la restante metà va posta a carico degli opponenti. Esse si liquidano, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento, nella somma già dimidiata di euro 1.121 per la fase monitoria (euro 2.242:2) da versare in favore di ed euro 7.051,50 per la fase di cognizione (euro 14.103:2) da Controparte_1 corrispondere in favore di ed Controparte_1 Controparte_2
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in atti liquidate, vanno poste definitivamente carico di parte opponente in ragione di metà e, per la restante metà, a carico di CP_1 ed
[...] Controparte_2
10 Gli opponenti vanno infine condannati al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8 co. 4bis d.lgs. 28/2010 (ratione temporis applicabile), non essendo comparsi dinanzi al mediatore malgrado regolare convocazione, secondo quanto emerge dal verbale di mediazione in atti (cfr. nota di deposito del 2.10.2021).
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 20352/2017
R.G., disattesa ogni contraria istanza:
ACCOGLIE parzialmente l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1
e e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 5725/2017 Parte_2 Parte_3 emesso dal Tribunale di Catania;
CONDANNA e , in solido tra loro, al pagamento Parte_1 Parte_2 Parte_3 della somma di euro 165.790,73, oltre interessi legali dal 12.5.2017, in favore di CP_1
e per essa di
[...] Controparte_2
COMPENSA in ragione di metà le spese processuali;
CONDANNA gli opponenti al pagamento della restante metà delle spese processuali che liquida in:
- euro 8.172,50 in favore di oltre spese generali (15%), iva e c.p.a.; Controparte_1
- euro 7.051,50 in favore dei oltre spese generali (15%), iva e Controparte_2
c.p.a.;
PONE le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in atti liquidate, a carico degli opponenti in solido in ragione di metà e solidalmente a carico del ed Controparte_1 Controparte_2 per la restante metà;
[...]
CONDANNA gli opponenti al versamento in favore dell'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8 co. 4bis d.lgs. 28/2010
Così deciso in Catania, il 9 settembre 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
11