Articolo 22 della Legge 8 marzo 1975, n. 39
Articolo 21Articolo 23
Versione
10 marzo 1975
Art. 22.
Alle spese per la retribuzione delle prestazioni straordinarie del personale delle prefetture, del Ministero dell'interno e del Ministero di grazia e giustizia in occasione delle consultazioni popolari del 1975, sara' provveduto con trasferimento dal capitolo 6853 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare al bilancio le occorrenti variazioni.
Entrata in vigore il 10 marzo 1975