Sentenza 10 novembre 1981
Massime • 1
La riduzione alla metà dei termini per l'impugnazione, stabilita dall'art. 99, quinto comma, legge fallimentare per le cause di opposizione allo stato passivo, si riferisce soltanto al termine breve previsto dall'art. 325 cod. proc. civ.. pertanto, la questione se detta riduzione debba applicarsi anche nei giudizi d'insinuazione tardiva di crediti di cui all'art. 101 legge fallimentare perde ogni Rilevanza ove in concreto manchi qualunque formalità astrattamente idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione della sentenza (affissione, ovvero, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 152 del 27 novembre 1980, notificazione), in tal caso dovendo applicarsi il termine annuale d'impugnazione, decorrente dal deposito della sentenza in cancelleria, stabilito dall'art. 327 cod. proc. civ.,tenendosi altresì conto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, la cui operatività è esclusa soltanto per le cause relative alla dichiarazione ed alla revoca del fallimento.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/11/1981, n. 5941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5941 |
| Data del deposito : | 10 novembre 1981 |
Testo completo
La riduzione alla metà dei termini per l'impugnazione, stabilita dall'art. 99, quinto comma, legge fallimentare per le cause di opposizione allo stato passivo, si riferisce soltanto al termine breve previsto dall'art. 325 cod. proc. civ.. pertanto, la questione se detta riduzione debba applicarsi anche nei giudizi d'insinuazione tardiva di crediti di cui all'art. 101 legge fallimentare perde ogni Rilevanza ove in concreto manchi qualunque formalità astrattamente idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione della sentenza (affissione, ovvero, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 152 del 27 novembre 1980, notificazione), in tal caso dovendo applicarsi il termine annuale d'impugnazione, decorrente dal deposito della sentenza in cancelleria, stabilito dall'art. 327 cod. proc. civ.,tenendosi altresì conto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, la cui operatività è esclusa soltanto per le cause relative alla dichiarazione ed alla revoca del fallimento.*