Ordinanza cautelare 8 marzo 2018
Sentenza 1 febbraio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 01/02/2019, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/02/2019
N. 00052/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00042/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il FR ZI GI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 42 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Tudor, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Trieste, Galleria Arrigo Protti n. 1;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Istituto Comprensivo -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, presso la quale è, del pari, per legge domiciliato in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo depositato in data 14 febbraio 2018:
per l'annullamento, previa sospensione cautelare,
- del provvedimento di non ammissione alla classe successiva (III classe) del minore, assunto in data 27.11.2017 dal Consiglio di Classe 2B -OMISSIS- dell'Istituto Comprensivo -OMISSIS- Scuola Secondaria di Primo Grado -OMISSIS-e del relativo verbale dd. 22.11.2017, comunicato con nota prot. n. 5737/FP-Ris di data 27.11.2017, parimenti impugnata.
- di ogni altro provvedimento, presupposto connesso e/o consequenziale a quello impugnato ancorché non conosciuto dal ricorrente.
Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato in data il 3 luglio 2018:
per la condanna
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Istituto Comprensivo -OMISSIS- Scuola Secondaria di Primo Grado -OMISSIS-al risarcimento del danno a favore del ricorrente della somma di € 8.336,60 o della diversa somma che risulterà in corso di causa anche in via equitativa, maggiorata di interessi legali sino alla data di pagamento;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca -Istituto Comprensivo -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2019 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Torna all’attenzione di questo Tribunale la valutazione in ordine all’andamento didattico-educativo del minore -OMISSIS-e il giudizio di non ammissione alla classe successiva, emessi nei suoi confronti dal Consiglio di Classe 2B -OMISSIS- dell’Istituto Comprensivo -OMISSIS- Scuola Secondaria di Primo Grado -OMISSIS-, ove il predetto aveva frequentato la classe II media e riportato, all’esito dell’anno scolastico 2016/2017, di nuovo qui in discussione, i seguenti voti negativi: italiano 5, geografia 5, inglese 5, tedesco 5, tecnologia 4 e arte e immagine 4.
A seguito della sentenza ex art. 60 c.p.a. in data 12 ottobre 2017, n. 312, con cui questo Tribunale aveva accolto il ricorso proposto dal padre -OMISSIS- avverso il provvedimento (originario) di non ammissione alla classe successiva (III classe) assunto in data 13.06.2017 dal Consiglio di Classe e il relativo verbale n. 8/2017 dd. 13.06.2017, annullandoli, l’Istituto scolastico, con atto in data 23 ottobre 2017, dava, infatti, avvio al procedimento diretto alla sua esecuzione e, poi, concludeva lo stesso in data 22 novembre 2017 con un nuovo giudizio di non ammissione del minore alla classe successiva, portato a conoscenza dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale con atto in data 27 novembre 2017, prot. n. 5737/FP-Ris -OMISSIS-, che il padre, esperito il previo accesso documentale, impugnava con il ricorso ora in esame, depositato in data 14 febbraio 2018 (d’ora in poi anche semplicemente ricorso introduttivo).
Secondo il genitore ricorrente, anche il giudizio qui opposto sarebbe, infatti, afflitto da illegittimità per:
1“Violazione di legge: Legge 8.2.2006 n.54 “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”. Violazione e omessa applicazione della Circolare Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca dd. 02/09/2015 dettante le “Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito scolastico della legge n. 54/2006 - Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli” (doc. n. 12). Eccesso di potere per violazione del principio di bi-genitorialità per l’omesso adempimento degli obblighi di comunicazione. Eccesso di potere per carenza, contraddittorietà ed erroneità dei presupposti e della motivazione”;
2. “Violazione ed erronea applicazione di legge: decreto legge 1.9.2008 n. 137 convertito in legge 30.10.2008 n. 169 art. 2 e art. 3. Decreto del Presidente della Repubblica 22.6.2009 n. 122 art. 1 ed art. 2. Decreto del Presidente della Repubblica 24.06.1998 n. 249 art. 2. Decreto del Presidente della Repubblica 21.11.2007 n. 235 art. 3.Eccesso di potere per carenza ed erroneità della motivazione”.
L’Amministrazione intimata, costituita, controdeduceva diffusamente nel merito e concludeva per la reiezione del ricorso e della preliminare istanza incidentale di sospensione.
All’esito dell’udienza camerale del 7 marzo 2018, in prossimità del cui svolgimento parte ricorrente dimetteva copia della sentenza n. 1440 del 6 marzo 2018 con cui il Consiglio di Stato aveva, nel frattempo, definito con una pronuncia d’inammissibilità il giudizio d’appello avverso la su indicata sentenza n. 312/2017, il Tribunale negava al ricorrente la misura cautelare invocata e ciò “avuto esclusivo riguardo all’interesse del minore, considerato l’elevato numero di ore di assenza dalle lezioni della classe terza che suo malgrado l’alunno ha a questo punto dell’anno scolastico accumulato” (ord. caut. n. 27 in data 8 marzo 2018).
Successivamente a tale pronuncia, il minore veniva ritirato dai genitori dall’Istituto scolastico ove in quel momento stava ripetendo la II media e ciò al fine di fargli frequentare un corso di recupero anni in privato, mirato a consentirgli di concludere il primo ciclo di istruzione, sostenendo il prescritto esame di Stato, circostanza questa che induceva il ricorrente ad avanzare istanza di differimento dell’udienza pubblica per la trattazione del merito già fissata per il 4 luglio 2018, al fine di poter notificare, come poi di fatto notificava, ricorso per motivi aggiunti avente ad oggetto la domanda risarcitoria, sulla quale lasciava intendere fosse, nel frattempo, transitato il suo interesse a ricorrere.
Con tale ulteriore ricorso (d’ora in poi anche semplicemente ricorso MA), depositato in data 3 luglio 2018, il ricorrente medesimo, riassunti brevemente i termini della questione controversa ed evidenziato che il minore era riuscito, nel frattempo, a concludere positivamente il ciclo di studi con il conseguimento del diploma di III media, chiedeva, invero, il risarcimento del danno asseritamente subito a causa e in conseguenza dell’agire dell’Amministrazione scolastica, che, oltre che illegittimo, riteneva anche assistito dalla sussistenza di tutti gli (ulteriori) elementi costitutivi della relativa fattispecie.
Quantificava il richiesto danno in complessivi € 8.336,60, di cui € 7.926,60 per spese scolastiche di preparazione ed iscrizione all’esame di stato quale privatista e € 410,00 per anticipo spese di perizia medico-legale, come da documentazione a supporto.
Con breve memoria ex art. 73 c.p.a., dimessa in vista dell’udienza pubblica del 23 gennaio 2019, cui era stata rinviata la trattazione, richiamava l’attenzione solo sul dettaglio delle spese sostenute, in cui si era sostanziato il danno asseritamente patito e di cui aveva chiesto ristoro.
L’Amministrazione si soffermava, invece, ad evidenziare che la pronuncia favorevole emessa in I grado da questo Tribunale era stata, comunque, superata dal Consiglio di Stato, derivandone che in nessun caso potevano “darsi per scontati in senso favorevole alla parte ricorrente né la valutazione dell’operato dell’amministrazione, né i presupposti di ammissibilità di una domanda proposta dal solo padre in presenza di un documentato dissenso della madre”.
A difesa della legittimità del giudizio negativo nuovamente espresso dal Consiglio di classe sull’andamento didattico-educativo del minore in relazione alla classe II media frequentata nell’a.s. 2016/2017 sottolineava, inoltre, che “non può incidere sulla legittimità del giudizio finale di non ammissione alla classe superiore la non tempestiva o la carente informazione ai genitori sull'andamento scolastico del figlio, in quanto il giudizio di non ammissione di un alunno si basa sull'insufficiente rendimento scolastico e quindi sulla riscontrata carenza di quel livello minimo di preparazione e di maturità che è necessario, affinché lo studente possa affrontare i più impegnativi studi della classe superiore (T.A.R. TOSCANA - Sezione Prima – Sentenza 02/10/2017 n° 1125)”.
Con specifico riguardo al danno lamentato, osservava come il rendimento scolastico del minore “fosse risultato insufficiente anche nel corso del successivo anno scolastico, pur presso diverso istituto…” e che “non esiste alcun nesso causale tra la condotta dell’amministrazione e il presunto esborso economico (che si contesta anche in punto congruità), essendo la scelta di ritirare dalla frequenza il minore nel mese di marzo del tutto arbitraria e non imposta dall’amministrazione”.
Concludeva, quindi, per la reiezione delle domande ex adverso avanzate.
Replicava puntualmente il ricorrente.
Celebrata l’udienza da ultimo indicata, nel corso della quale le parti si limitavano a richiamare i rispettivi assunti di difesa, l’affare veniva introitato per la decisione.
Il Collegio dà, innanzitutto, atto della sopravvenuta carenza d’interesse in capo al ricorrente a coltivare la domanda caducatoria proposta con il ricorso introduttivo, atteso che, avendo, nel frattempo, il minore conseguito il diploma di III media, è evidente che l’eventuale annullamento del provvedimento, con cui il Consiglio di classe 2B -OMISSIS- dell’Istituto Comprensivo -OMISSIS- Scuola Secondaria di Primo Grado -OMISSIS-aveva reiterato nei suoi confronti il giudizio di non ammissione alla classe III, non potrebbe più arrecargli alcuna apprezzabile utilità (cfr.: Cons. Stato, Ad. Plen., 29 gennaio 2003, n. 1).
Ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. il detto ricorso va, quindi, dichiarato improcedibile.
Ciò non esime, in ogni caso, il Collegio dallo scrutinare i vizi di legittimità qui dedotti dal ricorrente, in quanto – come noto – il previo accertamento della loro effettiva sussistenza costituisce pre-requisito essenziale per l’eventuale accoglimento della domanda risarcitoria formulata dal medesimo col ricorso per motivi aggiunti.
Vero è, infatti, che le sole illegittimità che potrebbero assumere rilievo a tale scopo sono unicamente quelle che dovessero eventualmente affliggere il provvedimento con cui è stato reiterato nei confronti del minore il giudizio di non ammissione alla classe del terza e non assolutamente il primo giudizio negativo, a suo tempo annullato da questo Tribunale.
Il Collegio, superando, in parte, alcune considerazioni esternate nella fase cautelare, ritiene, invero, che non possa assolutamente trascurarsi di considerare che, quando, in data 7-8/3/2018, questo Tar con ordinanza cautelare n. 27/2018 “interpretava” i contenuti e la portata della propria sentenza n. 312/2017, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1440/2018, dimessa in atti dal ricorrente il giorno antecedente la celebrazione dell’udienza camerale del 7 marzo 2018 ed espressamente richiamata dal suo difensore durante la discussione (vedi verbale d’udienza), aveva in realtà già fornito una diversa lettura della stessa e soprattutto dell’attività conformativa che ne era seguita.
L’organo d’appello aveva affermato, infatti, che il nuovo provvedimento di non ammissione costituiva “acquiescenza” alla decisione del TAR FVG n. 312/2017 e dichiarato, conseguentemente, inammissibile per carenza d’interesse l’appello proposto avverso la stessa dal Ministero, ritenendo che il I provvedimento lesivo, annullato dal TAR, fosse stato, pacificamente, superato e sostituito dal II giudizio di non ammissione alla classe successiva emesso nei confronti del minore.
Orbene, da tale pronuncia non si può assolutamente prescindere.
Essa rende ormai superata quella emessa da questo Tribunale all’esito del giudizio di primo grado, con la conseguenza che, oltre a non potersi dare né per scontata, né, tanto meno, per dovuta l’ammissione tout court del minore alla classe III, l’unico provvedimento eventualmente foriero di danno potrebbe essere, come già anticipato, solo quello con cui, all’esito del rinnovato esame della situazione, è stato confermato il giudizio di non ammissione del minore medesimo alla classe successiva.
Ad avviso del Collegio, tale giudizio sfugge, tuttavia, ai vizi denunciati dal ricorrente.
Fermo restando, infatti, che, anche alla luce dell’autorevole lettura offerta dal Consiglio di Stato del dispositivo della più volte citata sentenza n. 312/2017 di questo Tar, deve ritenersi che in sede di riesame il Consiglio di Classe potesse agire (come di fatto ha agito) con pienezza di poteri e indiscusso che il minore abbia concluso l’a.s. 2016/2017 senza raggiungere il livello di conoscenze e apprendimento necessari per poter ritenere conclusa con esito positivo la classe frequentata, dato che – come già dianzi evidenziato – ha conseguito voti negativi in italiano (5), geografia (5), inglese (5), tedesco (5), tecnologia (4) e arte e immagine (4), l’attenzione deve essere adeguatamente e correttamente rivolta, innanzitutto, al principio di bi-genitorialità, che, lungi dal sostanziarsi nel riduttivo e fuorviante “diritto” reclamato dal ricorrente nella presente sede giurisdizionale, deve essere, piuttosto, letto alla luce della responsabilità genitoriale, che – si rammenta – va esercitata con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale dei figli e non è assolutamente il diritto di un genitore contrapposto a quello dell’altro.
La genesi della legge 8 febbraio 2006, n. 54, che aveva portato alla sostituzione dell’art. 155 c.c., da ultimo sostituito dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, con un rinvio all’applicazione delle disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX (“Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio”) ovvero negli artt. 337-bis e ss. c.c., lascia chiaramente intendere che la ratio legis della riforma sia nata proprio dall’esigenza di evitare tale contrapposizione, riconoscendo i figli minori come portatori del “diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi”.
Il bene tutelato è, infatti, il diritto dei minori e le prerogative spettanti ai genitori sono unicamente strumentali alla sua piena realizzazione.
Viene in rilievo, dunque, essenzialmente il principio del cd. best interest del minore, sancito dalla Dichiarazione Universale dei diritti del fanciullo del 1959 e dall’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2000/C 364/01) o c.d. Carta di Nizza.
Già la Raccomandazione n. R (84) 4 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle responsabilità genitoriali, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 28 febbraio 1984, definiva, peraltro, le responsabilità genitoriali come “… l’insieme dei poteri e doveri destinati ad assicurare il benessere morale e materiale del bambino, segnatamente prendendosi cura della persona del bambino, mantenendo le relazioni personali con lui, assicurando la sua educazione, il suo mantenimento, la sua rappresentanza legale e l’amministrazione dei suoi beni”.
La locuzione “responsabilità genitoriale”, ora utilizzata anche dal legislatore nazionale, pone, infatti, l’accento sui doveri contenuti nel munus , piuttosto che sui diritti dei genitori.
Non è, dunque, il diritto del genitore in sé e per sé considerato ad essere oggetto di centrale attenzione.
Nel caso di specie, il genitore ricorrente, enfatizzando oltre misura il (suo) “diritto” ad ottenere dalla Scuola intimata comunicazioni sull’andamento scolastico dal figlio minore -OMISSIS-, pare avere, però, trascurato di considerare che il principio di bi-genitorialità va apprezzato da tutt’altro punto prospettico ovvero da quello del minore ad avere due genitori ugualmente presenti, che, ancorché separati, siano in grado di offrirgli l’affetto e il sostegno di cui necessita, soprattutto a primaria ed essenziale tutela del suo benessere intellettuale, morale e sociale e del suo equilibrio psicologico.
Genitori in grado di assumersi, dunque, i doveri tutti, nessuno escluso, connessi alla responsabilità genitoriale che loro compete, nell’esclusivo interesse morale e materiale del minore, che ora trova positiva disciplina nell’art. 337-ter c.c., che stabilisce, per l’appunto, che “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
In tal senso, si è, del resto, espressa la Suprema Corte di Cassazione che ha, per l’appunto, reiteratamente affermato che il principio della bi-genitorialità è da intendersi “ quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione” (Sez. I, sentenza n. 22744/17; in termini Cass. n. 18817/15), in modo da ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare ed assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
Orbene, tale “presenza” passa, però, necessariamente attraverso un comportamento attivo del singolo genitore e non di mera “attesa”.
Sicché, accanto agli eventuali obblighi di comunicazione/informazione gravanti sulla scuola assume preponderante rilievo il dovere dei genitori di vigilare costantemente sul comportamento e andamento scolastico dei propri figli minori di età, in quanto elementare manifestazione del dovere di assicurare ai medesimi l’assistenza morale di cui necessitano.
Il più completo quadro degli adempimenti espletati dalla Scuola che la difesa erariale ha offerto nel presente giudizio e gli aspetti su cui quest’ultima ha opportunamente richiamato l’attenzione inducono, tuttavia, questo Collegio a ritenere sufficientemente assolto da parte della Scuola medesima l’obbligo di comunicazione a ciascuno dei due genitori, reso necessario dalla loro condizione di genitori separati.
Invero, è, innanzitutto, noto e non contestato che la Scuola per venire incontro alle esigenze rappresentate dal ricorrente con mail in data 13 dicembre 2016 (prot. sub n. 6762/FP, di cui viene data contezza nel verbale impugnato) ha assicurato al medesimo la possibilità di incontrare i docenti del figlio -OMISSIS- per un colloquio informativo in giornata ed orari non deputati a tale incombente (21 dicembre 2016), nel corso del quale - non v’è motivo di dubitare (in tal senso depone il riferimento espressamente riportato nel verbale del 16 dicembre 2016 alla richiesta del signor -OMISSIS- di essere ricevuto a colloquio) – i docenti l’hanno sicuramente reso edotto di quale fosse stato sino a quel momento l’andamento scolastico del minore e le problematiche registrate nel suo comportamento, partecipandogli la valutazione infra-quadrimestrale formulata all’esito della seduta del Consiglio di classe del 16 novembre 2016, da cui risultava che -OMISSIS- “evidenzia un comportamento non sempre adeguato…”, “esegue i lavori assegnati spesso in modo superficiale e affrettato”, “dimostra scarsa partecipazione e spesso diventa un elemento di disturbo per la classe”, “lavora in modo superficiale”, “si sforza di procedere da solo ma ha bisogno di essere seguito per portare a termine correttamente il proprio lavoro” e soprattutto che (già allora) aveva una valutazione negativa in “geografia, inglese, scienze, tecnica” (vedi estratto verbale citato allegato sub 3 nella cartella “documenti” dell’all. 012-11 fascicolo doc. ricorrente), nonché il rendimento scolastico del medesimo alla data del 15 dicembre 2016, in cui il Consiglio di Classe si era nuovamente riunito per le valutazioni di competenza. Dalla lettura dell’estratto del verbale di tale seduta è agevole rilevare, infatti, che, a circa un mese di distanza dalla precedente valutazione, -OMISSIS- era non del tutto insufficiente solo in geografia e italiano, ma insufficiente “in tutte le altre materie” (vedi estratto verbale citato allegato sub 4 nella cartella “documenti” dell’all. 012-11 fascicolo doc. ricorrente).
Il suo andamento scolastico era, quindi, ulteriormente peggiorato.
Consta, inoltre, che il signor -OMISSIS- è stato ricevuto dai docenti anche in data 21.02.2017, ovvero in data successiva allo scrutinio intermedio dell’anno scolastico 2016/2017, effettuato nel corso della seduta del Consiglio di classe del 30 gennaio 2016, ove -OMISSIS-, pur avendo conseguito la (mera) sufficienza in matematica e un lusinghiero, ma, poco utile, otto in educazione fisica, aveva riportato una mezza insufficienza in geografia (5-6) e in musica (4-6) e voti del tutto insufficienti in tutte le restanti materie ovvero in italiano e storia, inglese, seconda lingua comunitaria ( rectius tedesco), scienze, arte e immagine e un preoccupante 7 in comportamento (vedi estratto verbale citato allegato sub 5 nella cartella “documenti” dell’all. 012-11 fascicolo doc. ricorrente), nonché in data 23.03.2017, 24.03.2017 e 30.03.2017 ovvero in date successive alla seduta del Consiglio di classe del 7 marzo 2017, ove, parimenti, si legge che -OMISSIS- era anche in quel momento insufficiente in italiano, geografia, tedesco, matematica, scienze, tecnologia e arte e soprattutto che era ritenuto un “modello negativo per la classe, nonostante abbia un buon potenziale” e che “risulta assente spesso alle verifiche scritte” (vedi estratto verbale citato allegato sub 6 nella cartella “documenti” dell’all. 012-11 fascicolo doc. ricorrente).
Ad avviso del Collegio, ciò pare sinceramente di per sé sufficiente a dimostrare il rispetto della necessaria interlocuzione tra scuola e famiglia, anche a tutela della bi-genitorialità, fatto salvo ovviamente che il signor -OMISSIS- durante i colloqui con gli insegnanti del figlio -OMISSIS- si sia unicamente dilettato a conversare con i medesimi del più e del meno, disattendendo lo scopo per cui si era recato agli appuntamenti fissati.
A ciò si aggiunge che, contrariamente a quanto ripetutamente affermato dal ricorrente, è provato per tabulas che, al più tardi a partire dal 19 dicembre 2016, anche il signor -OMISSIS- era in possesso della password di accesso al registro elettronico.
In tal senso depone, invero, inequivocabilmente la stampa della nota riportata sul registro in questione (“per la terza volta senza compito di italiano e storia”) dimessa dalla difesa erariale sub all. 009-9, che risulta essere stata visionata dal genitore 1 in data 13/12 e dal genitore 2 in data 19/12.
Sicché, nulla avrebbe vietato al ricorrente di visionare, in ogni momento e da ovunque (anche dall’estero), tramite, per l’appunto, la personale password , l’andamento didattico e disciplinare del figlio -OMISSIS-, per apprestare i rimedi più opportuni.
L’andamento scolastico del medesimo gli era, peraltro, noto sin dal I colloquio con i docenti, avvenuto – come sopra evidenziato – in data 21 dicembre 2016 ed era ictu oculi evidente che -OMISSIS- per cercare di migliorare il proprio rendimento, caratterizzato da numerose e diffuse insufficienze, avrebbe dovuto necessariamente frequentare dei corsi di recupero, il che rende irrilevante sia che i corsi stessi non fossero, in quella data, ancora stati attivati, ma anche che non sia stata inviata al signor -OMISSIS- la lettera cui si fa cenno nel verbale del 15 dicembre 2016.
Sostenere che l’insuccesso scolastico del minore sia ascrivibile a difetti di comunicazione/informazione imputabili all’Istituto scolastico pare, pertanto, non solo ingeneroso nei confronti degli insegnanti che si sono resi disponibili ad incontrare più volte ciascuno dei due genitori proprio per assicurare piena soddisfazione al diritto alla bi-genitorialità del minore (n.d.r. consta che la mamma di -OMISSIS- ha partecipato ai colloqui in data 25.10, 27.10 e 2.12.2016 e 6.03, 11.04, 9.05 e 19.05.2017) e dell’Istituto, in genere, che comunque ha apprestato azioni, come, per l’appunto, l’attivazione del registro elettronico, mirate ad agevolare il dialogo scuola/famiglia anche in condizioni di oggettiva difficoltà o impedimento da parte dei genitori a garantire la loro presenza fisica, ma anche non supportato dalle risultanze fattuali, che, anzi, inducono a ritenere che la causa del suo insufficiente rendimento fosse da ricercarsi, eventualmente, altrove.
Per converso è documentato che il ricorrente ha esercitato l’accesso al registro elettronico con una certa discontinuità e considerevole ritardo rispetto al momento di inserimento nello stesso delle diverse note e/o comunicazioni, trascurando, dunque, di esercitare le prerogative proprie della responsabilità che gli compete.
In tal senso pare eloquente la circostanza che la lettera contenente la valutazione infra-quadrimestrale non firmata dai genitori in occasione del colloquio del 21 dicembre 2016 (e del cui mancato invio il ricorrente si duole) è stata visionata dal medesimo sul registro elettronico appena il 5 aprile 2017 (la mamma di -OMISSIS- lo aveva fatto il precedente 21 febbraio 2017), nonché che le annotazioni disciplinari comminate ad -OMISSIS- in data 8, 22, 24/5 e 7/6/2017 e riportate sul registro elettronico non risultano essere mai state lette.
Il ricorrente deduce, poi, in maniera alquanto generica la violazione dei precetti normativi e degli obblighi conseguenti all’applicazione del Piano dell’Offerta Formativa e del Patto di Corresponsabilità Educativa, trascurando, tuttavia, di tenere conto che quest’ultimo - che evidenzia, a chiare lettere, che “l’educazione e la formazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, oltre che dello alunno/studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica” – era alquanto esplicito nel porre anche a carico dei genitori precisi e fondamentali impegni, tra cui, in particolare, “condividere con gli insegnanti linee educative comuni, consentendo alla scuola di dare continuità alla propria azione educativa”, “collaborare attivamente per mezzo degli strumenti messi a disposizione dell’istituzione scolastica, informandosi costantemente del percorso scolastico-educativo dei propri figli”, “prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola…”, “prendere periodicamente contatto con gli insegnanti; collaborare con gli insegnanti per l’attuazione di eventuali strategie di recupero e approfondimento; … controllare che il proprio figlio abbia eseguito con cura i compiti assegnati dopo aver consultato il diario”, impegni che risultano, però, essere stati per lo più disattesi dai genitori medesimi, rendendo, conseguentemente, vani gli sforzi effettuati dal corpo insegnante in adempimento agli impegni a loro volta assunti.
Non consta, peraltro, che il signor -OMISSIS-, che ha suggestivamente stigmatizzato la mancata formale promozione e/o messa in atto da parte della Scuola di iniziative e/o azioni educative e formative volte a consentire all’alunno di superare le difficoltà riscontrate, dando enfasi spropositata ad aspetti meramente ed eminentemente non sostanziali, abbia specificamente contestato quanto riportato nella comunicazione di avvio del procedimento in data 23 ottobre 2017 (all. 007-6 – fascicolo doc. ricorrente) e/o nel verbale del Consiglio di classe in data 22 novembre 2017 e nella relativa nota di trasmissione (allegati 003-2 e 004-3 – fascicolo cit.) circa le ragioni per cui dette iniziative e/o azioni non sono state intraprese o, se intraprese, non hanno consentito di raggiungere le finalità cui erano preordinate.
Ci si riferisce, in particolare, ai passaggi della comunicazione di avvio ove viene evidenziato che “… nel mese di marzo sono stati attuati corsi di recupero di grammatica italiana ai quali l'alunno ha presenziato solamente per tre lezioni su cinque e che alle lezioni di recupero di tedesco, opportunamente proposte con circolare interna nel secondo quadrimestre e segnalate alla famiglia con tagliando di adesione da controfirmare si è registrata la totale assenza dell'alunno da tutte le lezioni svolte e che lo stesso continuava a non frequentare alcun doposcuola in quanto non accettato favorevolmente dal padre che propendeva invece per un percorso dì supporto psicologico, rifiutato a sua volta dalla madre”, che “ durante il consiglio di classe del 3 maggio 2017 i docenti rilevavano lo scarso rendimento dell'alunno in molte discipline, nonostante gli interventi individualizzati e le continue sollecitazioni fornite dai docenti, e che di tale situazione didattico-disciplinare si dava atto alia famiglia con lettera informativa di cui, la madre era in possesso in occasione dei colloqui pomeridiani dell’8 e 9 maggio 2017 e che tale lettera è stata oggetto di discussione con i docenti” , che “le comunicazioni scritte e le notificazioni visibili sul registro elettronico sono state spesso contrassegnate da notevoli ritardi di avvenuta presa di visione da parte della famiglia, come risulta dal registro elettronico, vanificando l'efficacia della tempestiva notifica e la conseguente azione educativa genitoriale” , che “ nelle ultime settimane dell'anno scolastico, nonostante la criticità della situazione, a fronte della disponibilità dei i docenti ad aiutarlo a recuperare le valutazioni negative, l'alunno ha viceversa fatto registrare un elevato numero di assenze (9,12,16,18, 25, 29 maggio e 1 e 5 giugno 2017) e di uscite anticipate (26 maggio e 6 giugno 2017) regolarmente giustificate dalla famiglia” e a quelli del verbale ove si dà atto che “… nonostante le ripetute segnalazioni ai genitori della situazione negativa del ragazzo durante gli incontri con i docenti alle date: 25.10-27.10-2.12.2016/6.03.-11.04-9.05-19.05.2017 (madre) 21.12.2016/21.02-23.03—24.03-30.03 (padre), ancorché gli fossero stati proposti incontri per interventi di recupero, ai quali il ragazzo aveva partecipato solo in parte, l’andamento didattico educativo continuava a rimanere negativo in più discipline”.
Sicché, le circostanze fattuali su indicate, che paiono idonee a corroborare e ad ulteriormente sostenere il giudizio emesso dal Consiglio di classe, possono essere pacificamente valorizzate ai fini della presente decisione in applicazione del principio sancito dall’art. 64, comma 2, c.p.a.
Va da sé, in ogni caso, che il confermato giudizio negativo è in grado di sorreggersi anche a prescindere da ogni riferimento al persistente rendimento scolastico insufficiente del minore presso il diverso Istituto scolastico in -OMISSIS- (Istituto Comprensivo-OMISSIS-) ove era stato iscritto per ripetere la II media (a.s. 2017/2018), che avvalora unicamente che, in quel momento ovvero a novembre 2017 (come, del resto, anche a fine marzo 2018, essendo indiscusso e pacifico che al momento del ritiro dalla scuola pubblica stesse seriamente rischiando di dover ulteriormente ripetere la II media – vedi pag. 3 e 4 ricorso per motivi aggiunti: “ onde consentirgli il recupero dei due anni scolastici” ), -OMISSIS- non fosse stato in realtà ancora in grado di colmare le gravi carenze di preparazione che erano state motivo principe della decisa sua non ammissione alla classe successiva.
Pare, in definitiva, evidente che, indiscusso l’oggettivo rendimento scolastico negativo di -OMISSIS-, di per se idoneo a sorreggere il conclusivo giudizio negativo espresso nei suoi confronti (cfr. T.A.R. Toscana, Sezione Prima, 2 ottobre 2017, n. 1125 e C.d.S. n. 5613/2015 ove viene ribadito il principio a mente del quale “ le valutazioni del Consiglio di classe in sede di scrutinio finale relativamente alla promozione di un alunno, e gli apprezzamenti sul grado di (in)sufficienza della preparazione raggiunta nelle diverse materie, nonché la compatibilità di questa con le possibilità di recupero dell'alunno, costituiscono espressione di un giudizio di discrezionalità tecnica che spetta al solo Consiglio di classe e che non è censurabile in sede di legittimità dal giudice amministrativo se non nei ristretti limiti del difetto di motivazione, della carenza d’istruttoria e dell’illogicità manifesta“ ), il conflittuale rapporto tra i genitori e le divergenti opinioni dei medesimi sulle necessità del minore e sui rimedi da apprestare per aiutarlo a superare un momento di grave disagio sembrano essere stati l’ostacolo principale al suo recupero attraverso gli strumenti ordinari apprestati e/o, comunque, messi a disposizione dalla Scuola.
Il provvedimento con cui è stato confermato il giudizio di non ammissione alla classe successiva dell’alunno supera, dunque, indenne il vaglio di legittimità.
Ne deriva che, mancando il pre-requisito dell’illegittimità dell’attività provvedimentale, nessun risarcimento danni può essere accordato al ricorrente.
Il ricorso per motivi aggiunti va, in definitiva, respinto.
La particolarità della situazione induce, tuttavia, il Collegio a compensare per intero le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il FR ZI GI, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1,2 e 5 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, all’oscuramento delle generalità del minore, del genitore esercente la potestà genitoriale sul medesimo che ha proposto ricorso e di ogni altro dato idoneo ad identificarli riportati nella sentenza.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Oria Settesoldi, Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Manuela Sinigoi | Oria Settesoldi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.